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Costi della manodopera - l'omissa indicazione non comporta l'esclusione se a seguito di soccorso istruttorio risulta che la mancanza è solo "formale", ma tali costi sono stati ben computati in offerta

 TAR Lombardia Milano sez. I 06/7/2018 n. 1656

La Commissione di gara, con la propria nota n. 5722 del 26 settembre 2017, ha valutato che “Nel caso di specie all’esame della documentazione di gara il quantum offerto dal concorrente non appare incerto, né dovrebbe subire una modificazione per effetto dell’integrazione successiva del costo della manodopera”, ritenendo quindi che la carenza di tale elemento dell’offerta economica avesse carattere soltanto formale. Tale valutazione non risulta in alcun modo confutata dalle allegazioni e dalla documentazione di parte ricorrente.

Al contrario, la valutazione della commissione di gara trova conforto nell’accertamento della conformità ai minimi salariali retributivi dei costi della manodopera esposti dal raggruppamento aggiudicatario, effettuato ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016.

Nella fattispecie, in altri termini, non è in discussione il computo, da parte del concorrente, dei costi della manodopera nella formulazione dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti costi; la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale.

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Offerta economica - discordanza tra offerta economica in lettere e in cifre. A tale circostanza non si applica il soccorso istruttorio

Tar Lazio Roma sez. III 28/6/2018 n. 7237

In conclusione deve ritenersi che l’art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella sua perentoria esclusione delle carenze “afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica”, impedisce all’istituto del soccorso istruttorio di poter avere applicazione per colmare carenze dell’offerta tecnica al pari di quella economica.

Ne consegue, alla luce delle massime sopra richiamate, che il soccorso istruttorio invocato da parte ricorrente non poteva trovare applicazione nel caso di specie, dove si è manifestata una carenza essenziale afferente alla formulazione ed al senso dell’offerta economica, per definizione non sanabile mediante ricorso al soccorso istruttorio.

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