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Consegna del plico oltre la scadenza - è da escludere un'offerta pervenuta in ritardo a causa di un guasto dell'autoveicolo del vettore incaricato dal concorrente per la consegna del plico (non rientra tra le cause di forza maggiore o caso fortuito)

Tar Piemonte Torino sez. I 02/7/2018 n. 803

Osserva il Collegio che la forza maggiore e il caso fortuito sono quelle circostanze il cui accadimento non si sarebbe potuto prevedere secondo un criterio di regolarità causale, né prevenire ex ante. L’assunto è conforme alle pronunce giurisprudenziali che hanno ravvisato una causa di forza maggiore nello sciopero del servizio postale, attesa la sua portata oggettiva, repentina e generalizzata, ma non nel blocco del traffico, nello smarrimento o nel furto del plico trasportato che rappresentano rischi enunciati e ripetibili e pertanto non imprevedibili nell’affidamento di cose al vettore.

La circostanza addotta dalla ricorrente ... non rientra, a prescindere dalla sua esatta individuazione (che perciò rende superflua, oltre che inammissibile, la richiesta istruttoria avanzata dalla ricorrente) nel novero delle cause di forza di maggiore o del caso fortuito: l’operatore economico che scelga, infatti, di affidarsi ad un corriere per la consegna del plico contente l’offerta non si spoglia della responsabilità dinanzi alla stazione appaltante in quanto con la consegna al vettore viene trasferito su questi esclusivamente il rischio di perimento della cosa ex articolo 1693, comma 1, c.c., con conseguente responsabilità contrattuale dello stesso.

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Offerta economica - discordanza tra offerta economica in lettere e in cifre. A tale circostanza non si applica il soccorso istruttorio

Tar Lazio Roma sez. III 28/6/2018 n. 7237

In conclusione deve ritenersi che l’art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella sua perentoria esclusione delle carenze “afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica”, impedisce all’istituto del soccorso istruttorio di poter avere applicazione per colmare carenze dell’offerta tecnica al pari di quella economica.

Ne consegue, alla luce delle massime sopra richiamate, che il soccorso istruttorio invocato da parte ricorrente non poteva trovare applicazione nel caso di specie, dove si è manifestata una carenza essenziale afferente alla formulazione ed al senso dell’offerta economica, per definizione non sanabile mediante ricorso al soccorso istruttorio.

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