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Avvalimento - indispensabile che il contratto di avvalimento rechi un'esplicita ed esauriente indicazione del relativo oggetto, individuando in modo determinato e specifico le risorse ed i mezzi da prestare alla ditta ausiliata.

 TAR Toscana sez. I 9/4/2018 n. 498

La stazione appaltante deve verificare che l'impresa ausiliaria si sia impegnata a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata il requisito soggettivo del quale quest'ultima è priva, senza limitarsi all’indicazione di un valore astratto, con utilizzo della formula legislativa della “messa a disposizione” delle risorse necessarie, ma deve contenere l’indicazione precisa delle risorse oggetto di avvalimento e utili a integrare le carenze della concorrente, anche al fine di non permettere agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche.
Ne consegue come sia indispensabile che il contratto di avvalimento rechi un'esplicita ed esauriente indicazione del relativo oggetto, individuando in modo determinato e specifico le risorse ed i mezzi da prestare alla ditta ausiliata.

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Avvalimento di garanzia - per l’avvalimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria, fatturato globale o specifico, non è richiesta l’indicazione dei mezzi e delle risorse aziendali messe a disposizione dall’ausiliaria

Consiglio di Stato Sez III 04/04/2018 n. 366

In ogni caso, sussiste un consolidato filone giurisprudenziale a mente del quale per l’avvalimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ed in particolare del fatturato globale o specifico, non è richiesta l’indicazione dei mezzi e delle risorse aziendali messe a disposizione dall’ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto, perché l’impegno assunto da quest'ultima riguarda la complessiva solidità patrimoniale e finanziaria, la quale è riferibile all’azienda nel suo complesso.

Nelle gare pubbliche, in caso di avvalimento avente ad oggetto il requisito di capacità economica finanziaria, rappresentato dal fatturato sia globale che specifico, la prestazione oggetto specifico dell’obbligazione è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche, il cui indice è costituito dal fatturato, l’impresa ausiliata; in sostanza, ciò che la impresa ausiliaria mette a disposizione della impresa ausiliata è il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore, dei quali il fatturato costituisce indice significativo; ne consegue che non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, dunque, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo sufficiente che da essa dichiarazione emerga l’impegno contrattuale della società ausiliaria a mettere a disposizione la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità.

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