Clausola sociale - non può esser tale da comprimere le esigenze organizzative dell’impresa entrante. I lavoratori non ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali In evidenza
- Scritto da Dario Tomasello
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Consiglio di Stato sez. III 22/6/2018 n. 3861
La giurisprudenza di questa Sezione, che il Collegio condivide e fa propria, ha affermato che la cd. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 Cost., che sta a fondamento dell’autogoverno dei fattori di produzione e dell’autonomia di gestione propria dell’archetipo del contratto di appalto. Corollario obbligato di questa premessa è che tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; conseguentemente, l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. Quindi, secondo questo condivisibile indirizzo la clausola sociale funge da strumento per favorire la continuità e la stabilità occupazionale dei lavoratori, ma nel contempo non può esser tale da comprimere le esigenze organizzative dell’impresa subentrante, che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore e, dunque, ottenendo in questo modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento.
Proprio nell’ottica del contemperamento di tali opposte esigenze (la libertà di impresa e la necessità di conservare il posto di lavoro ai dipendenti del gestore uscente) oltre alla possibilità di distrarre un lavoratore, assunto in virtù della clausola sociale, in altra commessa, la giurisprudenza ha affermato che i lavoratori, che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.
Pubblicato il 22/06/2018
N. 03861/2018REG.PROV.COLL.
N. 03094/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3094 del 2018, proposto dalla Randstad Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Brugnoletti presso il cui studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 26/b, è elettivamente domiciliata,
contro
l’Azienda sanitaria locale di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in primo grado dall’avvocato Vincenza Di Martino presso il cui studio in Roma, via Pompeo Magno, n. 7, è elettivamente domiciliata, nonché
nei confronti
della Lavorint s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo del RTI con Temporary s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo, con i quali è elettivamente domicilia in Roma, via Girolamo da Carpi, n. 6, presso lo studio dell’avvocato Luigi Napolitano, della Tempor s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, della Oasi Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. III quater, n. 3288 del 23 marzo 2018, che ha respinto il ricorso promosso dalla Randstad Italia s.p.a. avverso l’aggiudicazione al Raggruppamento Lavorint della gara indetta dalla Asl di Rieti per l’affidamento della somministrazione di lavoro.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda sanitaria locale di Rieti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Lavorint s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo del RTI con Temporary s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2018 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando pubblicato sulla GUCE il 15 aprile 2017, la Asl di Rieti ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata a concludere un “accordo quadro” con una Agenzia per il Lavoro cui chiedere personale in “somministrazione di lavoro a tempo determinato”. L’accordo quadro è di durata biennale, con possibilità di rinnovo per un anno, per un valore massimo di € 14.200.000,00.
L’importo dell’accordo quadro era composto da due macro voci: a) il costo del lavoro predeterminato dalla Stazione appaltante, che è, quindi, uguale e fisso per tutti i concorrenti; b) il margine di agenzia – che costituisce la vera e propria offerta economica che i concorrenti dovevano esprimere - rappresentato dal “moltiplicatore”, compreso in una fascia tra il minimo di 1,02 ed il massimo di 1,14, da applicarsi (moltiplicandolo) al “costo orario” del personale fissato dalla Asl per ciascun profilo professionale.
Nell’importo generato dal moltiplicatore offerto i concorrenti dovevano contemplare l’utile, nonché tutti i costi diversi da quello (prefissato) del lavoro e, in particolare, il costo dell’assenteismo. Dunque l’Agenzia aggiudicataria si sarebbe dovuta far carico sia del costo del lavoratore assente, ovviamente retribuito anche se assente (onere rientrante nella macro voce “costo del lavoro”), sia di quello del sostituto (il cui costo avrebbe gravato sull’altra macro voce “margine di agenzia”).
All’esito della gara al primo posto si è collocato il Raggruppamento Lavorint, davanti ad Oasi Lavoro s.p.a., a Tempor s.p.a. e a Randstad Italia s.p.a,, gestore uscente.
La Asl di Rieti ha chiesto ai primi tre classificati di giustificare la propria offerta, ricevendo gli altrettanti richiesti riscontri, valutati tutti negativamente nella riunione del 28 luglio 2017.
La Asl ha quindi ricevuto le seconde giustificazioni (sostanzialmente diverse dalle prime) da parte della prima classificata, ritenendole in questo caso convincenti, con conseguente aggiudicazione della gara.
2. Avverso l’aggiudicazione della gara al Raggruppamento Lavorint Randstad Italia s.p.a, ha proposto ricorso al Tar Lazio, sede di Roma, censurando, tra l’altro, la mancata esclusione dei tre concorrenti che la sopravanzavano in graduatoria poiché, come dimostrato dalle relative giustificazioni, il corrispettivo richiesto non era sufficiente a compensare i costi diversi dalla manodopera e, segnatamente, i costi per l’assenteismo. In particolare, il raggruppamento Lavorint e la seconda classificata Oasi Lavoro avevano del tutto omesso di prevedere costi dell’assenteismo, mentre Tempor s.p.a. aveva previsto un importo insufficiente per l’assenteismo: € 142.000,00 sui reali € 505.783,00, per una incapienza di € 363.783,00.
Con sentenza n. 3288 del 23 marzo 2018 la sez. III quater del Tar Lazio ha respinto il ricorso, giudicando prive di fondamento i motivi dedotti avverso la prima classificata, la cui offerta non è anomala, e quindi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le censure edotte avverso la seconda e la terza classificata.
3. La sentenza del Tar Lazio n. 3288 del 23 marzo 2018 è stata impugnata con appello notificato e depositato il 17 aprile 2018, deducendo:
a) Errores in judicando - Violazione dell’art. 4.3 del disciplinare - Violazione dell’art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016 - Omessa pronuncia - Eccesso di potere per carenza di istruttoria - Violazione dei principi di efficienza dell’azione amministrativa – Travisamento - Eccesso di potere per erroneità.
Erroneamente il Tar non ha ritenuto fondato il motivo volto all’esclusione dei primi tre concorrenti perché i primi due graduati (Rti Lavorint ed Oasi Lavoro) avevano del tutto omesso di considerare nella propria offerta la voce di costo “assenteismo”, mentre Tempor, terza in graduatoria, aveva previsto un importo insufficiente.
Aggiungasi che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, proprio in ragione del fatto che il tasso di assenteismo rappresenta un elemento “variabile” ed “aleatorio”, per il relativo calcolo prognostico (necessario per formulare le offerte) va preso come punto di riferimento il dato “storico”. E nella “somministrazione di lavoro” – che si caratterizza per la “scissione” della figura del datore di lavoro, dove l’Agenzia è il datore di lavoro formale e l’utilizzatore il datore di lavoro sostanziale – l’unico dato storico non può essere che quello pregresso della Stazione Appaltante / utilizzatore.
La sentenza del Tar non è condivisibile neanche allorchè afferma che i tre concorrenti, che precedevano l’appellante, avessero comunque previsto i costi dell’assenteismo, sostenendo che il Raggruppamento Lavorint ha stimato nei secondi giustificativi tale valore nel rischio d’impresa, valutato nel 32% dell’offerta, con un’incidenza delle sostituzioni del personale dell’8%; Oasi, sempre nei giustificativi, ha evidentemente ricompreso tale voce negli “oneri gestionali”, stimati al 2,34% rispetto al moltiplicatore offerto; Tempor ha stimato detto dato nell’1% e lo ha espresso monetariamente.
Ed invero, la deduzione è sconfessata dalle giustificazioni inviate dai tre concorrenti. Ed infatti, il Raggruppamento Lavorint e la società Oasi Lavoro non hanno calcolato alcun costo per far fronte all’assenteismo, mentre Tempor, terza graduata, ha contemplato il costo dell’assenteismo per la quota dell’1,00%, per un valore assoluto di € 142.000,00, insufficiente rispetto ai costi reali.
b) Errores in procedendo - Violazione dell’art. 120 c.p.a..
In primo grado era stato impugnato l’art. 4.3. del disciplinare di gara, ove fosse stato inteso come abilitante i concorrenti ad offrire un prezzo inferiore ai costi di servizio (e segnatamente agli oneri di assenteismo).
Erroneamente il Tar ha ritenuto tale impugnazione tardiva, non rappresentando l’art. 4.3. del disciplinare di gara una causa escludente, né una causa impeditiva della formulazione di un’offerta congrua, potendo l’odierna appellante offrire, come in effetti ha poi fatto, un moltiplicatore più alto.
c) Errores in judicando - Violazione dell’art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016.
Essendo state le prime giustificazioni presentate dalle prime tre concorrenti graduate, la Commissione di gara avrebbe dovuto subito escluderle, con la conseguenza che illegittimamente ha ammesso la produzione, da parte del Raggruppamento Lavorint, di seconde giustificazioni.
d) Errores in judicando - Violazione degli artt. 95, 97 e 105, d.lgs. n. 50 del 2016 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria - Violazione dei principi di efficienza dell’azione amministrativa - Violazione degli artt. 4.2 e 4.3 del disciplinare - Violazione dell’art. 17 del Capitolato – Travisamento - Eccesso di potere per erroneità.
Il Raggruppamento Lavorint avrebbe dovuto essere escluso per aver modificato l’offerta, segnatamente in relazione alla voce “costo del personale diretto”.
e) Violazione degli artt. 95, 97 e 105, d.lgs. n. 50 del 2016 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria - Violazione dei principi di efficienza dell’azione amministrativa - Violazione degli artt. 4.2 e 4.3 del disciplinare - Violazione dell’art. 17 del Capitolato – Travisamento - Eccesso di potere per erroneità.
Oasi Lavoro ha dichiarato che, in sede esecutiva, non gestirà tutta la commessa in proprio, ma, “al fine di ridurre ed al contempo ottimizzare il processo di selezione, gestione e formazione del personale somministrato” (pag. 1 delle giustificazioni), ne affiderà una parte all’esterno.
Tale modalità esecutiva è palesemente inammissibile poiché coinvolge nell’esecuzione dell’appalto soggetti terzi che non sono stati presenti in gara, su cui non si è svolta alcuna verifica dei requisiti e che, di conseguenza, non possono svolgere neanche in minima parte l’appalto.
Aggiungasi che Oasi Lavoro ha dichiarato nelle giustificazioni che, non avendo in proprio una filiale operativa a Rieti, avrebbe utilizzato una filiale del “Gruppo” senza sostenere “aumenti di costi oltre quelli già sostenuti”, condizione, quest’ultima, che non è possibile.
Anche Tempor avrebbe dovuto essere esclusa per aver modificato, in sede di giustificativi, la propria offerta.
Tempor, in sede di partecipazione, ha espresso il proprio impegno negoziale di gestire l’appalto da una sede di Rieti ma in realtà, non avendo una filiale a Rieti, avrebbe operato da Roma. E comunque, anche ipotizzando che Tempor apra una filiale a Rieti, non ha previsto alcun relativo costo.
f) Sulle spese legali.
Nella denegata ipotesi l’appello sia giudicato infondato, certo è incongrua la condanna inflitta dal Tar di € 42.000,00, perché lede il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost..
4. Si è costituita in giudizio l’Azienda sanitaria locale di Rieti, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo: a) per carenza di interesse, in quanto l’azione dell’appellante non è rivolta ad ottenere l’aggiudicazione del servizio, ma è funzionale alla corretta effettuazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia in relazione alle società classificate ai primi tre posti della graduatoria, con la conseguenza che, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, la Randstad non potrebbe ottenere tout court l’aggiudicazione della gara; b) per violazione del principio di insindacabilità delle valutazioni tecniche effettuate dalla Commissione in sede di verifica dell’anomalia delle offerte. Nel merito ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.
5. Si è costituita in giudizio la Lavorint s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo del RTI con Temporary s.p.a., che ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.
6. Alla camera di consiglio del 10 maggio 2018, su accoro delle parti, la discussione sull’istanza di sospensione della sentenza appellata è stata abbinata al merito.
7. Alla pubblica udienza del 14 giugno 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, la controversia attiene all’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della gara, bandita dall’Azienda sanitaria locale di Rieti, finalizzata a concludere, per un biennio, un “accordo quadro” con una Agenzia per il Lavoro cui chiedere personale in “somministrazione di lavoro a tempo determinato” con profili professionali dell’area tecnico-amministrativa e dell’area sanitaria.
All’esito della gara al primo posto si è collocato il Raggruppamento Lavorint, davanti ad Oasi Lavoro s.p.a., a Tempor s.p.a. e a Randstad Italia s.p.a. (d’ora in poi, Randstad), gestore uscente.
Nel costituirsi in giudizio l’Azienda sanitaria locale di Rieti ha sollevato plurimi profili di inammissibilità dell’appello, già eccepiti in primo grado ma non esaminati dal Tar perché assorbiti dalla reiezione del ricorso.
La Asl di Rieti ha preliminarmente affermato che l’appello è inammissibile perché, anche in caso di fondatezza dei motivi, Randstad non conseguirebbe in alcun caso il bene della vita cui aspira, id est l’affidamento dell’appalto, ma al più l’Azienda sanitaria sarebbe onerata ad effettuare un nuovo sub procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte delle tre concorrenti che la precedono in graduatoria.
L’eccezione non è suscettibile di positiva valutazione atteso che, per giurisprudenza consolidata, che il Collegio condivide e fa propria (Cons. St., sez. V, 10 febbraio 2015, n. 687; id. 22 marzo 2012, n. 1641; id. 20 febbraio 2012, n. 892), nel processo amministrativo, ai fini dell’ammissibilità dell'impugnativa, è di regola sufficiente l'interesse strumentale del partecipante ad una gara pubblica di appalto ad ottenere la riedizione della gara stessa o di un suo segmento. Ed è anche a tale risultato che, in via gradata, mira l’appellante, il quale chiede l’esclusione delle tre concorrenti che la precedono o un approfondimento della congruità dell’offerta economica dalle stesse presentate.
2. Passando all’esame del merito dell’appello, con il primo motivo Randstad afferma che le prime tre graduate avrebbero dovuto essere escluse per anomalia dell’offerta, non essendo stata nella stessa computato il cd. costo dell’assenteismo (intendendosi per tale la somma delle assenze dal lavoro dovute a varie cause) che, ai sensi dell’art. 4.3, punto 2, del disciplinare di gara, grava sulla concorrente Agenzia per il Lavoro.
Preliminarmente occorre chiarire che con verbale n. 1 del 28 luglio 2018 la Commissione incaricata dell’espletamento del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ha ritenuto insufficienti i giustificativi delle offerte economiche presentate a seguito di apposita richiesta trasmessa dalla stazione appaltante il 12 luglio 2017. Si è quindi deciso di chiedere nuovi giustificati alla prima classificata, l’Ati Lavorint e Temporary e di riservarsi di procedere alla richiesta di ulteriori giustificati alle società Oasi Lavoro e Temporary all’esito della definizione del sub procedimento di verifica nei confronti della prima classificata, ove tale verifica avesse dato risultato negativo.
Corollario obbligato di tale premessa è che sono inammissibili i motivi dedotti dall’appellante per denunciare l’anomalia dell’offerta della seconda e terza graduata, atteso che la verifica della congruenza dell’offerta economica dalle stesse presentata non è stata completata dalla Commissione. Ne consegue che ove i motivi rivolti avverso la prima graduata fossero ritenuti fondati, al Collegio non resterebbe che annullare l’aggiudicazione e rimettere alla stazione appaltante il completamento del procedimento di verifica dell’anomalia della seconda classificata (Oasi Lavoro s.p.a.) e, se del caso, della terza classificata (Tempor s.p.a.). Diversamente opinando, infatti, si verificherebbe una indebita sostituzione di questo giudice all’attività amministrativa di esclusiva competenza della stazione appaltante.
Di tale profilo di inammissibilità il Collegio ha dato comunicazione alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
3. Il motivo, nella parte in cui è rivolto avverso l’offerta economica dell’aggiudicataria, non è suscettibile di positiva valutazione.
Giova premettere, per individuare il contenuto che avrebbe dovuto avere l’offerta economica formulata dai concorrenti, che ai sensi dell’art. 15 del capitolato speciale d’appalto, il corrispettivo mensile spettante all'Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate e di tutte le altre voci eventuali e/o accessorie così come riportate nel modulo d'ordine allegato che sarà condiviso per ciascun profilo professionale d'interesse, per il costo orario offerto per il numero dei lavoratori temporanei forniti.
Ha chiarito ancora il punto 2 dell’art. 4.3 del disciplinare di gara che “L'offerta dovrà essere espressa sotto forma di ‘moltiplicatore unico’, in cifre ed in lettere per tutti i profili professionali, da applicare ai costi del lavoro derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale vigente per il Comparto Sanità - Personale delle categorie, compreso tra un minimo di 1,02 ed un massimo di 1,14 e, pertanto, con equivalente margine d'agenzia ammesso dal 2% al 14% quali limiti minimo e massimo dell'aggio economico. Il moltiplicatore deve essere espresso con max. 2 cifre decimali. Il moltiplicatore offerto dal concorrente è comprensivo di ogni qualsivoglia onere, in particolare ed in via non esaustiva: a) assenteismo a qualsiasi titolo verificatosi (es: malattie, infortuni, congedi, permessi, ratei ferie ed ex festività, festività infrasettimanali, ed ogni altra causa di assenza retribuita che si dovesse verificare in corso di vigenza dell'Accordo Quadro, ecc.); b) oneri di gestione (es: ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, oneri contrattuali per la sicurezza, oneri amministrativi e finanziari ecc.); c) oneri contrattuali per la sicurezza; d) costi generali ed oneri finanziari; d) utile d'impresa.”. Nell’offerta devono essere altresì indicati: a) la percentuale di IVA applicabile al margine di agenzia; b) la parte percentuale di incidenza, rispetto al moltiplicatore offerto, delle spese relative al costo del personale; c) la parte percentuale di incidenza, rispetto al moltiplicatore offerto, delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La ASL ha bandito una gara per acquisire un servizio e solo il costo di tale servizio ha inteso remunerare, escludendo ragionevolmente dai propri obblighi la remunerazione di eventi non preventivamente quantificabili (specificamente elencati, tra i quali figura l’assenteismo) che non incidono sull’oggetto della prestazione, ma soltanto sul costo per l’appaltatore.
La ditta interinale, infatti, è tenuta a garantire la presenza in servizio dei suoi dipendenti accollandosi tutti gli oneri relativi, compresi quelli delle sostituzioni. A fronte di ciò, i concorrenti sono stati invitati a formulare un prezzo tale da compensare tutte le spese relative al servizio, comprese quelle dovute all’assenteismo gravante sul datore di lavoro (vale a dire, quelle per i primi tre giorni di malattia, posto che l’eventuale periodo ulteriore resta a carico dell’INPS).
Ciò chiarito, l’appellante assume a fondamento del proprio argomentare un dato non corretto, e cioè che il parametro di riferimento per calcolare l’assenteismo fosse quello da essa registrato tra il proprio personale negli anni in cui ha svolto il servizio per la stessa Azienda sanitaria e indicato con riferimento, a campione, a un breve periodo temporale, in un prospetto messo a disposizione dei concorrenti dalla stazione appaltante.
Così non è, atteso che l’assenteismo del personale non è un dato perfettamente stimabile a priori, dipendendo da una serie variabile di fattori. E ciò ancora di più nel caso di accordo quadro, nel quale non vi è un numero certo di lavoratori che verranno somministrati né delle qualifiche richieste. Ne consegue che i dati sull’assenteismo, registrati dal gestore uscente, non potevano essere pedissequamente ripresi dai concorrenti.
Gli operatori del settore possono dunque determinarsi autonomamente nel calcolare il costo dell’assenteismo, anche valutando la propria esperienza ed organizzazione aziendale in relazione agli indicatori di settore, ai fini della costruzione dell’offerta economica.
Corollario obbligato di tale premessa è che il richiamo, operato dalla stazione appaltante nel disciplinare alla possibilità di prendere visione dei tabulati delle assenze degli ultimi tre mesi del gestore uscente, è meramente indicativo, come dimostra la circostanza che la lex specialis di gara ha previsto la facoltà, e non l’obbligo, di assolvere tale adempimento prima di formulare l’offerta economica.
Non può quindi essere censurato il raggruppamento aggiudicatario che non ha tenuto in alcun conto il prospetto, forte della propria esperienza di azienda strutturata e con pregressi rapporti con Pubbliche amministrazioni, essendo ben a conoscenza, quindi, del tasso di assenteismo del proprio personale avviato al lavoro presso strutture pubbliche e financo Aziende sanitarie. Nella specie, come si evince nei giustificativi presentati dall’aggiudicataria il 21 luglio 2017, il raggruppamento annovera, nel proprio curriculum, la gestione di servizi analoghi a quello oggetto d'appalto, avendo fornito lavoro somministrato a numerose primarie Aziende Sanitarie e Ospedaliere su tutto il territorio nazionale, sia singolarmente che in Rti (ad es. all’Azienda sanitaria locale della Regione Liguria).
Al fine di indicare l’incidenza dell’assenteismo nei costi sopportati dall’Agenzia del lavoro, l’appallante ha depositato un prospetto (cd. dati sull’assenteismo, periodo gennaio-marzo 2017) il quale però comprende voci eterogenee, quali: a) festività g. lavorabile e le festività g. non lavorabile, che, come affermato dalla stazione appaltante con i chiarimenti nn. 5 e 7, sono fatturate a parte; b) integrazione mal/inf 4-20; c) ore carenza malattia; d) ratei ferie godute; e) ore maternità; f) ratei ore rol godute; g) permessi disabili ex l. n. 104 del 1992.
In particolare, non utilizzabili in termini assoluti sono i dati relativi alla malattia, perché riferiti al primo trimestre gennaio – marzo, nel quale notoriamente si verificano i picchi influenzali, e quello attinente alla maternità, dipendendo dalla percentuale di personale di sesso femminile presente in azienda e dalla sua età.
Non pertinente è anche il richiamo che è stato fatto al rispetto della c.d. clausola sociale, che nella prospettazione attorea comporterebbe non solo l’obbligo di assumere il personale del gestore uscente, ma anche di far riferimento al tasso di assenteismo dello stesso, nel calcolarne l’incidenza ai fini della formulazione di una offerta economica congrua.
E’ sufficiente sul punto ricordare che la giurisprudenza di questa Sezione, che il Collegio condivide e fa propria, ha affermato che la cd. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 Cost., che sta a fondamento dell’autogoverno dei fattori di produzione e dell’autonomia di gestione propria dell’archetipo del contratto di appalto. Corollario obbligato di questa premessa è che tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; conseguentemente, l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante (Cons. St., sez. III, 5 maggio 2017, n. 2078). Quindi, secondo questo condivisibile indirizzo la clausola sociale funge da strumento per favorire la continuità e la stabilità occupazionale dei lavoratori, ma nel contempo non può esser tale da comprimere le esigenze organizzative dell’impresa subentrante, che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore e, dunque, ottenendo in questo modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento (Cons. St., sez. V, 7 giugno 2016, n. 2433; id., sez. III, 30 marzo 2016, n. 1255; id. 9 dicembre 2015, n. 5598; id. 5 aprile 2013, n. 1896; id., sez. V, 25 gennaio 2016, n. 242; id., sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890).
Proprio nell’ottica del contemperamento di tali opposte esigenze (la libertà di impresa e la necessità di conservare il posto di lavoro ai dipendenti del gestore uscente) oltre alla possibilità di distrarre un lavoratore, assunto in virtù della clausola sociale, in altra commessa, la giurisprudenza (Cons. St., sez. III, 5 maggio 2017, n. 2078) ha affermato che i lavoratori, che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (Cons. St., sez. III, 30 marzo 2016, n. 1255).
4. Sempre con riferimento alla non congruità dell’offerta economica presentata dall’aggiudicataria in relazione al “costo dell’assenteismo”, l’appellante ha affermato che il Rti Lavorint e Temporary non aveva comunque in alcun modo previsto tale costo.
Il Collegio condivide la conclusione alla quale è pervenuto il giudice di primo grado che, nell’ambito dell’offerta dell’aggiudicataria, ha collocato tale voce nel c.d. rischio di impresa, valutato nel 32% dell’offerta. Si tratta di stima effettuata alla luce dell’esperienza che, come si è detto sub 3, è stata maturata nello svolgimento dello stesso appalto di somministrazione di lavoro per numerose primarie Aziende Sanitarie e Ospedaliere su tutto il territorio nazionale, sia singolarmente che in Rti (ad es. all’Azienda sanitaria locale della Regione Liguria).
Va ricordato – anche in risposta all’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Asl di Rieti – che il giudizio circa l'anomalia o l'incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci (Cons. St., sez. V, 17 novembre 2016, n. 4755; id., sez. III, 6 febbraio 2017, n. 514). Nell’ambito di tale ristretto sindacato, il Collegio ritiene la valutazione effettuata dalla commissione congrua, e ciò alla luce del principio secondo il quale il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto (Cons. St., sez. V, 29 dicembre 2017, n. 6158).
In ogni caso, ove pure si volesse ritenere che la stima dei predetti costi porti a minimizzare l’utile di impresa, troverebbe applicazione il principio secondo cui, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. St., sez. V, 29 dicembre 2017, n. 6158; id. 13 febbraio 2017, n. 607 e 25 gennaio 2016, n. 242; id., sez. III, 22 gennaio 2016, n. 211 e 10 novembre 2015, n. 5128).
5. Consente di prescindere dall’accertare la tardività rilevata dal Tar del primo motivo dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado l’infondatezza del motivo di ricorso con il quale si impugna incidentalmente la previsione dell’art. 4.3. del disciplinare, lamentando che il valore del moltiplicatore minimo, pari a 1,02, e che porterebbe ad un importo per il costo del lavoro di € 249.122,80, sarebbe più basso del costo dell’assenteismo che, per i 24 mesi di durata dell’accordo quadro, svilupperebbe da solo un costo il quale, secondo i calcoli della ricorrente, ammonterebbe a € 505.784,00, per cui la previsione del disciplinare sul punto sarebbe strutturalmente inidonea a consentire la formulazione di un’offerta attendibile.
Come si è detto, non appare condivisibile l’iter motivazionale che ha portato l’appellante a quantificare i costi dell’assenteismo e a far discendere, da tali risultati, sia l’incongruità delle offerte delle prime tre graduate che la fissazione del limite minimo del moltiplicatore che i concorrenti potevano offrire nel valore di 1,02, non essendo condivisibile che il costo dell’assenteismo ammonta ad € 505.783,00. Risulta così non provato che il predetto costo porterebbe all’incapienza di buona parte del moltiplicatore previsto dal bando (da 1,02 ad 1,14) per le offerte economiche, rendendo congrue solo le offerte che si avvicinano al tetto massimo previsto dalla predetta forbice.
6. Privo di pregio è anche il motivo con il quale si afferma la violazione dell’art. 97, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sul rilievo che, una volta acquisite le giustificazioni richieste per valutare la congruità dell’offerta e non ritenute le stesse utili, la stazione appaltante non avrebbe potuto chiedere nuovamente altre giustificazioni
Ed invero l’art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016 deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell’anomalia dell’offerta va effettuata garantendo un contraddittorio pieno con l’offerente anche, ove necessario a chiarire offerte particolarmente articolate, attraverso vari passaggi procedimentali e non necessariamente con un’unica richiesta di chiarimenti. E ciò in coerenza con l’art. 69 della direttiva n. 2014/24, che prevede che l’amministrazione aggiudicatrice valuti le informazioni fornite consultando l’offerente, al quale, quindi, può essere data anche più di una modalità per esplicitare il contenuto dell’offerta, attraverso un contraddittorio, la cui adeguatezza deve essere valutata in concreto, al di fuori di rigide e vincolanti scansioni procedimentali (Cons. St., sez. III, 5 febbraio 2018, n. 746).
7. Afferma l’appellante che il Raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per avere, con le giustificazioni rese, modificato gli originari costi del personale, indicati nelle prime giustifiche in € 37.368,41 e nelle seconde giustifiche in € 153.341,40.
Il motivo è privo di pregio essendo condivisibile l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui si sarebbero messi a confronto dati non omogenei, dal momento che nella prima tabella sono puntualizzati i costi di cui alla voce “Ricerca, selezione e sostituzione del personale”, mentre nella terza tabella raffrontata sono indicati i costi complessivi per la gestione della filiale di Rieti richiesta dalla lex specialis e, in particolare, il costo diretto del personale impegnato in quel servizio che, com’è evidente, non può essere esaurito nei costi di ricerca, selezione e sostituzione dello stesso.
Non è, infatti, assecondabile la tesi attorea secondo cui l’importo di € 153.341,40 si riferisce ai costi per il per¬sonale diretto deputato ad operare in filiale, “che, ovviamente, è quello destinato alla ‘ricerca, selezione e sostituzione’ del personale somministrato”, e ciò in quanto il personale diretto impiegato nella gestione del servizio (oggetto della terza tabella) non si occupa solo di ricerca, selezione e sostituzione del personale ma è impiegato anche altrove, ad es. nella gestione amministrativa del personale e dei servizi generali.
8. Accertata l’infondatezza dei motivi rivolti avverso l’aggiudicazione della gara al raggruppamento Lavorint s.p.a. e Temporary s.p.a., diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi dedotti avverso le offerte economiche della seconda e della terza classificata, in quanto l’appellante Randstad, quarta classificata, non potrebbe ricavare alcun vantaggio da una loro eventuale esclusione dalla procedura.
9. Con l’ultimo motivo Randstad ha censurato il capo della sentenza del giudice di primo grado che ha liquidato le spese di giudizio in € 12.000,00 a favore della Asl di Rieti e in € 10.000,00 per ciascuna delle controinteressate costituite, per un totale di € 42.000, in palese violazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.
Anche questo motivo non è suscettibile di positiva valutazione alla luce dell’orientamento, pacifico nella giurisprudenza del giudice amministrativo secondo il quale la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l'ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso in cui la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate (Cons. St., sez. III, 29 gennaio 2018, n. 608; C.g.a. 5 maggio 2016, n. 127; Cons. St., sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7581).
Analoga conclusione vale per la determinazione del quantum da parte del giudice di primo grado, sindacabile in appello solo se sproporzionato rispetto alle spese documentate o in relazione all’impegno professionale profuso dalle controparti, secondo un criterio di proporzionalità e ragionevolezza che si desume dall’art. 2233, comma 2, c.c. (Cons. St., sez. III, 31 marzo 2016, n. 1262). Non è questo il caso all’esame del Collegio nel quale il quantum determinato dal giudice di primo grado riflette la tipologia di contenzioso, il numero delle controparti costituite e l’attività difensiva da esse espletata.
10. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
11. Per le ragioni sopra esposte l’appello deve quindi essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Randstad Italia s.p.a. alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in € 5.000,00 a favore della Azienda sanitaria locale di Rieti e € 5.000,00 a favore della controinteressata, da distrarre, in quest’ultimo caso, ai difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giulia Ferrari Franco Frattini
IL SEGRETARIO
Clicca per ascoltare il testo! Consiglio di Stato sez. III 22/6/2018 n. 3861 La giurisprudenza di questa Sezione, che il Collegio condivide e fa propria, ha affermato che la cd. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 Cost., che sta a fondamento dell’autogoverno dei fattori di produzione e dell’autonomia di gestione propria dell’archetipo del contratto di appalto. Corollario obbligato di questa premessa è che tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; conseguentemente, l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. Quindi, secondo questo condivisibile indirizzo la clausola sociale funge da strumento per favorire la continuità e la stabilità occupazionale dei lavoratori, ma nel contempo non può esser tale da comprimere le esigenze organizzative dell’impresa subentrante, che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore e, dunque, ottenendo in questo modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento. Proprio nell’ottica del contemperamento di tali opposte esigenze (la libertà di impresa e la necessità di conservare il posto di lavoro ai dipendenti del gestore uscente) oltre alla possibilità di distrarre un lavoratore, assunto in virtù della clausola sociale, in altra commessa, la giurisprudenza ha affermato che i lavoratori, che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria. Pubblicato il 22/06/2018 N. 03861/2018REG.PROV.COLL. N. 03094/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3094 del 2018, proposto dalla Randstad Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimiliano Brugnoletti presso il cui studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 26/b, è elettivamente domiciliata, contro l’Azienda sanitaria locale di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in primo grado dall’avvocato Vincenza Di Martino presso il cui studio in Roma, via Pompeo Magno, n. 7, è elettivamente domiciliata, nonché nei confronti della Lavorint s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo del RTI con Temporary s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo, con i quali è elettivamente domicilia in Roma, via Girolamo da Carpi, n. 6, presso lo studio dell’avvocato Luigi Napolitano, della Tempor s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, della Oasi Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, per la riforma della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. III quater, n. 3288 del 23 marzo 2018, che ha respinto il ricorso promosso dalla Randstad Italia s.p.a. avverso l’aggiudicazione al Raggruppamento Lavorint della gara indetta dalla Asl di Rieti per l’affidamento della somministrazione di lavoro. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda sanitaria locale di Rieti; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Lavorint s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo del RTI con Temporary s.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nelludienza pubblica del giorno 14 giugno 2018 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. Con bando pubblicato sulla GUCE il 15 aprile 2017, la Asl di Rieti ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata a concludere un “accordo quadro” con una Agenzia per il Lavoro cui chiedere personale in “somministrazione di lavoro a tempo determinato”. L’accordo quadro è di durata biennale, con possibilità di rinnovo per un anno, per un valore massimo di € 14.200.000,00. L’importo dell’accordo quadro era composto da due macro voci: a) il costo del lavoro predeterminato dalla Stazione appaltante, che è, quindi, uguale e fisso per tutti i concorrenti; b) il margine di agenzia – che costituisce la vera e propria offerta economica che i concorrenti dovevano esprimere - rappresentato dal “moltiplicatore”, compreso in una fascia tra il minimo di 1,02 ed il massimo di 1,14, da applicarsi (moltiplicandolo) al “costo orario” del personale fissato dalla Asl per ciascun profilo professionale. Nell’importo generato dal moltiplicatore offerto i concorrenti dovevano contemplare l’utile, nonché tutti i costi diversi da quello (prefissato) del lavoro e, in particolare, il costo dell’assenteismo. Dunque l’Agenzia aggiudicataria si sarebbe dovuta far carico sia del costo del lavoratore assente, ovviamente retribuito anche se assente (onere rientrante nella macro voce “costo del lavoro”), sia di quello del sostituto (il cui costo avrebbe gravato sull’altra macro voce “margine di agenzia”). All’esito della gara al primo posto si è collocato il Raggruppamento Lavorint, davanti ad Oasi Lavoro s.p.a., a Tempor s.p.a. e a Randstad Italia s.p.a,, gestore uscente. La Asl di Rieti ha chiesto ai primi tre classificati di giustificare la propria offerta, ricevendo gli altrettanti richiesti riscontri, valutati tutti negativamente nella riunione del 28 luglio 2017. La Asl ha quindi ricevuto le seconde giustificazioni (sostanzialmente diverse dalle prime) da parte della prima classificata, ritenendole in questo caso convincenti, con conseguente aggiudicazione della gara. 2. Avverso l’aggiudicazione della gara al Raggruppamento Lavorint Randstad Italia s.p.a, ha proposto ricorso al Tar Lazio, sede di Roma, censurando, tra l’altro, la mancata esclusione dei tre concorrenti che la sopravanzavano in graduatoria poiché, come dimostrato dalle relative giustificazioni, il corrispettivo richiesto non era sufficiente a compensare i costi diversi dalla manodopera e, segnatamente, i costi per l’assenteismo. In particolare, il raggruppamento Lavorint e la seconda classificata Oasi Lavoro avevano del tutto omesso di prevedere costi dell’assenteismo, mentre Tempor s.p.a. aveva previsto un importo insufficiente per l’assenteismo: € 142.000,00 sui reali € 505.783,00, per una incapienza di € 363.783,00. Con sentenza n. 3288 del 23 marzo 2018 la sez. III quater del Tar Lazio ha respinto il ricorso, giudicando prive di fondamento i motivi dedotti avverso la prima classificata, la cui offerta non è anomala, e quindi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le censure edotte avverso la seconda e la terza classificata. 3. La sentenza del Tar Lazio n. 3288 del 23 marzo 2018 è stata impugnata con appello notificato e depositato il 17 aprile 2018, deducendo: a) Errores in judicando - Violazione dell’art. 4.3 del disciplinare - Violazione dell’art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016 - Omessa pronuncia - Eccesso di potere per carenza di istruttoria - Violazione dei principi di efficienza dell’azione amministrativa – Travisamento - Eccesso di potere per erroneità. Erroneamente il Tar non ha ritenuto fondato il motivo volto all’esclusione dei primi tre concorrenti perché i primi due graduati (Rti Lavorint ed Oasi Lavoro) avevano del tutto omesso di considerare nella propria offerta la voce di costo “assenteismo”, mentre Tempor, terza in graduatoria, aveva previsto un importo insufficiente. Aggiungasi che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, proprio in ragione del fatto che il tasso di assenteismo rappresenta un elemento “variabile” ed “aleatorio”, per il relativo calcolo prognostico (necessario per formulare le offerte) va preso come punto di riferimento il dato “storico”. E nella “somministrazione di lavoro” – che si caratterizza per la “scissione” della figura del datore di lavoro, dove l’Agenzia è il datore di lavoro formale e l’utilizzatore il datore di lavoro sostanziale – l’unico dato storico non può essere che quello pregresso della Stazione Appaltante / utilizzatore. La sentenza del Tar non è condivisibile neanche allorchè afferma che i tre concorrenti, che precedevano l’appellante, avessero comunque previsto i costi dell’assenteismo, sostenendo che il Raggruppamento Lavorint ha stimato nei secondi giustificativi tale valore nel rischio d’impresa, valutato nel 32% dell’offerta, con un’incidenza delle sostituzioni del personale dell’8%; Oasi, sempre nei giustificativi, ha evidentemente ricompreso tale voce negli “oneri gestionali”, stimati al 2,34% rispetto al moltiplicatore offerto; Tempor ha stimato detto dato nell’1% e lo ha espresso monetariamente. Ed invero, la deduzione è sconfessata dalle giustificazioni inviate dai tre concorrenti. Ed infatti, il Raggruppamento Lavorint e la società Oasi Lavoro non hanno calcolato alcun costo per far fronte all’assenteismo, mentre Tempor, terza graduata, ha contemplato il costo dell’assenteismo per la quota dell’1,00%, per un valore assoluto di € 142.000,00, insufficiente rispetto ai costi reali. b) Errores in procedendo - Violazione dell’art. 120 c.p.a.. In primo grado era stato impugnato l’art. 4.3. del disciplinare di gara, ove fosse stato inteso come abilitante i concorrenti ad offrire un prezzo inferiore ai costi di servizio (e segnatamente agli oneri di assenteismo). Erroneamente il Tar ha ritenuto tale impugnazione tardiva, non rappresentando l’art. 4.3. del disciplinare di gara una causa escludente, né una causa impeditiva della formulazione di un’offerta congrua, potendo l’odierna appellante offrire, come in effetti ha poi fatto, un moltiplicatore più alto. c) Errores in judicando - Violazione dell’art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016. Essendo state le prime giustificazioni presentate dalle prime tre concorrenti graduate, la Commissione di gara avrebbe dovuto subito escluderle, con la conseguenza che illegittimamente ha ammesso la produzione, da parte del Raggruppamento Lavorint, di seconde giustificazioni. d) Errores in judicando - Violazione degli artt. 95, 97 e 105, d.lgs. n. 50 del 2016 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria - Violazione dei principi di efficienza dell’azione amministrativa - Violazione degli artt. 4.2 e 4.3 del disciplinare - Violazione dell’art. 17 del Capitolato – Travisamento - Eccesso di potere per erroneità. Il Raggruppamento Lavorint avrebbe dovuto essere escluso per aver modificato l’offerta, segnatamente in relazione alla voce “costo del personale diretto”. e) Violazione degli artt. 95, 97 e 105, d.lgs. n. 50 del 2016 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria - Violazione dei principi di efficienza dell’azione amministrativa - Violazione degli artt. 4.2 e 4.3 del disciplinare - Violazione dell’art. 17 del Capitolato – Travisamento - Eccesso di potere per erroneità. Oasi Lavoro ha dichiarato che, in sede esecutiva, non gestirà tutta la commessa in proprio, ma, “al fine di ridurre ed al contempo ottimizzare il processo di selezione, gestione e formazione del personale somministrato” (pag. 1 delle giustificazioni), ne affiderà una parte all’esterno. Tale modalità esecutiva è palesemente inammissibile poiché coinvolge nell’esecuzione dell’appalto soggetti terzi che non sono stati presenti in gara, su cui non si è svolta alcuna verifica dei requisiti e che, di conseguenza, non possono svolgere neanche in minima parte l’appalto. Aggiungasi che Oasi Lavoro ha dichiarato nelle giustificazioni che, non avendo in proprio una filiale operativa a Rieti, avrebbe utilizzato una filiale del “Gruppo” senza sostenere “aumenti di costi oltre quelli già sostenuti”, condizione, quest’ultima, che non è possibile. Anche Tempor avrebbe dovuto essere esclusa per aver modificato, in sede di giustificativi, la propria offerta. Tempor, in sede di partecipazione, ha espresso il proprio impegno negoziale di gestire l’appalto da una sede di Rieti ma in realtà, non avendo una filiale a Rieti, avrebbe operato da Roma. E comunque, anche ipotizzando che Tempor apra una filiale a Rieti, non ha previsto alcun relativo costo. f) Sulle spese legali. Nella denegata ipotesi l’appello sia giudicato infondato, certo è incongrua la condanna inflitta dal Tar di € 42.000,00, perché lede il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost.. 4. Si è costituita in giudizio l’Azienda sanitaria locale di Rieti, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo: a) per carenza di interesse, in quanto l’azione dell’appellante non è rivolta ad ottenere l’aggiudicazione del servizio, ma è funzionale alla corretta effettuazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia in relazione alle società classificate ai primi tre posti della graduatoria, con la conseguenza che, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, la Randstad non potrebbe ottenere tout court l’aggiudicazione della gara; b) per violazione del principio di insindacabilità delle valutazioni tecniche effettuate dalla Commissione in sede di verifica dell’anomalia delle offerte. Nel merito ha sostenuto l’infondatezza dell’appello. 5. Si è costituita in giudizio la Lavorint s.p.a., in proprio e nella qualità di capogruppo del RTI con Temporary s.p.a., che ha sostenuto l’infondatezza dell’appello. 6. Alla camera di consiglio del 10 maggio 2018, su accoro delle parti, la discussione sull’istanza di sospensione della sentenza appellata è stata abbinata al merito. 7. Alla pubblica udienza del 14 giugno 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione. DIRITTO 1. Come esposto in narrativa, la controversia attiene all’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della gara, bandita dall’Azienda sanitaria locale di Rieti, finalizzata a concludere, per un biennio, un “accordo quadro” con una Agenzia per il Lavoro cui chiedere personale in “somministrazione di lavoro a tempo determinato” con profili professionali dell’area tecnico-amministrativa e dell’area sanitaria. All’esito della gara al primo posto si è collocato il Raggruppamento Lavorint, davanti ad Oasi Lavoro s.p.a., a Tempor s.p.a. e a Randstad Italia s.p.a. (d’ora in poi, Randstad), gestore uscente. Nel costituirsi in giudizio l’Azienda sanitaria locale di Rieti ha sollevato plurimi profili di inammissibilità dell’appello, già eccepiti in primo grado ma non esaminati dal Tar perché assorbiti dalla reiezione del ricorso. La Asl di Rieti ha preliminarmente affermato che l’appello è inammissibile perché, anche in caso di fondatezza dei motivi, Randstad non conseguirebbe in alcun caso il bene della vita cui aspira, id est l’affidamento dell’appalto, ma al più l’Azienda sanitaria sarebbe onerata ad effettuare un nuovo sub procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte delle tre concorrenti che la precedono in graduatoria. L’eccezione non è suscettibile di positiva valutazione atteso che, per giurisprudenza consolidata, che il Collegio condivide e fa propria (Cons. St., sez. V, 10 febbraio 2015, n. 687; id. 22 marzo 2012, n. 1641; id. 20 febbraio 2012, n. 892), nel processo amministrativo, ai fini dell’ammissibilità dellimpugnativa, è di regola sufficiente linteresse strumentale del partecipante ad una gara pubblica di appalto ad ottenere la riedizione della gara stessa o di un suo segmento. Ed è anche a tale risultato che, in via gradata, mira l’appellante, il quale chiede l’esclusione delle tre concorrenti che la precedono o un approfondimento della congruità dell’offerta economica dalle stesse presentate. 2. Passando all’esame del merito dell’appello, con il primo motivo Randstad afferma che le prime tre graduate avrebbero dovuto essere escluse per anomalia dell’offerta, non essendo stata nella stessa computato il cd. costo dell’assenteismo (intendendosi per tale la somma delle assenze dal lavoro dovute a varie cause) che, ai sensi dell’art. 4.3, punto 2, del disciplinare di gara, grava sulla concorrente Agenzia per il Lavoro. Preliminarmente occorre chiarire che con verbale n. 1 del 28 luglio 2018 la Commissione incaricata dell’espletamento del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ha ritenuto insufficienti i giustificativi delle offerte economiche presentate a seguito di apposita richiesta trasmessa dalla stazione appaltante il 12 luglio 2017. Si è quindi deciso di chiedere nuovi giustificati alla prima classificata, l’Ati Lavorint e Temporary e di riservarsi di procedere alla richiesta di ulteriori giustificati alle società Oasi Lavoro e Temporary all’esito della definizione del sub procedimento di verifica nei confronti della prima classificata, ove tale verifica avesse dato risultato negativo. Corollario obbligato di tale premessa è che sono inammissibili i motivi dedotti dall’appellante per denunciare l’anomalia dell’offerta della seconda e terza graduata, atteso che la verifica della congruenza dell’offerta economica dalle stesse presentata non è stata completata dalla Commissione. Ne consegue che ove i motivi rivolti avverso la prima graduata fossero ritenuti fondati, al Collegio non resterebbe che annullare l’aggiudicazione e rimettere alla stazione appaltante il completamento del procedimento di verifica dell’anomalia della seconda classificata (Oasi Lavoro s.p.a.) e, se del caso, della terza classificata (Tempor s.p.a.). Diversamente opinando, infatti, si verificherebbe una indebita sostituzione di questo giudice all’attività amministrativa di esclusiva competenza della stazione appaltante. Di tale profilo di inammissibilità il Collegio ha dato comunicazione alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a.. 3. Il motivo, nella parte in cui è rivolto avverso l’offerta economica dell’aggiudicataria, non è suscettibile di positiva valutazione. Giova premettere, per individuare il contenuto che avrebbe dovuto avere l’offerta economica formulata dai concorrenti, che ai sensi dell’art. 15 del capitolato speciale d’appalto, il corrispettivo mensile spettante allAgenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate e di tutte le altre voci eventuali e/o accessorie così come riportate nel modulo dordine allegato che sarà condiviso per ciascun profilo professionale dinteresse, per il costo orario offerto per il numero dei lavoratori temporanei forniti. Ha chiarito ancora il punto 2 dell’art. 4.3 del disciplinare di gara che “Lofferta dovrà essere espressa sotto forma di ‘moltiplicatore unico’, in cifre ed in lettere per tutti i profili professionali, da applicare ai costi del lavoro derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale vigente per il Comparto Sanità - Personale delle categorie, compreso tra un minimo di 1,02 ed un massimo di 1,14 e, pertanto, con equivalente margine dagenzia ammesso dal 2% al 14% quali limiti minimo e massimo dellaggio economico. Il moltiplicatore deve essere espresso con max. 2 cifre decimali. Il moltiplicatore offerto dal concorrente è comprensivo di ogni qualsivoglia onere, in particolare ed in via non esaustiva: a) assenteismo a qualsiasi titolo verificatosi (es: malattie, infortuni, congedi, permessi, ratei ferie ed ex festività, festività infrasettimanali, ed ogni altra causa di assenza retribuita che si dovesse verificare in corso di vigenza dellAccordo Quadro, ecc.); b) oneri di gestione (es: ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, oneri contrattuali per la sicurezza, oneri amministrativi e finanziari ecc.); c) oneri contrattuali per la sicurezza; d) costi generali ed oneri finanziari; d) utile dimpresa.”. Nell’offerta devono essere altresì indicati: a) la percentuale di IVA applicabile al margine di agenzia; b) la parte percentuale di incidenza, rispetto al moltiplicatore offerto, delle spese relative al costo del personale; c) la parte percentuale di incidenza, rispetto al moltiplicatore offerto, delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La ASL ha bandito una gara per acquisire un servizio e solo il costo di tale servizio ha inteso remunerare, escludendo ragionevolmente dai propri obblighi la remunerazione di eventi non preventivamente quantificabili (specificamente elencati, tra i quali figura l’assenteismo) che non incidono sull’oggetto della prestazione, ma soltanto sul costo per l’appaltatore. La ditta interinale, infatti, è tenuta a garantire la presenza in servizio dei suoi dipendenti accollandosi tutti gli oneri relativi, compresi quelli delle sostituzioni. A fronte di ciò, i concorrenti sono stati invitati a formulare un prezzo tale da compensare tutte le spese relative al servizio, comprese quelle dovute all’assenteismo gravante sul datore di lavoro (vale a dire, quelle per i primi tre giorni di malattia, posto che l’eventuale periodo ulteriore resta a carico dell’INPS). Ciò chiarito, l’appellante assume a fondamento del proprio argomentare un dato non corretto, e cioè che il parametro di riferimento per calcolare l’assenteismo fosse quello da essa registrato tra il proprio personale negli anni in cui ha svolto il servizio per la stessa Azienda sanitaria e indicato con riferimento, a campione, a un breve periodo temporale, in un prospetto messo a disposizione dei concorrenti dalla stazione appaltante. Così non è, atteso che l’assenteismo del personale non è un dato perfettamente stimabile a priori, dipendendo da una serie variabile di fattori. E ciò ancora di più nel caso di accordo quadro, nel quale non vi è un numero certo di lavoratori che verranno somministrati né delle qualifiche richieste. Ne consegue che i dati sull’assenteismo, registrati dal gestore uscente, non potevano essere pedissequamente ripresi dai concorrenti. Gli operatori del settore possono dunque determinarsi autonomamente nel calcolare il costo dell’assenteismo, anche valutando la propria esperienza ed organizzazione aziendale in relazione agli indicatori di settore, ai fini della costruzione dell’offerta economica. Corollario obbligato di tale premessa è che il richiamo, operato dalla stazione appaltante nel disciplinare alla possibilità di prendere visione dei tabulati delle assenze degli ultimi tre mesi del gestore uscente, è meramente indicativo, come dimostra la circostanza che la lex specialis di gara ha previsto la facoltà, e non l’obbligo, di assolvere tale adempimento prima di formulare l’offerta economica. Non può quindi essere censurato il raggruppamento aggiudicatario che non ha tenuto in alcun conto il prospetto, forte della propria esperienza di azienda strutturata e con pregressi rapporti con Pubbliche amministrazioni, essendo ben a conoscenza, quindi, del tasso di assenteismo del proprio personale avviato al lavoro presso strutture pubbliche e financo Aziende sanitarie. Nella specie, come si evince nei giustificativi presentati dall’aggiudicataria il 21 luglio 2017, il raggruppamento annovera, nel proprio curriculum, la gestione di servizi analoghi a quello oggetto dappalto, avendo fornito lavoro somministrato a numerose primarie Aziende Sanitarie e Ospedaliere su tutto il territorio nazionale, sia singolarmente che in Rti (ad es. all’Azienda sanitaria locale della Regione Liguria). Al fine di indicare l’incidenza dell’assenteismo nei costi sopportati dall’Agenzia del lavoro, l’appallante ha depositato un prospetto (cd. dati sull’assenteismo, periodo gennaio-marzo 2017) il quale però comprende voci eterogenee, quali: a) festività g. lavorabile e le festività g. non lavorabile, che, come affermato dalla stazione appaltante con i chiarimenti nn. 5 e 7, sono fatturate a parte; b) integrazione mal/inf 4-20; c) ore carenza malattia; d) ratei ferie godute; e) ore maternità; f) ratei ore rol godute; g) permessi disabili ex l. n. 104 del 1992. In particolare, non utilizzabili in termini assoluti sono i dati relativi alla malattia, perché riferiti al primo trimestre gennaio – marzo, nel quale notoriamente si verificano i picchi influenzali, e quello attinente alla maternità, dipendendo dalla percentuale di personale di sesso femminile presente in azienda e dalla sua età. Non pertinente è anche il richiamo che è stato fatto al rispetto della c.d. clausola sociale, che nella prospettazione attorea comporterebbe non solo l’obbligo di assumere il personale del gestore uscente, ma anche di far riferimento al tasso di assenteismo dello stesso, nel calcolarne l’incidenza ai fini della formulazione di una offerta economica congrua. E’ sufficiente sul punto ricordare che la giurisprudenza di questa Sezione, che il Collegio condivide e fa propria, ha affermato che la cd. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 Cost., che sta a fondamento dell’autogoverno dei fattori di produzione e dell’autonomia di gestione propria dell’archetipo del contratto di appalto. Corollario obbligato di questa premessa è che tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente; conseguentemente, l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante (Cons. St., sez. III, 5 maggio 2017, n. 2078). Quindi, secondo questo condivisibile indirizzo la clausola sociale funge da strumento per favorire la continuità e la stabilità occupazionale dei lavoratori, ma nel contempo non può esser tale da comprimere le esigenze organizzative dell’impresa subentrante, che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore e, dunque, ottenendo in questo modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento (Cons. St., sez. V, 7 giugno 2016, n. 2433; id., sez. III, 30 marzo 2016, n. 1255; id. 9 dicembre 2015, n. 5598; id. 5 aprile 2013, n. 1896; id., sez. V, 25 gennaio 2016, n. 242; id., sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890). Proprio nell’ottica del contemperamento di tali opposte esigenze (la libertà di impresa e la necessità di conservare il posto di lavoro ai dipendenti del gestore uscente) oltre alla possibilità di distrarre un lavoratore, assunto in virtù della clausola sociale, in altra commessa, la giurisprudenza (Cons. St., sez. III, 5 maggio 2017, n. 2078) ha affermato che i lavoratori, che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (Cons. St., sez. III, 30 marzo 2016, n. 1255). 4. Sempre con riferimento alla non congruità dell’offerta economica presentata dall’aggiudicataria in relazione al “costo dell’assenteismo”, l’appellante ha affermato che il Rti Lavorint e Temporary non aveva comunque in alcun modo previsto tale costo. Il Collegio condivide la conclusione alla quale è pervenuto il giudice di primo grado che, nell’ambito dell’offerta dell’aggiudicataria, ha collocato tale voce nel c.d. rischio di impresa, valutato nel 32% dell’offerta. Si tratta di stima effettuata alla luce dell’esperienza che, come si è detto sub 3, è stata maturata nello svolgimento dello stesso appalto di somministrazione di lavoro per numerose primarie Aziende Sanitarie e Ospedaliere su tutto il territorio nazionale, sia singolarmente che in Rti (ad es. all’Azienda sanitaria locale della Regione Liguria). Va ricordato – anche in risposta all’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Asl di Rieti – che il giudizio circa lanomalia o lincongruità dellofferta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità dellofferta e delle singole voci (Cons. St., sez. V, 17 novembre 2016, n. 4755; id., sez. III, 6 febbraio 2017, n. 514). Nell’ambito di tale ristretto sindacato, il Collegio ritiene la valutazione effettuata dalla commissione congrua, e ciò alla luce del principio secondo il quale il procedimento di verifica dellanomalia dellofferta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dellappalto (Cons. St., sez. V, 29 dicembre 2017, n. 6158). In ogni caso, ove pure si volesse ritenere che la stima dei predetti costi porti a minimizzare l’utile di impresa, troverebbe applicazione il principio secondo cui, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. St., sez. V, 29 dicembre 2017, n. 6158; id. 13 febbraio 2017, n. 607 e 25 gennaio 2016, n. 242; id., sez. III, 22 gennaio 2016, n. 211 e 10 novembre 2015, n. 5128). 5. Consente di prescindere dall’accertare la tardività rilevata dal Tar del primo motivo dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado l’infondatezza del motivo di ricorso con il quale si impugna incidentalmente la previsione dell’art. 4.3. del disciplinare, lamentando che il valore del moltiplicatore minimo, pari a 1,02, e che porterebbe ad un importo per il costo del lavoro di € 249.122,80, sarebbe più basso del costo dell’assenteismo che, per i 24 mesi di durata dell’accordo quadro, svilupperebbe da solo un costo il quale, secondo i calcoli della ricorrente, ammonterebbe a € 505.784,00, per cui la previsione del disciplinare sul punto sarebbe strutturalmente inidonea a consentire la formulazione di un’offerta attendibile. Come si è detto, non appare condivisibile l’iter motivazionale che ha portato l’appellante a quantificare i costi dell’assenteismo e a far discendere, da tali risultati, sia l’incongruità delle offerte delle prime tre graduate che la fissazione del limite minimo del moltiplicatore che i concorrenti potevano offrire nel valore di 1,02, non essendo condivisibile che il costo dell’assenteismo ammonta ad € 505.783,00. Risulta così non provato che il predetto costo porterebbe all’incapienza di buona parte del moltiplicatore previsto dal bando (da 1,02 ad 1,14) per le offerte economiche, rendendo congrue solo le offerte che si avvicinano al tetto massimo previsto dalla predetta forbice. 6. Privo di pregio è anche il motivo con il quale si afferma la violazione dell’art. 97, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sul rilievo che, una volta acquisite le giustificazioni richieste per valutare la congruità dell’offerta e non ritenute le stesse utili, la stazione appaltante non avrebbe potuto chiedere nuovamente altre giustificazioni Ed invero l’art. 97, d.lgs. n. 50 del 2016 deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell’anomalia dell’offerta va effettuata garantendo un contraddittorio pieno con l’offerente anche, ove necessario a chiarire offerte particolarmente articolate, attraverso vari passaggi procedimentali e non necessariamente con un’unica richiesta di chiarimenti. E ciò in coerenza con l’art. 69 della direttiva n. 2014/24, che prevede che l’amministrazione aggiudicatrice valuti le informazioni fornite consultando l’offerente, al quale, quindi, può essere data anche più di una modalità per esplicitare il contenuto dell’offerta, attraverso un contraddittorio, la cui adeguatezza deve essere valutata in concreto, al di fuori di rigide e vincolanti scansioni procedimentali (Cons. St., sez. III, 5 febbraio 2018, n. 746). 7. Afferma l’appellante che il Raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per avere, con le giustificazioni rese, modificato gli originari costi del personale, indicati nelle prime giustifiche in € 37.368,41 e nelle seconde giustifiche in € 153.341,40. Il motivo è privo di pregio essendo condivisibile l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui si sarebbero messi a confronto dati non omogenei, dal momento che nella prima tabella sono puntualizzati i costi di cui alla voce “Ricerca, selezione e sostituzione del personale”, mentre nella terza tabella raffrontata sono indicati i costi complessivi per la gestione della filiale di Rieti richiesta dalla lex specialis e, in particolare, il costo diretto del personale impegnato in quel servizio che, com’è evidente, non può essere esaurito nei costi di ricerca, selezione e sostituzione dello stesso. Non è, infatti, assecondabile la tesi attorea secondo cui l’importo di € 153.341,40 si riferisce ai costi per il per¬sonale diretto deputato ad operare in filiale, “che, ovviamente, è quello destinato alla ‘ricerca, selezione e sostituzione’ del personale somministrato”, e ciò in quanto il personale diretto impiegato nella gestione del servizio (oggetto della terza tabella) non si occupa solo di ricerca, selezione e sostituzione del personale ma è impiegato anche altrove, ad es. nella gestione amministrativa del personale e dei servizi generali. 8. Accertata l’infondatezza dei motivi rivolti avverso l’aggiudicazione della gara al raggruppamento Lavorint s.p.a. e Temporary s.p.a., diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi dedotti avverso le offerte economiche della seconda e della terza classificata, in quanto l’appellante Randstad, quarta classificata, non potrebbe ricavare alcun vantaggio da una loro eventuale esclusione dalla procedura. 9. Con l’ultimo motivo Randstad ha censurato il capo della sentenza del giudice di primo grado che ha liquidato le spese di giudizio in € 12.000,00 a favore della Asl di Rieti e in € 10.000,00 per ciascuna delle controinteressate costituite, per un totale di € 42.000, in palese violazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. Anche questo motivo non è suscettibile di positiva valutazione alla luce dell’orientamento, pacifico nella giurisprudenza del giudice amministrativo secondo il quale la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per lipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso in cui la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate (Cons. St., sez. III, 29 gennaio 2018, n. 608; C.g.a. 5 maggio 2016, n. 127; Cons. St., sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7581). Analoga conclusione vale per la determinazione del quantum da parte del giudice di primo grado, sindacabile in appello solo se sproporzionato rispetto alle spese documentate o in relazione all’impegno professionale profuso dalle controparti, secondo un criterio di proporzionalità e ragionevolezza che si desume dall’art. 2233, comma 2, c.c. (Cons. St., sez. III, 31 marzo 2016, n. 1262). Non è questo il caso all’esame del Collegio nel quale il quantum determinato dal giudice di primo grado riflette la tipologia di contenzioso, il numero delle controparti costituite e l’attività difensiva da esse espletata. 10. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 11. Per le ragioni sopra esposte l’appello deve quindi essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna Randstad Italia s.p.a. alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in € 5.000,00 a favore della Azienda sanitaria locale di Rieti e € 5.000,00 a favore della controinteressata, da distrarre, in quest’ultimo caso, ai difensori dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2018 con lintervento dei magistrati: Franco Frattini, Presidente Massimiliano Noccelli, Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere Giovanni Pescatore, Consigliere Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore LESTENSORE IL PRESIDENTE Giulia Ferrari Franco Frattini IL SEGRETARIO
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- Costi della manodopera - l'inesatta quantificazione dei costi della manodopera (emersa in sede di verifica di congruità) non consente l’adozione della misura espulsiva da parte della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 95 comma 10
- Clausole non immediatamente escludenti - le clausole del bando che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente dall’operatore economico che abbia partecipato


