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Irregolarità insanabili e soccorso istruttorio - copia del documento del sottoscrittore allegata all'offerta economica, non rientra nel novero delle irregolarità insanabili In evidenza

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 TAR Lombardia Brescia sez. I 26/6/2018 n. 622

La nuova disciplina del D. Lgs. 50/2016 ha il pregio di specificare, in maniera certa, cosa debba intendersi per irregolarità insanabili, definendole come carenze concernenti l'offerta tecnica ed economica e, più latamente, come carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; Che l’irregolarità addebitata dalla stazione appaltante alla ricorrente, e che ne ha determinato l’esclusione dalla selezione pubblica, non rientra nel novero di quelle insanabili ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;  (..) in aggiunta, la lex specialis di gara non recava prescrizioni sulla necessità di accompagnare la sottoscrizione dell’offerta con la copia di un documento d’identità del sottoscrittore.

N. 00622/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00428/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 428 del 2018, proposto da 
Brescia Trasporti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio “fisico” eletto presso il proprio studio in Brescia, Via XX Settembre n. 8; 

contro

Istituto di Istruzione Superiore Carlo Beretta, non costituitosi in giudizio; 

per l'annullamento

- DEL PROVVEDIMENTO DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO BERETTA”, RECANTE L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA COMPETITIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PULLMAN CON CONDUCENTE, PER LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI D’ISTRUZIONE DELLE VARIE CLASSI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020”;
- DI TUTTI GLI ALTRI ATTI CONNESSI, IVI COMPRESO, SE NELLE MORE ADOTTATO, IL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE, MAI COMUNICATO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato:
- che, con nota depositata presso la Segreteria della Sezione, parte ricorrente ha rappresentato l’avvenuto riesame della vicenda;
- che, in particolare, l’amministrazione ha provveduto a rimuovere l’impugnato provvedimento di esclusione, e ha riammesso la ricorrente alla selezione;
- che, pertanto, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla presente controversia;
- che Brescia Trasporti ha insistito per la rifusione delle spese di lite, alla luce del principio della soccombenza virtuale;
- che il Collegio ritiene di aderire a tale richiesta;
- che, come evidenziato da T.A.R. Campania Salerno, sez. I – 6/6/2017 n. 1031 (che richiama la propria precedente sentenza 31/1/2017 n. 194) la nuova disciplina del D. Lgs. 50/2016 ha il pregio di specificare, in maniera certa, cosa debba intendersi per irregolarità insanabili, definendole come carenze concernenti l'offerta tecnica ed economica e, più latamente, come carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- che l’irregolarità addebitata dalla stazione appaltante alla ricorrente, e che ne ha determinato l’esclusione dalla selezione pubblica, non rientra nel novero di quelle insanabili ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
- che, in aggiunta, la lex specialis di gara non recava prescrizioni sulla necessità di accompagnare la sottoscrizione dell’offerta con la copia di un documento d’identità del sottoscrittore;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione intimata a corrispondere alla parte ricorrente la somma di 2.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO

  Clicca per ascoltare il testo!  TAR Lombardia Brescia sez. I 26/6/2018 n. 622 La nuova disciplina del D. Lgs. 50/2016 ha il pregio di specificare, in maniera certa, cosa debba intendersi per irregolarità insanabili, definendole come carenze concernenti lofferta tecnica ed economica e, più latamente, come carenze della documentazione che non consentono lindividuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; Che l’irregolarità addebitata dalla stazione appaltante alla ricorrente, e che ne ha determinato l’esclusione dalla selezione pubblica, non rientra nel novero di quelle insanabili ai sensi dellart. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;  (..) in aggiunta, la lex specialis di gara non recava prescrizioni sulla necessità di accompagnare la sottoscrizione dell’offerta con la copia di un documento d’identità del sottoscrittore. N. 00622/2018 REG.PROV.COLL. N. 00428/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 428 del 2018, proposto da  Brescia Trasporti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallavvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio “fisico” eletto presso il proprio studio in Brescia, Via XX Settembre n. 8;  contro Istituto di Istruzione Superiore Carlo Beretta, non costituitosi in giudizio;  per lannullamento - DEL PROVVEDIMENTO DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO BERETTA”, RECANTE L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA COMPETITIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PULLMAN CON CONDUCENTE, PER LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI D’ISTRUZIONE DELLE VARIE CLASSI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020”; - DI TUTTI GLI ALTRI ATTI CONNESSI, IVI COMPRESO, SE NELLE MORE ADOTTATO, IL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE, MAI COMUNICATO. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dellart. 60 cod. proc. amm.; Rilevato: - che, con nota depositata presso la Segreteria della Sezione, parte ricorrente ha rappresentato l’avvenuto riesame della vicenda; - che, in particolare, l’amministrazione ha provveduto a rimuovere l’impugnato provvedimento di esclusione, e ha riammesso la ricorrente alla selezione; - che, pertanto, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla presente controversia; - che Brescia Trasporti ha insistito per la rifusione delle spese di lite, alla luce del principio della soccombenza virtuale; - che il Collegio ritiene di aderire a tale richiesta; - che, come evidenziato da T.A.R. Campania Salerno, sez. I – 6/6/2017 n. 1031 (che richiama la propria precedente sentenza 31/1/2017 n. 194) la nuova disciplina del D. Lgs. 50/2016 ha il pregio di specificare, in maniera certa, cosa debba intendersi per irregolarità insanabili, definendole come carenze concernenti lofferta tecnica ed economica e, più latamente, come carenze della documentazione che non consentono lindividuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; - che l’irregolarità addebitata dalla stazione appaltante alla ricorrente, e che ne ha determinato l’esclusione dalla selezione pubblica, non rientra nel novero di quelle insanabili ai sensi dellart. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016; - che, in aggiunta, la lex specialis di gara non recava prescrizioni sulla necessità di accompagnare la sottoscrizione dell’offerta con la copia di un documento d’identità del sottoscrittore; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna l’amministrazione intimata a corrispondere alla parte ricorrente la somma di 2.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con lintervento dei magistrati: Roberto Politi, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Stefano Tenca, Consigliere, Estensore IL SEGRETARIO

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