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Termini di impugnazione provvedimento di propria esclusione - il ricorso deve essere notificato alla S.A. e anche "all'aggiudicatario provvisorio" In evidenza

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TAR Sicilia Catania sez. IV 16/2/2018 n. 382

Atteso il panorama interpretativo esposto, ritiene il Collegio adito che risulti maggiormente condivisibile la seconda delle citate ricostruzioni argomentative - stante l’astratta possibilità ex adverso, nel primo caso, di un allargamento incontrollato del contraddittorio relativamente ad un bene della vita che ha invero ancora natura solo procedimentale – ma con il temperamento per cui la notifica del ricorso ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. risulti necessaria al controinteressato (oltre che alla p.a. resistente) nel caso in cui sia stato già adottato un qualsiasi provvedimento di individuazione del potenziale contraente, quale nella fattispecie l’aggiudicatario provvisorio, considerato che in tale ipotesi quest’ultimo è ormai titolare di un interesse a contraddire rispetto alla esclusione del ricorrente in quanto in caso di accoglimento del ricorso verrebbe meno anche la suddetta aggiudicazione provvisoria.

Ciò anche perché, da un lato, si tratterebbe in ogni caso della notifica del ricorso a uno e un solo controinteressato in ogni caso (a differenza della prima tesi per cui i controinteressati meri partecipanti potrebbero essere anche numerosi), quale appunto l’aggiudicatario provvisorio; dall’altro, la mancata partecipazione al processo dell’aggiudicatario provvisorio comporterebbe, nel caso di riammissione alla gara del ricorrente, l’impossibilità per quest’ultimo di far valere eventualmente profili contrari mediante ricorso incidentale, atteso ormai l’intervenuto passaggio dalla prima alla seconda fase del rito.

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Leggi regionali in materia di appalti pubblici - disapplicazione della norma nazionale (legge regionale) confliggente con le superiori disposizioni comunitarie In evidenza

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Martello-libro Consiglio di Stato sez. III 22/2/2018 n. 1139

In questi termini, la norma regionale, ove intesa come inclusiva anche del servizio di trasporto ordinario in ambulanza (non quindi emergenziale e di soccorso) si pone in contrasto con la regola opposta e prevalente (fissata dal codice appalti e dalla direttiva europea) dell’affidamento mediante gara del trasporto in ambulanza a carattere non emergenziale. Le considerazioni già svolte, si ribadisce, consentono di escludere che il sistema tracciato dalla L.R. 41/2006 possa integrare un’autentica internalizzazione del servizio.

Il segnato punto di contrasto va risolto con la disapplicazione della norma nazionale (legge regionale) confliggente con le superiori disposizioni comunitarie.

Va inoltre fugato il dubbio che da un tale esito decisorio possa conseguire una compressione della competenza legislativa concorrente delle Regione in materia di “tutela della salute”: è chiaro, infatti, che la disciplina delle modalità dell’affidamento dei servizi socio-sanitari attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela della concorrenza” e non a caso è oggetto delle disposizioni comunitarie e nazionali innanzi richiamate (cfr. Titolo III, capo I della Direttiva 2014/24/UE e nella Parte II, Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 50/2016).

Viene in rilievo, infine, la clausola di salvaguardia dell’occupazione (contenuta all’art. 11 del capitolato), che le associazioni di volontariato non sarebbero strutturalmente in grado di osservare, operando solo con soci volontari.

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Verifica offerta anomala - finalità di stabilire se l'offerta sia nel suo complesso attendibile. Possibilità di aggiustamento di singole voci In evidenza

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TAR Lombardia Milano sez. I 22/2/2018 n. 5004

Gli unici parametri cui deve rimanere ancorata la verifica giudiziale dell'anomalia dell'offerta sono infatti quelli dell’illogicità e dell’arbitrarietà, a fronte della penetrante discrezionalità amministrativa, sia in sede di valutazione dell'anomalia che, “a fortiori”, nella scelta di quali strumenti di indagine e verifica avvalersi per dissipare i dubbi di anomalia riconosciuti in capo alla stazione appaltante (C.S., Sez. IV, 23.7.2012, n. 4206), non potendo il giudizio di anomalia delle offerte essere automaticamente desunto dal mancato rispetto di tabelle o listini, finanche se elaborati da istituti pubblici (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27.3.2015, n. 1850).

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Termini di impugnazione provvedimento di ammissione - Il TAR di Roma nuovamente si pronuncia: unico dies a quo è giorno di pubblicazione sul sito. In assenza l'ammissione è impugnabile in sede di impugnazione aggiudicazione definitiva In evidenza

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TAR Lazio Roma sez. III quater 20/2/2018 n. 1973

1) La disposizione di cui all'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., come introdotta dal d.lg. n. 50 del 2016, prevede espressamente ed inequivocabilmente che il dies a quo per proporre tale particolare impugnativa decorra dalla pubblicazione del provvedimento che determina esclusioni /ammissioni sul profilo della Stazione Appaltante; stante la specialità di una simile previsione, va da sé che inevitabilmente sia destinata a prevalere su ogni altra previsione o applicazione di tipo giurisprudenziale. In particolare, l'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. è derogatorio dei principi tradizionalmente ricevuti e, prevedendo un meccanismo notevolmente oneroso per i potenziali ricorrenti, deve ritenersi di stretta interpretazione. Tale norma non può trovare diretta e testuale applicazione nel caso di mancata pubblicazione delle ammissioni sul profilo del committente della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, Codice dei contratti pubblici " (Tar Lazio, Sez.III quater, n.9379/2017; Sez.II quater, n.8704/2017; Tar Campania, sez.V, n.4689/2017); 

2) ne discende, pertanto, che in assenza del presupposto richiamato dalla citata norma e al fine di garantire in ogni caso un'effettiva tutela giurisdizionale l'illegittima ammissione del concorrente risultato aggiudicatario può essere prospettata in sede di impugnazione dell'aggiudicazione definitiva

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Subappalto - ai sensi dell'art. 105 d.lgs 50/2016 si applica solo alle prestazioni principali (nei limiti del 30%) In evidenza

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TAR Abruzzo Pescara sez. I 05/2/2018 n. 43

il legislatore ha distinto nettamente tra sub-appalto, che soggiace al limite del 30% del contratto di appalto e ai limiti di cui al comma 4 (a - l'affidatario del subappalto non può partecipare alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b - il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria; c - all'atto dell'offerta devono essere stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; d - il concorrente deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80) e altri sub-contratti, che fanno sorgere solo l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante ex articolo 105 comma 2 (“L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto”);

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