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C.C.I.A - è utile per filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di professionalità.Non si deve tradurre in perfetta sovrapponibilità tra il certificato camerale e oggetto del contratto d'appalto In evidenza

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  TAR Lazio Roma sez. II ter 9/8/2018 n. 8948

Secondo la giurisprudenza (vedasi Cons. St. sez. III, 08/11/2017, n. 5170) nell’impostazione del nuovo codice appalti, l’iscrizione camerale assurge a requisito di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. “a” e 3 d.lgs n.50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma.
Tuttavia, la medesima giurisprudenza è chiara nel ritenere che l’utilità sostanziale della certificazione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico; ratio dalla quale – nell’ottica di una lettura del bando fedele ai principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica, che tenga cioè conto dell’oggetto e della funzione dell’affidamento (1363, 1367 e 1369) – si desume la necessità (non tanto di una verifica formale, quanto) di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d'appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste, in quanto l’oggetto sociale viene inteso come la "misura" della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (Cons. St., n. 648/2012 e n. 4457/2015); si evidenzia altresì che la corrispondenza contenutistica - tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d'appalto - non debba tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma che la stessa vada appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.

Pubblicato il 09/08/2018
N. 08948/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07367/2018 REG.RIC.
N. 07397/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7367 del 2018, proposto da: 
Marine Management & Supplies S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Casalnuovo Di Napoli, via Arcora, 110/Palazzo Gecos – PEC Registri;

contro


Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Guardia di Finanza - Centro Navale Formia, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

sul ricorso numero di registro generale 7397 del 2018, proposto da: 
Marine Management & Supplies S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Ausiello in Casalnuovo Di Napoli, via Arcora, 110/Palazzo Gecos – PEC Registri;

  contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Guardia di Finanza - Centro Navale Formia, ciascuno in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 7367 del 2018:
- a)- della comunicazione di non aggiudicazione per esclusione dalla gara, PROT. 0061303/2018 del 29.5.2018, pubblicata sul sito della S.A. in data 29.5.2018, avente ad oggetto: "Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e art. 63, co.2 lett. B 2) del D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50/2016, per l'affidamento del servizio di carenaggio e manutenzioni varie al “P.01 Monte Sperone", CIG 7375081D5C..
quanto al ricorso n. 7397 del 2018:
- della comunicazione di esclusione dalla gara, PROT. 0061108/2018 del 29.5.2018, pubblicata sul sito della S.A. in data 28.5.2018, avente ad oggetto: "Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di servizi vari di cui necessita l'unità navale “N.S. Vaccaro”, CIG 7380549DB2..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in ciascun giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Guardia di Finanza - Comando Generale e della Guardia di Finanza - Centro Navale Formia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2018 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla regolarità e completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ai fini della decisione sui ricorsi nel merito con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Ricorre la M.M.S. S.r.l. che espone di aver preso parte alle procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016 indette dalla Guardia di Finanza Centro Navale -Ufficio Amministrazione -Sezione Acquisti, per “l’affidamento del servizio di carenaggio e manutenzioni varie al “ P.01 Monte Sperone” (ricorso nr. 7367/2018), e per “l’affidamento di servizi vari di cui necessita l’unità navale “N.S. Vaccaro” (ricorso nr. 7397/18).
In entrambe, rimasta unica concorrente in gara dopo l’avvenuta esclusione di altre partecipanti, l’Amministrazione si determinava a concedere alla ricorrente l’aggiudicazione provvisoria; salvo poi, esperiti i controlli di rito sulle autodichiarazioni, escluderla in quanto sarebbe stata falsamente attestata l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività pertinente all’oggetto dell’appalto, come richiesto dal Capitolato tecnico.
Più precisamente, dal provvedimento impugnato si legge: “a) il capitolato tecnico allegato alla lettera di invito nr. 20857 del 19/02/2018, al punto 7, lett. a), sub 1, prevedeva- a pena di esclusione- la comprova della propria "idoneità professionale" mediante la presentazione di apposito documento di iscrizione alla C.C.I.A.A., per lo specifico settore riguardante l'oggetto dell'appalto, ex art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; b) codesta Società, con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, datata 12/03/2018, rilasciata a questo Ente ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, affermava di essere iscritta alla Camera di Commercio di Napoli con il seguente oggetto sociale: «Attività di cantiere navale, produzioni di imbarcazioni, alaggio, varo e riparazioni di imbarcazioni»; c) a seguito di proposta di aggiudicazione effettuata da apposita Commissione con verbale datato 10/04/2018, questa Stazione Appaltante ha effettuato i controlli sul possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara, ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016. All'esito di detta verifica, svolta su "INFOCAMERE" sia tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sia mediante l'applicazione "INFOCAMERE" in uso all'Ente, è emerso che l'attività esercitata da codesta società, diversamente da quanto dichiarato sub b, è risultata la seguente: "Lavori edili in genere, costruzioni di opere portuali, manutenzione e riqualificazione moli di attracco e porti turistici"
Da qui l’esclusione in entrambe le procedure che la ricorrente contesta con diverse, articolate, censure.
Più precisamente, l’Amministrazione sarebbe incorsa in un grave formalismo, non essendosi avveduta che dalla certificazione camerale risulta la descrizione dell’oggetto dell’attività in termini assolutamente compatibili e pertinenti rispetto all’appalto; del resto, la stessa ricorrente – ai fini della comprova dei requisiti tecnici e di esperienza – ha allegato l’avvenuta prestazione di attività similari a quelle richieste dal bando per altre imbarcazioni ed anche su mandato della stessa GdF (sul punto, richiama quattro lettere di affidamento di servizi del 25.8.2017, 28.8.2017, 30.11.2017, 1.2.2018 della S.A. attuale committente).
In ogni caso, evidenzia la ricorrente, si sarebbe potuto e dovuto ricorrere al soccorso istruttorio.
Costituitasi, resiste al ricorso l’Amministrazione intimata che deduce di aver disposto la revoca dell’aggiudicazione – in entrambe le procedure di gara per cui è causa – in quanto l’odierna ricorrente aveva resto una dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), del D.lgs 18/04/2016 n. 50.
Invero, a seguito della verifica ex artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 – svolta su “Infocamere” sia tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, sia mediante l’applicazione “Infocamere” in uso al Centro Navale di Formia – era emerso un oggetto dell’attività esercitata dalla società diverso da quello attestato al punto 3 dell’autodichiarazione resa ai fini dell’ammissione; solo successivamente alla comunicazione di esclusione inviata alla società (ovvero il 30 maggio 2018) risultava eseguita una variazione dell’oggetto sociale relativamente all’attività esercitata dalla società nel senso di renderlo adeguato a quanto autodichiarato. Deriverebbe da quanto esposto, pertanto, la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
Nella camera di consiglio del 16 luglio 2018 i ricorsi, chiamati per l’esame delle rispettive domande cautelari, sono stati trattenuti in decisione per essere risolti nel merito con sentenza in forma semplificata, sentiti sul punto i difensori presenti come da verbale.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio ritiene l’opportunità di riunire i ricorsi in epigrafe, avendo riguardo alla sovrapponibilità delle relative fattispecie ed alla identità delle questioni di diritto dalle quali dipende la risoluzione della controversia.
In entrambi i casi, infatti, le parti controvertono circa la legittimità della revoca dell’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento della gara cui la ricorrente aveva preso parte, disposto dall’Amministrazione in ragione della non corrispondenza dell’oggetto dell’attività dell’impresa, come riportato dal legale rappresentante nella propria autodichiarazione allegata all’offerta, con quello successivamente verificato come attestato dalla iscrizione camerale della stessa azienda.
Deve evidenziare il Collegio che, nell’odierna particolare controversia, non si controverte in ordine alla idoneità della iscrizione camerale a consentire alla ricorrente l’accesso alla gara e la definitiva attribuzione dell’aggiudicazione, perché a fondamento del provvedimento di revoca di quest’ultima, l’Amministrazione ha considerato la rilevanza della non veridicità dell’autodichiarazione.
A tale proposito, rileva il Collegio che, invero, la dichiarazione autografa, redatta a penna e sottoscritta dalla legale rappresentante della ditta non riproduce l’”oggetto” dell’attività come risultante dalla iscrizione camerale, ma appare più propriamente descrittiva dell’oggetto sociale della ditta (“attività di cantiere navale, produzione di imbarcazioni, alaggio, varo e riparazione di imbarcazioni”), come emerge dall’esame della certificazione camerale (vedasi documento allegato 10 del ricorso); attività che, del resto, è attestata anche dalle precedenti commesse svolte (e che erano puntualmente descritte nella documentazione allegata all’offerta a comprova del possesso dei requisiti di qualificazione) una delle quali su incarico della stessa Amministrazione procedente.
La revoca dell’aggiudicazione, alla luce di tale circostanza, si rivela erronea in quanto, nel particolare caso all’esame odierno del Collegio, non è dato rinvenire una vera e propria dichiarazione mendace, essendo la divergenza riscontrata riconducibile ad una stesura “atecnica” dell’autodichiarazione che non assurge ai requisiti minimi della mendacità o falsità (sostanziale) dell’atto e che, quindi, è riconducibile ad una imprecisione di redazione, come un vero e proprio errore scusabile, privo di conseguenze sul piano sostanziale degli effetti.
Del resto, non è senza significato osservare come, secondo la giurisprudenza (vedasi Cons. St. sez. III, 08/11/2017, n. 5170) nell’impostazione del nuovo codice appalti, l’iscrizione camerale assurge a requisito di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. “a” e 3 d.lgs n.50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma.
Tuttavia, la medesima giurisprudenza è chiara nel ritenere che l’utilità sostanziale della certificazione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico; ratio dalla quale – nell’ottica di una lettura del bando fedele ai principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica, che tenga cioè conto dell’oggetto e della funzione dell’affidamento (1363, 1367 e 1369) – si desume la necessità (non tanto di una verifica formale, quanto) di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d'appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste, in quanto l’oggetto sociale viene inteso come la "misura" della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (Cons. St., n. 648/2012 e n. 4457/2015); si evidenzia altresì che la corrispondenza contenutistica - tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d'appalto - non debba tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma che la stessa vada appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (T.A.R. L'Aquila, Abruzzo, sez. I 26 febbraio 2018 n. 71, Consiglio di Stato sez. III 08 novembre 2017 n. 5170, T.A.R. Catania, Sicilia, sez. III 06 dicembre 2016 n. 3165).
Sotto questi profili, non viene revocato in dubbio, nell’odierna fattispecie, che sussista in concreto l’effettiva capacità tecnica e di esperienza della ricorrente; inoltre, l’errore nella dichiarazione è evidentemente scaturito da una mera asincronia, ovvero dalla circostanza che non era stato ancora adeguato dalla ricorrente l’”oggetto” dell’attività nella iscrizione camerale allo svolgimento effettivo delle prestazioni rese in precedenza sulla base dell’oggetto sociale che pure risultava dalla medesima certificazione camerale (adeguamento che, a seguito della rilevazione dell’Amministrazione, è stato invero prontamente eseguito).
Per queste ragioni, i ricorsi sono fondati e meritano accoglimento, con l’annullamento degli atti impugnati e con salvezza di ogni altra motivata decisione dell’Autorità.
Attesa l’esposizione che precede, le spese vanno compensate tra le parti, ad eccezione della sola refusione dell’importo del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con salvezza di ogni altra motivata decisione dell’Autorità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Fabio Mattei, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO

  Clicca per ascoltare il testo!   TAR Lazio Roma sez. II ter 9/8/2018 n. 8948 Secondo la giurisprudenza (vedasi Cons. St. sez. III, 08/11/2017, n. 5170) nell’impostazione del nuovo codice appalti, l’iscrizione camerale assurge a requisito di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. “a” e 3 d.lgs n.50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma. Tuttavia, la medesima giurisprudenza è chiara nel ritenere che l’utilità sostanziale della certificazione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico; ratio dalla quale – nell’ottica di una lettura del bando fedele ai principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica, che tenga cioè conto dell’oggetto e della funzione dell’affidamento (1363, 1367 e 1369) – si desume la necessità (non tanto di una verifica formale, quanto) di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nelliscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto dappalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste, in quanto l’oggetto sociale viene inteso come la misura della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (Cons. St., n. 648/2012 e n. 4457/2015); si evidenzia altresì che la corrispondenza contenutistica - tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto dappalto - non debba tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma che la stessa vada appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto. Pubblicato il 09/08/2018 N. 08948/2018 REG.PROV.COLL. N. 07367/2018 REG.RIC. N. 07397/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 7367 del 2018, proposto da:  Marine Management & Supplies S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dallavvocato Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Casalnuovo Di Napoli, via Arcora, 110/Palazzo Gecos – PEC Registri; contro Ministero dellEconomia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Guardia di Finanza - Centro Navale Formia, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dallAvvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  sul ricorso numero di registro generale 7397 del 2018, proposto da:  Marine Management & Supplies S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallavvocato Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Ausiello in Casalnuovo Di Napoli, via Arcora, 110/Palazzo Gecos – PEC Registri;   contro Ministero dellEconomia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Guardia di Finanza - Centro Navale Formia, ciascuno in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dallAvvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per lannullamento quanto al ricorso n. 7367 del 2018: - a)- della comunicazione di non aggiudicazione per esclusione dalla gara, PROT. 0061303/2018 del 29.5.2018, pubblicata sul sito della S.A. in data 29.5.2018, avente ad oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) e art. 63, co.2 lett. B 2) del D.Lgs. 18.04.2016 nr. 50/2016, per laffidamento del servizio di carenaggio e manutenzioni varie al “P.01 Monte Sperone, CIG 7375081D5C.. quanto al ricorso n. 7397 del 2018: - della comunicazione di esclusione dalla gara, PROT. 0061108/2018 del 29.5.2018, pubblicata sul sito della S.A. in data 28.5.2018, avente ad oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per laffidamento di servizi vari di cui necessita lunità navale “N.S. Vaccaro”, CIG 7380549DB2.. Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in ciascun giudizio del Ministero dellEconomia e delle Finanze, della Guardia di Finanza - Comando Generale e della Guardia di Finanza - Centro Navale Formia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2018 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dellart. 60 cod. proc. amm. in ordine alla regolarità e completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ai fini della decisione sui ricorsi nel merito con sentenza in forma semplificata; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Ricorre la M.M.S. S.r.l. che espone di aver preso parte alle procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lett. b, D.Lgs. 50/2016 indette dalla Guardia di Finanza Centro Navale -Ufficio Amministrazione -Sezione Acquisti, per “l’affidamento del servizio di carenaggio e manutenzioni varie al “ P.01 Monte Sperone” (ricorso nr. 7367/2018), e per “l’affidamento di servizi vari di cui necessita l’unità navale “N.S. Vaccaro” (ricorso nr. 7397/18). In entrambe, rimasta unica concorrente in gara dopo l’avvenuta esclusione di altre partecipanti, l’Amministrazione si determinava a concedere alla ricorrente l’aggiudicazione provvisoria; salvo poi, esperiti i controlli di rito sulle autodichiarazioni, escluderla in quanto sarebbe stata falsamente attestata l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività pertinente all’oggetto dell’appalto, come richiesto dal Capitolato tecnico. Più precisamente, dal provvedimento impugnato si legge: “a) il capitolato tecnico allegato alla lettera di invito nr. 20857 del 19/02/2018, al punto 7, lett. a), sub 1, prevedeva- a pena di esclusione- la comprova della propria idoneità professionale mediante la presentazione di apposito documento di iscrizione alla C.C.I.A.A., per lo specifico settore riguardante loggetto dellappalto, ex art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; b) codesta Società, con dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, datata 12/03/2018, rilasciata a questo Ente ai sensi dellart. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, affermava di essere iscritta alla Camera di Commercio di Napoli con il seguente oggetto sociale: «Attività di cantiere navale, produzioni di imbarcazioni, alaggio, varo e riparazioni di imbarcazioni»; c) a seguito di proposta di aggiudicazione effettuata da apposita Commissione con verbale datato 10/04/2018, questa Stazione Appaltante ha effettuato i controlli sul possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara, ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016. Allesito di detta verifica, svolta su INFOCAMERE sia tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso lAutorità Nazionale Anticorruzione, sia mediante lapplicazione INFOCAMERE in uso allEnte, è emerso che lattività esercitata da codesta società, diversamente da quanto dichiarato sub b, è risultata la seguente: Lavori edili in genere, costruzioni di opere portuali, manutenzione e riqualificazione moli di attracco e porti turistici Da qui l’esclusione in entrambe le procedure che la ricorrente contesta con diverse, articolate, censure. Più precisamente, l’Amministrazione sarebbe incorsa in un grave formalismo, non essendosi avveduta che dalla certificazione camerale risulta la descrizione dell’oggetto dell’attività in termini assolutamente compatibili e pertinenti rispetto all’appalto; del resto, la stessa ricorrente – ai fini della comprova dei requisiti tecnici e di esperienza – ha allegato l’avvenuta prestazione di attività similari a quelle richieste dal bando per altre imbarcazioni ed anche su mandato della stessa GdF (sul punto, richiama quattro lettere di affidamento di servizi del 25.8.2017, 28.8.2017, 30.11.2017, 1.2.2018 della S.A. attuale committente). In ogni caso, evidenzia la ricorrente, si sarebbe potuto e dovuto ricorrere al soccorso istruttorio. Costituitasi, resiste al ricorso l’Amministrazione intimata che deduce di aver disposto la revoca dell’aggiudicazione – in entrambe le procedure di gara per cui è causa – in quanto l’odierna ricorrente aveva resto una dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), del D.lgs 18/04/2016 n. 50. Invero, a seguito della verifica ex artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 – svolta su “Infocamere” sia tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, sia mediante l’applicazione “Infocamere” in uso al Centro Navale di Formia – era emerso un oggetto dell’attività esercitata dalla società diverso da quello attestato al punto 3 dell’autodichiarazione resa ai fini dell’ammissione; solo successivamente alla comunicazione di esclusione inviata alla società (ovvero il 30 maggio 2018) risultava eseguita una variazione dell’oggetto sociale relativamente all’attività esercitata dalla società nel senso di renderlo adeguato a quanto autodichiarato. Deriverebbe da quanto esposto, pertanto, la piena legittimità dei provvedimenti impugnati. Nella camera di consiglio del 16 luglio 2018 i ricorsi, chiamati per l’esame delle rispettive domande cautelari, sono stati trattenuti in decisione per essere risolti nel merito con sentenza in forma semplificata, sentiti sul punto i difensori presenti come da verbale. DIRITTO Preliminarmente, il Collegio ritiene l’opportunità di riunire i ricorsi in epigrafe, avendo riguardo alla sovrapponibilità delle relative fattispecie ed alla identità delle questioni di diritto dalle quali dipende la risoluzione della controversia. In entrambi i casi, infatti, le parti controvertono circa la legittimità della revoca dell’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento della gara cui la ricorrente aveva preso parte, disposto dall’Amministrazione in ragione della non corrispondenza dell’oggetto dell’attività dell’impresa, come riportato dal legale rappresentante nella propria autodichiarazione allegata all’offerta, con quello successivamente verificato come attestato dalla iscrizione camerale della stessa azienda. Deve evidenziare il Collegio che, nell’odierna particolare controversia, non si controverte in ordine alla idoneità della iscrizione camerale a consentire alla ricorrente l’accesso alla gara e la definitiva attribuzione dell’aggiudicazione, perché a fondamento del provvedimento di revoca di quest’ultima, l’Amministrazione ha considerato la rilevanza della non veridicità dell’autodichiarazione. A tale proposito, rileva il Collegio che, invero, la dichiarazione autografa, redatta a penna e sottoscritta dalla legale rappresentante della ditta non riproduce l’”oggetto” dell’attività come risultante dalla iscrizione camerale, ma appare più propriamente descrittiva dell’oggetto sociale della ditta (“attività di cantiere navale, produzione di imbarcazioni, alaggio, varo e riparazione di imbarcazioni”), come emerge dall’esame della certificazione camerale (vedasi documento allegato 10 del ricorso); attività che, del resto, è attestata anche dalle precedenti commesse svolte (e che erano puntualmente descritte nella documentazione allegata all’offerta a comprova del possesso dei requisiti di qualificazione) una delle quali su incarico della stessa Amministrazione procedente. La revoca dell’aggiudicazione, alla luce di tale circostanza, si rivela erronea in quanto, nel particolare caso all’esame odierno del Collegio, non è dato rinvenire una vera e propria dichiarazione mendace, essendo la divergenza riscontrata riconducibile ad una stesura “atecnica” dell’autodichiarazione che non assurge ai requisiti minimi della mendacità o falsità (sostanziale) dell’atto e che, quindi, è riconducibile ad una imprecisione di redazione, come un vero e proprio errore scusabile, privo di conseguenze sul piano sostanziale degli effetti. Del resto, non è senza significato osservare come, secondo la giurisprudenza (vedasi Cons. St. sez. III, 08/11/2017, n. 5170) nell’impostazione del nuovo codice appalti, l’iscrizione camerale assurge a requisito di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. “a” e 3 d.lgs n.50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma. Tuttavia, la medesima giurisprudenza è chiara nel ritenere che l’utilità sostanziale della certificazione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico; ratio dalla quale – nell’ottica di una lettura del bando fedele ai principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica, che tenga cioè conto dell’oggetto e della funzione dell’affidamento (1363, 1367 e 1369) – si desume la necessità (non tanto di una verifica formale, quanto) di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nelliscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto dappalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste, in quanto l’oggetto sociale viene inteso come la misura della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (Cons. St., n. 648/2012 e n. 4457/2015); si evidenzia altresì che la corrispondenza contenutistica - tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto dappalto - non debba tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma che la stessa vada appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (T.A.R. LAquila, Abruzzo, sez. I 26 febbraio 2018 n. 71, Consiglio di Stato sez. III 08 novembre 2017 n. 5170, T.A.R. Catania, Sicilia, sez. III 06 dicembre 2016 n. 3165). Sotto questi profili, non viene revocato in dubbio, nell’odierna fattispecie, che sussista in concreto l’effettiva capacità tecnica e di esperienza della ricorrente; inoltre, l’errore nella dichiarazione è evidentemente scaturito da una mera asincronia, ovvero dalla circostanza che non era stato ancora adeguato dalla ricorrente l’”oggetto” dell’attività nella iscrizione camerale allo svolgimento effettivo delle prestazioni rese in precedenza sulla base dell’oggetto sociale che pure risultava dalla medesima certificazione camerale (adeguamento che, a seguito della rilevazione dell’Amministrazione, è stato invero prontamente eseguito). Per queste ragioni, i ricorsi sono fondati e meritano accoglimento, con l’annullamento degli atti impugnati e con salvezza di ogni altra motivata decisione dell’Autorità. Attesa l’esposizione che precede, le spese vanno compensate tra le parti, ad eccezione della sola refusione dell’importo del contributo unificato. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con salvezza di ogni altra motivata decisione dell’Autorità. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2018 con lintervento dei magistrati: Pietro Morabito, Presidente Fabio Mattei, Consigliere Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore IL SEGRETARIO

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