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Oggetto sociale: ha valore meramente notiziale della visura camerale e non ha valore probatorio

  TAR LOMBARDIA, MILANO SEZ I 10/08/2019 n. 1553

Nessun valore probatorio può essere tuttavia attribuito alla descrizione dell’oggetto sociale contenuto nella visura camerale, stante il valore meramente notiziale della stessa.

In ogni caso la circostanza che i servizi ..... siano elencati al numero 2 dell’elenco delle attività di impresa non significa affatto che essi siano oggetto di un’attività secondaria, in quanto l’elenco indica tutte le attività per le quali l’impresa è abilitata ma non la loro effettiva espletazione.

La mera indicazione nell’oggetto sociale non ne prova affatto il suo effettivo <svolgimento>, al quale occorre riferirsi per verificare l’incompatibilità che le leggi regionali dispongono con il contemporaneo << svolgimento>> dei servizi

Accesso agli atti: per esercitare il diritto di accesso è necessario dimostrare la concreta necessità di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio

legislative big

Consiglio di Stato sez. V - 01/07/2020, n. 4220

-Come di recente statuito da questo Consiglio (Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64), le norme che regolano l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici sono definite dall'art. 53 d.lgs. n. 50 del 2016, che richiama la disciplina generale di cui agliartt. 22 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241, ma"vi aggiunge speciali e specifiche disposizioni derogatorie in punto di differimento, di limitazione e di esclusione della pretesa ostensiva in considerazione delle peculiari esigenze di riservatezza che sogliono manifestarsi e assumere rilievo nel contesto delle procedure evidenziali".

-E' esente dai dedotti profili di illegittimità l'operato della Stazione appaltante che ha tenuto conto delle motivate e comprovate dichiarazioni di diniego all'accesso espresse dalle controinteressate, con specifica indicazione delle parti dell'offerta tecnica e, per ciascuna, delle peculiari e adeguate ragioni per cui l'ostensione non poteva essere consentita, in quanto relative a dati, profili e informazioni costituenti"il valore aggiunto che la società garantisce rispetto al servizio ordinario"e alle"richieste minime della Stazione appaltante e previste nei documenti di gara", la cui"diffusione o parziale divulgazione causerebbe un danno grave alla società in termini di perdita di competitività sul mercato".

-Nondimeno - posto che trasparenza e riservatezza sono valori primari per l'azione amministrativa - va rilevato che la legge non pone una regola di esclusione basata su una presunzione assoluta valevoleex ante, ma impone un valutazione in concreto dei motivi addotti a difesa del segreto, per modo che possa non essere preclusivamente vulnerato"l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

-Al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di strettaindispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio.

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