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Avvalimento - indispensabile che il contratto di avvalimento rechi un'esplicita ed esauriente indicazione del relativo oggetto, individuando in modo determinato e specifico le risorse ed i mezzi da prestare alla ditta ausiliata. In evidenza

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 TAR Toscana sez. I 9/4/2018 n. 498

La stazione appaltante deve verificare che l'impresa ausiliaria si sia impegnata a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata il requisito soggettivo del quale quest'ultima è priva, senza limitarsi all’indicazione di un valore astratto, con utilizzo della formula legislativa della “messa a disposizione” delle risorse necessarie, ma deve contenere l’indicazione precisa delle risorse oggetto di avvalimento e utili a integrare le carenze della concorrente, anche al fine di non permettere agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche.
Ne consegue come sia indispensabile che il contratto di avvalimento rechi un'esplicita ed esauriente indicazione del relativo oggetto, individuando in modo determinato e specifico le risorse ed i mezzi da prestare alla ditta ausiliata.

Pubblicato il 09/04/2018
N. 00498/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2018, proposto da 
Varia Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Toscano e Alessandro Bertani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20; 
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini e Andrea Sansoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Debora Pacini in Firenze, piazza della Signoria 1; 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale di Firenze, domiciliata ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4; 
per l'annullamento,
della determina dirigenziale n. 2018/DD/470 del 19.1.2018, comunicata alla Varia Costruzioni il 22.1.2018, avente ad oggetto “procedura ristretta ... per l'aggiudicazione dell'appalto di global service della rete stradale del Comune di Firenze: non ammissione dell'ATI con capogruppo Varia Costruzioni alle successive fasi di gara ...”, nonché delle ulteriori comunicazioni del RUP del 2.2.2018 (“... Risposta ad istanza di autotutela”) e del 12.2.2018 (“...Risposta a nota del 5.2.2018...”), nonché di ogni altro atto o provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque connesso o conseguente a quelli di cui sopra;
nonché, in via di subordine, per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, previa adozione delle più idonee misure cautelari,
della determina a contrarre adottata con provvedimento dirigenziale n. 2017/DD/5499 dell'8.8.2017, avente ad oggetto “procedura ristretta per l'aggiudicazione dell'appalto di global service della rete stradale del Comune di Firenze”, del bando pubblicato su GUCE l'8.8.2017 e riferito alla medesima procedura ristretta, delle successive rettifiche al bando pubblicate su GUCE il 21.9.2017, del relativo disciplinare di gara, nonché di ogni altro atto o provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque connesso o conseguente a quelli di cui sopra, ivi compresi, ove intervenuta, la lettera di invito e, ove occorra, i provvedimenti richiamati nel provvedimento dirigenziale n. 2017/DD/5499 dell'8.8.2017, in particolare la deliberazione della Giunta Comunale di Firenze n. 2017/G/361 del 26.7.2017 e relativi atti, relazioni e provvedimenti da essa approvati e per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, secondo quanto esposto nel ricorso e con riserva di quantificazione nel corso del giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso la società Varia Costruzioni Srl ha impugnato la determina di esclusione n. 2018/DD/470 del 19 gennaio 2018, avente ad oggetto “procedura ristretta ... per l’aggiudicazione dell’appalto di global service della rete stradale del Comune di Firenze: non ammissione dell’ATI con capogruppo Varia Costruzioni alle successive fasi di gara ...”, nonché le comunicazioni del RUP del 2 agosto 2018 (“... Risposta ad istanza di autotutela”) e del 12 febbraio 2018 (“...Risposta a nota del 5.2.2018...”) e, ciò, unitamente all’impugnazione della determina a contrarre, del bando e del disciplinare, facendo valere l’interesse alla riedizione della gara.
Nel ricorso si è evidenziato che il Comune di Firenze, con l’avviso dell’8 agosto 2017, ha bandito una procedura di global service di importo pari ad Euro 22.992.885/92 per tre anni, di cui, in particolare, Euro 32.784.800/46 di servizi ed Euro 27.540.983/61 di lavori (oltre alla quota di Euro 442.622/95 di servizi di ingegneria e architettura).
Secondo quanto affermato dal provvedimento sopra citato, l’esclusione dalla procedura nei confronti della ricorrente è stata disposta “in quanto rispetto all’ambito del requisito oggetto di avvalimento, reca una specificazione delle risorse messe a disposizione riferita ad una sola parte, peraltro meno rilevante, delle attività che formano oggetto del requisito e che da ciò ne consegue la nullità del contratto di avvalimento”.
Nell’impugnare il provvedimento di esclusione si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione degli artt. 83, co. 9 e 89 del d.lgs. 50/2016 e il venire in essere di vari profili di eccesso di potere, in quanto il responsabile del procedimento avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto di avvalimento stipulato con l’impresa C.E.L.F.A. non contenesse l’indicazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
2. con riferimento all’impugnazione subordinata degli atti di gara si sostiene la violazione degli artt. 30 e 51, d.lgs. 50/2016, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto frazionare l’affidamento in diversi lotti, essendosi in presenza di differenti tipologie di prestazioni, riconducibili ai servizi e ai lavori.
3. la violazione dell’art. 30, co. 2, d.lgs. 50/2016, in quanto il ricorso allo strumento del global service sarebbe illegittimo, in considerazione del fatto che la componente dei lavori non risulterebbe essere accessoria, risultando pari al 45% dell’importo totale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, sostenendo la legittimità del provvedimento di esclusione in quanto, a fronte del “prestito” di un requisito di capacità tecnica, il contratto di avvalimento non conterrebbe l’indicazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Con riferimento alle censure dirette ad invalidare l’intera procedura si è eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità per tardività e per difetto di interesse, in quanto le censure proposte avrebbero dovuto determinare la ricorrente ad impugnare tempestivamente gli atti di gara.
Si sostenuto, altresì, l’inammissibilità di detta impugnazione anche con riferimento al profilo dell’insindacabilità delle scelte discrezionali, espressione di un potere di merito dell’Amministrazione di determinare la struttura dell’affidamento.
In subordine, e nel merito, si sono comunque contestate le sopra citate censure.
Si sono costituite solo formalmente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Alla camera di consiglio del 14 marzo 2018, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 E’ da respingere, in particolare, il primo motivo con il quale si sostiene che l’Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto di avvalimento stipulato con l’impresa C.E.L.F.A. fosse carente dell’indicazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
A parere della ricorrente il contratto di avvalimento avrebbe un contenuto quanto meno “determinabile”, circostanza quest’ultima che avrebbe dovuto obbligare la stazione appaltante a richiedere chiarimenti ulteriori o ammettere il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, d.lgs. 50/2016.
1.2 Al fine di dimostrare l’infondatezza delle argomentazioni sopra citate è necessario premettere che il disciplinare della procedura di cui si tratta prevede a pena di esclusione, tra le condizioni di partecipazione e di cui al punto 6.2, il possesso del requisito della capacità tecnico professionale, consistente nell’“aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando almeno un appalto di servizi analoghi, della durata non inferiore a 12 mesi già trascorsi alla data di pubblicazione del bando, svolto per un unico committente, relativo ad una rete viaria non inferiore ai 500 km ..”.
1.3 Ai fini del possesso di detto requisito, la ricorrente aveva optato per l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento, presentando un contratto stipulato con l’impresa ausiliaria C.E.L.F.A. srl, nell’ambito del quale la stessa impresa aveva dichiarato di aver eseguito direttamente lavori di Global Service nell’ultimo triennio antecedente.
1.4 Nello stesso tempo l’ausiliaria si era obbligata a fornire detto requisito di capacità, prevedendo che “metterà altresì a disposizione dell’impresa ausiliata, tutte le figure altamente professionali “tecnici informatici e software” necessari all’espletamento del servizio in caso di aggiudicazione” e, nel contempo, ribadendo al successivo punto 2) del contratto, che “l’Ausiliaria … in caso di aggiudicazione si obbliga sin d’ora a tenere a disposizione detto requisito e le risorse prestate per tutta la durata dell’affidamento…”.
1.5 Ciò premesso è evidente che detto contenuto non è suscettibile di integrare i requisiti minimi prescritti dall’art. 89 comma 1 del d.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che il contratto di avvilimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
1.6 Nel contratto di avvalimento di cui si tratta non vi è alcuna specifica e puntuale indicazione delle risorse messe a disposizione, in considerazione del fatto che l’impresa ausiliaria si è limitata a prevedere un generico impegno a mettere a disposizione figure professionali “tecnici informatici e software”, risorse che appaiono comunque accessorie rispetto alle prestazioni oggetto dell’affidamento.
1.7 Nemmeno è possibile condividere l’impostazione secondo la quale l’oggetto del contratto di avvalimento sarebbe comunque determinabile.
1.8 Come hanno affermato precedenti pronunce l’oggetto contrattuale, per essere determinabile, deve essere quindi almeno risultare "dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile".
1.9 La stazione appaltante deve verificare che l'impresa ausiliaria si sia impegnata a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata il requisito soggettivo del quale quest'ultima è priva, senza limitarsi all’indicazione di un valore astratto, con utilizzo della formula legislativa della “messa a disposizione” delle risorse necessarie, ma deve contenere l’indicazione precisa delle risorse oggetto di avvalimento e utili a integrare le carenze della concorrente, anche al fine di non permettere agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche (Cons. Stato Sez. III, 19-05-2015, n. 2539; Cons. Stato (Ad. Plen.), 04-11-2016, n. 23 Cons. Stato Sez. V, 06-08-2012, n. 4510; Tar Toscana, I, n.1197/2016).
2. Ne consegue come sia indispensabile che il contratto di avvalimento rechi un'esplicita ed esauriente indicazione del relativo oggetto, individuando in modo determinato e specifico le risorse ed i mezzi da prestare alla ditta ausiliata.
2.1 Nel caso di specie non è presente alcun elemento utile per poter individuare, anche solo approssimativamente, il numero del personale "prestato" e i mezzi effettivamente messi a disposizione, non risultando evincibile in cosa consiste l'impegno dell'impresa ausiliaria in termini di prestito delle proprie risorse e dell’apparato organizzativo.
2.2 Ne consegue che deve ritenersi corretta l’interpretazione della stazione appaltante, laddove ha ritenuto nullo il contratto di avvalimento e, ciò, con la conseguenza che la società ricorrente non possiede il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dalla lex specialis di gara, circostanza quest’ultima che non poteva che determinare l’esclusione dalla procedura.
2.3 Deve ritenersi del tutto inidoneo a superare detta carenza il documento, successivamente presentato dalla ricorrente e contenente un dettaglio delle prestazioni messe a disposizione dall’ausiliaria, considerando che quest’ultimo non è stato allegato alla documentazione prodotta dalla concorrente in sede di prequalificazione, non è richiamato dal contratto di avvalimento e, nemmeno, sussiste alcun elemento certo per ritenersi che quest’ultimo sia stato sottoscritto contestualmente al contratto principale e non in una fase successiva.
2.4 Va, da ultimo, evidenziato che, essendosi in presenza della violazione di un requisito di partecipazione - peraltro espressamente sanzionato con l’esclusione -, l’Amministrazione non avrebbe potuto comunque procedere all’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio (in questo senso si veda Cons. Stato Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 346).
La censura sopra citata è, pertanto, da respingere.
2.5 L’infondatezza del secondo e terzo motivo, consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari proposte dal Comune di Firenze.
2.6 Con dette censure la società ricorrente ha impugnato, in via subordinata, gli atti di gara, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla suddivisione in lotti e che, comunque, una struttura di gara così predisposta avrebbe determinato una “deviazione” dallo schema tipico del global service.
2.7 L’art.51 del D.lgs. 50/2016 consente di non suddividere l’appalto in lotti, purché le stazioni appaltanti provvedano a motivare detta scelta, motivazione presente nell’atto di indizione della gara laddove il Comune di Firenze ha evidenziato l’esistenza di ragioni riconducibili alla sostanziale unitarietà del servizio, nonché in funzione del contenimento dei costi e dell’ottenimento di economie di scala.
2.8 Detta valutazione è, peraltro, condivisibile in considerazione delle caratteristiche dell’affidamento, finalizzato a realizzare un coordinamento delle attività di sorveglianza, pronto intervento, rilievo, monitoraggio, programmazione, progettazione e manutenzione del patrimonio stradale.
2.9 Altrettanto astrattamente condivisibile è l’argomentazione diretta ad evidenziare che la suddivisione in lotti del territorio comunale sarebbe risultata suscettibile di determinare una duplicazione di costi.
3. Nemmeno è fondata l’argomentazione diretta a rilevare che, nel caso di specie, si sarebbe in presenza di uno sviamento dei principi del “Global Service”, in considerazione del fatto che i lavori non sarebbero accessori e secondari rispetto ai servizi e, ciò, con riferimento agli importi complessivi dell’affidamento.
3.1 Il Global Service, in quanto tipologia contrattuale suscettibile di rientrare nei contratti misti di cui all’art. 28 del d.lgs. 50/2016 è finalizzato a realizzare un modello a gestione integrata e globale in un unico soggetto terzo dei servizi e lavori di manutenzione della rete viaria.
3.2 Nel caso di specie, inoltre, l’Amministrazione ha avuto modo di dimostrare come l’affidamento dei lavori sia effettivamente accessorio rispetto ai servizi oggetto dell’appalto, rappresentando circa il 35% dell’importo complessivo (circa Euro 8,5milioni, a fronte di una quota servizi di Euro 14,5milioni), mentre le cifre indicate dalla ricorrente si riferiscono all’ipotesi, evidentemente residuale, in cui l’amministrazione eserciti sia, l’opzione di incrementare gli importi di lavori e servizi extra canone e, sia, quella di prolungamento del contratto per un ulteriore triennio.
3.3 Nemmeno risulta dimostrato che i requisiti di partecipazione siano particolarmente stringenti e, ciò, sia considerando come la ricorrente ha effettivamente partecipato alla procedura sia, ancora, in ragione del fatto che, sia l’importo dell’affidamento sia le caratteristiche delle prestazioni, non potevano che suggerire l’Amministrazione a circoscrivere la partecipazione ad imprese particolarmente qualificate.
4. In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate così come da dispositivo a favore del Comune di Firenze, mentre possono essere compensate nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in considerazione della limitata attività processuale esperita da queste ultime.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Firenze che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre oneri di legge, mentre compensa le stesse spese nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO

 


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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 217 del 2018, proposto da  Varia Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Toscano e Alessandro Bertani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;  contro Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini e Andrea Sansoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Debora Pacini in Firenze, piazza della Signoria 1;  Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dallAvvocatura distrettuale di Firenze, domiciliata ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;  per lannullamento, della determina dirigenziale n. 2018/DD/470 del 19.1.2018, comunicata alla Varia Costruzioni il 22.1.2018, avente ad oggetto “procedura ristretta ... per laggiudicazione dellappalto di global service della rete stradale del Comune di Firenze: non ammissione dellATI con capogruppo Varia Costruzioni alle successive fasi di gara ...”, nonché delle ulteriori comunicazioni del RUP del 2.2.2018 (“... Risposta ad istanza di autotutela”) e del 12.2.2018 (“...Risposta a nota del 5.2.2018...”), nonché di ogni altro atto o provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque connesso o conseguente a quelli di cui sopra; nonché, in via di subordine, per lannullamento e/o la declaratoria di nullità, previa adozione delle più idonee misure cautelari, della determina a contrarre adottata con provvedimento dirigenziale n. 2017/DD/5499 dell8.8.2017, avente ad oggetto “procedura ristretta per laggiudicazione dellappalto di global service della rete stradale del Comune di Firenze”, del bando pubblicato su GUCE l8.8.2017 e riferito alla medesima procedura ristretta, delle successive rettifiche al bando pubblicate su GUCE il 21.9.2017, del relativo disciplinare di gara, nonché di ogni altro atto o provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque connesso o conseguente a quelli di cui sopra, ivi compresi, ove intervenuta, la lettera di invito e, ove occorra, i provvedimenti richiamati nel provvedimento dirigenziale n. 2017/DD/5499 dell8.8.2017, in particolare la deliberazione della Giunta Comunale di Firenze n. 2017/G/361 del 26.7.2017 e relativi atti, relazioni e provvedimenti da essa approvati e per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, secondo quanto esposto nel ricorso e con riserva di quantificazione nel corso del giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dellart. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con il presente ricorso la società Varia Costruzioni Srl ha impugnato la determina di esclusione n. 2018/DD/470 del 19 gennaio 2018, avente ad oggetto “procedura ristretta ... per l’aggiudicazione dell’appalto di global service della rete stradale del Comune di Firenze: non ammissione dell’ATI con capogruppo Varia Costruzioni alle successive fasi di gara ...”, nonché le comunicazioni del RUP del 2 agosto 2018 (“... Risposta ad istanza di autotutela”) e del 12 febbraio 2018 (“...Risposta a nota del 5.2.2018...”) e, ciò, unitamente all’impugnazione della determina a contrarre, del bando e del disciplinare, facendo valere l’interesse alla riedizione della gara. Nel ricorso si è evidenziato che il Comune di Firenze, con l’avviso dell’8 agosto 2017, ha bandito una procedura di global service di importo pari ad Euro 22.992.885/92 per tre anni, di cui, in particolare, Euro 32.784.800/46 di servizi ed Euro 27.540.983/61 di lavori (oltre alla quota di Euro 442.622/95 di servizi di ingegneria e architettura). Secondo quanto affermato dal provvedimento sopra citato, l’esclusione dalla procedura nei confronti della ricorrente è stata disposta “in quanto rispetto all’ambito del requisito oggetto di avvalimento, reca una specificazione delle risorse messe a disposizione riferita ad una sola parte, peraltro meno rilevante, delle attività che formano oggetto del requisito e che da ciò ne consegue la nullità del contratto di avvalimento”. Nell’impugnare il provvedimento di esclusione si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi: 1. la violazione degli artt. 83, co. 9 e 89 del d.lgs. 50/2016 e il venire in essere di vari profili di eccesso di potere, in quanto il responsabile del procedimento avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto di avvalimento stipulato con l’impresa C.E.L.F.A. non contenesse l’indicazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 2. con riferimento all’impugnazione subordinata degli atti di gara si sostiene la violazione degli artt. 30 e 51, d.lgs. 50/2016, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto frazionare l’affidamento in diversi lotti, essendosi in presenza di differenti tipologie di prestazioni, riconducibili ai servizi e ai lavori. 3. la violazione dell’art. 30, co. 2, d.lgs. 50/2016, in quanto il ricorso allo strumento del global service sarebbe illegittimo, in considerazione del fatto che la componente dei lavori non risulterebbe essere accessoria, risultando pari al 45% dell’importo totale. Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, sostenendo la legittimità del provvedimento di esclusione in quanto, a fronte del “prestito” di un requisito di capacità tecnica, il contratto di avvalimento non conterrebbe l’indicazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Con riferimento alle censure dirette ad invalidare l’intera procedura si è eccepito, in primo luogo, l’inammissibilità per tardività e per difetto di interesse, in quanto le censure proposte avrebbero dovuto determinare la ricorrente ad impugnare tempestivamente gli atti di gara. Si sostenuto, altresì, l’inammissibilità di detta impugnazione anche con riferimento al profilo dell’insindacabilità delle scelte discrezionali, espressione di un potere di merito dell’Amministrazione di determinare la struttura dell’affidamento. In subordine, e nel merito, si sono comunque contestate le sopra citate censure. Si sono costituite solo formalmente l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Alla camera di consiglio del 14 marzo 2018, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione. DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va respinto. 1.1 E’ da respingere, in particolare, il primo motivo con il quale si sostiene che l’Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto di avvalimento stipulato con l’impresa C.E.L.F.A. fosse carente dell’indicazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. A parere della ricorrente il contratto di avvalimento avrebbe un contenuto quanto meno “determinabile”, circostanza quest’ultima che avrebbe dovuto obbligare la stazione appaltante a richiedere chiarimenti ulteriori o ammettere il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, d.lgs. 50/2016. 1.2 Al fine di dimostrare l’infondatezza delle argomentazioni sopra citate è necessario premettere che il disciplinare della procedura di cui si tratta prevede a pena di esclusione, tra le condizioni di partecipazione e di cui al punto 6.2, il possesso del requisito della capacità tecnico professionale, consistente nell’“aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando almeno un appalto di servizi analoghi, della durata non inferiore a 12 mesi già trascorsi alla data di pubblicazione del bando, svolto per un unico committente, relativo ad una rete viaria non inferiore ai 500 km ..”. 1.3 Ai fini del possesso di detto requisito, la ricorrente aveva optato per l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento, presentando un contratto stipulato con l’impresa ausiliaria C.E.L.F.A. srl, nell’ambito del quale la stessa impresa aveva dichiarato di aver eseguito direttamente lavori di Global Service nell’ultimo triennio antecedente. 1.4 Nello stesso tempo l’ausiliaria si era obbligata a fornire detto requisito di capacità, prevedendo che “metterà altresì a disposizione dell’impresa ausiliata, tutte le figure altamente professionali “tecnici informatici e software” necessari all’espletamento del servizio in caso di aggiudicazione” e, nel contempo, ribadendo al successivo punto 2) del contratto, che “l’Ausiliaria … in caso di aggiudicazione si obbliga sin d’ora a tenere a disposizione detto requisito e le risorse prestate per tutta la durata dell’affidamento…”. 1.5 Ciò premesso è evidente che detto contenuto non è suscettibile di integrare i requisiti minimi prescritti dall’art. 89 comma 1 del d.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che il contratto di avvilimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 1.6 Nel contratto di avvalimento di cui si tratta non vi è alcuna specifica e puntuale indicazione delle risorse messe a disposizione, in considerazione del fatto che l’impresa ausiliaria si è limitata a prevedere un generico impegno a mettere a disposizione figure professionali “tecnici informatici e software”, risorse che appaiono comunque accessorie rispetto alle prestazioni oggetto dell’affidamento. 1.7 Nemmeno è possibile condividere l’impostazione secondo la quale l’oggetto del contratto di avvalimento sarebbe comunque determinabile. 1.8 Come hanno affermato precedenti pronunce l’oggetto contrattuale, per essere determinabile, deve essere quindi almeno risultare dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile. 1.9 La stazione appaltante deve verificare che limpresa ausiliaria si sia impegnata a mettere a disposizione dellimpresa ausiliata il requisito soggettivo del quale questultima è priva, senza limitarsi all’indicazione di un valore astratto, con utilizzo della formula legislativa della “messa a disposizione” delle risorse necessarie, ma deve contenere l’indicazione precisa delle risorse oggetto di avvalimento e utili a integrare le carenze della concorrente, anche al fine di non permettere agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche (Cons. Stato Sez. III, 19-05-2015, n. 2539; Cons. Stato (Ad. Plen.), 04-11-2016, n. 23 Cons. Stato Sez. V, 06-08-2012, n. 4510; Tar Toscana, I, n.1197/2016). 2. Ne consegue come sia indispensabile che il contratto di avvalimento rechi unesplicita ed esauriente indicazione del relativo oggetto, individuando in modo determinato e specifico le risorse ed i mezzi da prestare alla ditta ausiliata. 2.1 Nel caso di specie non è presente alcun elemento utile per poter individuare, anche solo approssimativamente, il numero del personale prestato e i mezzi effettivamente messi a disposizione, non risultando evincibile in cosa consiste limpegno dellimpresa ausiliaria in termini di prestito delle proprie risorse e dell’apparato organizzativo. 2.2 Ne consegue che deve ritenersi corretta l’interpretazione della stazione appaltante, laddove ha ritenuto nullo il contratto di avvalimento e, ciò, con la conseguenza che la società ricorrente non possiede il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dalla lex specialis di gara, circostanza quest’ultima che non poteva che determinare l’esclusione dalla procedura. 2.3 Deve ritenersi del tutto inidoneo a superare detta carenza il documento, successivamente presentato dalla ricorrente e contenente un dettaglio delle prestazioni messe a disposizione dall’ausiliaria, considerando che quest’ultimo non è stato allegato alla documentazione prodotta dalla concorrente in sede di prequalificazione, non è richiamato dal contratto di avvalimento e, nemmeno, sussiste alcun elemento certo per ritenersi che quest’ultimo sia stato sottoscritto contestualmente al contratto principale e non in una fase successiva. 2.4 Va, da ultimo, evidenziato che, essendosi in presenza della violazione di un requisito di partecipazione - peraltro espressamente sanzionato con l’esclusione -, l’Amministrazione non avrebbe potuto comunque procedere all’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio (in questo senso si veda Cons. Stato Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 346). La censura sopra citata è, pertanto, da respingere. 2.5 L’infondatezza del secondo e terzo motivo, consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari proposte dal Comune di Firenze. 2.6 Con dette censure la società ricorrente ha impugnato, in via subordinata, gli atti di gara, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere alla suddivisione in lotti e che, comunque, una struttura di gara così predisposta avrebbe determinato una “deviazione” dallo schema tipico del global service. 2.7 L’art.51 del D.lgs. 50/2016 consente di non suddividere l’appalto in lotti, purché le stazioni appaltanti provvedano a motivare detta scelta, motivazione presente nell’atto di indizione della gara laddove il Comune di Firenze ha evidenziato l’esistenza di ragioni riconducibili alla sostanziale unitarietà del servizio, nonché in funzione del contenimento dei costi e dell’ottenimento di economie di scala. 2.8 Detta valutazione è, peraltro, condivisibile in considerazione delle caratteristiche dell’affidamento, finalizzato a realizzare un coordinamento delle attività di sorveglianza, pronto intervento, rilievo, monitoraggio, programmazione, progettazione e manutenzione del patrimonio stradale. 2.9 Altrettanto astrattamente condivisibile è l’argomentazione diretta ad evidenziare che la suddivisione in lotti del territorio comunale sarebbe risultata suscettibile di determinare una duplicazione di costi. 3. Nemmeno è fondata l’argomentazione diretta a rilevare che, nel caso di specie, si sarebbe in presenza di uno sviamento dei principi del “Global Service”, in considerazione del fatto che i lavori non sarebbero accessori e secondari rispetto ai servizi e, ciò, con riferimento agli importi complessivi dell’affidamento. 3.1 Il Global Service, in quanto tipologia contrattuale suscettibile di rientrare nei contratti misti di cui all’art. 28 del d.lgs. 50/2016 è finalizzato a realizzare un modello a gestione integrata e globale in un unico soggetto terzo dei servizi e lavori di manutenzione della rete viaria. 3.2 Nel caso di specie, inoltre, l’Amministrazione ha avuto modo di dimostrare come l’affidamento dei lavori sia effettivamente accessorio rispetto ai servizi oggetto dell’appalto, rappresentando circa il 35% dell’importo complessivo (circa Euro 8,5milioni, a fronte di una quota servizi di Euro 14,5milioni), mentre le cifre indicate dalla ricorrente si riferiscono all’ipotesi, evidentemente residuale, in cui l’amministrazione eserciti sia, l’opzione di incrementare gli importi di lavori e servizi extra canone e, sia, quella di prolungamento del contratto per un ulteriore triennio. 3.3 Nemmeno risulta dimostrato che i requisiti di partecipazione siano particolarmente stringenti e, ciò, sia considerando come la ricorrente ha effettivamente partecipato alla procedura sia, ancora, in ragione del fatto che, sia l’importo dell’affidamento sia le caratteristiche delle prestazioni, non potevano che suggerire l’Amministrazione a circoscrivere la partecipazione ad imprese particolarmente qualificate. 4. In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate così come da dispositivo a favore del Comune di Firenze, mentre possono essere compensate nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in considerazione della limitata attività processuale esperita da queste ultime. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Firenze che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre oneri di legge, mentre compensa le stesse spese nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 con lintervento dei magistrati: Manfredo Atzeni, Presidente Gianluca Bellucci, Consigliere Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore IL SEGRETARIO  

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