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Offerta economicamente più vantaggiosa - limiti e problematiche relativi al metodo di calcolo del punteggio economico - interpolazione lineare o metodo inversamente proporzionale -

Consiglio di Stato Sez V 18/06/2018 n. 3733

Va considerato che il metodo dell’interpolazione lineare è solo uno dei metodi indicati dall’ANAC: la quale, peraltro, ne mette in rilievo gli inconvenienti, affermando testualmente: “Tale metodo di calcolo presenta l’inconveniente, più volte evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati; ciò si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara è contenuto; accentua inoltre la concorrenza, inducendo a formulare offerte aggressive”. Chiarito che la Commissione aggiudicatrice non era tenuta a scegliere un criterio di valutazione dell’offerta economica, potendo liberamente determinarsi, va esaminato il verbale dell’11 ottobre 2016 nel quale il criterio prescelto è indicato. Vi si legge: “La Commissione, in seduta riservata, prosegue i lavori analizzando le formalità relative alle offerte economiche e procedendo all’attribuzione dei punteggi secondo la seguente formula Pa = (Pb/P) *P, (dove Pa è il punteggio dell’offerta esaminata, Pb è il prezzo dell’offerta più bassa, P il prezzo dell’offerta esaminata e Pm è il punteggio massimo)”; che la formula scelta dalla Commissione non corrisponda a quella con la quale si esprime il criterio della c.d. interpolazione lineare è dimostrato dal fatto che essa dà come esito un numero assoluto e non una percentuale come appunto l’altra.

Occorre tuttavia una precisazione: è vero che il criterio di calcolo prescelto dalla Commissione, rispetto a quello indicato dall’appellata, comporta che a ribassi sul prezzo proposti dai vari concorrenti anche molto distanti tra loro non corrisponde un punteggio che rispecchia esattamente tali differenze.

È questa la ragione per la quale, a fronte di una differenza di 11.000 euro tra il ribasso sul prezzo proposto da OMISSIS  (euro 20.000) e il raggruppamento OMISSIS (euro 9.000), la differenza, in termini di punteggio, è stata di soli 2,34 punti a favore della prima, inidonea a coprire la maggiore distanza tra le due offerte tecniche a favore della seconda. Si tratta, però, di una scelta legittimamente operata dalla Commissione e, per quanto detto, congruamente motivata dalla volontà di emendare gli inconvenienti che comporta l’applicazione del metodo della c.d. interpolazione lineare (espressi anche da ANAC nelle Linee guida citate).

 

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Costi della manodopera - l'indicazione è strettamente funzionale al controllo di anomalia dell'offerta e pertanto può essere esplicitata in sede di verifica di anomalia dell'offerta

 TAR Puglia Bari sez. I 21/06/2018 n. 906

La norma -art. 95 c 10- chiarisce che la indicazione dei costi della manodopera è strettamente funzionale al controllo di anomalia dell’offerta, controllo che risulta comunque effettuato nel caso di specie, avendo il comune resistente proceduto alla richiesta di opportuni chiarimenti sui costi del lavoro e al riscontro della complessiva attendibilità e congruità dell’offerta aggiudicataria.

Traducendosi, dunque, l’omissione contestata dalla ricorrente, in una mera carenza nella specificazione delle singole voci di costo, tuttavia sostanzialmente e adeguatamente considerate nel prezzo finale complessivamente offerto dall’impresa, come si preciserà infra, ne consegue che correttamente l’Amministrazione non ne ha decretato l’esclusione, permettendo che dette voci venissero precisate nel corso del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, senza con ciò violare il principio di immodificabilità dell’offerta economica.

A tanto va anche soggiunto che la lex specialis di gara non prevedeva espressamente la sanzione dell'esclusione in caso di omessa precisazione dei costi di manodopera e che il modello di offerta economica, allegato al disciplinare di gara, non prevedeva neppure la dichiarazione dei costi di manodopera, ma solo degli oneri di sicurezza, sicché, in ogni caso, ostava all’asserita doverosa esclusione dalla partecipante dalla gara l’affidamento ingenerato dalla disciplina di gara.

 

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