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RTI Riunione Temporanea d'Impresa - se l'impresa mandante non è qualificata per la quota dei lavori dichiarati in sede di partecipazione va esclusa In evidenza

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 Consiglio di Stato 5/3/2018 n. 1350

La normativa sugli appalti non richiede più la corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori, ma è tuttora necessario che il singolo concorrente raggruppato deve essere qualificato ad eseguire la quota di lavori che ha dichiarato di volere assumere in sede di partecipazione alla gara.

Infatti l’art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010 stabilisce che “Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato” (vedasi sul punto ex multis TAR Emilia Romagna 810/2017, TAR Veneto 930/2017, TAR Campania 434/2017).

 

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Offerta anomala - la verifica ha natura globale e sintetica ed è effettuata dalla S.A. Il Giudice Amministrativo non può procedere ad alcuna autonoma verifica della conguità dell'offerta In evidenza

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 Consiglio di Stato 5/3/2018 n. 1350

Com’è noto (cfr., per tutte, la fondamentale sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plen. 29 novembre 2012, n. 36), il giudizio di verifica dell'anomalia, finalizzato alla verifica dell'attendibilità e serietà dell'offerta ovvero dell'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte, ha natura globale e sintetica e deve risultare da un'analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui l'offerta si compone, al fine di valutare se l'anomalia delle diverse componenti si traduca in un’offerta complessivamente inaffidabile.
Detto giudizio costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato all'Amministrazione ed è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta erroneità o irragionevolezza dell'operato della commissione.
Ed infatti, il giudizio di incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta.
Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione.
Anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell'amministrazione.
È pacifico che la cognizione del G.A. in subiecta materia sia rigidamente costretta nei limiti di un sindacato di tipo estrinseco, con conseguente inammissibilità di ogni censura preordinata ad ottenere un'illegittima riedizione del giudizio di anomalia da parte dell'organo giudiziale e, dunque, ad impingere nel merito di una valutazione che costituisce espressione tipica della discrezionalità propria della stazione appaltante.

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offerta economica - mancata indicazione di costi della manodopera è difetto formale non sanzionabile con esclusione In evidenza

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TAR Emilia Romagna, Bologna sez II 01/03/2018

L’interpretazione letterale e logica della norma significa che <soltanto i costi della sicurezza> devono essere scorporati dall’importo assoggettato al ribasso d’asta e che i costi della manodopera devono essere soltanto individuati dalla stazione appaltante al fine dell’eventuale controllo dell’anomalia.

Si osserva poi ulteriormente che :

a). ex art. 23 comma 16 del DLGS 50/2016 “solo” i costi della sicurezza devono essere scorporati e non sono soggetti a ribasso; i costi della manodopera devono essere indicati ma non sono soggetti allo scorporo né tantomeno al divieto di ribasso;

b). la mancata indicazione costituisce difetto solo formale e non è sanzionabile con la esclusione in nome del favor partecipationis;

c). l’art. 95 comma 10 prevede il dovere di indicare i costi della manodopera (e non lo scorporo) e quelli della sicurezza ma la loro mancata indicazione (di quelli della manodopera) non può condurre alla esclusione;

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oneri per la sicurezza aziendale - l'indicazione è doverosa e l'assenza è causa di mancanza di un elemento essenziale dell'offerta non sanabile col soccorso istruttorio In evidenza

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Consiglio di Stato sez. V 28/2/2018 n. 1228

Esclusa l’ipotesi della vendita, per le gare indette all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, come quella che qui viene in rilievo, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato che ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale nell’ambito dell’offerta economica è doverosa, a causa della mancanza di un elemento essenziale dell’offerta; e che tale carenza non può essere sanata mediante il potere di soccorso istruttorio, espressamente escluso dall’art. 83, comma 9, del medesimo codice per elementi relativi all’offerta (Cons. Stato, V, 7 febbraio 2018, n. 815). Da tale precedente non vi è ragione di discostarsi, stante la chiara formulazione delle disposizioni in esame e la volontà altrettanto chiara da esse desumibile di recepire a livello normativo i principi affermati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, 20 marzo 2015, n. 3.

Nel medesimo precedente è stato inoltre escluso che possano trovare i principi di diritto formulati dalla sentenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, 27 luglio 2016, n. 19, in tema di ammissibilità del soccorso istruttorio per il caso di mancata indicazione degli oneri per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’, sottolineandosi che la valenza di quel principio è stata espressamente limitata dalla medesima Adunanza plenaria alle sole gare indette nella vigenza del previgente codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Appalto di carico, trasporto del rifiuto di ferro da raccolta differenziata e riciclo dello stesso. Il contratto in contestazione deve qualificarsi come appalto di un servizio, in cui l’appaltatore assume l’obbligo di un facere complesso, soggetto conseguentemente alla disciplina del codice dei contratti pubblici.

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Bandi con clausole che restringono oltremodo il novero delle imprese che possono partecipare - "bando fotografia" da impugnare immediatamente e direttamente In evidenza

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TAR Toscana Firenze sez. III 19/2/2018 n. 282

Osserva il Collegio che costituisce principio consolidato quello per cui sussiste l'onere d'immediata impugnazione del bando di gara pubblica per contestare clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla gara, o anche solo impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero che rendano ingiustificatamente più difficoltosa, per i concorrenti, la partecipazione alla gara (Cons. St., Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4; id. sez. V 26 giugno 2017 n. 3110; id., sez. V, 6 giugno 2016, n. 2359; Id., 20 novembre 2015, n. 5296).

Tali ultime clausole, in quanto riferentesi a presupposti di fatto indipendenti da ogni valutazione da esprimersi nel corso della procedura concorsuale, appaiano idonee a produrre non una lesione potenziale, ma una lesione già esistente ed efficace nei riguardi dei soggetti che hanno chiesto di prendere parte alla procedura concorsuale, conseguendone che il “posticipare, in tali casi, l'impugnazione del bando all'atto ricognitivo dell'effetto lesivo già prodottasi non apparirebbe, pertanto, giustificato e si porrebbe in contrasto con i principi generali sull'interesse a ricorrere” (Cons. St., Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1)

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