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Irregolarità insanabili e soccorso istruttorio - copia del documento del sottoscrittore allegata all'offerta economica, non rientra nel novero delle irregolarità insanabili In evidenza

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 TAR Lombardia Brescia sez. I 26/6/2018 n. 622

La nuova disciplina del D. Lgs. 50/2016 ha il pregio di specificare, in maniera certa, cosa debba intendersi per irregolarità insanabili, definendole come carenze concernenti l'offerta tecnica ed economica e, più latamente, come carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; Che l’irregolarità addebitata dalla stazione appaltante alla ricorrente, e che ne ha determinato l’esclusione dalla selezione pubblica, non rientra nel novero di quelle insanabili ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;  (..) in aggiunta, la lex specialis di gara non recava prescrizioni sulla necessità di accompagnare la sottoscrizione dell’offerta con la copia di un documento d’identità del sottoscrittore.

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Prove alternative al possesso dei certificati di qualità - sono ammesse solo a condizione che gli operatori economici dimostrino di non aver avuto "la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi a loro non imputabili In evidenza

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Tar Campania Napoli sez V 27/6/2018 n. 4283

Il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi dall’orientamento già espresso da questo tribunale secondo il quale:
“Le stazioni appaltanti fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000”;
- la relativa attestazione avrebbe dovuto promanare da un organismo certificatore che fosse riconosciuto in ambito europeo ovvero di cui fosse dimostrata dalla concorrente, in sede di gara, l’affidabilità tecnico - istituzionale almeno tramite l’indicazione degli estremi di accreditamento, pena, altrimenti, la non rispondenza del prodotto anzidetto al requisito minimo capitolare;
- una simile carenza, dacché afferente ad un elemento essenziale dell’offerta, non avrebbe potuto non soggiacere alla sanzione espulsiva, anche in assenza di un’apposita comminatoria ad opera della lex specialis”.
 (..) Dispone, per quanto d’interesse, l’art. 87, comma 2, del d.lgs. n. 50/2006, in vigore dal 19 aprile 2016: “Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile”.
Ora, a decorrere dell’entrata in vigore della novella legislativa le "prove" alternative al possesso dei certificati di qualità e di gestione ambientale sono ammesse solo a condizione che gli operatori economici interessati dimostrino di non aver avuto "la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili".

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Competenze RUP - l'esclusione disposta con provvedimento dirigenziale anzichè dal RUP è illegittima per incompetenza (se non stabilito nella lex specialis) In evidenza

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 TAR Veneto Venezia sez. I quater 27/6/2018 n. 695

 La giurisprudenza amministrativa, nell’interpretare il citato art. 31, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il quale, peraltro, amplia la dizione normativa del previgente art. 10, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), ha stabilito che la disposizione richiamata delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali (cfr. T.A.R Campania, Napoli, sez. VIII, 19 ottobre 2017, n. 4884), competenza che si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il Consiglio di Stato ha definito “pacifico” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 giugno 2017, n. 2983 e giurisprudenza ivi richiamata).

Nè appaiono persuasive, sul punto, le argomentazioni difensive sviluppate dalla parte resistente (e avallate dalla parte controinteressata) in ordine alle indicazioni provenienti dal Bando tipo ANAC n. 1/2017 del 22 dicembre 2017, che al punto 19 (pag. 42) avrebbe valenza interpretativa autentica della clausola di cui al punto 5.2 delle Linee guida n. 3 ANAC (espressamente richiamata), da cui emergerebbe come ben possa attribuirsi la competenza ad emettere i provvedimenti di esclusione in alternativa al RUP o al seggio di gara istituito ad hoc o “all'apposito ufficio della stazione appaltante”, quest'ultimo, pertanto, pienamente competente non solo per quanto riguarda il controllo e la verifica della documentazione amministrativa, ma anche per quanto riguarda l'adozione dei conseguenti provvedimenti di esclusione o ammissione alla gara.

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Contributo Anac - il versamento di tale contributo è caratteristica delle gare in materia di aggiudicazione della realizzazione di opere pubbliche, e non di concessione di servizi In evidenza

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Consiglio di Stato sez. V  25/6/2018 n. 3907

Considerato in primo luogo e principalmente che la l. 23 dicembre 2005 n. 266 pone tra l’altro al comma 67 “l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche” e che detta previsione legislativa appare comune una tipica espressione del brocardo “in claris non fit interpretatio” con la conseguenza che il versamento di tale contributo è caratteristica delle gare in materia di aggiudicazione della realizzazione di opere pubbliche, mentre nel caso si trattava dell’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

Ritenuto ancora che le norma raffigura una compressione sia pure limitata al principio di massima partecipazione, non si può ravvisare un’interpretazione estensiva prescindendo comunque dalla richiamata delimitazione dell’onere;

 

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Costi della manodopera - legittima l'esclusione di un concorrente che, a discapito di quanto richiesto dal bando, non ha separatamente dichiarato i propri costi della manodopera (pur avendoli inseriti nell'offerta economica) In evidenza

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 TAR Lazio Roma sez. III QUATER 22/6/2018 n. 7039

La lex specialis della gara (punto 6.8 del Capitolato di oneri) prevedeva espressamente che "il concorrente dovrà inviare e far pervenire, a pena di esclusione, attraverso il Sistema alla stazione appaltante, un'offerta economica costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato pdf <Offerta Economica>... Tale dichiarazione deve contenere, tra le altre, le seguenti informazioni: "I propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro";

La menzionata disposizione, anche se sostanzialmente riproduttiva dell'art.95, comma 10, del d.lgvo n.50/2016, aveva tuttavia una propria autonoma valenza prescrittiva;

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