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Costi della manodopera - la mancata indicazione non è sanabile con soccorso istruttorio in quanto configura un’ipotesi di vera e propria incompletezza dell’offerta economica. L’omissione o incompleta dichiarazione di detti costi porta ad esclusione In evidenza

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 TAR Puglia - Lecce sez. III 13/4/2018 n. 642

Va disattesa la tesi sostenuta dalla Società ricorrente secondo cui, nella fattispecie in questione, la mancata indicazione dei detti costi di manodopera sarebbe comunque sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio; al riguardo, osserva il Collegio che, nella fattispecie per cui è causa, è ravvisabile un’ipotesi di vera e propria incompletezza dell’offerta economica, considerato che la Società ricorrente non ha rispettato l’obbligo, imposto dall’art. 95 comma 10 citato di indicare in modo adeguato, nella propria offerta economica, un elemento essenziale previsto dalla legge; a ben vedere, l’omissione o incompleta dichiarazione di detti costi, pertanto, non può che generare conseguenze escludenti, e ciò a prescindere dal dato che l’esclusione sia stata, o meno, testualmente enunciata dai citati articoli 83 e 95 del Decreto Legislativo n° 50/2016.
Peraltro, è stato altresì condivisibilmente sottolineato come la previsione dell’obbligo di dichiarare anche i costi di manodopera, oltre agli oneri per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’, sia assolutamente coerente con i doveri normativamente imposti di salvaguardare i diritti dei lavoratori, ed in particolare la loro sicurezza e la loro salute; pertanto, l’omessa dichiarazione dei costi di manodopera, o la dichiarazione del relativo ammontare come pari a zero, rendendone di fatto assolutamente incerta la quantificazione, come avvenuto nella fattispecie che occupa, contrasta non solo con precisi interessi di ordine dichiarativo o documentale, ma anche (e soprattutto) con i menzionati doveri di salvaguardia dei diritti dei lavoratori (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 07.02.2018 n° 815 già citata).

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Gravi illeciti professionali - sta alla stazione appaltante qualificare il comportamento del concorrente quale grave illecito professionale, dovendo dimostrarne l’incidenza in punto di inaffidabilità, prescindendo dalla pendenza di un giudizio In evidenza

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 TAR Toscana sez. I 9/4/2018 n. 498

Art.80, comma 5, lettera c) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che qualifica come causa di esclusione l’ipotesi in cui « c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione».

Portata meramente esemplificativa delle ipotesi di grave illecito professionale, contemplate nel secondo periodo della disposizione citata; ne consegue la piena autonomia della fattispecie contemplata nel periodo precedente, che, nell’assumere una portata generale, si affranca dai requisiti specifici richiamati nei predicati casi esemplificativi.
L’esistenza di una contestazione giudiziale della risoluzione non implica che la fattispecie concreta ricada esclusivamente nell’ipotesi esemplificativa, con applicazione del relativo regime operativo; difatti, il “fatto” in sé di inadempimento resta pur sempre un presupposto rilevante ai fini dell’individuazione di un grave illecito professionale, secondo l’ipotesi generale (Consiglio di Stato V Sezione 2 marzo 2018 n. 1299); invero, come visto tra le due fattispecie esiste un rapporto di parziale sovrapponibilità, sussistendo una relazione di genus ad speciem; a differenza della seconda ipotesi, nel caso generale, la stazione appaltante non può avvalersi dell’effetto presuntivo assoluto di gravità derivante dalla sentenza pronunciata in giudizio, né, per converso, l’impresa può opporne la pendenza per porre nell’irrilevante giuridico il comportamento contrattuale indiziato.

In altri termini, scomponendo la fattispecie concreta, ben può la stazione appaltante qualificare il fatto, inteso come comportamento contrattuale del concorrente, quale grave illecito professionale, dovendo tuttavia dimostrarne l’incidenza in punto di inaffidabilità, e quindi prescindendo dalla pendenza di un giudizio che viene a collocarsi all’esterno della fattispecie normativa utilizzata.

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Avvalimento - indispensabile che il contratto di avvalimento rechi un'esplicita ed esauriente indicazione del relativo oggetto, individuando in modo determinato e specifico le risorse ed i mezzi da prestare alla ditta ausiliata. In evidenza

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 TAR Toscana sez. I 9/4/2018 n. 498

La stazione appaltante deve verificare che l'impresa ausiliaria si sia impegnata a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata il requisito soggettivo del quale quest'ultima è priva, senza limitarsi all’indicazione di un valore astratto, con utilizzo della formula legislativa della “messa a disposizione” delle risorse necessarie, ma deve contenere l’indicazione precisa delle risorse oggetto di avvalimento e utili a integrare le carenze della concorrente, anche al fine di non permettere agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche.
Ne consegue come sia indispensabile che il contratto di avvalimento rechi un'esplicita ed esauriente indicazione del relativo oggetto, individuando in modo determinato e specifico le risorse ed i mezzi da prestare alla ditta ausiliata.

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Costi della manodopera - la mancata indicazione è sanabile con soccorso istruttorio se la lex specialis non dispone alcuna sanzione espulsiva e se l’ammontare di tale costo è comunque estrapolabile dall’importo complessivo dell’offerta economica In evidenza

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 TAR Umbria sez. I 9/4/2018 n. 218

La lex specialis di gara non ha disposto alcuna sanzione espulsiva per la mancata indicazione del costo della manodopera, prevedendo viceversa la pena dell’esclusione dalla gara solo in caso di mancata indicazione nell’apposito campo “dell’importo dei costi per la sicurezza aziendale” (..). A ciò deve aggiungersi che per espressa previsione degli artt. 3 e 4 della lettera di invito, il costo della manodopera era stato predeterminato dalla stazione appaltante nell’importo non ribassabile pari ad € 93.811,48. (..)  In virtù di tale disposizione della legge di gara - che aderisce sul punto a quanto imposto sia dalla normativa nazionale (cfr., art. 95, comma 10, del codice del contratti pubblici) che dalla normativa regionale (cfr. art. 23 della legge regionale n. 3 del 2010, che ne prescrive, altresì, la non ribassabilità) - l’ammontare di tale costo è comunque estrapolabile dall’importo complessivo dell’offerta economica presentata dal r.t.i. odierno controinteressato, con la conseguenza che la sua mancata menzione nell’ambito delle voci componenti l’offerta medesima, si risolve in una semplice irregolarità formale, in relazione alla quale l’invito di regolarizzazione in sede di soccorso istruttorio non si traduce in una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta (cfr., in termini, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, ord. caut. 7 febbraio 2018, n. 73), ma solo in una mera specificazione e/o conferma di un dato che, pur considerato nel prezzo finale, non è stato riportato separatamente, anche a causa dell’affidamento generato in tal senso dalla sua mancata previsione nel modello di domanda predisposto e “vivamente” raccomandato dalla stazione appaltante (….). Ciò consente di superare la giurisprudenza ex adverso invocata con la quale è stata riconosciuta la legittimità dell’esclusione di una concorrente per omessa indicazione dei costi della manodopera, trattandosi di diversa fattispecie in cui “nella lettera d’invito era chiaramente detto che i partecipanti avrebbero dovuto (a pena di esclusione) indicare separatamente, nell’offerta economica, i propri costi della manodopera” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4384).

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Conflitto di interesse dei partecipanti con la SA - definizioni e finalità della norma In evidenza

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Tar Campania - Salerno Sez I 06/04/2018 n. 524

Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un’Amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto.

Sono, dunque, le dichiarate finalità della norma che mira a sterilizzare le ipotesi di conflitto di interesse - i.e. a evitare il pericolo di distorsioni della concorrenza e/o di violazioni della parità di trattamento di tutti gli operatori economici - a riempire di significato la nozione stessa. Sicché se acquistano rilevanza tutte le ipotesi di “contaminazione” della posizione dei dipendenti, o di coloro che in base a un qualunque titolo giuridico (di fonte normativa o contrattuale) siano in grado di impegnare validamente l’Amministrazione nei confronti dei terzi, o di coloro che comunque rivestano (di fatto o di diritto) un ruolo tale da poter obiettivamente influenzare l’attività esterna della Stazione appaltante, o dei componenti degli organi di amministrazione e controllo - vale a dire dei soggetti che in qualunque modo contribuiscano a formare la volontà dell’Ente e/o ne siano legittimi portatori, in quanto legati allo stesso da un rapporto di identificazione organica - non vi è modo di negare che le medesime cautele debbano essere poste in atto ogni qualvolta un “conflitto di interessi” tale da mettere in pericolo la perfetta concorrenzialità della procedura e l’imparzialità dell’azione amministrativa si appunti immediatamente in capo al soggetto giuridico che riveste il ruolo di Stazione appaltante.

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