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Accesso agli atti: per esercitare il diritto di accesso è necessario dimostrare la concreta necessità di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio

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Consiglio di Stato sez. V - 01/07/2020, n. 4220

-Come di recente statuito da questo Consiglio (Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64), le norme che regolano l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici sono definite dall'art. 53 d.lgs. n. 50 del 2016, che richiama la disciplina generale di cui agliartt. 22 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241, ma"vi aggiunge speciali e specifiche disposizioni derogatorie in punto di differimento, di limitazione e di esclusione della pretesa ostensiva in considerazione delle peculiari esigenze di riservatezza che sogliono manifestarsi e assumere rilievo nel contesto delle procedure evidenziali".

-E' esente dai dedotti profili di illegittimità l'operato della Stazione appaltante che ha tenuto conto delle motivate e comprovate dichiarazioni di diniego all'accesso espresse dalle controinteressate, con specifica indicazione delle parti dell'offerta tecnica e, per ciascuna, delle peculiari e adeguate ragioni per cui l'ostensione non poteva essere consentita, in quanto relative a dati, profili e informazioni costituenti"il valore aggiunto che la società garantisce rispetto al servizio ordinario"e alle"richieste minime della Stazione appaltante e previste nei documenti di gara", la cui"diffusione o parziale divulgazione causerebbe un danno grave alla società in termini di perdita di competitività sul mercato".

-Nondimeno - posto che trasparenza e riservatezza sono valori primari per l'azione amministrativa - va rilevato che la legge non pone una regola di esclusione basata su una presunzione assoluta valevoleex ante, ma impone un valutazione in concreto dei motivi addotti a difesa del segreto, per modo che possa non essere preclusivamente vulnerato"l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

-Al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di strettaindispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio.

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Offerta economica - la commissione non può modificare la formula di attribuzione dei punteggi (ancorchè incompleta) dopo la presentazione delle offerte

  TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. II 24/9/2018 n. 5582

La commissione giudicatrice non poteva (dopo la presentazione delle domande e l’apertura delle buste) modificare la formula aritmetica dettata dal bando, ancorché incompleta o inapplicabile, e procedere all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica, in quanto la condotta della commissione ha pregiudicato l’applicazione uniforme delle regole nei confronti di tutti i partecipanti, con conseguente illegittimità dell’intero procedimento di valutazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978); pertanto nel caso di specie la mera modifica della formula aritmetica prevista dal bando mediante l’inversione del numeratore e del denominatore deve ritenersi sufficiente ai fini del determinare l’illegittimità della procedura e il conseguente annullamento della determina di aggiudicazione oggetto di impugnazione, al di là dell’intento del bando stesso, e tenuto conto della poca chiarezza del riferimento del bando stesso al prezzo più basso ed in particolare se dovesse intendersi il prezzo migliore per l’amministrazione aggiudicatrice o peggiore, perché con ribasso più basso;

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