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Irregolarità insanabili e soccorso istruttorio - copia del documento del sottoscrittore allegata all'offerta economica, non rientra nel novero delle irregolarità insanabili

 TAR Lombardia Brescia sez. I 26/6/2018 n. 622

La nuova disciplina del D. Lgs. 50/2016 ha il pregio di specificare, in maniera certa, cosa debba intendersi per irregolarità insanabili, definendole come carenze concernenti l'offerta tecnica ed economica e, più latamente, come carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; Che l’irregolarità addebitata dalla stazione appaltante alla ricorrente, e che ne ha determinato l’esclusione dalla selezione pubblica, non rientra nel novero di quelle insanabili ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;  (..) in aggiunta, la lex specialis di gara non recava prescrizioni sulla necessità di accompagnare la sottoscrizione dell’offerta con la copia di un documento d’identità del sottoscrittore.

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Prove alternative al possesso dei certificati di qualità - sono ammesse solo a condizione che gli operatori economici dimostrino di non aver avuto "la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi a loro non imputabili

Tar Campania Napoli sez V 27/6/2018 n. 4283

Il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi dall’orientamento già espresso da questo tribunale secondo il quale:
“Le stazioni appaltanti fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000”;
- la relativa attestazione avrebbe dovuto promanare da un organismo certificatore che fosse riconosciuto in ambito europeo ovvero di cui fosse dimostrata dalla concorrente, in sede di gara, l’affidabilità tecnico - istituzionale almeno tramite l’indicazione degli estremi di accreditamento, pena, altrimenti, la non rispondenza del prodotto anzidetto al requisito minimo capitolare;
- una simile carenza, dacché afferente ad un elemento essenziale dell’offerta, non avrebbe potuto non soggiacere alla sanzione espulsiva, anche in assenza di un’apposita comminatoria ad opera della lex specialis”.
 (..) Dispone, per quanto d’interesse, l’art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 50/2006, in vigore dal 19 aprile 2016: “Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile”.
Ora, a decorrere dell’entrata in vigore della novella legislativa le "prove" alternative al possesso dei certificati di qualità e di gestione ambientale sono ammesse solo a condizione che gli operatori economici interessati dimostrino di non aver avuto "la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili".

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