Menu
Increase size
Reset to Default
Decrease size

RSS Twitter Google Facebook

A+ A A-

Avvalimento di garanzia - deve emergere l'impegno a prestare e a mettere a disposizione le risorse finanziarie ed economiche dell'ausliaria, la quale deve garantire l'impresa ausiliaria con il proprio fatturato

Tar Lazio Roma sez. III BIS 09/7/2018 n. 5139

Invero la giurisprudenza ha ormai riconosciuto la ammissibilità del c.d. avvalimento interno: “Ammesso dunque, nei limiti sopra indicati, l’avvalimento interno, la giurisprudenza ha peraltro chiarito che nell’avvalimento cd. di garanzia - avente cioè ad oggetto il requisito di capacità economica finanziaria, rappresentato dal fatturato sia globale che specifico - proprio ad evitare il rischio, particolarmente rilevante in tale sottogenere di avvalimento, che il prestito dei requisiti rimanga soltanto su un piano astratto e cartolare e l’impresa ausiliaria si trasformi in una semplice cartiera produttiva di schemi contrattuali privi di sostanza, occorre che dalla dichiarazione dell’ausiliaria emerga con certezza ed in modo circostanziato l’impegno contrattuale a prestare e a mettere a disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale della prima, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità.

L’impresa ausiliaria, per effetto del contratto di avvalimento, deve quindi diventare, di fatto, un garante dell’impresa ausiliata sul versante economico-finanziario, poiché solo in caso di avvalimento c.d. tecnico o operativo (che quindi abbia ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria) sussiste l’esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di determinate risorse.

E’ stato altresì aggiunto che, in caso di avvalimento cd. di garanzia, l'indagine circa l’efficacia del contratto allegato al fine di attestare il possesso dei relativi titoli partecipativi deve essere svolta in concreto, avuto riguardo, cioè, al tenore testuale dell'atto ed alla sua idoneità ad assolvere la precipua funzione di garanzia assegnata all’istituto di cui all’art. 49 del previgente Codice dei contratti e, in seguito, dall’art. 89 del nuovo Codice dei contratti pubblici. In tale ipotesi di avvalimento la prestazione oggetto specifico dell'obbligazione è, infatti, costituita non già dalla messa a disposizione, da parte dell'impresa ausiliaria, di strutture organizzative e mezzi materiali, ma dal suo impegno a garantire con le proprie complessive risorse economiche, il cui indice è costituito dal fatturato, l’impresa ausiliata munendola, così, di un requisito che altrimenti non avrebbe e consentendole di accedere alla gara nel rispetto delle condizioni poste dal bando.

Leggi tutto...

Avvalimento - indispensabile che il contratto di avvalimento rechi un'esplicita ed esauriente indicazione del relativo oggetto, individuando in modo determinato e specifico le risorse ed i mezzi da prestare alla ditta ausiliata.

 TAR Toscana sez. I 9/4/2018 n. 498

La stazione appaltante deve verificare che l'impresa ausiliaria si sia impegnata a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata il requisito soggettivo del quale quest'ultima è priva, senza limitarsi all’indicazione di un valore astratto, con utilizzo della formula legislativa della “messa a disposizione” delle risorse necessarie, ma deve contenere l’indicazione precisa delle risorse oggetto di avvalimento e utili a integrare le carenze della concorrente, anche al fine di non permettere agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche.
Ne consegue come sia indispensabile che il contratto di avvalimento rechi un'esplicita ed esauriente indicazione del relativo oggetto, individuando in modo determinato e specifico le risorse ed i mezzi da prestare alla ditta ausiliata.

Leggi tutto...
Sottoscrivi questo feed RSS

Accedi o Registrati

Clicca per ascoltare il testo!