Soccorso istruttorio - Consente la regolarizzazione di carenze formali della domanda. Quando l'annullamento dell'agiudicazione definitiva è disposto per insussistenza dei requisiti, non è necessaria comunicazione di avvio del procedimento In evidenza
- Scritto da Dario Tomasello
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
TAR Calabria Reggio Calabria 22/3/2018 n. 137
1.La finalità dell'istituto del soccorso istruttorio - che è quella di consentire la regolarizzazione di carenze formali della domanda - consente alla stazione appaltante di chiedere la rettifica delle dichiarazioni rese in gara dal soggetto aggiudicatario, con possibilità di integrazione postuma, in tutti i casi in cui si avveda di eventuali carenze documentali, eventualmente, anche all'esito dell'aggiudicazione (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 29 aprile 2016, n. 712; cfr. anche TAR Lombardia, Sez. IV, 24 giugno 2016, n. 1276). In termini analoghi, si è recentemente espresso anche il Consiglio di Stato, secondo cui "la scelta sostanzialistica del legislatore, diretta ad impedire l'esclusione per vizi formali nella dichiarazione, quando vi è prova del possesso del requisito, deve applicarsi anche quando l'incompletezza della dichiarazione viene dedotta come motivo di impugnazione dell'aggiudicazione da parte di altra impresa partecipante alla selezione (non essendone avveduta la stazione appaltante in sede di gara), ma è provato che la concorrente fosse effettivamente in possesso del prescritto requisito soggettivo fin dall'inizio della procedura di gara e per tutto il suo svolgimento" (c.d. soccorso istruttorio processuale). Infatti "la successiva correzione, o integrazione documentale della dichiarazione non viola affatto il principio della par condicio tra i concorrenti, in quanto essa mira ad attestare, correttamente, l'esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l'obbligatorio procedimento di soccorso istruttorio" (Cons. St., sez. III, sentenza n. 975 del 2 marzo 2017).
2. Per indirizzo giurisprudenziale costante, allorquando l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva sia disposto per riscontrata insussistenza dei requisiti partecipativi, non è da reputarsi necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, non versandosi in ipotesi di nuovo procedimento, ma di comprovazione del possesso dei requisiti dichiarati in gara e poi da dimostrare in vista della stipula del contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4852/2006; Tar Napoli 4293/2011).
Pubblicato il 22/03/2018
N. 00137/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00072/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2018, proposto dalla società I.C. Servizi Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi De Vitis, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Leotta in Reggio Calabria, via Carso N. 1 nonché ex art. 25 cpa;
contro
Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Guccione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sardegna 50 nonché ex art. 25 cpa;
nei confronti di
Zenith Services Group S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gentile, Adriano Cavina e Marco Gentile, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Gentile in Reggio Calabria, via dei Bianchi 3 nonché ex art. 25 cpa;
Cbl Insurance Europe Designated Activity Company, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Zaccone e Francesco Mollica, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Zaccone in Roma, via E. Gianturco 6 nonché ex art. 25 cpa;
Coopservice Soc. Coop. P.A, Turn Key Global Service Srl non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa tutela cautelare:
della delibera n. 270 dell'1/12/2017, comunicata in pari data con nota prot.n. TRNIT-DACQ/P/ 2017/0057918, di revoca dell'aggiudicazione e conseguente esclusione della procedura per l'affidamento dei Servizi di Pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di Trenitalia S.p.A. (Lotto DPLH Servizio Universale);
della nota n. TRNIT-DACQ/P/2017/0057923 dell’1/12/2017, di escussione della garanzia fideiussoria rep.n.336755/PV del 10/10/2017 per l’importo di Euro 156.920,00 a seguito della revoca dell’aggiudicazione alla IC Servizi S.r.l.;
- della nota n. TRNIT-DACQ/P/2017/0058765 del 6/12/2017, di riscontro alla nota dell’IC Servizi S.r.l. del 4/12/2017 di conferma del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione e conseguente esclusione dalla gara;
- della nota n. TRNIT-DACQ/P/2017/0059662 del 12/12/2017, di riscontro alla nota dell’IC Servizi S.r.l. del 7/12/2017 di conferma del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione e conseguente esclusione dalla gara nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; e per l’annullamento e/o declaratoria d’inefficacia del contratto di appalto eventualmente sottoscritto tra la Stazione Appaltante e la Società aggiudicataria a seguito della intervenuta illegittima revoca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.A., Zenith Services Group S.r.l. e Cbl Insurance Europe Designated Activity Company;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con bando di gara pubblicato sulla GURI quinta serie speciale n. 45 del 19 aprile 2017, Trenitalia ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di Trenitalia, articolata in cinque lotti.
All’esito della gara, la Stazione Appaltante, con nota prot. TRNIT-DACQ/P/2017/0054622 del 15 novembre 2017, ha comunicato all’impresa I.C. Servizi s.r.l. l’aggiudicazione del lotto n. 2 per un importo complessivo pari ad € 6.797.077,20, e ha invitato la società a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione nel termine di 10 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione.
Effettuata l’istruttoria, con delibera n. 270 del primo dicembre 2017, comunicata con nota prot. TRNIT-DACQ/P/2017/0057918, l’Amministrazione ha proceduto a revocare l’aggiudicazione e a disporre l’esclusione della odierna ricorrente, avendo riscontrato il mancato raggiungimento della soglia minima di riferimento di affidabilità economico – finanziaria prescritta al par. 6 della procedura di valutazione economico – finanziaria a pena di esclusione.
Nella stessa data, con nota prot. TRNIT-DACQ/P/2017/0057926, è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva al RTI Zenith Services Group s.r.l e ServicKey s.r.l, e con nota prot. TRNIT-DACQ/P/2017/0057923 è stata richiesta al DAFC-PAT Centro Sud l’escussione della garanzia fideiussoria per un importo pari ad € 156.920,00.
Quindi, con nota prot. TRNIT-DACQ/P/2017/0058412 del successivo 4 dicembre, Trenitalia ha inviato all’ANAC la segnalazione di cui all’art. 80 comma 12 D.Lgs. 50/2016 per falsa dichiarazione o falsa documentazione resa dalla ricorrente.
In riscontro alla richiesta dell’odierna ricorrente di revisione in autotutela del provvedimento adottato dall’amministrazione - con la quale rappresentava di essere incorsa in un mero errore materiale avendo inviato il solo bilancio del 2015 e non anche la modifica dello stesso con l’approvazione del bilancio del 2016 - la Stazione Appaltante ha confermato la revoca dell’aggiudicazione e l’esclusione dalla gara de qua con nota prot. TRNIT-DACQ/P/2017/0058765 del 6 dicembre.
Sono seguite una ulteriore diffida della società esponente a Trenitalia e la riaffermazione della legittimità del proprio operato da parte di quest’ultima con la nota prot. TRNIT-DACQ/P/2017/0059662.
Avverso il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione e di esclusione dalla gara in rilievo, nonché dei successivi provvedimenti di conferma del primo e della nota con la quale è stata disposta l’escussione della polizza fideiussoria, ha proposto ricorso la I.C. Servizi.
Il gravame è stato originariamente incardinato innanzi al TAR Lazio.
Il Tribunale capitolino, con decreto n. 41/2018, ha dapprima rigettato la richiesta di concessione di misure cautelari monocratiche e quindi, con ordinanza n. 947/2018, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ai sensi degli artt. 13 comma 1 e 15 cpa, atteso che gli effetti degli atti gravati erano localizzati entro il circondario dell’intestata autorità giudiziaria.
La ricorrente ha dunque riassunto il giudizio innanzi al TAR di Reggio Calabria, riproponendo le medesime domande ed insistendo per la concessione della chiesta tutela cautelare.
Si sono costituite Trenitalia s.p.a e la controinteressata Zenith Services Group s.r.l (nuova aggiudicataria della procedura de qua, di seguito solo “Zenith”), chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato.
Ha spiegato intervento ad adiuvandum la CBL Insurance Europe Designated Activity Company (di seguito solo “CBL”) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Tutte le parti in causa hanno esaustivamente esplicato le proprie argomentazioni difensive.
Alla camera di consiglio del 21 febbraio, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio, previo avviso della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi dell’art. 60 cpa.
2. Preliminarmente, deve darsi atto dell’ammissibilità dell’intervento spiegato dalla CBL.
Osserva infatti il Collegio che, pur dandosi atto dell’autonomia del rapporto di valuta nonché della pur plausibile osservazione (proposta dalla difesa di Trenitalia) secondo cui l’intervento non terrebbe conto che il pregiudizio lamentato dall’interveniente sarebbe quello “fisiologico” legato all’ ordinario funzionamento delle garanzie cd. ”a prima richiesta” in uso negli appalti pubblici, non può negarsi l’esistenza di un interesse di fatto, concreto e attuale, all’accoglimento della odierna impugnativa, come portato dalla CBL.
Non sembra infatti contestabile che l’escussione della polizza integra, quanto meno, un evento economicamente significativo per la compagnia, connesso anche al fatto di dover recuperare il pagato dal garantito e dunque di dover ricorrere alla ricomposizione della collegata vicenda negoziale solo ex post mediante l’azione restitutoria.
Tanto è sufficiente ad integrare quell’interesse, pur mediato e di fatto, che legittima l’intervento adesivo.
3. Nel merito, il ricorso è comunque infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo, la I.C. Servizi s.r.l. lamenta: - la violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. X del Disciplinare di gara in tema di soccorso istruttorio; - l’eccesso di potere per difetto di istruttoria; - l’assenza e/o erroneità dei presupposti nella parte in cui non si è evidenziato il palese errore materiale nella documentazione presentata dall’aggiudicataria.
Rappresenta in proposito che la Stazione Appaltante avrebbe operato illegittimamente per non avere correttamente valutato l’analisi di bilancio 2015, non avendo proceduto all’integrazione dell’istruttoria come invece avrebbe dovuto ricorrendo all’istituto del soccorso istruttorio.
L’amministrazione resistente e la controinteressata assumono, viceversa, che detto istituto può trovare applicazione solamente per la documentazione amministrativa, ovverosia per i documenti e le dichiarazioni che costituiscono la domanda di partecipazione, e solo nella fase di controllo dei requisiti di partecipazione. Rilevano le controparti che, in ogni caso, la ricorrente non risulta comunque possedere il requisito economico di cui alla lex specialis, non avendo alcuna rilevanza in tal senso la produzione del bilancio del 2016.
Così ricordate le posizioni difensive delle parti contrapposte, va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata Zenith, nella parte in cui deduce che l’istante avrebbe dovuto impugnare il disciplinare di gara, quale atto presupposto del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione ed esclusione della I.C. Servizi, laddove prevedeva l’esclusione in caso di esito negativo delle verifiche in capo all’aggiudicatario.
Ed invero, la censura relativa al mancato ricorso all’istituto del soccorso istruttorio ad opera dell’amministrazione non presuppone infatti necessariamente l’impugnazione del disciplinare di gara: le due previsioni operano su piani distinti. L’istituto del soccorso istruttorio previsto dall’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 è finalizzato alla sanatoria delle irregolarità formali della domanda; la prescrizione di cui al par. X.1 del Disciplinare di gara prevede l’esclusione in caso di esito negativo delle verifiche in capo all’aggiudicatario. Trattasi di due fasi ben distinte della procedura di gara, afferenti la prima al momento della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, la seconda al controllo del possesso degli stessi ad aggiudicazione già intervenuta.
La ricorrente non contesta la prescrizione del Disciplinare relativa all’esclusione per il caso di mancato possesso dei requisiti, perché afferma di averli tutti, ivi compreso quello della capacità economico – finanziaria.
Si duole, invece, dell’omesso ricorso da parte dell’Amministrazione al soccorso istruttorio, che le avrebbe permesso di comprovare la sussistenza degli stessi ed in sostanza l’erronea applicazione della previsione di gara.
Ciò chiarito, il primo motivo di ricorso si palesa comunque infondato nel merito.
Invero, rileva il Collegio che nella fattispecie in esame non sussistono i presupposti giuridici che consentirebbero il ricorso al soccorso istruttorio.
Preliminarmente, va evidenziato che la finalità dell'istituto del soccorso istruttorio - che è quella di consentire la regolarizzazione di carenze formali della domanda - consente alla stazione appaltante di chiedere la rettifica delle dichiarazioni rese in gara dal soggetto aggiudicatario, con possibilità di integrazione postuma, in tutti i casi in cui si avveda di eventuali carenze documentali, eventualmente, anche all'esito dell'aggiudicazione (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 29 aprile 2016, n. 712; cfr. anche TAR Lombardia, Sez. IV, 24 giugno 2016, n. 1276). In termini analoghi, si è recentemente espresso anche il Consiglio di Stato, secondo cui "la scelta sostanzialistica del legislatore, diretta ad impedire l'esclusione per vizi formali nella dichiarazione, quando vi è prova del possesso del requisito, deve applicarsi anche quando l'incompletezza della dichiarazione viene dedotta come motivo di impugnazione dell'aggiudicazione da parte di altra impresa partecipante alla selezione (non essendone avveduta la stazione appaltante in sede di gara), ma è provato che la concorrente fosse effettivamente in possesso del prescritto requisito soggettivo fin dall'inizio della procedura di gara e per tutto il suo svolgimento" (c.d. soccorso istruttorio processuale). Infatti "la successiva correzione, o integrazione documentale della dichiarazione non viola affatto il principio della par condicio tra i concorrenti, in quanto essa mira ad attestare, correttamente, l'esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l'obbligatorio procedimento di soccorso istruttorio" (Cons. St., sez. III, sentenza n. 975 del 2 marzo 2017).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, l’istituto non può esser applicato: invero la ricorrente ha effettuato la dichiarazione relativa al possesso del requisito economico ed ha allegato il bilancio del 2015 completo in ogni sua parte.
L’Amministrazione non si è trovata di fronte ad alcuna carenza documentale cui porre rimedio.
Semplicemente ed in via assorbente, l’aggiudicataria non è riuscita a provare il possesso del requisito mancante, né tempestivamente, né tramite l’ulteriore produzione documentale.
La delibera del 2017 con la quale è stato approvato il bilancio del 2016, si è limitata a riclassificare gli importi del bilancio del 2015 nel prospetto di confronto con il bilancio 2016, senza riapprovare alcuna variazione al bilancio dell’esercizio precedente.
Ciò è confermato dal fatto che a tutt’oggi l’unico bilancio 2015 regolarmente depositato presso la CCIAA e consultabile dai terzi ad ogni effetto di legge riporta i medesimi dati di quello depositato al momento della presentazione della domanda di partecipazione.
Infine, come evidenziato dalla difesa di Zenith, il bilancio del 2016 è stato pubblicato sul Registro delle Imprese solamente in data 29 novembre 2017, quindi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato al 19 luglio 2017.
Ne consegue che:
- l’Amministrazione non ha potuto riscontrare alcuna carenza documentale al momento della verifica del possesso dei requisiti;
- i documenti comunque prodotti dalla ricorrente non sono idonei a comprovare il possesso del requisito mancante.
Corretta è stata dunque la determinazione assunta da Trenitalia.
4. Né può essere seguito il secondo motivo di gravame.
La ricorrente denuncia: - la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90; - la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento a seguito di intervenuta aggiudicazione definitiva; - l’eccesso di potere per difetto di istruttoria; - l’assenza e/o erroneità dei presupposti nella parte in cui la revoca – rectius annullamento - dell’aggiudicazione non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Giova invero ricordare che, per indirizzo giurisprudenziale costante, allorquando l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva sia disposto per riscontrata insussistenza dei requisiti partecipativi, non è da reputarsi necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, non versandosi in ipotesi di nuovo procedimento, ma di comprovazione del possesso dei requisiti dichiarati in gara e poi da dimostrare in vista della stipula del contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4852/2006; Tar Napoli 4293/2011).
Si aggiunga che l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento deve comunque ritenersi irrilevante: la revoca dell’aggiudicazione disposta dalla Stazione Appaltante (nonostante il nomen juris utilizzato dall’amministrazione) si configura come atto vincolato in ragione del mancato possesso dei requisiti economici – finanziari in capo alla ricorrente.
Pertanto, la presunta omissione configurerebbe in ogni caso una irregolarità procedurale inidonea a determinare l’annullamento del provvedimento impugnato, in forza del disposto dell’art. 21 octies comma 2 della legge 241/90.
5. In conclusione, deve essere ugualmente rigettato l’ultimo motivo di gravame, con il quale l’istante lamenta: - la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; l’eccesso di potere per difetto di motivazione; - l’assenza e/o erroneità dei presupposti; l’ingiustizia manifesta; - il travisamento dei fatti nella parte in cui, con la nota prot. TRNIT-DACQ/P/2017/0058765, Trenitalia non ha motivato le ragioni della revoca dell’aggiudicazione definitiva né quanto addotto a propria giustificazione dalla ricorrente con la nota del 4 dicembre 2017.
E’ sufficiente al riguardo evidenziare che entrambe le note rinviano espressamente al provvedimento di revoca, già in possesso della I.C. Servizi, e che nessun altra motivazione doveva fornire l’amministrazione, essendo ben chiaro che l’atto di autotutela è fondato sulla riscontrata (non emendabile e non emendata) carenza del requisito inerente la soglia minima di riferimento di affidabilità economico – finanziaria.
6. Alla luce delle superiori considerazioni, tutte le contestazioni proposte dalla ricorrente appaiono infondate e per l’effetto la domanda annullatoria deve essere integralmente rigettata; con conseguente reiezione pure delle altre richieste svolte in ricorso come in epigrafe trascritte.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
respinge il ricorso proposto dalla I.C. Servizi Srl;
condanna la società ricorrente in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere le spese di lite in favore dell’amministrazione resistente e della controinteressata che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle suddette parti.
dichiara compensate le spese per la Cbl.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Referendario, Estensore
Donatella Testini, Referendario
IL SEGRETARIO
Clicca per ascoltare il testo! TAR Calabria Reggio Calabria 22/3/2018 n. 137 1.La finalità dellistituto del soccorso istruttorio - che è quella di consentire la regolarizzazione di carenze formali della domanda - consente alla stazione appaltante di chiedere la rettifica delle dichiarazioni rese in gara dal soggetto aggiudicatario, con possibilità di integrazione postuma, in tutti i casi in cui si avveda di eventuali carenze documentali, eventualmente, anche allesito dellaggiudicazione (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 29 aprile 2016, n. 712; cfr. anche TAR Lombardia, Sez. IV, 24 giugno 2016, n. 1276). In termini analoghi, si è recentemente espresso anche il Consiglio di Stato, secondo cui la scelta sostanzialistica del legislatore, diretta ad impedire lesclusione per vizi formali nella dichiarazione, quando vi è prova del possesso del requisito, deve applicarsi anche quando lincompletezza della dichiarazione viene dedotta come motivo di impugnazione dellaggiudicazione da parte di altra impresa partecipante alla selezione (non essendone avveduta la stazione appaltante in sede di gara), ma è provato che la concorrente fosse effettivamente in possesso del prescritto requisito soggettivo fin dallinizio della procedura di gara e per tutto il suo svolgimento (c.d. soccorso istruttorio processuale). Infatti la successiva correzione, o integrazione documentale della dichiarazione non viola affatto il principio della par condicio tra i concorrenti, in quanto essa mira ad attestare, correttamente, lesistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando lobbligatorio procedimento di soccorso istruttorio (Cons. St., sez. III, sentenza n. 975 del 2 marzo 2017). 2. Per indirizzo giurisprudenziale costante, allorquando lannullamento dellaggiudicazione definitiva sia disposto per riscontrata insussistenza dei requisiti partecipativi, non è da reputarsi necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, non versandosi in ipotesi di nuovo procedimento, ma di comprovazione del possesso dei requisiti dichiarati in gara e poi da dimostrare in vista della stipula del contratto conseguente allaggiudicazione definitiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4852/2006; Tar Napoli 4293/2011). Pubblicato il 22/03/2018 N. 00137/2018 REG.PROV.COLL. N. 00072/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 72 del 2018, proposto dalla società I.C. Servizi Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dallavvocato Luigi De Vitis, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Leotta in Reggio Calabria, via Carso N. 1 nonché ex art. 25 cpa; contro Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dallavvocato Claudio Guccione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sardegna 50 nonché ex art. 25 cpa; nei confronti di Zenith Services Group S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gentile, Adriano Cavina e Marco Gentile, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Gentile in Reggio Calabria, via dei Bianchi 3 nonché ex art. 25 cpa; Cbl Insurance Europe Designated Activity Company, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Zaccone e Francesco Mollica, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Zaccone in Roma, via E. Gianturco 6 nonché ex art. 25 cpa; Coopservice Soc. Coop. P.A, Turn Key Global Service Srl non costituiti in giudizio; per lannullamento, previa tutela cautelare: della delibera n. 270 dell1/12/2017, comunicata in pari data con nota prot.n. TRNIT-DACQ/P/ 2017/0057918, di revoca dellaggiudicazione e conseguente esclusione della procedura per laffidamento dei Servizi di Pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di Trenitalia S.p.A. (Lotto DPLH Servizio Universale); della nota n. TRNIT-DACQ/P/2017/0057923 dell’1/12/2017, di escussione della garanzia fideiussoria rep.n.336755/PV del 10/10/2017 per l’importo di Euro 156.920,00 a seguito della revoca dell’aggiudicazione alla IC Servizi S.r.l.; - della nota n. TRNIT-DACQ/P/2017/0058765 del 6/12/2017, di riscontro alla nota dell’IC Servizi S.r.l. del 4/12/2017 di conferma del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione e conseguente esclusione dalla gara; - della nota n. TRNIT-DACQ/P/2017/0059662 del 12/12/2017, di riscontro alla nota dell’IC Servizi S.r.l. del 7/12/2017 di conferma del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione e conseguente esclusione dalla gara nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; e per l’annullamento e/o declaratoria d’inefficacia del contratto di appalto eventualmente sottoscritto tra la Stazione Appaltante e la Società aggiudicataria a seguito della intervenuta illegittima revoca. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.A., Zenith Services Group S.r.l. e Cbl Insurance Europe Designated Activity Company; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.Con bando di gara pubblicato sulla GURI quinta serie speciale n. 45 del 19 aprile 2017, Trenitalia ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di Trenitalia, articolata in cinque lotti. All’esito della gara, la Stazione Appaltante, con nota prot. TRNIT-DACQ/P/2017/0054622 del 15 novembre 2017, ha comunicato all’impresa I.C. Servizi s.r.l. l’aggiudicazione del lotto n. 2 per un importo complessivo pari ad € 6.797.077,20, e ha invitato la società a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione nel termine di 10 giorni dal ricevimento della medesima comunicazione. Effettuata l’istruttoria, con delibera n. 270 del primo dicembre 2017, comunicata con nota prot. TRNIT-DACQ/P/2017/0057918, l’Amministrazione ha proceduto a revocare l’aggiudicazione e a disporre l’esclusione della odierna ricorrente, avendo riscontrato il mancato raggiungimento della soglia minima di riferimento di affidabilità economico – finanziaria prescritta al par. 6 della procedura di valutazione economico – finanziaria a pena di esclusione. Nella stessa data, con nota prot. TRNIT-DACQ/P/2017/0057926, è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva al RTI Zenith Services Group s.r.l e ServicKey s.r.l, e con nota prot. TRNIT-DACQ/P/2017/0057923 è stata richiesta al DAFC-PAT Centro Sud l’escussione della garanzia fideiussoria per un importo pari ad € 156.920,00. Quindi, con nota prot. TRNIT-DACQ/P/2017/0058412 del successivo 4 dicembre, Trenitalia ha inviato all’ANAC la segnalazione di cui all’art. 80 comma 12 D.Lgs. 50/2016 per falsa dichiarazione o falsa documentazione resa dalla ricorrente. In riscontro alla richiesta dell’odierna ricorrente di revisione in autotutela del provvedimento adottato dall’amministrazione - con la quale rappresentava di essere incorsa in un mero errore materiale avendo inviato il solo bilancio del 2015 e non anche la modifica dello stesso con l’approvazione del bilancio del 2016 - la Stazione Appaltante ha confermato la revoca dell’aggiudicazione e l’esclusione dalla gara de qua con nota prot. TRNIT-DACQ/P/2017/0058765 del 6 dicembre. Sono seguite una ulteriore diffida della società esponente a Trenitalia e la riaffermazione della legittimità del proprio operato da parte di quest’ultima con la nota prot. TRNIT-DACQ/P/2017/0059662. Avverso il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione e di esclusione dalla gara in rilievo, nonché dei successivi provvedimenti di conferma del primo e della nota con la quale è stata disposta l’escussione della polizza fideiussoria, ha proposto ricorso la I.C. Servizi. Il gravame è stato originariamente incardinato innanzi al TAR Lazio. Il Tribunale capitolino, con decreto n. 41/2018, ha dapprima rigettato la richiesta di concessione di misure cautelari monocratiche e quindi, con ordinanza n. 947/2018, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ai sensi degli artt. 13 comma 1 e 15 cpa, atteso che gli effetti degli atti gravati erano localizzati entro il circondario dell’intestata autorità giudiziaria. La ricorrente ha dunque riassunto il giudizio innanzi al TAR di Reggio Calabria, riproponendo le medesime domande ed insistendo per la concessione della chiesta tutela cautelare. Si sono costituite Trenitalia s.p.a e la controinteressata Zenith Services Group s.r.l (nuova aggiudicataria della procedura de qua, di seguito solo “Zenith”), chiedendo la reiezione del gravame siccome infondato. Ha spiegato intervento ad adiuvandum la CBL Insurance Europe Designated Activity Company (di seguito solo “CBL”) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Tutte le parti in causa hanno esaustivamente esplicato le proprie argomentazioni difensive. Alla camera di consiglio del 21 febbraio, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio, previo avviso della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi dell’art. 60 cpa. 2. Preliminarmente, deve darsi atto dell’ammissibilità dell’intervento spiegato dalla CBL. Osserva infatti il Collegio che, pur dandosi atto dell’autonomia del rapporto di valuta nonché della pur plausibile osservazione (proposta dalla difesa di Trenitalia) secondo cui l’intervento non terrebbe conto che il pregiudizio lamentato dall’interveniente sarebbe quello “fisiologico” legato all’ ordinario funzionamento delle garanzie cd. ”a prima richiesta” in uso negli appalti pubblici, non può negarsi l’esistenza di un interesse di fatto, concreto e attuale, all’accoglimento della odierna impugnativa, come portato dalla CBL. Non sembra infatti contestabile che l’escussione della polizza integra, quanto meno, un evento economicamente significativo per la compagnia, connesso anche al fatto di dover recuperare il pagato dal garantito e dunque di dover ricorrere alla ricomposizione della collegata vicenda negoziale solo ex post mediante l’azione restitutoria. Tanto è sufficiente ad integrare quell’interesse, pur mediato e di fatto, che legittima l’intervento adesivo. 3. Nel merito, il ricorso è comunque infondato e deve essere respinto. Con il primo motivo, la I.C. Servizi s.r.l. lamenta: - la violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. X del Disciplinare di gara in tema di soccorso istruttorio; - l’eccesso di potere per difetto di istruttoria; - l’assenza e/o erroneità dei presupposti nella parte in cui non si è evidenziato il palese errore materiale nella documentazione presentata dall’aggiudicataria. Rappresenta in proposito che la Stazione Appaltante avrebbe operato illegittimamente per non avere correttamente valutato l’analisi di bilancio 2015, non avendo proceduto all’integrazione dell’istruttoria come invece avrebbe dovuto ricorrendo all’istituto del soccorso istruttorio. L’amministrazione resistente e la controinteressata assumono, viceversa, che detto istituto può trovare applicazione solamente per la documentazione amministrativa, ovverosia per i documenti e le dichiarazioni che costituiscono la domanda di partecipazione, e solo nella fase di controllo dei requisiti di partecipazione. Rilevano le controparti che, in ogni caso, la ricorrente non risulta comunque possedere il requisito economico di cui alla lex specialis, non avendo alcuna rilevanza in tal senso la produzione del bilancio del 2016. Così ricordate le posizioni difensive delle parti contrapposte, va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata Zenith, nella parte in cui deduce che l’istante avrebbe dovuto impugnare il disciplinare di gara, quale atto presupposto del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione ed esclusione della I.C. Servizi, laddove prevedeva l’esclusione in caso di esito negativo delle verifiche in capo all’aggiudicatario. Ed invero, la censura relativa al mancato ricorso all’istituto del soccorso istruttorio ad opera dell’amministrazione non presuppone infatti necessariamente l’impugnazione del disciplinare di gara: le due previsioni operano su piani distinti. L’istituto del soccorso istruttorio previsto dall’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 è finalizzato alla sanatoria delle irregolarità formali della domanda; la prescrizione di cui al par. X.1 del Disciplinare di gara prevede l’esclusione in caso di esito negativo delle verifiche in capo all’aggiudicatario. Trattasi di due fasi ben distinte della procedura di gara, afferenti la prima al momento della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, la seconda al controllo del possesso degli stessi ad aggiudicazione già intervenuta. La ricorrente non contesta la prescrizione del Disciplinare relativa all’esclusione per il caso di mancato possesso dei requisiti, perché afferma di averli tutti, ivi compreso quello della capacità economico – finanziaria. Si duole, invece, dell’omesso ricorso da parte dell’Amministrazione al soccorso istruttorio, che le avrebbe permesso di comprovare la sussistenza degli stessi ed in sostanza l’erronea applicazione della previsione di gara. Ciò chiarito, il primo motivo di ricorso si palesa comunque infondato nel merito. Invero, rileva il Collegio che nella fattispecie in esame non sussistono i presupposti giuridici che consentirebbero il ricorso al soccorso istruttorio. Preliminarmente, va evidenziato che la finalità dellistituto del soccorso istruttorio - che è quella di consentire la regolarizzazione di carenze formali della domanda - consente alla stazione appaltante di chiedere la rettifica delle dichiarazioni rese in gara dal soggetto aggiudicatario, con possibilità di integrazione postuma, in tutti i casi in cui si avveda di eventuali carenze documentali, eventualmente, anche allesito dellaggiudicazione (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 29 aprile 2016, n. 712; cfr. anche TAR Lombardia, Sez. IV, 24 giugno 2016, n. 1276). In termini analoghi, si è recentemente espresso anche il Consiglio di Stato, secondo cui la scelta sostanzialistica del legislatore, diretta ad impedire lesclusione per vizi formali nella dichiarazione, quando vi è prova del possesso del requisito, deve applicarsi anche quando lincompletezza della dichiarazione viene dedotta come motivo di impugnazione dellaggiudicazione da parte di altra impresa partecipante alla selezione (non essendone avveduta la stazione appaltante in sede di gara), ma è provato che la concorrente fosse effettivamente in possesso del prescritto requisito soggettivo fin dallinizio della procedura di gara e per tutto il suo svolgimento (c.d. soccorso istruttorio processuale). Infatti la successiva correzione, o integrazione documentale della dichiarazione non viola affatto il principio della par condicio tra i concorrenti, in quanto essa mira ad attestare, correttamente, lesistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando lobbligatorio procedimento di soccorso istruttorio (Cons. St., sez. III, sentenza n. 975 del 2 marzo 2017). Nella fattispecie in esame, tuttavia, l’istituto non può esser applicato: invero la ricorrente ha effettuato la dichiarazione relativa al possesso del requisito economico ed ha allegato il bilancio del 2015 completo in ogni sua parte. L’Amministrazione non si è trovata di fronte ad alcuna carenza documentale cui porre rimedio. Semplicemente ed in via assorbente, l’aggiudicataria non è riuscita a provare il possesso del requisito mancante, né tempestivamente, né tramite l’ulteriore produzione documentale. La delibera del 2017 con la quale è stato approvato il bilancio del 2016, si è limitata a riclassificare gli importi del bilancio del 2015 nel prospetto di confronto con il bilancio 2016, senza riapprovare alcuna variazione al bilancio dell’esercizio precedente. Ciò è confermato dal fatto che a tutt’oggi l’unico bilancio 2015 regolarmente depositato presso la CCIAA e consultabile dai terzi ad ogni effetto di legge riporta i medesimi dati di quello depositato al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Infine, come evidenziato dalla difesa di Zenith, il bilancio del 2016 è stato pubblicato sul Registro delle Imprese solamente in data 29 novembre 2017, quindi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato al 19 luglio 2017. Ne consegue che: - l’Amministrazione non ha potuto riscontrare alcuna carenza documentale al momento della verifica del possesso dei requisiti; - i documenti comunque prodotti dalla ricorrente non sono idonei a comprovare il possesso del requisito mancante. Corretta è stata dunque la determinazione assunta da Trenitalia. 4. Né può essere seguito il secondo motivo di gravame. La ricorrente denuncia: - la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90; - la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento a seguito di intervenuta aggiudicazione definitiva; - l’eccesso di potere per difetto di istruttoria; - l’assenza e/o erroneità dei presupposti nella parte in cui la revoca – rectius annullamento - dell’aggiudicazione non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Giova invero ricordare che, per indirizzo giurisprudenziale costante, allorquando lannullamento dellaggiudicazione definitiva sia disposto per riscontrata insussistenza dei requisiti partecipativi, non è da reputarsi necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, non versandosi in ipotesi di nuovo procedimento, ma di comprovazione del possesso dei requisiti dichiarati in gara e poi da dimostrare in vista della stipula del contratto conseguente allaggiudicazione definitiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4852/2006; Tar Napoli 4293/2011). Si aggiunga che l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento deve comunque ritenersi irrilevante: la revoca dell’aggiudicazione disposta dalla Stazione Appaltante (nonostante il nomen juris utilizzato dall’amministrazione) si configura come atto vincolato in ragione del mancato possesso dei requisiti economici – finanziari in capo alla ricorrente. Pertanto, la presunta omissione configurerebbe in ogni caso una irregolarità procedurale inidonea a determinare l’annullamento del provvedimento impugnato, in forza del disposto dell’art. 21 octies comma 2 della legge 241/90. 5. In conclusione, deve essere ugualmente rigettato l’ultimo motivo di gravame, con il quale l’istante lamenta: - la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; l’eccesso di potere per difetto di motivazione; - l’assenza e/o erroneità dei presupposti; l’ingiustizia manifesta; - il travisamento dei fatti nella parte in cui, con la nota prot. TRNIT-DACQ/P/2017/0058765, Trenitalia non ha motivato le ragioni della revoca dell’aggiudicazione definitiva né quanto addotto a propria giustificazione dalla ricorrente con la nota del 4 dicembre 2017. E’ sufficiente al riguardo evidenziare che entrambe le note rinviano espressamente al provvedimento di revoca, già in possesso della I.C. Servizi, e che nessun altra motivazione doveva fornire l’amministrazione, essendo ben chiaro che l’atto di autotutela è fondato sulla riscontrata (non emendabile e non emendata) carenza del requisito inerente la soglia minima di riferimento di affidabilità economico – finanziaria. 6. Alla luce delle superiori considerazioni, tutte le contestazioni proposte dalla ricorrente appaiono infondate e per l’effetto la domanda annullatoria deve essere integralmente rigettata; con conseguente reiezione pure delle altre richieste svolte in ricorso come in epigrafe trascritte. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede: respinge il ricorso proposto dalla I.C. Servizi Srl; condanna la società ricorrente in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere le spese di lite in favore dell’amministrazione resistente e della controinteressata che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle suddette parti. dichiara compensate le spese per la Cbl. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con lintervento dei magistrati: Caterina Criscenti, Presidente Filippo Maria Tropiano, Referendario, Estensore Donatella Testini, Referendario IL SEGRETARIO
Articoli correlati (da tag)
- Oggetto sociale: ha valore meramente notiziale della visura camerale e non ha valore probatorio
- Gravi illeciti professionali - la norma non descrive in maniera tassativa ed esaustiva quali siano i gravi illeciti professionali. La mancata o incorretta indicazione della terna dei subappaltatori è sanabile mediante soccorso istruttorio.
- Costi della manodopera - l'inesatta quantificazione dei costi della manodopera (emersa in sede di verifica di congruità) non consente l’adozione della misura espulsiva da parte della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 95 comma 10
- Clausole non immediatamente escludenti - le clausole del bando che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente dall’operatore economico che abbia partecipato


