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Offerta economica - la commissione non può modificare la formula di attribuzione dei punteggi (ancorchè incompleta) dopo la presentazione delle offerte In evidenza

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  TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. II 24/9/2018 n. 5582

La commissione giudicatrice non poteva (dopo la presentazione delle domande e l’apertura delle buste) modificare la formula aritmetica dettata dal bando, ancorché incompleta o inapplicabile, e procedere all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica, in quanto la condotta della commissione ha pregiudicato l’applicazione uniforme delle regole nei confronti di tutti i partecipanti, con conseguente illegittimità dell’intero procedimento di valutazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978); pertanto nel caso di specie la mera modifica della formula aritmetica prevista dal bando mediante l’inversione del numeratore e del denominatore deve ritenersi sufficiente ai fini del determinare l’illegittimità della procedura e il conseguente annullamento della determina di aggiudicazione oggetto di impugnazione, al di là dell’intento del bando stesso, e tenuto conto della poca chiarezza del riferimento del bando stesso al prezzo più basso ed in particolare se dovesse intendersi il prezzo migliore per l’amministrazione aggiudicatrice o peggiore, perché con ribasso più basso;

Pubblicato il 24/09/2018

N. 05582/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02813/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 2813 del 2018, proposto da
Xenia Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Costanzo e Giuseppe Somma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Andreoli, in Napoli, via Riviera di Chiaia, n. 155;

contro

Comune di Sant’Arpino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Carducci, n. 37;

nei confronti

Coop. Sociale A R.L. Esculapio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell'efficacia e concessione di misure cautelari monocratiche,

“a) della determina n. 53 del 15.6.2018 con la quale il Responsabile dell’Area Ambiente del Comune di S. Arpino ha aggiudicato alla Esculapio Coop. Sociale la gara indetta per l’affidamento del servizio di “realizzazione del progetto di accoglienza SPRAR presso il Comune di S. Arpino, CIG 73685245B – CUP B41B17000370001;”; b) di ogni altro atto preordinato connesso e consequenziale e, quindi, anche di tutti i verbali di gara e segnatamente: b1) del verbale di gara n. 3 del 5.6.2018; b2) del verbale di gara n. 4 dell’8.6.2018.

Per il risarcimento del danno ingiusto subito per effetto dei provvedimenti sopra impugnati.”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Arpino e della Coop. Sociale A R.L. Esculapio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2018 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;


PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata e dell’art. 74 c.p.a., considerata la manifesta fondatezza del gravame e potendo, quindi, la motivazione della sentenza “consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”;

CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato e depositato il 12 luglio 2018, Xenia Società Cooperativa Sociale ha chiesto l’annullamento della determina n. 53 del 15 giugno 2018 con la quale il Comune di Sant'Arpino ha aggiudicato alla Coop. Sociale A R.L. Esculapio la gara, indetta con determina n. 11 del 1° febbraio 2018, per l’affidamento del servizio di realizzazione del progetto di accoglienza SPRAR presso il Comune di Sant'Arpino, CIG 73685245B – CUP B41B17000370001, dei verbali di gara n. 3 del 5 giugno 2018 e n. 4 dell’8 giugno 2018, nonché per il risarcimento del danno ingiusto subito per effetto dei provvedimenti impugnati;

CONSIDERATO che, a sostegno del gravame, parte ricorrente, qualificatasi seconda all’esito della procedura di gara per cui è causa, ha dedotto le seguenti censure: violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione e falsa violazione dell’art. 15 del bando di gara, violazione dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 3 della L. n. 241/1990, eccesso di potere, sviamento ed ingiustizia manifesta, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio dei concorrenti, vigenti in ambito di procedure ad evidenza pubblica; ha lamentato, in sintesi, che la stazione appaltante avrebbe illegittimamente modificato la formula aritmetica prevista dall’art. 15 del bando di gara per l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, dopo la presentazione delle offerte stesse, invertendo numeratore e denominatore, così alterando la graduatoria ed il risultato finale;

CONSIDERATO che con Decreto Presidenziale n. 1056 del 18 luglio 2018 è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche ritenendo “che, in ragione degli effetti che si determinerebbero medio tempore, emerge una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati;”; con il medesimo Decreto Presidenziale è stata fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 settembre 2018;

CONSIDERATO che il Comune di Sant’Arpino si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto a seguito del riesercizio del potere si perverrebbe alla medesima valutazione delle offerte economiche, con la conseguenza che la graduatoria rimarrebbe, in ogni caso, inalterata; e, nel merito, ha dedotto l’infondatezza del ricorso, sostenendo che la commissione di gara si sarebbe limitata ad una mera correzione obbligata e vincolata della formula, orientata ad una lettura conforme alla legge ed ai principi dell’ordinamento dei pubblici appalti;

CONSIDERATO che la Coop. Sociale A R.L. Esculapio, aggiudicataria della gara, ha anch’essa eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di parte ricorrente, tenuto conto che essa ha conseguito un punteggio per l’offerta tecnica pari a 68,35 mentre la ricorrente ha conseguito per il medesimo parametro il punteggio di 65,30 e, pertanto, anche a voler sostenere, il che è contestato, che alla Xenia del pari sarebbe spettato il massimo punteggio per l’offerta economica, in ogni caso la medesima ricorrente non sarebbe comunque risultata aggiudicataria;

CONSIDERATO che camera di consiglio del 5 settembre 2018, previa discussione di tutte le parti, la causa è stata assunta in decisione;

RITENUTE infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevate dal Comune di Sant’Arpino e dalla Coop. Sociale A R.L. Esculapio, in quanto, applicando la formula prevista dall’art. 15 del bando di gara, parte ricorrente avrebbe potuto essere aggiudicataria;

RITENUTO che il ricorso è manifestamente fondato, tenuto conto in particolare che:

- premesso che è pacifica la circostanza, peraltro rappresentata dalla stessa amministrazione nella determina di aggiudicazione oggetto di impugnazione, laddove richiama il verbale della commissione di gara n. 4 dell’8 giugno 2018, che la commissione di gara stessa ha provveduto a modificare la formula aritmetica stabilita dall’art. 15 del bando di gara per l’attribuzione del punteggio dell’offerta economica: “PE = 15 X RB/ROdove: RB: ribasso più basso tra quelli offerti in gara. RO: ribasso offerto dal concorrente medesimo”, invertendo numeratore e denominatore, e pertanto modificando l’attribuzione della offerta economica secondo la seguente formula aritmetica: “PE = 15 X RO/RB: RB: ribasso più basso tra quelli offerti in gara; RO: ribasso offerto dal concorrente medesimo”, ritenendo che si era trattato “di un mero errore di refuso”; ha, quindi, aggiudicato la gara alla controinteressata, utilizzando la formula aritmetica come sopra modificata;

- tale circostanza deve ritenersi dirimente, come affermato dal Consiglio di Stato in una fattispecie analoga, considerato che la commissione giudicatrice non poteva (dopo la presentazione delle domande e l’apertura delle buste) modificare la formula aritmetica dettata dal bando, ancorché incompleta o inapplicabile, e procedere all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica, in quanto la condotta della commissione ha pregiudicato l’applicazione uniforme delle regole nei confronti di tutti i partecipanti, con conseguente illegittimità dell’intero procedimento di valutazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978); pertanto nel caso di specie la mera modifica della formula aritmetica prevista dal bando mediante l’inversione del numeratore e del denominatore deve ritenersi sufficiente ai fini del determinare l’illegittimità della procedura e il conseguente annullamento della determina di aggiudicazione oggetto di impugnazione, al di là dell’intento del bando stesso, e tenuto conto della poca chiarezza del riferimento del bando stesso al prezzo più basso ed in particolare se dovesse intendersi il prezzo migliore per l’amministrazione aggiudicatrice o peggiore, perché con ribasso più basso;

RITENUTO che deve essere disattesa la domanda risarcitoria formulata contestualmente a quella demolitoria, avendo parte ricorrente goduto di una immediata tutela cautelare (a mezzo di decreto presidenziale adottato inaudita altera parte), né avendo la stessa insistito per il suo accoglimento all’esito della svolta discussione in sede camerale (e, del resto, nessun elemento probatorio è stato fornito circa un eventuale pregiudizio da essa subito nell’ambito della vicenda amministrativa come fin qui svoltasi);

RITENUTO quanto alle spese che, secondo la regola della soccombenza, vadano poste a carico dell’amministrazione resistente, nell’importo liquidato in dispositivo; mentre può esserne disposta la compensazione nei confronti della controinteressata (non avendo alle stesse dato causa).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determina n. 53 del 15 giugno 2018 del Comune di Sant'Arpino.

Respinge la domanda risarcitoria contestualmente proposta.

Condanna il Comune di Sant'Arpino al pagamento di complessivi €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in favore di Xenia Società Cooperativa Sociale, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, nella misura effettivamente versata.

Spese compensate nei confronti della Coop. Sociale A R.L. Esculapio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF

Sergio Zeuli, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
        
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Rosalba Giansante        Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO

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VI, 2 marzo 2017, n. 978); pertanto nel caso di specie la mera modifica della formula aritmetica prevista dal bando mediante l’inversione del numeratore e del denominatore deve ritenersi sufficiente ai fini del determinare l’illegittimità della procedura e il conseguente annullamento della determina di aggiudicazione oggetto di impugnazione, al di là dell’intento del bando stesso, e tenuto conto della poca chiarezza del riferimento del bando stesso al prezzo più basso ed in particolare se dovesse intendersi il prezzo migliore per l’amministrazione aggiudicatrice o peggiore, perché con ribasso più basso; Pubblicato il 24/09/2018 N. 05582/2018 REG.PROV.COLL. N. 02813/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 2813 del 2018, proposto daXenia Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Costanzo e Giuseppe Somma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Andreoli, in Napoli, via Riviera di Chiaia, n. 155; contro Comune di Sant’Arpino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallavv. Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Carducci, n. 37; nei confronti Coop. Sociale A R.L. Esculapio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dallavv. Umberto Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento previa sospensione dellefficacia e concessione di misure cautelari monocratiche, “a) della determina n. 53 del 15.6.2018 con la quale il Responsabile dell’Area Ambiente del Comune di S. Arpino ha aggiudicato alla Esculapio Coop. Sociale la gara indetta per l’affidamento del servizio di “realizzazione del progetto di accoglienza SPRAR presso il Comune di S. Arpino, CIG 73685245B – CUP B41B17000370001;”; b) di ogni altro atto preordinato connesso e consequenziale e, quindi, anche di tutti i verbali di gara e segnatamente: b1) del verbale di gara n. 3 del 5.6.2018; b2) del verbale di gara n. 4 dell’8.6.2018. Per il risarcimento del danno ingiusto subito per effetto dei provvedimenti sopra impugnati.” Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Arpino e della Coop. Sociale A R.L. Esculapio; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, c.p.a.; Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2018 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dellart. 60 c.p.a.; PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata e dell’art. 74 c.p.a., considerata la manifesta fondatezza del gravame e potendo, quindi, la motivazione della sentenza “consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”; CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato e depositato il 12 luglio 2018, Xenia Società Cooperativa Sociale ha chiesto l’annullamento della determina n. 53 del 15 giugno 2018 con la quale il Comune di SantArpino ha aggiudicato alla Coop. Sociale A R.L. Esculapio la gara, indetta con determina n. 11 del 1° febbraio 2018, per l’affidamento del servizio di realizzazione del progetto di accoglienza SPRAR presso il Comune di SantArpino, CIG 73685245B – CUP B41B17000370001, dei verbali di gara n. 3 del 5 giugno 2018 e n. 4 dell’8 giugno 2018, nonché per il risarcimento del danno ingiusto subito per effetto dei provvedimenti impugnati; CONSIDERATO che, a sostegno del gravame, parte ricorrente, qualificatasi seconda all’esito della procedura di gara per cui è causa, ha dedotto le seguenti censure: violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione e falsa violazione dell’art. 15 del bando di gara, violazione dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 3 della L. n. 241/1990, eccesso di potere, sviamento ed ingiustizia manifesta, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio dei concorrenti, vigenti in ambito di procedure ad evidenza pubblica; ha lamentato, in sintesi, che la stazione appaltante avrebbe illegittimamente modificato la formula aritmetica prevista dall’art. 15 del bando di gara per l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, dopo la presentazione delle offerte stesse, invertendo numeratore e denominatore, così alterando la graduatoria ed il risultato finale; CONSIDERATO che con Decreto Presidenziale n. 1056 del 18 luglio 2018 è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche ritenendo “che, in ragione degli effetti che si determinerebbero medio tempore, emerge una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati;”; con il medesimo Decreto Presidenziale è stata fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 5 settembre 2018; CONSIDERATO che il Comune di Sant’Arpino si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto a seguito del riesercizio del potere si perverrebbe alla medesima valutazione delle offerte economiche, con la conseguenza che la graduatoria rimarrebbe, in ogni caso, inalterata; e, nel merito, ha dedotto l’infondatezza del ricorso, sostenendo che la commissione di gara si sarebbe limitata ad una mera correzione obbligata e vincolata della formula, orientata ad una lettura conforme alla legge ed ai principi dell’ordinamento dei pubblici appalti; CONSIDERATO che la Coop. Sociale A R.L. Esculapio, aggiudicataria della gara, ha anch’essa eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di parte ricorrente, tenuto conto che essa ha conseguito un punteggio per l’offerta tecnica pari a 68,35 mentre la ricorrente ha conseguito per il medesimo parametro il punteggio di 65,30 e, pertanto, anche a voler sostenere, il che è contestato, che alla Xenia del pari sarebbe spettato il massimo punteggio per l’offerta economica, in ogni caso la medesima ricorrente non sarebbe comunque risultata aggiudicataria; CONSIDERATO che camera di consiglio del 5 settembre 2018, previa discussione di tutte le parti, la causa è stata assunta in decisione; RITENUTE infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevate dal Comune di Sant’Arpino e dalla Coop. Sociale A R.L. Esculapio, in quanto, applicando la formula prevista dall’art. 15 del bando di gara, parte ricorrente avrebbe potuto essere aggiudicataria; RITENUTO che il ricorso è manifestamente fondato, tenuto conto in particolare che: - premesso che è pacifica la circostanza, peraltro rappresentata dalla stessa amministrazione nella determina di aggiudicazione oggetto di impugnazione, laddove richiama il verbale della commissione di gara n. 4 dell’8 giugno 2018, che la commissione di gara stessa ha provveduto a modificare la formula aritmetica stabilita dall’art. 15 del bando di gara per l’attribuzione del punteggio dell’offerta economica: “PE = 15 X RB/ROdove: RB: ribasso più basso tra quelli offerti in gara. RO: ribasso offerto dal concorrente medesimo”, invertendo numeratore e denominatore, e pertanto modificando l’attribuzione della offerta economica secondo la seguente formula aritmetica: “PE = 15 X RO/RB: RB: ribasso più basso tra quelli offerti in gara; RO: ribasso offerto dal concorrente medesimo”, ritenendo che si era trattato “di un mero errore di refuso”; ha, quindi, aggiudicato la gara alla controinteressata, utilizzando la formula aritmetica come sopra modificata; - tale circostanza deve ritenersi dirimente, come affermato dal Consiglio di Stato in una fattispecie analoga, considerato che la commissione giudicatrice non poteva (dopo la presentazione delle domande e l’apertura delle buste) modificare la formula aritmetica dettata dal bando, ancorché incompleta o inapplicabile, e procedere all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica, in quanto la condotta della commissione ha pregiudicato l’applicazione uniforme delle regole nei confronti di tutti i partecipanti, con conseguente illegittimità dell’intero procedimento di valutazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978); pertanto nel caso di specie la mera modifica della formula aritmetica prevista dal bando mediante l’inversione del numeratore e del denominatore deve ritenersi sufficiente ai fini del determinare l’illegittimità della procedura e il conseguente annullamento della determina di aggiudicazione oggetto di impugnazione, al di là dell’intento del bando stesso, e tenuto conto della poca chiarezza del riferimento del bando stesso al prezzo più basso ed in particolare se dovesse intendersi il prezzo migliore per l’amministrazione aggiudicatrice o peggiore, perché con ribasso più basso; RITENUTO che deve essere disattesa la domanda risarcitoria formulata contestualmente a quella demolitoria, avendo parte ricorrente goduto di una immediata tutela cautelare (a mezzo di decreto presidenziale adottato inaudita altera parte), né avendo la stessa insistito per il suo accoglimento all’esito della svolta discussione in sede camerale (e, del resto, nessun elemento probatorio è stato fornito circa un eventuale pregiudizio da essa subito nell’ambito della vicenda amministrativa come fin qui svoltasi); RITENUTO quanto alle spese che, secondo la regola della soccombenza, vadano poste a carico dell’amministrazione resistente, nell’importo liquidato in dispositivo; mentre può esserne disposta la compensazione nei confronti della controinteressata (non avendo alle stesse dato causa). P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determina n. 53 del 15 giugno 2018 del Comune di SantArpino. Respinge la domanda risarcitoria contestualmente proposta. Condanna il Comune di SantArpino al pagamento di complessivi €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in favore di Xenia Società Cooperativa Sociale, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, nella misura effettivamente versata. Spese compensate nei confronti della Coop. Sociale A R.L. Esculapio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2018 con lintervento dei magistrati: Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF Sergio Zeuli, Consigliere Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore        LESTENSORE        IL PRESIDENTERosalba Giansante        Michelangelo Maria Liguori IL SEGRETARIO

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