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Oneri di Sicurezza aziendale - il soccorso istruttorio è ammesso qualora nell'offerta economica tali oneri siano stati considerati, ma non "esplicitati".Qualora tali oneri non siano stati inclusi nell'offerta non è ammissibile il soccorso istruttorio

 TAR Campania Salerno sez. I  04/7/2018 n. 1017

Gli oneri di sicurezza, dunque, rappresentano un elemento essenziale dell'offerta (la cui mancanza è in grado di ingenerare una situazione di insanabile incertezza assoluta sul suo contenuto) solo nel caso in cui si contesta al concorrente di avere formulato un'offerta economica senza considerare i costi derivanti dal doveroso adempimento dei obblighi di sicurezza a tutela dei lavoratori. In questa ipotesi, vi è certamente incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta e la sua successiva sanatoria richiederebbe una modifica sostanziale del "prezzo" (perché andrebbe aggiunto l'importo corrispondente agli oneri di sicurezza inizialmente non computati).

Laddove, invece, non sia in discussione l'adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell'offerta, ma si contesta soltanto che l'offerta non specifichi la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale.

In questo caso, nell’ambito della valutazione e verifica dell'anomalia dell’offerta, il soccorso istruttorio, almeno nei casi in cui la lex specialis non prevede una espressa comminatoria escludente, è doveroso, purchè esso non si traduca in una modifica sostanziale del contenuto dell'offerta, ma solo nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente.

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Costi della manodopera - legittima l'esclusione di un concorrente che, a discapito di quanto richiesto dal bando, non ha separatamente dichiarato i propri costi della manodopera (pur avendoli inseriti nell'offerta economica)

 TAR Lazio Roma sez. III QUATER 22/6/2018 n. 7039

La lex specialis della gara (punto 6.8 del Capitolato di oneri) prevedeva espressamente che "il concorrente dovrà inviare e far pervenire, a pena di esclusione, attraverso il Sistema alla stazione appaltante, un'offerta economica costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato pdf <Offerta Economica>... Tale dichiarazione deve contenere, tra le altre, le seguenti informazioni: "I propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro";

La menzionata disposizione, anche se sostanzialmente riproduttiva dell'art.95, comma 10, del d.lgvo n.50/2016, aveva tuttavia una propria autonoma valenza prescrittiva;

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