Prove alternative al possesso dei certificati di qualità - sono ammesse solo a condizione che gli operatori economici dimostrino di non aver avuto "la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi a loro non imputabili In evidenza
- Scritto da Dario Tomasello
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Tar Campania Napoli sez V 27/6/2018 n. 4283
Il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi dall’orientamento già espresso da questo tribunale secondo il quale:
“Le stazioni appaltanti fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000”;
- la relativa attestazione avrebbe dovuto promanare da un organismo certificatore che fosse riconosciuto in ambito europeo ovvero di cui fosse dimostrata dalla concorrente, in sede di gara, l’affidabilità tecnico - istituzionale almeno tramite l’indicazione degli estremi di accreditamento, pena, altrimenti, la non rispondenza del prodotto anzidetto al requisito minimo capitolare;
- una simile carenza, dacché afferente ad un elemento essenziale dell’offerta, non avrebbe potuto non soggiacere alla sanzione espulsiva, anche in assenza di un’apposita comminatoria ad opera della lex specialis”.
(..) Dispone, per quanto d’interesse, l’art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 50/2006, in vigore dal 19 aprile 2016: “Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile”.
Ora, a decorrere dell’entrata in vigore della novella legislativa le "prove" alternative al possesso dei certificati di qualità e di gestione ambientale sono ammesse solo a condizione che gli operatori economici interessati dimostrino di non aver avuto "la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili".
Pubblicato il 27/06/2018
N. 04283/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04045/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4045 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ad Logistica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale pec: avvm...@pec.ordineforense.salerno.it e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Biagio Matera in Napoli, via Duomo, 61;
contro
Sapna S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Erra, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Ferdinando del Carretto, 26;
Planetaria S.r.l.. – in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda A.T.I., Eurologistica S.p.a., Ruffolo Group S.r.l. e Ecologica Sud Servizi S.r.l. – in proprio e nelle qualità di mandanti della costituenda A.T.I.;
nei confronti
Planetaria S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda A.T.I con Eurologistica S.p.a., Ruffolo Group S.r.l., Ecologica Sud Servizi S.r.l. ed Ecosistem S.r.l., mandanti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Vitale e Gabriele Vitale, con domicilio digitale avv....@legalmail.it e gabr...@legalmail.it;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo:
a - del verbale di gara n. 9 del 20.09.2017, con il quale la Commissione di gara ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla gara per l'affidamento del servizio di “trasporto di rifiuti presso siti ed impianti di smaltimento e/o recupero ubicati nella Regione Campania (CER 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03)", a fronte della presunta mancanza di una certificazione ambientale;
b - della nota prot. n. 9050 del 20.09.2017, con la quale la SAPNA ha comunicato l'esclusione disposta con il provvedimento sub a);
c - ove e per quanto occorra, del verbale di gara n. 1 del 29.08.2017, con il quale è stato disposto il soccorso istruttorio;
d - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0008628 del 07.09.2017, con la quale il responsabile del procedimento della gara “G.P. 07/SAPNA/2017 – Trasporto di rifiuti presso siti ed impianti di smaltimento e/o recupero ubicati nella Regione Campania (CER 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03)” ha chiesto alla ricorrente il deposito di apposita integrazione documentale;
e - ove e per quanto occorra, del verbale di seduta riservata del 14.09.2017, richiamato nel provvedimento sub a), non conosciuto;
f - del verbale di gara n. 12 dell'11.10.2017, con il quale la Commissione di gara ha individuato il migliore offerente ed, ove adottata, del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
g - ove lesivo, del bando e del disciplinare di gara;
h - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
B) quanto ai motivi aggiunti presentati il 12.01.2018:
i - della determina dell'Amministratore Unico della S.A.P.NA. S.p.a., con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della raggruppamento "Planetaria S.r.l. - Eurologistica S.r.l. - Ruffolo Group S.r.l. - Ecologica Sud Servizi S.r.l. - Ecosistem S.r.l.;
l - della nota prot. n. 11762 del 12.12.2017, con la quale è stata comunicata l'aggiudica definitiva di cui alla determina sub i);
m - ove e per quanto occorra, del verbale di gara n. 16 del 29.11.2017, relativo alla comprova dei requisiti;
n - di tutto gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
- nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla Stazione appaltante - ai sensi dell'art. 121 c.p.a. – o, in subordine, ai sensi dell'art. 122 c.p.a. nonché del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dell'art. 124 c.p.a., dichiarando, altresì, sin da ora, la disponibilità nel relativo subentro;
e la condanna della stazione appaltante al risarcimento, ex art. 30 c.p.a., dei danni subiti dalla ricorrente per effetto della illegittima condotta amministrativa ed al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall' art. 123 c.p.a.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sapna S.p.a., di Planetaria S.r.l., di Eurologistica S.p.a., di Ruffolo Group S.r.l., di Ecologica Sud Servizi S.r.l. e di Ecosistem S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2018 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La società ricorrente impugna, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, il verbale di gara con il quale è ne stata disposta l’esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di trasporto di rifiuti presso siti ed impianti di smaltimento e/o recupero ubicati nella Regione Campania in ragione della carenza delle certificazioni ambientali richieste ai fini della partecipazione. Con successivi motivi aggiunti ha, altresì, gravato, in via derivata, la determina di aggiudicazione definitiva della gara in favore della raggruppamento controinteressato, insistendo per la declaratoria di inefficacia del contratto, il risarcimento in forma specifica mediante il proprio subentro ovvero, per equivalente, mediante ristoro dei danni conseguenti alla illegittima condotta dell’Amministrazione oltreché alla condanna al pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 123 c.p.a..
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:
a) violazione degli artt. 83 e 87 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.;
b) eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria nonché per erroneità manifesta.
III. Si sono costituite la società stazione appaltante e le controinteressate in A.T.I., eccependo, preliminarmente, la tardività del ricorso e concludendo, nel merito, per il suo rigetto.
IV. All’udienza pubblica del 27.03.2018, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Si prescinde da ogni eccezione in rito attesa l’infondatezza del ricorso.
V.1. Occorre premettere in fatto che:
a) il bando, al punto III.2.3, per quanto di interesse, ha prescritto il possesso dei seguenti requisiti: "ai fini della partecipazione alla presente gara di appalto, gli operatori economici dovranno produrre la seguente documentazione: … 5) certificazione inerente il possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN 150 9001:2008 attestato da certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA avente scopo analogo a quello del presente appalto. Si precisa che, in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA attestante che l'impresa ha istituito un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001:2008 potrà essere documentato il possesso della certificazione qualità rilasciata da Ente Nazionale rientrante negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale…;
6) certificazione inerente il possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 14001 attestato da certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA avente scopo analogo a quello del presente appalto. Si precisa che, in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA attestante che l'impresa ha istituito un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 14001 potrà essere documentato il possesso della certificazione qualità rilasciata da Ente Nazionale rientrante negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale”; in entrambi i casi, “È onere dell'operatore economico partecipante dimostrare che l'ente certificatore sia stato regolarmente accreditato da un firmatario degli accordi MLA di riconoscimento bilaterale”;
b) la ricorrente, al fine di dimostrare il possesso del requisito di cui sopra, ha depositato n. 2 certificazioni (ISO 9001 e ISO 14001), rilasciate dall’Istituto Italiano Certificazione Qualità, ente certificatore accreditato da Veritas, organismo ritenuto abilitato all’accreditamento;
c) all’esito della seduta del 29.08.2017 (verbale n. 1), la S.A. ha sospeso la verifica della documentazione sul presupposto che le certificazioni depositate sarebbero state rilasciate da Istituto “che non risulta essere accreditato da ACCREDIA”, ma da Veritas “che non è tra i firmatari degli accordi MLA”;
d) il R.U.P., con nota del 07.09.2017, ha chiesto alla deducente di depositare documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, ovvero:
- copia dei provvedimenti ministeriali o altri documenti che attestino che Veritas è organismo abilitato, ai sensi del regolamento UE 765/2008, all’accreditamento degli enti certificatori per gli specifici attestati richiesti in gara nonché
- copia dei provvedimenti che attestino che l’ente certificatore I.I.C.Q. è autorizzato, ai sensi del regolamento UE 765/2008 a svolgere l’attività di certificazione per i medesimi attestati,
specificando, altresì, che, in caso di mancata produzione, sarebbe stata necessaria la trasmissione di una relazione comprovante i motivi per i quali non aveva potuto ottenere i certificati rilasciati da un ente certificatore accreditato ACCREDIA ovvero da un ente certificatore accreditato presso un organismo di certificazione firmatario degli accordi MLA, così come richiesto dal bando di gara;
e) la società ricorrente ha sostenuto che l’ente certificatore IICQ, ovvero il soggetto che ha rilasciato le certificazioni di qualità versate per la partecipazione alla procedura di gara è accreditato da Veritas che a sua volta è un organismo di accreditamento federato FIODA che aderisce e si uniforma alla direttiva EA e allo IAF, facente parte degli enti firmatari nel 1998 del MLA, specificando che FIODA rientrerebbe negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale. A comprova ha prodotto esclusivamente la "determina n. 975-17" della F.I.O.D.A. con cui viene attestato che la Veritas "è abilitata ad operare in conformità ... al regolamento UE 765/2008 ..." nonché la "delibera n. 831/17" della Veritas con la quale viene "attestato l'accreditamento e la conformità al Regolamento UE 765/2008 da parte di I.I.C.Q.";
f) SAPNA ha, tuttavia, disposto l'esclusione della ricorrente in quanto non “in possesso del requisito inerente le certificazioni di qualità richieste nel bando”, non avendo la stessa nemmeno "prodotto alcuna relazione comprovante i motivi per i quali la stessa non aveva potuto ottenere i certificati rilasciati da un ente certificatore accreditato ACCREDIA ovvero da ente certificatore accreditato presso un organismo firmatario degli accordi MLA" (verbale n. 9 del 20.09.2017);
g) la medesima stazione appaltante ha motivato nei termini che seguono: “sul punto il seggio ha verificato, mediante consultazione del portale ACCREDIA (https://www.accredia.itiliploadDocs/2474 EA MLA Scopes and Signatories EA 01 08 2012 pdf), che tra gli organismi firmatari degli accordi multilaterali e bilaterali (MLA) non figuravano né la Veritas, né la F.I.O.D.A. Alle medesime conclusioni il seggio è giunto consultando il portale istituzionale della I.A.F. (https://www.iaf.nu/articles/Accreditation Body Members by Name/52) dove tra i membri del forum internazionale di accreditamento non figurano né la Veritas, né la F.I.O.D.A. Alla luce di quanto sopra, non assumono alcun rilievo … la produzione della "determina n. 975-17" della F.I.O.D.A. con cui viene attestato che la Veritas "è abilitata ad operare in conformità ... al regolamento UE 765/2008 ..." e della "delibera n. 831/17' della Veritas con la quale viene "attestato l'accreditamento e la conformità al Regolamento UE 765/2008 da parte di I.I.C.Q.", non dimostrando che i sopra citati enti siano abilitati a rilasciare certificazioni valide ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 50/2016.
V.2. Ciò posto, con i primi motivi di gravame la società ricorrente lamenta la violazione, in particolare, dell’art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, sostenendo, in primo luogo, che il bando di gara, in contrasto con la previsione normativa, avrebbe indebitamente limitato la partecipazione ai soli operatori in possesso di certificazioni di qualità rilasciate da soggetti accreditati ACCREDIA o, in alternativa, da un Ente Nazionale rientrante negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale.
Stabilisce l’art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, per la parte richiamata:
“2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Ora, a parere di parte ricorrente, infatti, in virtù dell’art. 87, comma 2, succitato, il rispetto dei sistemi di gestione ambientale potrebbe essere certificato da tutti gli organismi di certificazione accreditati in conformità alla presupposta direttiva comunitaria. Secondo tale previsione normativa, sarebbe dunque sufficiente che detti sistemi siano conformi all’art. 45 del Regolamento CE n. 1221/2009 e che le relative certificazioni siano rilasciate da organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento CE n. 765/2008. Conseguentemente, sarebbe nulla, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del medesimo decreto legislativo, ogni clausola prescrivente, come quella all’esame, in violazione del principio di tassatività, l’esclusione per la mancata produzione del certificato di qualità specificamente indicato.
Tanto premesso, la medesima società ricorrente sarebbe in possesso dei requisiti necessari all’espletamento del servizio in oggetto in conformità alla previsione di cui all’art. 87 – comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 con specifico riferimento al possesso di “idonea certificazione” comprovante il rispetto dei “sistemi di gestione ambientale”.
Ed invero:
a) la stessa società sarebbe titolare delle prescritte “certificazioni di qualità - ISO 9001 e ISO 14001” - rilasciate dall'Istituto Italiano Certificazione Qualità, in breve I.I.C.Q., ente certificatore, accreditato da Veritas, abilitato nel rispetto del regolamento CE n. 765/2008 (determina n. 975-017).
b) quanto alla Veritas, si tratterebbe di un organismo di accreditamento federato FIODA (Federazione Internazionale Organismi di Accreditamento), che, nella specie, avrebbe aderito e si uniformerebbe all’European Accreditation (in breve, EA), fondata nel 1991, che ha riunito tutti gli Enti di accreditamento in ambito U.E..
Come attestato dal Comitato di Controllo Accreditamento Organismi Federati di “Fioda”, quindi, la Veritas sarebbe abilitata ad "operare in conformità al regolamento UE 765/2008 (determina n. 975-017) mentre la I.I.C.Q. opererebbe nel rispetto delle norme in materia di sistemi ambientali di cui all’art. 45 del regolamento CE n. 1221/2009 (Presidenza del Comitato di Accreditamento - determina n. 831-017). In conclusione, pertanto, le certificazioni depositate dalla ricorrente attesterebbero la titolarità di un “sistema di gestione ambientale conforme all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009” e dalle “altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia”, e sarebbero state rilasciate da un organismo che opera in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”, dunque, nel pieno rispetto della previsione di cui all'art. 87 - comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
V.2.1. Le censure sono prive di pregio.
V.2.2. In ogni paese membro dell'Unione Europea può esservi un solo ente accreditatore. In Italia detto ente unico, a partire dal 2010, è "Accredia" (art. 4 L. 23/7/2009 n. 99 di attuazione del regolamento (CE) 765/2008, espressamente richiamato dal secondo comma dell'art. 87 D.Lgs 50).
Gli unici certificati di qualità idonei ad attestare il possesso del requisito di qualità sono i certificati rilasciati da soggetti accreditati dall'organismo unico e cioè in Italia da "Accredia" (D.M. 22/12/2009) ovvero da soggetti accreditati da organismi accreditatori firmatari di accordi di riconoscimento bilaterali tra organismi unici nazionali.
Ed invero, tra gli Enti riconosciuti mediante tali accordi, come si evince dalla schermata del sito internet, si rinviene, per l’Italia esclusivamente ACCREDIA - Ente Italiano di Accreditamento mentre nessuno dei tre organismi richiamati (IICQ, VERITAS e FIODA) risulta inserito nell’elenco degli Enti rientranti negli accordi MLA.
Nello specifico, il riconoscimento di ACCREDIA è avvenuto con D.M. 22 dicembre 2009 del Ministero dello sviluppo economico ad oggetto “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2010, n. 20.
Orbene, il D.M. 22 dicembre 2009 è stato emanato proprio in applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 (di abrogazione del precedente regolamento (CEE) n. 339/93) che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
V.2.3. Come già osservato:
a) “ACCREDIA è l'Ente unico nazionale di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 del Ministero dello sviluppo economico, nato come associazione riconosciuta, senza scopo di lucro dalla fusione di Sinal e Sincert;
b) con la istituzione di “Accredia” l'Italia si è adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765 del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 trova applicazione per l'accreditamento e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE. Ogni Paese europeo ha il suo (unico) Ente di accreditamento;
c) l'Ente nazionale è responsabile per l'accreditamento in conformità agli standard internazionali della serie ISO 17000 e alle guide e alla serie armonizzata delle norme europee EN 45000;
d) Accredia, nella specie, valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni, ispezioni, prove e tarature;
e) solo Accredia, pertanto, è abilitato a rilasciare i certificati di accreditamento agli organismi di valutazione della conformità (e cioè a quei soggetti “abilitati ad attestare” se siano state rispettate le prescrizioni specifiche di qualità relative ad un prodotto, ad un servizio, ad un sistema etc.)”(Cons.di St., sez. VI, 6.03.2014, n.2306).
V.2.4. Di contro, le delibere prodotte in sede di gara n. 975 del 3 agosto 2017 con cui l’organismo F.I.O.D.A. ha confermato l’autorizzazione a VERITAS ad operare in conformità alle normative comunitarie e n. 831 dell’8 settembre 2017 con cui VERITAS ha rilasciato all’I.I.C.Q. l’autorizzazione ad emettere gli attestati di certificazione, fanno solo un generico richiamo al Regolamento UE n. 765/2008, senza meglio specificare in relazione a quale autorizzazione o riconoscimento statale o europeo essi operano. Dalla schermata del sito internet, prodotta in atti, emerge, poi, che F.I.O.D.A, la Federazione Internazionale fra gli Organismi di Accreditamento “è l'autorità ispettiva, di vigilanza e controllo degli adempimenti etico-deontologici cui le realtà accreditanti, che volontariamente vi aderiscono, si uniformano”; “promuove le iniziative di aggiornamento, conoscenza e divulgazione delle evoluzioni normative che, in progress, sottendono al rilascio dei documenti di accredito da parte delle realtà accreditanti autorizzate” e, soprattutto, “non accredita direttamente, bensì tutela i legittimi interessi degli Organismi Federati”.
In conclusione, la ricorrente ha dichiarato, senza, però, comprovare detto accreditamento da parte dell’ente certificatore che non risponde, come tale, ai parametri normativi euro-unitari.
V.2.5. Ed invero, il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi dall’orientamento già espresso da questo tribunale secondo il quale:
“Le stazioni appaltanti fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000”;
- la relativa attestazione avrebbe dovuto promanare da un organismo certificatore che fosse riconosciuto in ambito europeo ovvero di cui fosse dimostrata dalla concorrente, in sede di gara, l’affidabilità tecnico - istituzionale almeno tramite l’indicazione degli estremi di accreditamento, pena, altrimenti, la non rispondenza del prodotto anzidetto al requisito minimo capitolare;
- una simile carenza, dacché afferente ad un elemento essenziale dell’offerta, non avrebbe potuto non soggiacere alla sanzione espulsiva, anche in assenza di un’apposita comminatoria ad opera della lex specialis” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 9.10.2017, n. 4698).
VI. Con gli ultimi motivi di ricorso, la parte lamenta la violazione dell’art. 87, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 50/2016, dolendosi, altresì, dell’eccesso di potere per avere la stazione appaltante optato per un approccio ingiustificatamente formale in tema di applicazione delle norme di garanzia della qualità e gestione ambientale.
VI.1. Sostiene, in particolare, che, da un lato, già secondo il disposto della precedente normativa (artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 163/2006) la produzione di un certificato rilasciato da un ente non accreditato non avrebbe potuto comportare “ex sé” l’esclusione dell’operatore economico dalla disciplina di gara, privilegiando il legislatore un approccio sostanzialista, e dall’altro lato, che la nuova disciplina (art. 87, comma 2, d.lgs. n. 50/2016) consentirebbe comunque alla stazione appaltante di considerare “anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale” purché gli operatori economici dimostrino che tali misure siano equivalenti a quelle richieste dal quadro normativo.
Nel caso di specie, a parere della ricorrente, il riferimento in calce alle certificazioni dell’intervenuto rilascio da parte di soggetto all’uopo accreditato, escludendo l’imputabilità in capo al ricorrente, avrebbe dovuto indurre la S.A. a procedere alla verifica in concreto del requisito e, comunque, la documentazione depositata comproverebbe il possesso di “misure … equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile”, di cui all’ultima parte del comma 2 dell’art. 87.
VI.2. Le censure sono prive di pregio.
VI.2.1. Dispone, per quanto d’interesse, l’art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 50/2006, in vigore dal 19 aprile 2016: “Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile”.
VI.2.2. Ora, a decorrere dell’entrata in vigore della novella legislativa le "prove" alternative al possesso dei certificati di qualità e di gestione ambientale sono ammesse solo a condizione che gli operatori economici interessati dimostrino di non aver avuto "la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili".
Ciò posto, il ricorrente non tiene conto della diversa portata delle disposizioni degli artt. 43 e 44 del previgente Codice dei Contratti, rispetto a quelle di cui all'art. 87 del d.lgs. n. 50/2016, che presiedono alla presente procedura: mentre, cioè, sotto il vigore del precedente decreto legislativo, n. 163/2006, i concorrenti potevano alternativamente e liberamente provare il possesso del requisito in parola anche con il ricorso a mezzi diversi dalla certificazione rilasciata da soggetto accreditato Accredia, la normativa vigente consente il ricorso a prove alternative solo per quei concorrenti che dimostrino di non aver potuto conseguire le certificazioni de quibus "per motivi non imputabili agli stessi concorrenti".
VI.2.3. Orbene, come si evince dal verbale gravato, “la AD Logistica non ha prodotto alcuna relazione comprovante i motivi per i quali la stessa non aveva potuto ottenere i certificati rilasciati da un ente certificatore accreditato Accredia (unico ente accreditore in Italia ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) 765/2008, dell'art. 4 della L. 99/2009 e del D.M. 22/12/2009) ovvero da un ente certificatore accreditato presso un organismo di certificazione firmatario degli accordi MLA”.
VI.2.4. Ne consegue, allora, la non censurabilità della disposta esclusione, atteso che la società ricorrente non solo non era in possesso di certificati di qualità e di gestione ambientale rilasciati da un soggetto accreditato, ma, al contempo, non ha comunque dimostrato di aver richiesto detti certificati e di non averli ottenuti per ritardi imputabili al soggetto certificatore.
Né, quanto alla non imputabilità dell’inesatto assolvimento dell’onere previsto in materia di certificazioni di qualità ed ambientali, può invocarsi l’errore di diritto dovuto a buona fede. In primo luogo, quanto alla diligenza esigibile, la società ricorrente è operatore professionale del settore al quale, dunque, si richiede ordinariamente la conoscenza della relativa normativa regolatrice; in secondo luogo, quanto alla necessità di conseguire certificati rilasciati esclusivamente da soggetti accreditati Accredia (o MLA), le relative disposizioni normative sono in vigore da quasi un decennio (art. 4 della L. 99/2009 e del D.M. 22/12/2009, adottati ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) 765/2008), sicché non poteva non conoscerle.
VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso come integrato dai motivi aggiunti, non è meritevole di accoglimento. La legittimità dei provvedimenti gravati esclude ogni forma risarcitoria non ravvisandosi alcun danno ingiusto.
VIII. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano, equitativamente, in considerazione della specificità tecnica della vicenda all’esame, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società resistente alla rifusione, pro quota e in pari misura, in favore delle società controinteressate e della società resistente, delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 4.000,00, oltre C.P.A. ed I.V.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Diana Caminiti, Consigliere
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
IL SEGRETARIO
Clicca per ascoltare il testo! Tar Campania Napoli sez V 27/6/2018 n. 4283 Il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi dall’orientamento già espresso da questo tribunale secondo il quale: “Le stazioni appaltanti fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000”; - la relativa attestazione avrebbe dovuto promanare da un organismo certificatore che fosse riconosciuto in ambito europeo ovvero di cui fosse dimostrata dalla concorrente, in sede di gara, l’affidabilità tecnico - istituzionale almeno tramite l’indicazione degli estremi di accreditamento, pena, altrimenti, la non rispondenza del prodotto anzidetto al requisito minimo capitolare; - una simile carenza, dacché afferente ad un elemento essenziale dell’offerta, non avrebbe potuto non soggiacere alla sanzione espulsiva, anche in assenza di un’apposita comminatoria ad opera della lex specialis”. (..) Dispone, per quanto d’interesse, l’art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 50/2006, in vigore dal 19 aprile 2016: “Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile”. Ora, a decorrere dell’entrata in vigore della novella legislativa le prove alternative al possesso dei certificati di qualità e di gestione ambientale sono ammesse solo a condizione che gli operatori economici interessati dimostrino di non aver avuto la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili. Pubblicato il 27/06/2018 N. 04283/2018 REG.PROV.COLL. N. 04045/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4045 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ad Logistica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallavvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale pec: avvm...@pec.ordineforense.salerno.it e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Biagio Matera in Napoli, via Duomo, 61; contro Sapna S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallavvocato Alfonso Erra, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Ferdinando del Carretto, 26; Planetaria S.r.l.. – in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda A.T.I., Eurologistica S.p.a., Ruffolo Group S.r.l. e Ecologica Sud Servizi S.r.l. – in proprio e nelle qualità di mandanti della costituenda A.T.I.; nei confronti Planetaria S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda A.T.I con Eurologistica S.p.a., Ruffolo Group S.r.l., Ecologica Sud Servizi S.r.l. ed Ecosistem S.r.l., mandanti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Vitale e Gabriele Vitale, con domicilio digitale avv....@legalmail.it e gabr...@legalmail.it; per lannullamento A) quanto al ricorso introduttivo: a - del verbale di gara n. 9 del 20.09.2017, con il quale la Commissione di gara ha disposto lesclusione della ricorrente dalla gara per laffidamento del servizio di “trasporto di rifiuti presso siti ed impianti di smaltimento e/o recupero ubicati nella Regione Campania (CER 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03), a fronte della presunta mancanza di una certificazione ambientale; b - della nota prot. n. 9050 del 20.09.2017, con la quale la SAPNA ha comunicato lesclusione disposta con il provvedimento sub a); c - ove e per quanto occorra, del verbale di gara n. 1 del 29.08.2017, con il quale è stato disposto il soccorso istruttorio; d - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0008628 del 07.09.2017, con la quale il responsabile del procedimento della gara “G.P. 07/SAPNA/2017 – Trasporto di rifiuti presso siti ed impianti di smaltimento e/o recupero ubicati nella Regione Campania (CER 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03)” ha chiesto alla ricorrente il deposito di apposita integrazione documentale; e - ove e per quanto occorra, del verbale di seduta riservata del 14.09.2017, richiamato nel provvedimento sub a), non conosciuto; f - del verbale di gara n. 12 dell11.10.2017, con il quale la Commissione di gara ha individuato il migliore offerente ed, ove adottata, del provvedimento di aggiudicazione definitiva; g - ove lesivo, del bando e del disciplinare di gara; h - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; B) quanto ai motivi aggiunti presentati il 12.01.2018: i - della determina dellAmministratore Unico della S.A.P.NA. S.p.a., con la quale è stata disposta laggiudicazione definitiva della gara in favore della raggruppamento Planetaria S.r.l. - Eurologistica S.r.l. - Ruffolo Group S.r.l. - Ecologica Sud Servizi S.r.l. - Ecosistem S.r.l.; l - della nota prot. n. 11762 del 12.12.2017, con la quale è stata comunicata laggiudica definitiva di cui alla determina sub i); m - ove e per quanto occorra, del verbale di gara n. 16 del 29.11.2017, relativo alla comprova dei requisiti; n - di tutto gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; - nonché per laccertamento e la declaratoria dellinefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla Stazione appaltante - ai sensi dellart. 121 c.p.a. – o, in subordine, ai sensi dellart. 122 c.p.a. nonché del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dellart. 124 c.p.a., dichiarando, altresì, sin da ora, la disponibilità nel relativo subentro; e la condanna della stazione appaltante al risarcimento, ex art. 30 c.p.a., dei danni subiti dalla ricorrente per effetto della illegittima condotta amministrativa ed al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall art. 123 c.p.a.; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sapna S.p.a., di Planetaria S.r.l., di Eurologistica S.p.a., di Ruffolo Group S.r.l., di Ecologica Sud Servizi S.r.l. e di Ecosistem S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; Relatore nelludienza pubblica del giorno 27 marzo 2018 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO I. La società ricorrente impugna, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, il verbale di gara con il quale è ne stata disposta l’esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di trasporto di rifiuti presso siti ed impianti di smaltimento e/o recupero ubicati nella Regione Campania in ragione della carenza delle certificazioni ambientali richieste ai fini della partecipazione. Con successivi motivi aggiunti ha, altresì, gravato, in via derivata, la determina di aggiudicazione definitiva della gara in favore della raggruppamento controinteressato, insistendo per la declaratoria di inefficacia del contratto, il risarcimento in forma specifica mediante il proprio subentro ovvero, per equivalente, mediante ristoro dei danni conseguenti alla illegittima condotta dell’Amministrazione oltreché alla condanna al pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 123 c.p.a.. II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso: a) violazione degli artt. 83 e 87 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.; b) eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria nonché per erroneità manifesta. III. Si sono costituite la società stazione appaltante e le controinteressate in A.T.I., eccependo, preliminarmente, la tardività del ricorso e concludendo, nel merito, per il suo rigetto. IV. All’udienza pubblica del 27.03.2018, fissata per la discussione, la causa è stata introitata per la decisione. V. Si prescinde da ogni eccezione in rito attesa l’infondatezza del ricorso. V.1. Occorre premettere in fatto che: a) il bando, al punto III.2.3, per quanto di interesse, ha prescritto il possesso dei seguenti requisiti: ai fini della partecipazione alla presente gara di appalto, gli operatori economici dovranno produrre la seguente documentazione: … 5) certificazione inerente il possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN 150 9001:2008 attestato da certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA avente scopo analogo a quello del presente appalto. Si precisa che, in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA attestante che limpresa ha istituito un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 9001:2008 potrà essere documentato il possesso della certificazione qualità rilasciata da Ente Nazionale rientrante negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale…; 6) certificazione inerente il possesso di un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 14001 attestato da certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA avente scopo analogo a quello del presente appalto. Si precisa che, in alternativa al possesso della certificazione rilasciata da ente accreditato ACCREDIA attestante che limpresa ha istituito un Sistema di Gestione conforme agli schemi UNI EN ISO 14001 potrà essere documentato il possesso della certificazione qualità rilasciata da Ente Nazionale rientrante negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale”; in entrambi i casi, “È onere delloperatore economico partecipante dimostrare che lente certificatore sia stato regolarmente accreditato da un firmatario degli accordi MLA di riconoscimento bilaterale”; b) la ricorrente, al fine di dimostrare il possesso del requisito di cui sopra, ha depositato n. 2 certificazioni (ISO 9001 e ISO 14001), rilasciate dall’Istituto Italiano Certificazione Qualità, ente certificatore accreditato da Veritas, organismo ritenuto abilitato all’accreditamento; c) all’esito della seduta del 29.08.2017 (verbale n. 1), la S.A. ha sospeso la verifica della documentazione sul presupposto che le certificazioni depositate sarebbero state rilasciate da Istituto “che non risulta essere accreditato da ACCREDIA”, ma da Veritas “che non è tra i firmatari degli accordi MLA”; d) il R.U.P., con nota del 07.09.2017, ha chiesto alla deducente di depositare documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, ovvero: - copia dei provvedimenti ministeriali o altri documenti che attestino che Veritas è organismo abilitato, ai sensi del regolamento UE 765/2008, all’accreditamento degli enti certificatori per gli specifici attestati richiesti in gara nonché - copia dei provvedimenti che attestino che l’ente certificatore I.I.C.Q. è autorizzato, ai sensi del regolamento UE 765/2008 a svolgere l’attività di certificazione per i medesimi attestati, specificando, altresì, che, in caso di mancata produzione, sarebbe stata necessaria la trasmissione di una relazione comprovante i motivi per i quali non aveva potuto ottenere i certificati rilasciati da un ente certificatore accreditato ACCREDIA ovvero da un ente certificatore accreditato presso un organismo di certificazione firmatario degli accordi MLA, così come richiesto dal bando di gara; e) la società ricorrente ha sostenuto che l’ente certificatore IICQ, ovvero il soggetto che ha rilasciato le certificazioni di qualità versate per la partecipazione alla procedura di gara è accreditato da Veritas che a sua volta è un organismo di accreditamento federato FIODA che aderisce e si uniforma alla direttiva EA e allo IAF, facente parte degli enti firmatari nel 1998 del MLA, specificando che FIODA rientrerebbe negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale. A comprova ha prodotto esclusivamente la determina n. 975-17 della F.I.O.D.A. con cui viene attestato che la Veritas è abilitata ad operare in conformità ... al regolamento UE 765/2008 ... nonché la delibera n. 831/17 della Veritas con la quale viene attestato laccreditamento e la conformità al Regolamento UE 765/2008 da parte di I.I.C.Q.; f) SAPNA ha, tuttavia, disposto lesclusione della ricorrente in quanto non “in possesso del requisito inerente le certificazioni di qualità richieste nel bando”, non avendo la stessa nemmeno prodotto alcuna relazione comprovante i motivi per i quali la stessa non aveva potuto ottenere i certificati rilasciati da un ente certificatore accreditato ACCREDIA ovvero da ente certificatore accreditato presso un organismo firmatario degli accordi MLA (verbale n. 9 del 20.09.2017); g) la medesima stazione appaltante ha motivato nei termini che seguono: “sul punto il seggio ha verificato, mediante consultazione del portale ACCREDIA (https://www.accredia.itiliploadDocs/2474 EA MLA Scopes and Signatories EA 01 08 2012 pdf), che tra gli organismi firmatari degli accordi multilaterali e bilaterali (MLA) non figuravano né la Veritas, né la F.I.O.D.A. Alle medesime conclusioni il seggio è giunto consultando il portale istituzionale della I.A.F. (https://www.iaf.nu/articles/Accreditation Body Members by Name/52) dove tra i membri del forum internazionale di accreditamento non figurano né la Veritas, né la F.I.O.D.A. Alla luce di quanto sopra, non assumono alcun rilievo … la produzione della determina n. 975-17 della F.I.O.D.A. con cui viene attestato che la Veritas è abilitata ad operare in conformità ... al regolamento UE 765/2008 ... e della delibera n. 831/17 della Veritas con la quale viene attestato laccreditamento e la conformità al Regolamento UE 765/2008 da parte di I.I.C.Q., non dimostrando che i sopra citati enti siano abilitati a rilasciare certificazioni valide ai sensi dellart. 87 del D. Lgs. 50/2016. V.2. Ciò posto, con i primi motivi di gravame la società ricorrente lamenta la violazione, in particolare, dell’art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, sostenendo, in primo luogo, che il bando di gara, in contrasto con la previsione normativa, avrebbe indebitamente limitato la partecipazione ai soli operatori in possesso di certificazioni di qualità rilasciate da soggetti accreditati ACCREDIA o, in alternativa, da un Ente Nazionale rientrante negli accordi MLA di riconoscimento bilaterale. Stabilisce l’art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, per la parte richiamata: “2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte delloperatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dellUnione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi allarticolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio”. Ora, a parere di parte ricorrente, infatti, in virtù dell’art. 87, comma 2, succitato, il rispetto dei sistemi di gestione ambientale potrebbe essere certificato da tutti gli organismi di certificazione accreditati in conformità alla presupposta direttiva comunitaria. Secondo tale previsione normativa, sarebbe dunque sufficiente che detti sistemi siano conformi all’art. 45 del Regolamento CE n. 1221/2009 e che le relative certificazioni siano rilasciate da organismi di certificazione accreditati ai sensi del regolamento CE n. 765/2008. Conseguentemente, sarebbe nulla, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del medesimo decreto legislativo, ogni clausola prescrivente, come quella all’esame, in violazione del principio di tassatività, l’esclusione per la mancata produzione del certificato di qualità specificamente indicato. Tanto premesso, la medesima società ricorrente sarebbe in possesso dei requisiti necessari all’espletamento del servizio in oggetto in conformità alla previsione di cui all’art. 87 – comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 con specifico riferimento al possesso di “idonea certificazione” comprovante il rispetto dei “sistemi di gestione ambientale”. Ed invero: a) la stessa società sarebbe titolare delle prescritte “certificazioni di qualità - ISO 9001 e ISO 14001” - rilasciate dallIstituto Italiano Certificazione Qualità, in breve I.I.C.Q., ente certificatore, accreditato da Veritas, abilitato nel rispetto del regolamento CE n. 765/2008 (determina n. 975-017). b) quanto alla Veritas, si tratterebbe di un organismo di accreditamento federato FIODA (Federazione Internazionale Organismi di Accreditamento), che, nella specie, avrebbe aderito e si uniformerebbe all’European Accreditation (in breve, EA), fondata nel 1991, che ha riunito tutti gli Enti di accreditamento in ambito U.E.. Come attestato dal Comitato di Controllo Accreditamento Organismi Federati di “Fioda”, quindi, la Veritas sarebbe abilitata ad operare in conformità al regolamento UE 765/2008 (determina n. 975-017) mentre la I.I.C.Q. opererebbe nel rispetto delle norme in materia di sistemi ambientali di cui all’art. 45 del regolamento CE n. 1221/2009 (Presidenza del Comitato di Accreditamento - determina n. 831-017). In conclusione, pertanto, le certificazioni depositate dalla ricorrente attesterebbero la titolarità di un “sistema di gestione ambientale conforme allarticolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009” e dalle “altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia”, e sarebbero state rilasciate da un organismo che opera in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”, dunque, nel pieno rispetto della previsione di cui allart. 87 - comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. V.2.1. Le censure sono prive di pregio. V.2.2. In ogni paese membro dellUnione Europea può esservi un solo ente accreditatore. In Italia detto ente unico, a partire dal 2010, è Accredia (art. 4 L. 23/7/2009 n. 99 di attuazione del regolamento (CE) 765/2008, espressamente richiamato dal secondo comma dellart. 87 D.Lgs 50). Gli unici certificati di qualità idonei ad attestare il possesso del requisito di qualità sono i certificati rilasciati da soggetti accreditati dallorganismo unico e cioè in Italia da Accredia (D.M. 22/12/2009) ovvero da soggetti accreditati da organismi accreditatori firmatari di accordi di riconoscimento bilaterali tra organismi unici nazionali. Ed invero, tra gli Enti riconosciuti mediante tali accordi, come si evince dalla schermata del sito internet, si rinviene, per l’Italia esclusivamente ACCREDIA - Ente Italiano di Accreditamento mentre nessuno dei tre organismi richiamati (IICQ, VERITAS e FIODA) risulta inserito nell’elenco degli Enti rientranti negli accordi MLA. Nello specifico, il riconoscimento di ACCREDIA è avvenuto con D.M. 22 dicembre 2009 del Ministero dello sviluppo economico ad oggetto “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”, pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2010, n. 20. Orbene, il D.M. 22 dicembre 2009 è stato emanato proprio in applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 (di abrogazione del precedente regolamento (CEE) n. 339/93) che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. V.2.3. Come già osservato: a) “ACCREDIA è lEnte unico nazionale di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 del Ministero dello sviluppo economico, nato come associazione riconosciuta, senza scopo di lucro dalla fusione di Sinal e Sincert; b) con la istituzione di “Accredia” lItalia si è adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765 del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 trova applicazione per laccreditamento e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE. Ogni Paese europeo ha il suo (unico) Ente di accreditamento; c) lEnte nazionale è responsabile per laccreditamento in conformità agli standard internazionali della serie ISO 17000 e alle guide e alla serie armonizzata delle norme europee EN 45000; d) Accredia, nella specie, valuta la competenza tecnica e lidoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni, ispezioni, prove e tarature; e) solo Accredia, pertanto, è abilitato a rilasciare i certificati di accreditamento agli organismi di valutazione della conformità (e cioè a quei soggetti “abilitati ad attestare” se siano state rispettate le prescrizioni specifiche di qualità relative ad un prodotto, ad un servizio, ad un sistema etc.)”(Cons.di St., sez. VI, 6.03.2014, n.2306). V.2.4. Di contro, le delibere prodotte in sede di gara n. 975 del 3 agosto 2017 con cui l’organismo F.I.O.D.A. ha confermato l’autorizzazione a VERITAS ad operare in conformità alle normative comunitarie e n. 831 dell’8 settembre 2017 con cui VERITAS ha rilasciato all’I.I.C.Q. l’autorizzazione ad emettere gli attestati di certificazione, fanno solo un generico richiamo al Regolamento UE n. 765/2008, senza meglio specificare in relazione a quale autorizzazione o riconoscimento statale o europeo essi operano. Dalla schermata del sito internet, prodotta in atti, emerge, poi, che F.I.O.D.A, la Federazione Internazionale fra gli Organismi di Accreditamento “è lautorità ispettiva, di vigilanza e controllo degli adempimenti etico-deontologici cui le realtà accreditanti, che volontariamente vi aderiscono, si uniformano”; “promuove le iniziative di aggiornamento, conoscenza e divulgazione delle evoluzioni normative che, in progress, sottendono al rilascio dei documenti di accredito da parte delle realtà accreditanti autorizzate” e, soprattutto, “non accredita direttamente, bensì tutela i legittimi interessi degli Organismi Federati”. In conclusione, la ricorrente ha dichiarato, senza, però, comprovare detto accreditamento da parte dell’ente certificatore che non risponde, come tale, ai parametri normativi euro-unitari. V.2.5. Ed invero, il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi dall’orientamento già espresso da questo tribunale secondo il quale: “Le stazioni appaltanti fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000”; - la relativa attestazione avrebbe dovuto promanare da un organismo certificatore che fosse riconosciuto in ambito europeo ovvero di cui fosse dimostrata dalla concorrente, in sede di gara, l’affidabilità tecnico - istituzionale almeno tramite l’indicazione degli estremi di accreditamento, pena, altrimenti, la non rispondenza del prodotto anzidetto al requisito minimo capitolare; - una simile carenza, dacché afferente ad un elemento essenziale dell’offerta, non avrebbe potuto non soggiacere alla sanzione espulsiva, anche in assenza di un’apposita comminatoria ad opera della lex specialis” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 9.10.2017, n. 4698). VI. Con gli ultimi motivi di ricorso, la parte lamenta la violazione dell’art. 87, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 50/2016, dolendosi, altresì, dell’eccesso di potere per avere la stazione appaltante optato per un approccio ingiustificatamente formale in tema di applicazione delle norme di garanzia della qualità e gestione ambientale. VI.1. Sostiene, in particolare, che, da un lato, già secondo il disposto della precedente normativa (artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 163/2006) la produzione di un certificato rilasciato da un ente non accreditato non avrebbe potuto comportare “ex sé” l’esclusione dell’operatore economico dalla disciplina di gara, privilegiando il legislatore un approccio sostanzialista, e dall’altro lato, che la nuova disciplina (art. 87, comma 2, d.lgs. n. 50/2016) consentirebbe comunque alla stazione appaltante di considerare “anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale” purché gli operatori economici dimostrino che tali misure siano equivalenti a quelle richieste dal quadro normativo. Nel caso di specie, a parere della ricorrente, il riferimento in calce alle certificazioni dell’intervenuto rilascio da parte di soggetto all’uopo accreditato, escludendo l’imputabilità in capo al ricorrente, avrebbe dovuto indurre la S.A. a procedere alla verifica in concreto del requisito e, comunque, la documentazione depositata comproverebbe il possesso di “misure … equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile”, di cui all’ultima parte del comma 2 dell’art. 87. VI.2. Le censure sono prive di pregio. VI.2.1. Dispone, per quanto d’interesse, l’art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 50/2006, in vigore dal 19 aprile 2016: “Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile”. VI.2.2. Ora, a decorrere dell’entrata in vigore della novella legislativa le prove alternative al possesso dei certificati di qualità e di gestione ambientale sono ammesse solo a condizione che gli operatori economici interessati dimostrino di non aver avuto la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili. Ciò posto, il ricorrente non tiene conto della diversa portata delle disposizioni degli artt. 43 e 44 del previgente Codice dei Contratti, rispetto a quelle di cui allart. 87 del d.lgs. n. 50/2016, che presiedono alla presente procedura: mentre, cioè, sotto il vigore del precedente decreto legislativo, n. 163/2006, i concorrenti potevano alternativamente e liberamente provare il possesso del requisito in parola anche con il ricorso a mezzi diversi dalla certificazione rilasciata da soggetto accreditato Accredia, la normativa vigente consente il ricorso a prove alternative solo per quei concorrenti che dimostrino di non aver potuto conseguire le certificazioni de quibus per motivi non imputabili agli stessi concorrenti. VI.2.3. Orbene, come si evince dal verbale gravato, “la AD Logistica non ha prodotto alcuna relazione comprovante i motivi per i quali la stessa non aveva potuto ottenere i certificati rilasciati da un ente certificatore accreditato Accredia (unico ente accreditore in Italia ai sensi dellart. 4 del regolamento (CE) 765/2008, dellart. 4 della L. 99/2009 e del D.M. 22/12/2009) ovvero da un ente certificatore accreditato presso un organismo di certificazione firmatario degli accordi MLA”. VI.2.4. Ne consegue, allora, la non censurabilità della disposta esclusione, atteso che la società ricorrente non solo non era in possesso di certificati di qualità e di gestione ambientale rilasciati da un soggetto accreditato, ma, al contempo, non ha comunque dimostrato di aver richiesto detti certificati e di non averli ottenuti per ritardi imputabili al soggetto certificatore. Né, quanto alla non imputabilità dell’inesatto assolvimento dell’onere previsto in materia di certificazioni di qualità ed ambientali, può invocarsi l’errore di diritto dovuto a buona fede. In primo luogo, quanto alla diligenza esigibile, la società ricorrente è operatore professionale del settore al quale, dunque, si richiede ordinariamente la conoscenza della relativa normativa regolatrice; in secondo luogo, quanto alla necessità di conseguire certificati rilasciati esclusivamente da soggetti accreditati Accredia (o MLA), le relative disposizioni normative sono in vigore da quasi un decennio (art. 4 della L. 99/2009 e del D.M. 22/12/2009, adottati ai sensi dellart. 4 del regolamento (CE) 765/2008), sicché non poteva non conoscerle. VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso come integrato dai motivi aggiunti, non è meritevole di accoglimento. La legittimità dei provvedimenti gravati esclude ogni forma risarcitoria non ravvisandosi alcun danno ingiusto. VIII. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano, equitativamente, in considerazione della specificità tecnica della vicenda all’esame, come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società resistente alla rifusione, pro quota e in pari misura, in favore delle società controinteressate e della società resistente, delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 4.000,00, oltre C.P.A. ed I.V.A.. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2018 con lintervento dei magistrati: Santino Scudeller, Presidente Diana Caminiti, Consigliere Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore IL SEGRETARIO
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