Chiarimenti - possono solo interpretare, manon modificare una univoca previsione del bando di gara. Se i chiarimenti sono in contrasto col bando, non valgono. In evidenza
- Scritto da Dario Tomasello
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Consiglio di Stato sez. V 11/6/2018 n. 3589
Attraverso i chiarimenti si può solo interpretare, ma non modificare una (univoca) previsione del bando di gara. Se i chiarimenti alterano quanto scritto sul bando, questi non sono validi.
N. 03589/2018REG.PROV.COLL.
N. 01140/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero in appello iscritto al numero di registro generale 1140 del 2018, proposto da
Coopservice S. Coop. P. A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ermes Coffrini, Marcello Coffrini e Massimo Colarizi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Colarizi in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefania Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, n. 01271/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Massimo Colarizi e Stefania Ricci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-CoopService società cooperativa per azioni è stata esclusa dalla gara d’appalto, con procedura aperta, finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia e guardaroba, isola ecologica, facchinaggio per gli uffici del Consiglio regionale del Lazio ed uffici decentrati ubicati nel Comune di Roma;
-il provvedimento di esclusione è stato fondato sulla mancata integrazione dell’importo della cauzione provvisoria richiesta in sede di soccorso istruttorio dal RUP con nota del 19 settembre 2017;
-la commissione giudicatrice ha ritenuto, in particolare, non cumulabili, alla luce delle prescrizioni del disciplinare di gara, le riduzioni della cauzione provvisoria in caso di possesso di certificazioni ISO 9001 e 14001;
-con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, pronunciata secondo il rito di cui ai commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120 c.p.a., il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di esclusione, ritenendo corretto l’operato dell’amministrazione;
-avverso la predetta sentenza Coopservice ha proposto appello, chiedendone la sospensione cautelare;
-alla camera di consiglio del 24 maggio 2018, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la Sezione, rilevata l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria, sentite sul punto le parti presenti, ha trattenuto la causa per la decisione del merito con sentenza in forma semplificata.
Ritenuto che:
-il disciplinare di gara prevede testualmente:
“Ai sensi del dell’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia, e il suo eventuale rinnovo, sono ridotti nell’importo del 50% ove sia documentato il possesso della certificazione, rilasciata da organismi accreditati, del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, ovvero certificazione equivalente rilasciata da organismi stabiliti in altri Stati membri, per la medesima tipologia di prestazioni; del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Tali riduzioni sono tra loro alternative. La riduzione del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione all’EMAS è inoltre cumulabile con la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità descritta al punto precedente...”;
-la citata clausola (che non è stata oggetto di impugnazione) prevede, quindi, in maniera univoca che è cumulabile solo la riduzione del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione all’EMAS con la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui sopra;
-la ricorrente si è avvalsa, invece, del cumulo delle riduzioni derivanti dalle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, in difformità a quanto previsto dalla predetta disposizione nella prima parte: pertanto, correttamente, è stata esclusa e la ragione di esclusione è stata chiaramente indicata nel provvedimento gravato, che non soffre di alcuna carenza o ambiguità motivazionale sul punto;
-non rilevano, in senso contrario, i chiarimenti (in senso favorevole al cumulo) forniti in sede di gara dalla stazione appaltante, atteso che attraverso i chiarimenti si può solo interpretare, ma non modificare una (univoca) previsione del bando di gara;
-i chiarimenti fuorvianti forniti dalla stazione appaltante possono essere valorizzati al solo fine di giustificare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Federico Di Matteo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Giovagnoli Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Clicca per ascoltare il testo! Consiglio di Stato sez. V 11/6/2018 n. 3589 Attraverso i chiarimenti si può solo interpretare, ma non modificare una (univoca) previsione del bando di gara. Se i chiarimenti alterano quanto scritto sul bando, questi non sono validi. N. 03589/2018REG.PROV.COLL. N. 01140/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero in appello iscritto al numero di registro generale 1140 del 2018, proposto da Coopservice S. Coop. P. A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ermes Coffrini, Marcello Coffrini e Massimo Colarizi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Colarizi in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87; contro Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefania Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27; per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, n. 01271/2018, resa tra le parti; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Massimo Colarizi e Stefania Ricci; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Considerato che: -CoopService società cooperativa per azioni è stata esclusa dalla gara d’appalto, con procedura aperta, finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia e guardaroba, isola ecologica, facchinaggio per gli uffici del Consiglio regionale del Lazio ed uffici decentrati ubicati nel Comune di Roma; -il provvedimento di esclusione è stato fondato sulla mancata integrazione dell’importo della cauzione provvisoria richiesta in sede di soccorso istruttorio dal RUP con nota del 19 settembre 2017; -la commissione giudicatrice ha ritenuto, in particolare, non cumulabili, alla luce delle prescrizioni del disciplinare di gara, le riduzioni della cauzione provvisoria in caso di possesso di certificazioni ISO 9001 e 14001; -con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, pronunciata secondo il rito di cui ai commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120 c.p.a., il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di esclusione, ritenendo corretto l’operato dell’amministrazione; -avverso la predetta sentenza Coopservice ha proposto appello, chiedendone la sospensione cautelare; -alla camera di consiglio del 24 maggio 2018, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la Sezione, rilevata l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria, sentite sul punto le parti presenti, ha trattenuto la causa per la decisione del merito con sentenza in forma semplificata. Ritenuto che: -il disciplinare di gara prevede testualmente: “Ai sensi del dell’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, la garanzia, e il suo eventuale rinnovo, sono ridotti nell’importo del 50% ove sia documentato il possesso della certificazione, rilasciata da organismi accreditati, del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, ovvero certificazione equivalente rilasciata da organismi stabiliti in altri Stati membri, per la medesima tipologia di prestazioni; del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14001. Tali riduzioni sono tra loro alternative. La riduzione del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione all’EMAS è inoltre cumulabile con la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità descritta al punto precedente...”; -la citata clausola (che non è stata oggetto di impugnazione) prevede, quindi, in maniera univoca che è cumulabile solo la riduzione del 30% per gli operatori economici in possesso di registrazione all’EMAS con la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui sopra; -la ricorrente si è avvalsa, invece, del cumulo delle riduzioni derivanti dalle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, in difformità a quanto previsto dalla predetta disposizione nella prima parte: pertanto, correttamente, è stata esclusa e la ragione di esclusione è stata chiaramente indicata nel provvedimento gravato, che non soffre di alcuna carenza o ambiguità motivazionale sul punto; -non rilevano, in senso contrario, i chiarimenti (in senso favorevole al cumulo) forniti in sede di gara dalla stazione appaltante, atteso che attraverso i chiarimenti si può solo interpretare, ma non modificare una (univoca) previsione del bando di gara; -i chiarimenti fuorvianti forniti dalla stazione appaltante possono essere valorizzati al solo fine di giustificare le spese del presente giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con lintervento dei magistrati: Carlo Saltelli, Presidente Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore Claudio Contessa, Consigliere Raffaele Prosperi, Consigliere Federico Di Matteo, Consigliere LESTENSORE IL PRESIDENTE Roberto Giovagnoli Carlo Saltelli IL SEGRETARIO
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