Costo del lavoro - le tabelle ministeriali hanno funzione indicativa e non costituiscono parametri di riferimento assoluti o inderogabili In evidenza
- Scritto da Dario Tomasello
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TAR Lazio, Roma sez. III QUATER 19/03/2018 n. 3002
La giurisprudenza ha chiarito che le tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, evocate ai fini della giustificazioni da rendere in sede di verifica dell’anomalia dall’art. 97, comma 5, lett. d), del medesimo decreto, esprimono soltanto il costo medio della manodopera quale parametro di riferimento né assoluto né inderogabile e che, svolgendo esso una funzione meramente indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità dei costi inferiori, è ben possibile discostarsi da tali valori, in sede di giustificazioni dell'anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (ex multis, Tar Lazio, Roma, I 30 dicembre 2016, n. 12873).
L’unico valore non modificabile è costituito invece dai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate, secondo quanto stabilito dall’art. 97, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 50/2016. Ciò posto, la previsione dell’esclusione dalla gara del concorrente che avesse offerto un «costo medio orario del lavoro» inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di riferimento e quindi alle tabelle ministeriali di riferimento (..) contenuta nel disciplinare della gara oggi in esame (..) integra un’ipotesi di prescrizione della lex specialis «a pena di esclusione» ulteriore rispetto a quelle tassativamente previste dal codice dei lavori pubblici, in quanto tale sanzionata di nullità rilevabile d’ufficio dal giudice ai sensi degli artt. 83, comma 8, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016 e 31, comma 4, secondo periodo, c.p.a.
Pubblicato il 19/03/2018
N. 03081/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12350/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12350 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G.S.A. – Gruppo Servizi Associati s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Ponti, Luca De Pauli e Luca Mazzeo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5
contro
I.F.O. – Istituti Fisioterapici Ospedalieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Borioni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Ceci, 21
nei confronti di
Elisicilia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Borgia, Michele Dell'Arte e Carmela Marino, con domicilio eletto presso il loro studio in Siracusa, via G. B. Peraso, 8
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecutività,
- della deliberazione n. 946 dd. 16 novembre 2017 di I.F.O. – Istituti Fisioterapici Ospedalieri, avente ad oggetto «Aggiudicazione alla Elisicilia s.r.l. della procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento del servizio di vigilanza antincendio presso il presidio ospedaliero I.F.O. per un periodo di due anni al costo di € 567.344,82, di cui € 7.200,00 quali costi sicurezza rischi interferenti, oltre IVA e contestuale proroga tecnica ex art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. alla Gruppo Servizi Associati s.p.a. del servizio di vigilanza antincendio di cui alla deliberazione n. 852/2015 al costo di € 125.392,72 IVA inclusa per un periodo di mesi 4 – CIG 700240790D», comunicata a mezzo PEC con nota prot. U.0012835 dd. 20 novembre 2017;
- del presupposto verbale di gara n. 7 dd. 18 ottobre 2017 e degli atti afferenti il sub procedimento di verifica della anomalia della offerta, con particolare riferimento alle note IFO prot. Int. 0011631 dd. 18 ottobre 2017 e dd. 9 ottobre 2017 (quest'ultima senza protocollo), all'esito dei quali l'offerta economica di Elisicilia s.r.l. è stata giudicata “congrua e non anomala”;
- del presupposto provvedimento di aggiudicazione provvisoria, sempre contenuto ed espresso nel verbale di gara n. 7 dd. 18 ottobre 2017;
- di tutti gli atti a tale deliberazione comunque presupposti, connessi e conseguenti nessuno escluso;
nonché per la declaratoria della inefficacia del contratto tra la Stazione appaltante e la controinteressata, ove nelle more stipulato;
e per la condanna al risarcimento del danno, con preferenza per il risarcimento in forma specifica (subentro);
e con motivi aggiunti, notificati il 27 febbraio 2018 da GSA:
- del provvedimento di cui alla nota IFO prot. U1400 del 2 febbraio 2018, recante affidamento in via provvisoria, per un periodo di mesi 4 (quattro) dal 1° marzo al 30 giugno 2018 a Elisicilia del servizio di vigilanza antincendio oggetto degli atti sopra richiamati;
- della nota PEC del 23 febbraio 2018 con cui IFO ha comunicato a GSA che «(...) a partire dal 1 marzo 2018 il servizio di vigilanza verrà effettuato dall'aggiudicatario della gara di appalto recentemente svolta», ossia da Elisicilia;
nonché per la per la declaratoria della inefficacia del contratto tra la Stazione appaltante e la controinteressata, ove nelle more stipulato;
e per la condanna al risarcimento del danno, con preferenza per il risarcimento in forma specifica (subentro);
nonché con ricorso incidentale, notificato il 21 febbraio 2018 da Elisicilia:
- della deliberazione n. 946 dd. 16 novembre 2017 di I.F.O., dei presupposti verbali di gara e degli atti afferenti il subprocedimento di verifica della anomalia dell’offerta e la graduatoria di gara comunicata con nota prot. 9242 del 31 luglio 2017, del presupposto provvedimento di aggiudicazione provvisoria, di tutti gli atti a tale deliberazione comunque presupposti, connessi e conseguenti nessuno escluso, tutti nella parte in cui la Gruppo Servizi Associati s.p.a. non è stata esclusa dalla procedura di gara, per i motivi di cui alla presente impugnativa incidentale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Istituti Fisioterapici Ospedalieri ed Elisicilia s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2018 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Col ricorso introduttivo indicato in epigrafe G.S.A. – Gruppo Servizi Associati s.p.a. (da qui “GSA”) ha impugnato, in uno agli atti presupposti, l’aggiudicazione della gara pure indicata in epigrafe effettuata dagli Istituti Fisioterapici Ospedalieri (da qui “IFO”) in favore di Elisicilia s.r.l. (da qui “Elisicilia”) che, pur non avendo conseguito il miglior punteggio tecnico (attribuito invece, con 50 punti, in riparametrazione a GSA), aveva operato un ribasso del 25,61% sull’importo base d’asta, collocandosi al primo posto nella graduatoria finale, immediatamente prima di GSA.
In particolare, la ricorrente lamenta: 1) violazione degli artt. 30, 50 e 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione al C.C.N.L. ANISA, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e del disciplinare di gara (p. 29), violazione di autolimite, istruttoria carente e insufficiente, illogicità e difetto di motivazione, in quanto, nonostante proprio GSA, pendente il termine per la presentazione delle offerte, avesse chiesto e ottenuto dalla Stazione appaltante un puntuale chiarimento del disciplinare di gara in ordine alla minacciata inammissibilità delle offerte nella quali il costo medio orario del lavoro fosse stato inferiore a quello stabilito dal CCNL di settore, la gara era stata aggiudicata a Eliscilia all’esito della verifica dell’anomalìa nel corso della quale questa aveva giustificato il prezzo proposto (€ 560.144,82 oltre Iva con un ribasso del 25,61%), facendo riferimento al CCNL ANISA stipulato il 3 novembre 2011, mediante l’indicazione di un costo medio orario inferiore a quello previsto nella tabelle ministeriali, che integravano l’autolimite assunto dalla Stazione appaltante; 2) violazione del principio di par condicio e della buona fede nell’operato dell’amministrazione, violazione di autolimite, ingiustizia grave e manifesta, in quanto nei fatti la risposta somministrata dalla stazione appaltante allo specifico quesito articolato da GSA avrebbe finito per danneggiare unicamente l’istante, che ha formulato un prezzo orario per il servizio superiore a quello indicato quale minimo inderogabile dall’IFO, collocandosi alle spalle di Elisicilia che quelle indicazioni aveva invece ignorato.
Pertanto GSA ha chiesto, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore di quest’ultima, con la conseguente assegnazione dell’appalto in suo favore e, solo in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.
L’IFO ha chiesto la reiezione delle avverse domande, considerando tra le altre cose, che: a) la clausola in questione, da qualificare come ambigua in relazione alla nozione e alla portata del «costo medio orario di lavoro» in raffronto con la previsione dell’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, avrebbe comunque dovuto consentire l’applicazione del principio di recessività della par condicio; b) ove non si voglia ritenere l’ambiguità della predetta clausola, essa sarebbe da ritenere nulla d’ufficio per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, con la conseguente correttezza della disapplicazione fattane dalla stazione appaltante.
Anche Elisicilia ha invocato la reiezione del ricorso, sulla considerazione che, in fase di anomalia, la stazione appaltante avrebbe accertato l’insussistenza di ogni violazione dei minimi retributivi stabiliti dalle tabelle ministeriali e che, comunque, anche il costo orario medio ponderato indicato sarebbe congruente con quelle tabelle in relazione alla specificità dell’appalto.
Con motivi aggiunti GSA ha successivamente impugnato, lamentando profili di illegittimità sia derivata sia propria, il successivo provvedimento col quale l’IFO aveva frattanto affidato il servizio di vigilanza, a partire dal 1° marzo 2018, a Elisicilia quale aggiudicataria della gara di appalto, provvedimento sospeso con decreto ex art. 56 c.p.a. del 27 febbraio 2018.
A sua volta, Elisicilia ha proposto un ricorso incidentale col quale ha gravato gli stessi atti impugnati col ricorso principale da GSA nella parte in cui la stazione appaltante aveva omesso di escludere quest’ultima dalla procedura di gara, per avere l’odierna ricorrente offerto un costo orario medio del servizio che, considerata l’incidenza dei servizi aggiuntivi, sarebbe risultato inferiore a quello indicato nelle tabelle ministeriali ed evocato nell’impugnativa introduttiva di questo giudizio.
Tutte le parti hanno interloquito con memorie e oralmente in camera di consiglio, nella quale, sentite ai sensi dell’art. 60 c.p.a., hanno dichiarato di rinunciare ad ogni termine previsto in loro favore.
Ritiene il Collegio che il ricorso principale sia infondato.
Il disciplinare di gara prevedeva testualmente: «Saranno considerate inammissibili, ai sensi dell’art. 87 [in realtà art. 97, come chiarito successivamente dalla s.a.], comma 6 D.Lgs. 50/2016 e pertanto automaticamente escluse, le offerte nelle quali il costo medio orario del lavoro risulti inferiore al costo stabilito dal CCNL “Sorveglianza antincendio” del 3-11-2009, per dipendenti di livello minimo F e/o dal CCNL “Guardia Fuochi” del 28.7.2009 per dipendenti di livello minimo 6°».
Questa già chiara previsione veniva successivamente ribadita, sia nel contenuto precettivo sia nella valenza espulsiva, dalla stazione appaltante con un chiarimento sollecitato proprio da GSA.
Sennonché, come ben messo in evidenza anche dalla difesa dell’IFO, la giurisprudenza ha chiarito che le tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, evocate ai fini della giustificazioni da rendere in sede di verifica dell’anomalia dall’art. 97, comma 5, lett. d), del medesimo decreto, esprimono soltanto il costo medio della manodopera quale parametro di riferimento né assoluto né inderogabile e che, svolgendo esso una funzione meramente indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità dei costi inferiori, è ben possibile discostarsi da tali valori, in sede di giustificazioni dell'anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (ex multis, Tar Lazio, Roma, I 30 dicembre 2016, n. 12873).
L’unico valore non modificabile è costituito invece dai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate, secondo quanto stabilito dall’art. 97, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 50/2016.
Ciò posto, la previsione dell’esclusione dalla gara del concorrente che avesse offerto un «costo medio orario del lavoro» inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di riferimento e quindi alle tabelle ministeriali di riferimento allegate al d.m. 2 agosto 2010, contenuta nel disciplinare della gara oggi in esame e ribadita nel chiarimento somministrato dalla s.a. il 5 aprile 2017, integra un’ipotesi di prescrizione della lex specialis «a pena di esclusione» ulteriore rispetto a quelle tassativamente previste dal codice dei lavori pubblici, in quanto tale sanzionata di nullità rilevabile d’ufficio dal giudice ai sensi degli artt. 83, comma 8, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016 e 31, comma 4, secondo periodo, c.p.a.
Nella specie, rilevata la nullità di questa previsione che va pertanto considerata tamquam non esset, risulta corretta la condotta valutativa serbata dalla Commissione di gara la quale, in sede di verifica dell’anomalia, ha ritenuto ammissibili le giustificazioni fornite da Elisicilia sul costo del lavoro e, per conseguenza, congrua l’offerta di questa, alla luce del fatto che «le giustificazioni addotte dal concorrente vertono sulla possibilità della Società, nell’ambito della propria organizzazione ed utilizzo di particolari istituti di legge, di poter ridurre il costo del lavoro, senza intaccare il minimo tabellare e gli oneri accessori di spettanza del lavoratore come da CCNL di categoria (sorveglianza antincendio di cui al DM 2 agosto 2010)”, partendo dalla considerazione per cui “il costo medio orario del lavoro a carico dell’Appaltatore è stimato in € 12,46” e che “tale diminuzione del costo orario a carico del datore di lavoro mantiene la retribuzione tabellare per il lavoratore ai minimi da CCNL» (cfr. nota del RUP del 9 ottobre 2017).
Risulta dunque immune dai vizi esposti in ricorso la valutazione effettuata dalla stazione appaltante la quale, disapplicata la prescrizione espulsiva della lex specialis affetta da nullità radicale – percepibile come tale anche dai concorrenti per la sua macroscopica contrarietà alla legge – ha provveduto in conformità al tessuto normativo del codice dei contratti pubblici.
Da tanto derivano sia l’infondatezza del ricorso introduttivo sia l’improcedibilità dei motivi aggiunti, tenuto conto, quanto a questi ultimi, che l’affidamento del servizio, per effetto dell’odierna pronuncia, potrà avvenire in favore di Elisicilia non più in via temporanea e «nelle more della risoluzione della causa legale», ma pleno iure.
Risulta infine improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale proposto da Elisicilia che dal suo accoglimento non potrebbe trarre alcuna utilità ulteriore rispetto all’aggiudicazione, stabilizzatasi per effetto della reiezione del ricorso principale.
Infine, l’assoluta novità delle questioni esaminate, in uno alla peculiarità della vicenda sottesa, consentono l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi introduttivo e incidentale nonché sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibili i motivi aggiunti e il ricorso incidentale;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Alfredo Storto, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
IL SEGRETARIO
Clicca per ascoltare il testo! TAR Lazio, Roma sez. III QUATER 19/03/2018 n. 3002 La giurisprudenza ha chiarito che le tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, evocate ai fini della giustificazioni da rendere in sede di verifica dell’anomalia dall’art. 97, comma 5, lett. d), del medesimo decreto, esprimono soltanto il costo medio della manodopera quale parametro di riferimento né assoluto né inderogabile e che, svolgendo esso una funzione meramente indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità dei costi inferiori, è ben possibile discostarsi da tali valori, in sede di giustificazioni dellanomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (ex multis, Tar Lazio, Roma, I 30 dicembre 2016, n. 12873). L’unico valore non modificabile è costituito invece dai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate, secondo quanto stabilito dall’art. 97, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 50/2016. Ciò posto, la previsione dell’esclusione dalla gara del concorrente che avesse offerto un «costo medio orario del lavoro» inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di riferimento e quindi alle tabelle ministeriali di riferimento (..) contenuta nel disciplinare della gara oggi in esame (..) integra un’ipotesi di prescrizione della lex specialis «a pena di esclusione» ulteriore rispetto a quelle tassativamente previste dal codice dei lavori pubblici, in quanto tale sanzionata di nullità rilevabile d’ufficio dal giudice ai sensi degli artt. 83, comma 8, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016 e 31, comma 4, secondo periodo, c.p.a. Pubblicato il 19/03/2018 N. 03081/2018 REG.PROV.COLL. N. 12350/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 12350 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: G.S.A. – Gruppo Servizi Associati s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Ponti, Luca De Pauli e Luca Mazzeo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5 contro I.F.O. – Istituti Fisioterapici Ospedalieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallavvocato Paolo Borioni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Ceci, 21 nei confronti di Elisicilia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Borgia, Michele DellArte e Carmela Marino, con domicilio eletto presso il loro studio in Siracusa, via G. B. Peraso, 8 per lannullamento previa sospensione dell’esecutività, - della deliberazione n. 946 dd. 16 novembre 2017 di I.F.O. – Istituti Fisioterapici Ospedalieri, avente ad oggetto «Aggiudicazione alla Elisicilia s.r.l. della procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per laffidamento del servizio di vigilanza antincendio presso il presidio ospedaliero I.F.O. per un periodo di due anni al costo di € 567.344,82, di cui € 7.200,00 quali costi sicurezza rischi interferenti, oltre IVA e contestuale proroga tecnica ex art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. alla Gruppo Servizi Associati s.p.a. del servizio di vigilanza antincendio di cui alla deliberazione n. 852/2015 al costo di € 125.392,72 IVA inclusa per un periodo di mesi 4 – CIG 700240790D», comunicata a mezzo PEC con nota prot. U.0012835 dd. 20 novembre 2017; - del presupposto verbale di gara n. 7 dd. 18 ottobre 2017 e degli atti afferenti il sub procedimento di verifica della anomalia della offerta, con particolare riferimento alle note IFO prot. Int. 0011631 dd. 18 ottobre 2017 e dd. 9 ottobre 2017 (questultima senza protocollo), allesito dei quali lofferta economica di Elisicilia s.r.l. è stata giudicata “congrua e non anomala”; - del presupposto provvedimento di aggiudicazione provvisoria, sempre contenuto ed espresso nel verbale di gara n. 7 dd. 18 ottobre 2017; - di tutti gli atti a tale deliberazione comunque presupposti, connessi e conseguenti nessuno escluso; nonché per la declaratoria della inefficacia del contratto tra la Stazione appaltante e la controinteressata, ove nelle more stipulato; e per la condanna al risarcimento del danno, con preferenza per il risarcimento in forma specifica (subentro); e con motivi aggiunti, notificati il 27 febbraio 2018 da GSA: - del provvedimento di cui alla nota IFO prot. U1400 del 2 febbraio 2018, recante affidamento in via provvisoria, per un periodo di mesi 4 (quattro) dal 1° marzo al 30 giugno 2018 a Elisicilia del servizio di vigilanza antincendio oggetto degli atti sopra richiamati; - della nota PEC del 23 febbraio 2018 con cui IFO ha comunicato a GSA che «(...) a partire dal 1 marzo 2018 il servizio di vigilanza verrà effettuato dallaggiudicatario della gara di appalto recentemente svolta», ossia da Elisicilia; nonché per la per la declaratoria della inefficacia del contratto tra la Stazione appaltante e la controinteressata, ove nelle more stipulato; e per la condanna al risarcimento del danno, con preferenza per il risarcimento in forma specifica (subentro); nonché con ricorso incidentale, notificato il 21 febbraio 2018 da Elisicilia: - della deliberazione n. 946 dd. 16 novembre 2017 di I.F.O., dei presupposti verbali di gara e degli atti afferenti il subprocedimento di verifica della anomalia dell’offerta e la graduatoria di gara comunicata con nota prot. 9242 del 31 luglio 2017, del presupposto provvedimento di aggiudicazione provvisoria, di tutti gli atti a tale deliberazione comunque presupposti, connessi e conseguenti nessuno escluso, tutti nella parte in cui la Gruppo Servizi Associati s.p.a. non è stata esclusa dalla procedura di gara, per i motivi di cui alla presente impugnativa incidentale. Visti il ricorso, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Istituti Fisioterapici Ospedalieri ed Elisicilia s.r.l.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2018 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dellart. 60 c.p.a.; Col ricorso introduttivo indicato in epigrafe G.S.A. – Gruppo Servizi Associati s.p.a. (da qui “GSA”) ha impugnato, in uno agli atti presupposti, l’aggiudicazione della gara pure indicata in epigrafe effettuata dagli Istituti Fisioterapici Ospedalieri (da qui “IFO”) in favore di Elisicilia s.r.l. (da qui “Elisicilia”) che, pur non avendo conseguito il miglior punteggio tecnico (attribuito invece, con 50 punti, in riparametrazione a GSA), aveva operato un ribasso del 25,61% sull’importo base d’asta, collocandosi al primo posto nella graduatoria finale, immediatamente prima di GSA. In particolare, la ricorrente lamenta: 1) violazione degli artt. 30, 50 e 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione al C.C.N.L. ANISA, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e del disciplinare di gara (p. 29), violazione di autolimite, istruttoria carente e insufficiente, illogicità e difetto di motivazione, in quanto, nonostante proprio GSA, pendente il termine per la presentazione delle offerte, avesse chiesto e ottenuto dalla Stazione appaltante un puntuale chiarimento del disciplinare di gara in ordine alla minacciata inammissibilità delle offerte nella quali il costo medio orario del lavoro fosse stato inferiore a quello stabilito dal CCNL di settore, la gara era stata aggiudicata a Eliscilia all’esito della verifica dell’anomalìa nel corso della quale questa aveva giustificato il prezzo proposto (€ 560.144,82 oltre Iva con un ribasso del 25,61%), facendo riferimento al CCNL ANISA stipulato il 3 novembre 2011, mediante l’indicazione di un costo medio orario inferiore a quello previsto nella tabelle ministeriali, che integravano l’autolimite assunto dalla Stazione appaltante; 2) violazione del principio di par condicio e della buona fede nell’operato dell’amministrazione, violazione di autolimite, ingiustizia grave e manifesta, in quanto nei fatti la risposta somministrata dalla stazione appaltante allo specifico quesito articolato da GSA avrebbe finito per danneggiare unicamente l’istante, che ha formulato un prezzo orario per il servizio superiore a quello indicato quale minimo inderogabile dall’IFO, collocandosi alle spalle di Elisicilia che quelle indicazioni aveva invece ignorato. Pertanto GSA ha chiesto, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore di quest’ultima, con la conseguente assegnazione dell’appalto in suo favore e, solo in subordine, il risarcimento del danno per equivalente. L’IFO ha chiesto la reiezione delle avverse domande, considerando tra le altre cose, che: a) la clausola in questione, da qualificare come ambigua in relazione alla nozione e alla portata del «costo medio orario di lavoro» in raffronto con la previsione dell’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, avrebbe comunque dovuto consentire l’applicazione del principio di recessività della par condicio; b) ove non si voglia ritenere l’ambiguità della predetta clausola, essa sarebbe da ritenere nulla d’ufficio per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, con la conseguente correttezza della disapplicazione fattane dalla stazione appaltante. Anche Elisicilia ha invocato la reiezione del ricorso, sulla considerazione che, in fase di anomalia, la stazione appaltante avrebbe accertato l’insussistenza di ogni violazione dei minimi retributivi stabiliti dalle tabelle ministeriali e che, comunque, anche il costo orario medio ponderato indicato sarebbe congruente con quelle tabelle in relazione alla specificità dell’appalto. Con motivi aggiunti GSA ha successivamente impugnato, lamentando profili di illegittimità sia derivata sia propria, il successivo provvedimento col quale l’IFO aveva frattanto affidato il servizio di vigilanza, a partire dal 1° marzo 2018, a Elisicilia quale aggiudicataria della gara di appalto, provvedimento sospeso con decreto ex art. 56 c.p.a. del 27 febbraio 2018. A sua volta, Elisicilia ha proposto un ricorso incidentale col quale ha gravato gli stessi atti impugnati col ricorso principale da GSA nella parte in cui la stazione appaltante aveva omesso di escludere quest’ultima dalla procedura di gara, per avere l’odierna ricorrente offerto un costo orario medio del servizio che, considerata l’incidenza dei servizi aggiuntivi, sarebbe risultato inferiore a quello indicato nelle tabelle ministeriali ed evocato nell’impugnativa introduttiva di questo giudizio. Tutte le parti hanno interloquito con memorie e oralmente in camera di consiglio, nella quale, sentite ai sensi dell’art. 60 c.p.a., hanno dichiarato di rinunciare ad ogni termine previsto in loro favore. Ritiene il Collegio che il ricorso principale sia infondato. Il disciplinare di gara prevedeva testualmente: «Saranno considerate inammissibili, ai sensi dell’art. 87 [in realtà art. 97, come chiarito successivamente dalla s.a.], comma 6 D.Lgs. 50/2016 e pertanto automaticamente escluse, le offerte nelle quali il costo medio orario del lavoro risulti inferiore al costo stabilito dal CCNL “Sorveglianza antincendio” del 3-11-2009, per dipendenti di livello minimo F e/o dal CCNL “Guardia Fuochi” del 28.7.2009 per dipendenti di livello minimo 6°». Questa già chiara previsione veniva successivamente ribadita, sia nel contenuto precettivo sia nella valenza espulsiva, dalla stazione appaltante con un chiarimento sollecitato proprio da GSA. Sennonché, come ben messo in evidenza anche dalla difesa dell’IFO, la giurisprudenza ha chiarito che le tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, evocate ai fini della giustificazioni da rendere in sede di verifica dell’anomalia dall’art. 97, comma 5, lett. d), del medesimo decreto, esprimono soltanto il costo medio della manodopera quale parametro di riferimento né assoluto né inderogabile e che, svolgendo esso una funzione meramente indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità dei costi inferiori, è ben possibile discostarsi da tali valori, in sede di giustificazioni dellanomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (ex multis, Tar Lazio, Roma, I 30 dicembre 2016, n. 12873). L’unico valore non modificabile è costituito invece dai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate, secondo quanto stabilito dall’art. 97, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 50/2016. Ciò posto, la previsione dell’esclusione dalla gara del concorrente che avesse offerto un «costo medio orario del lavoro» inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di riferimento e quindi alle tabelle ministeriali di riferimento allegate al d.m. 2 agosto 2010, contenuta nel disciplinare della gara oggi in esame e ribadita nel chiarimento somministrato dalla s.a. il 5 aprile 2017, integra un’ipotesi di prescrizione della lex specialis «a pena di esclusione» ulteriore rispetto a quelle tassativamente previste dal codice dei lavori pubblici, in quanto tale sanzionata di nullità rilevabile d’ufficio dal giudice ai sensi degli artt. 83, comma 8, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016 e 31, comma 4, secondo periodo, c.p.a. Nella specie, rilevata la nullità di questa previsione che va pertanto considerata tamquam non esset, risulta corretta la condotta valutativa serbata dalla Commissione di gara la quale, in sede di verifica dell’anomalia, ha ritenuto ammissibili le giustificazioni fornite da Elisicilia sul costo del lavoro e, per conseguenza, congrua l’offerta di questa, alla luce del fatto che «le giustificazioni addotte dal concorrente vertono sulla possibilità della Società, nell’ambito della propria organizzazione ed utilizzo di particolari istituti di legge, di poter ridurre il costo del lavoro, senza intaccare il minimo tabellare e gli oneri accessori di spettanza del lavoratore come da CCNL di categoria (sorveglianza antincendio di cui al DM 2 agosto 2010)”, partendo dalla considerazione per cui “il costo medio orario del lavoro a carico dell’Appaltatore è stimato in € 12,46” e che “tale diminuzione del costo orario a carico del datore di lavoro mantiene la retribuzione tabellare per il lavoratore ai minimi da CCNL» (cfr. nota del RUP del 9 ottobre 2017). Risulta dunque immune dai vizi esposti in ricorso la valutazione effettuata dalla stazione appaltante la quale, disapplicata la prescrizione espulsiva della lex specialis affetta da nullità radicale – percepibile come tale anche dai concorrenti per la sua macroscopica contrarietà alla legge – ha provveduto in conformità al tessuto normativo del codice dei contratti pubblici. Da tanto derivano sia l’infondatezza del ricorso introduttivo sia l’improcedibilità dei motivi aggiunti, tenuto conto, quanto a questi ultimi, che l’affidamento del servizio, per effetto dell’odierna pronuncia, potrà avvenire in favore di Elisicilia non più in via temporanea e «nelle more della risoluzione della causa legale», ma pleno iure. Risulta infine improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale proposto da Elisicilia che dal suo accoglimento non potrebbe trarre alcuna utilità ulteriore rispetto all’aggiudicazione, stabilizzatasi per effetto della reiezione del ricorso principale. Infine, l’assoluta novità delle questioni esaminate, in uno alla peculiarità della vicenda sottesa, consentono l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi introduttivo e incidentale nonché sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede: - respinge il ricorso principale; - dichiara improcedibili i motivi aggiunti e il ricorso incidentale; - compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2018 con lintervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente Alfredo Storto, Consigliere, Estensore Massimo Santini, Consigliere IL SEGRETARIO
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