Servizi analoghi - la formula ‘servizi analoghi’ implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra le prestazioni oggetto dell'appalto e le prestazioni dei servizi indicati dai concorrenti In evidenza
- Scritto da Dario Tomasello
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TAR Lazio, Roma sez. III QUATER 19/03/2018 n. 3002
Si rammenta che, per la giurisprudenza, il concetto di “servizi analoghi” va interpretato in maniera estensiva, escludendo quei solo i casi in cui negli stessi fossero comprese “qualsiasi attività comunque svolta dall’impresa, anche se non abbia alcuna attinenza con l’oggetto dell’appalto” (C. Stato, V, 17 marzo 2009, n.1589).
Invero, “Sotto il profilo del concetto di similarità dei servizi pregressi, deve rammentarsi che i servizi analoghi non significano servizi identici, poiché la formula ‘servizi analoghi’ implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che non possono che scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria dal bando, senza quindi fermarsi alla verifica del tipo di contratto in cui tali prestazioni sono inserite.
Pertanto, quando la lex specialis di gara richiede, come nella fattispecie, di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, considerato che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche.” (C. Stato, V, 25 giungo 2014, n.3220).
Pubblicato il 21/03/2018
N. 03177/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09346/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 9346 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
SOGEDI Società Generale Editoriale s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Pironti, Emma Losito, Rosaria Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Circi in Roma, piazza del Biscione, n.95;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti di
FCS Communications s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, n.7;
ASKANEWS s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Leonardo Frattesi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Udine, n.6;
per l'annullamento:
- del provvedimento pubblicato il 2 agosto 2017 di esclusione della SOGEDI dalla procedura aperta indetta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria per “l’affidamento di servizi giornalistici e strumentali ad agenzie di stampa con rete di servizi esteri e loro diffusione all’estero”;
- di tutti i verbali di gara, nei limiti dell’interesse della SOGEDI, e in particolare del verbale n.3 della seduta pubblica del 25 luglio 2017, recante la proposta di esclusione della ricorrente e l’ammissione alla procedura delle imprese concorrenti per il lotto 5, e, in particolare, dell’impresa FCS Communications;
- del disciplinare e dei documenti di gara, ove interpretabili in senso contrario all’interesse della ricorrente (RICORSO);
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva del lotto 5 alla Askanews s.p.a. e di tutti i verbali di gara successivi all’esclusione della ricorrente, nei limiti del suo interesse (MOTIVI AGGIUNTI).
Visto il ricorso;
Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di FCS Communications s.r.l.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ASKANEWS s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 18 dicembre 2017 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
1. In via pregiudiziale, si rileva che l’art. 120 del codice del processo amministrativo, alla novella di cui al comma 6-bis, stabilisce che nei casi previsti al comma 2-bis, ovvero laddove si controverta, come nella fattispecie, in ordine alle esclusioni dalle procedure di affidamento all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, “il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica”.
La disposizione è applicabile alla controversia in esame, instaurata successivamente alla novella di cui sopra, introdotta dall'art. 204, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 220 dello stesso d.lgs. n. 50/2016.
Per l’effetto, le parti sono state edotte nel corso della odierna camera di consiglio del 18 dicembre 2017, senza che sul punto si sia registrata alcuna contestazione, che la controversia sarebbe stata trattenuta in decisione per il merito.
2. Nell’ambito dell’art. 1, comma 592, lett. a), della l. 11 dicembre 2016, n. 232 (Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero, per l’anno 2017 è autorizzata la spesa di: a) 300.000 euro, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero…), previa determina a contrarre del 15 giugno 2017, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, indiceva il 16 giugno 2017 una procedura aperta, ex art. 60, d.lgs. 50/2016, suddivisa in 5 lotti, per l’affidamento di servizi giornalistici e strumentali ad agenzie di stampa con rete di servizi esteri e loro diffusione all’estero per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la sua rete estera, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Per il lotto n. 5 presentavano offerta la SOGEDI Società Generale Editoriale s.r.l. e altre quattro imprese (La presse; Nove Colonne; FCS Communications s.r.l.; ASKANEWS s.p.a.).
In sede di apertura delle offerte relative al predetto lotto n.5, la Commissione valutatrice ammetteva alla gara tutte le concorrenti, salvo SOGEDI, a carico della quale, rilevata l’irregolarità della documentazione (mancata presentazione del documento di identità; mancata indicazione del luogo e della data di sottoscrizione del DGUE; mancata presentazione del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVC Pass; omessa ricevuta del versamento del contributo a favore dell’ANAC per la partecipazione alla gara), ne disponeva l’integrazione, salva la possibilità di valutare l’effetto escludente di due di tali irregolarità (carenza del documento di identità e del versamento ANAC).
La SOGEDI integrava la documentazione di gara.
Nella successiva seduta, la Commissione scioglieva la riserva, proponendo l’esclusione della SOGEDI per omesso versamento del contributo ANAC e mancata presentazione del documento di identità.
Seguiva il 2 agosto 2017 il provvedimento di esclusione della SOGEDI da parte della Stazione appaltante, che la società, previa presentazione di istanza di accesso agli atti di gara, che la Stazione appaltante esitava in parte, differendola per il restante all’esito dell’aggiudicazione, impugnava con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, in uno con gli altri atti elencati in epigrafe, formulando le seguenti censure:
1) a. Violazione e falsa applicazione della lex specialis in relazione alle modalità di versamento del contributo ANAC: scusabilità dell’errore e violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza – b. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 e dei principi regolanti il soccorso istruttorio, in relazione al versamento del contributo ANAC – c. Sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 e dei principi regolanti il soccorso istruttorio, in relazione al documento di identità del legale rappresentante;
2) a. Illegittimità dell’ammissione della AGS - FCS Communication s.r.l. per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del disciplinare di gara e dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016, violazione della determina a contrarre 15 giugno 2017 per assenza dei requisiti tecnico professionali specifici; b. In generale, illegittimità dell’ammissione delle imprese non specializzate, per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del disciplinare di gara e dell’art. 83, del d.lgs. 50/2016, violazione della determina a contrarre 15 giugno 2017 per assenza dei requisiti tecnico professionali specifici, illegittimità del bando di gara ove interpretato nel senso di consentire la partecipazione alle agenzie non specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all’estero.
Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, la ricorrente concludeva per l’annullamento del provvedimenti di esclusione e di ammissione alla gara di FCS Communications.
Si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri - D.I.E..
Nel prosieguo, la SOGEDI, ottenuto nelle more l’accesso a tutti gli atti richiesti, domandava l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva del lotto 5 a favore della Askanews s.p.a. e degli atti connessi di cui in epigrafe, avverso cui formulava i seguenti mezzi aggiunti:
3) Illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione;
4) Violazione e falsa applicazione della lex specialis in relazione alle modalità di versamento del contributo ANAC: scusabilità dell’errore e violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza;
5) Illegittimità dell’ammissione alla gara della Askanews per illegittimità dell’ammissione delle imprese non specializzate, violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del disciplinare di gara e dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016, violazione della determina a contrarre del 15 giugno 2016 per assenza dei requisiti tecnico professionali specifici, illegittimità del bando di gara ove interpretato nel senso di consentire la partecipazione alle agenzie non specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all’estero.
La Presidenza del Consiglio dei ministri presentava memoria difensiva, FCS Communications s.r.l. e ASKANEWS s.p.a. si costituivano in giudizio.
Tutte le parti resistenti presentavano memorie sollevando questioni pregiudiziali e concludendo per la reiezione del ricorso.
La SOGEDI presentava memorie e documenti.
La controversia veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 18 dicembre 2017.
3. La rilevata infondatezza delle doglianze formulate dalla parte ricorrente - che si ritiene di esaminare, con la sinteticità richiesta sia dalla forma semplificata della presente sentenza che dal principio di economia dei mezzi espositivi ormai immanente al processo amministrativo, in relazione all’oggetto delle stesse, indipendentemente dalla loro afferenza all’atto introduttivo del giudizio o ai motivi aggiunti - consente di assorbire le questioni pregiudiziali spiegate dalle parti resistenti.
4. Non sono persuasivi i motivi diretti a contestare l’esclusione dalla gara della ricorrente per mancato versamento del contributo ANAC.
L’art. 1, comma 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto il versamento del contributo in parola da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.
Il disciplinare di gara, punto 5, Sezione II, pag. 10, ha recepito tale norma, stabilendo che all’interno della busta A avrebbe dovuto essere presentata “copia della ricevuta che attesti l’avvenuto versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”. La previsione, evidenziata in neretto e sottolineata, ha chiarito che “Il mancato versamento del contributo alla ANAC è causa di esclusione dalla gara”.
Anche tenuto conto della espressa previsione della lex specialis, l’obbligatorietà dell’adempimento e le conseguenze espulsive della mancata ottemperanza non risultano poter fondatamente essere messe in discussione, come da giurisprudenza da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi (tra cui Tar Lazio, III-quater, 14 giugno 2016, n. 6776; 8 gennaio 2015, n. 21).
Del resto, la contraria giurisprudenza invocata dalla ricorrente (tra cui, in primis, la decisione della Corte di giustizia europea, Sesta Sezione, 2 giugno 2016, C-27/15, e Tar Veneto –Venezia, I, 15 giugno 2017, n. 563) concernono la diversa ipotesi in cui l’obbligo non era previsto dagli atti di gara.
Non si rinviene la scusabilità invocata dalla ricorrente, sulla scorta della considerazione che il disciplinare non avrebbe indicato l’importo del contributo, rimandando al sito web www.anticorruzione.it sezione Contributi in sede di Gara, che, per appalti di importo inferiore ad € 140.000,00, quale si ritiene quello in esame, prevederebbe l’esenzione dal pagamento.
Non può infatti aderirsi al presupposto su cui fonda la censura, che ragguaglia l’importo dell’appalto del lotto n. 5 a € 135.000,00.
Invero, il punto I - Oggetto di gara, della lex specialis (pag. 2) indica, per il lotto in parola, due importi, l’uno semestrale (€ 135.000,00), l’altro relativo a 36 mesi (€ 810.000,00).
Se è vero, infatti, che la disposizione prevede la stipula di un primo contratto semestrale, è altresì vero che la stessa, immediatamente dopo, avverte che l’Amministrazione si riserva di “procedere a due successivi rinnovi di durata annuale e a un terzo rinnovo di durata semestrale fino a ulteriori 30 (mesi), il cui importo è già stato computato per la determinazione del valore globale dell’appalto”.
Il valor globale dell’appalto, pertanto, per espressa previsione della lex specialis, non poteva essere rapportato al valore del contratto semestrale.
Del resto, la lex specialis si è in ciò conformata all’art 35 del d.lgs. 50/2016 (e non rileva che tale norma, come sottolineato dalla ricorrente, non sia stata espressamente richiamata nel preambolo, atteso che il suo contenuto sostanziale è stato recepito nel bando), il quale stabilisce che “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”.
Dal momento, quindi, che il valore globale dell’appalto era stato indicato, conformemente a legge, nel punto I - Oggetto di gara, a nulla vale richiamare, come fa la ricorrente, il punto 5.3 - Cauzione provvisoria, del disciplinare, previsione tangenziale che, nello stabilire l’importo della cauzione provvisoria nel 2% dell’importo, IVA esclusa, per n. 6 mesi di ogni singolo lotto, non ha mai riferito a quest’ultimo la valenza di valore globale dell’appalto.
Del resto, come fatto presente dalla resistente Askanews, l’indicato maggior valore del lotto 5 era espressamente indicato anche nel PASSOE che la ricorrente ha specificatamente sottoscritto e accluso alla documentazione amministrativa (in atti).
Analoghe considerazioni portano e respingere l’ulteriore rilievo della ricorrente che il minor importo del valore dell’appalto “sottosoglia” è stato desunto dalla comunicazione in ordine alla mancata previsione della presentazione della documentazione antimafia: al cospetto di una espressa disposizione della lex specialis specificamente dedicata alla individuazione del valore globale dell’appalto, non si vede in qual modo la invocata buona fede della contraente possa essere agganciata a profili afferenti il diverso aspetto del valore del (primo) contratto semestrale rinnovabile, cui fanno riferimento sia la predetta comunicazione che le norme invocate dalla ricorrente (artt 83 e 91, d.lgs. 159/2011; reg. 2015/2170).
Ancora, deve rilevarsi l’insuscettibilità del soccorso istruttorio a rimediare alla carenza del versamento in parola, adempimento come detto previsto a pena di esclusione dalla lex specialis.
L’istituto non è infatti utilizzabile per sopperire alla mancanza di dichiarazioni o documenti essenziali ai fini dell’ammissione alla gara (C. Stato, V, 19 maggio 2016, n. 2106; 11 aprile 2016, n. 1412; Tar Toscana, III, 26 ottobre 2016, n. 1545).
Infine, deve convenirsi con le parti resistenti quando rappresentano, anche richiamando il grado di diligenza richiesto alle concorrenti di una gara pubblica, che il sito internet dell’ANAC al quale il disciplinare ha rinviato ai fini della determinazione dell’entità del contributo prevede un meccanismo assai agevole e di immediata fruizione per la determinazione dell’importo dovuto, effettuato attraverso il semplice inserimento del codice CIG relativo all’appalto nell’apposita l’interfaccia, cui consegue l’automatica e immediata generazione da parte del sistema dell’importo dovuto.
5. Vanno parimenti respinte, ancorchè le conclusioni sopra raggiunte legittimino, da sole, l’esclusione della ricorrente, le doglianze ricorsuali che avversano l’altra causa di esclusione, ovvero la omessa allegazione alla domanda di partecipazione del documento di identità del legale rappresentante della società, firmatario della stessa, ritenuta “non soccorribile”.
Sul tema, il Collegio può limitarsi a richiamare la recente giurisprudenza della Sezione (Tar Lazio, Roma, I-quater, 4 ottobre 2017, n. 10033), secondo cui “l’allegazione del documento di identità alla dichiarazione attestante circostanze o fatti o stati determinati è elemento indispensabile perché venga ad esistenza l’autocertificazione stessa, come costruita dall’art. 47 DPR 445/2000. In assenza di tale allegazione, la dichiarazione resa, pur fisicamente presente in atti, è priva del valore legale tipico, ossia quello di autocertificazione, delineato dalla fattispecie normativa, traducendosi in inesistenza giuridica della autocertificazione stessa. Secondo giurisprudenza costante, in sede di partecipazione a gara pubblica, la produzione della fotocopia del documento d’identità del dichiarante deve essere considerata elemento costitutivo dell'autocertificazione e, trattandosi di requisito formale ad substantiam dell’autocertificazione stessa, la sua mancanza non è regolarizzabile, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, poiché l’allegazione di copia del documento d’identità costituisce adempimento di valore essenziale, volto a garantire l’esatta provenienza di ogni singola documentazione esibita (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 26 gennaio 2017, n. 85; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 16 gennaio 2015, n. 62; Cons. Stato, Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1739; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 15 luglio 2014, n. 347; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 1008)”.
Quanto alle affermazioni della ricorrente secondo cui tale statuizione non si attaglierebbe al caso di specie, non venendo in rilievo l’offerta tecnica, basti rilevare che la lex specialis, al punto I - Dichiarazioni amministrative (pag. 5), ha precisato che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione “hanno il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000”.
Può aggiungersi che, a fronte del bene protetto dalla previsione, come evidenziato dalla citata pronunzia, nessun rilievo può assumere la circostanza evidenziata dalla ricorrente di essere impresa ben nota alla Stazione appaltante.
6. Da ultimo, neanche persuadono le censure con le quali parte ricorrente afferma l’illegittimità dell’ammissione alla procedura di altre imprese partecipanti (prima la FCS Communication, poi la Askanews, aggiudicataria del lotto n. 5 per cui è causa) sul presupposto che le stesse, non essendo, a differenza della ricorrente, agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani all’estero, non avrebbero reso, o comunque avrebbero reso in minima parte, servizi specialistici assimilabili ai “servizi analoghi” valutabili in gara, anche alla luce del sopra citato art. 1, comma 592, lett. a), della l. 11 dicembre 2016, n. 232, che ha previsto lo stanziamento della procedura.
Si rammenta che, per la giurisprudenza, il concetto di “servizi analoghi” va interpretato in maniera estensiva, escludendo quei solo i casi in cui negli stessi fossero comprese “qualsiasi attività comunque svolta dall’impresa, anche se non abbia alcuna attinenza con l’oggetto dell’appalto” (C. Stato, V, 17 marzo 2009, n.1589).
Invero, “Sotto il profilo del concetto di similarità dei servizi pregressi, deve rammentarsi che i servizi analoghi non significano servizi identici, poiché la formula ‘servizi analoghi’ implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che non possono che scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria dal bando, senza quindi fermarsi alla verifica del tipo di contratto in cui tali prestazioni sono inserite.
Pertanto, quando la lex specialis di gara richiede, come nella fattispecie, di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, considerato che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche.” (C. Stato, V, 25 giungo 2014, n.3220).
Può ancora rilevarsi, sul punto, come l’Amministrazione resistente abbia chiarito che i servizi dedicati agli italiani nel mondo, cui si riferisce la norma invocata dalla ricorrente, sono stati inseriti nella più ampia operazione di razionalizzazione della spesa e dell’erogazione complessiva dei servizi di agenzia di stampa per le esigenze espresse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e, proprio al fine di preservarne la specialità, sono stati oggetto di uno specifico lotto di gara (il lotto n. 5), le cui caratteristiche sono state definite da parte dello stesso Ministero, sulla base delle sue esigenze informative, e che le risorse finanziarie all’uopo destinate, originariamente stanziate nella predetta legge di stabilità, sono confluite nel Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui all’art. 1 della l.26 ottobre 2016, n. 198, determinando il superamento della stessa disposizione.
7. Alle rassegnate conclusioni consegue il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti di cui in epigrafe, li respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione in favore delle parti resistenti delle spese di lite, liquidate nell’importo pari a € 1.500,00 per ciascuna di esse, oltre oneri di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
Fabio Mattei, Consigliere
IL SEGRETARIO
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Invero, “Sotto il profilo del concetto di similarità dei servizi pregressi, deve rammentarsi che i servizi analoghi non significano servizi identici, poiché la formula ‘servizi analoghi’ implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che non possono che scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria dal bando, senza quindi fermarsi alla verifica del tipo di contratto in cui tali prestazioni sono inserite. Pertanto, quando la lex specialis di gara richiede, come nella fattispecie, di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, considerato che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche.” (C. Stato, V, 25 giungo 2014, n.3220). Pubblicato il 21/03/2018 N. 03177/2018 REG.PROV.COLL. N. 09346/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 c.p.a.;sul ricorso numero di registro generale 9346 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: SOGEDI Società Generale Editoriale s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Pironti, Emma Losito, Rosaria Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Circi in Roma, piazza del Biscione, n.95; contro Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, rappresentato e difeso dallAvvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12; nei confronti di FCS Communications s.r.l., rappresentata e difesa dallavvocato Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, n.7; ASKANEWS s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Leonardo Frattesi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Udine, n.6; per lannullamento: - del provvedimento pubblicato il 2 agosto 2017 di esclusione della SOGEDI dalla procedura aperta indetta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria per “l’affidamento di servizi giornalistici e strumentali ad agenzie di stampa con rete di servizi esteri e loro diffusione all’estero”; - di tutti i verbali di gara, nei limiti dell’interesse della SOGEDI, e in particolare del verbale n.3 della seduta pubblica del 25 luglio 2017, recante la proposta di esclusione della ricorrente e l’ammissione alla procedura delle imprese concorrenti per il lotto 5, e, in particolare, dell’impresa FCS Communications; - del disciplinare e dei documenti di gara, ove interpretabili in senso contrario all’interesse della ricorrente (RICORSO); - del provvedimento di aggiudicazione definitiva del lotto 5 alla Askanews s.p.a. e di tutti i verbali di gara successivi all’esclusione della ricorrente, nei limiti del suo interesse (MOTIVI AGGIUNTI). Visto il ricorso; Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria; Visto l’atto di costituzione in giudizio di FCS Communications s.r.l.; Visto l’atto di costituzione in giudizio di ASKANEWS s.p.a.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del 18 dicembre 2017 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; 1. In via pregiudiziale, si rileva che l’art. 120 del codice del processo amministrativo, alla novella di cui al comma 6-bis, stabilisce che nei casi previsti al comma 2-bis, ovvero laddove si controverta, come nella fattispecie, in ordine alle esclusioni dalle procedure di affidamento allesito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, “il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica”. La disposizione è applicabile alla controversia in esame, instaurata successivamente alla novella di cui sopra, introdotta dallart. 204, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dallart. 220 dello stesso d.lgs. n. 50/2016. Per l’effetto, le parti sono state edotte nel corso della odierna camera di consiglio del 18 dicembre 2017, senza che sul punto si sia registrata alcuna contestazione, che la controversia sarebbe stata trattenuta in decisione per il merito. 2. Nell’ambito dell’art. 1, comma 592, lett. a), della l. 11 dicembre 2016, n. 232 (Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo attraverso la stampa italiana allestero, per l’anno 2017 è autorizzata la spesa di: a) 300.000 euro, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti allestero…), previa determina a contrarre del 15 giugno 2017, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, indiceva il 16 giugno 2017 una procedura aperta, ex art. 60, d.lgs. 50/2016, suddivisa in 5 lotti, per l’affidamento di servizi giornalistici e strumentali ad agenzie di stampa con rete di servizi esteri e loro diffusione all’estero per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la sua rete estera, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per il lotto n. 5 presentavano offerta la SOGEDI Società Generale Editoriale s.r.l. e altre quattro imprese (La presse; Nove Colonne; FCS Communications s.r.l.; ASKANEWS s.p.a.). In sede di apertura delle offerte relative al predetto lotto n.5, la Commissione valutatrice ammetteva alla gara tutte le concorrenti, salvo SOGEDI, a carico della quale, rilevata l’irregolarità della documentazione (mancata presentazione del documento di identità; mancata indicazione del luogo e della data di sottoscrizione del DGUE; mancata presentazione del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVC Pass; omessa ricevuta del versamento del contributo a favore dell’ANAC per la partecipazione alla gara), ne disponeva l’integrazione, salva la possibilità di valutare l’effetto escludente di due di tali irregolarità (carenza del documento di identità e del versamento ANAC). La SOGEDI integrava la documentazione di gara. Nella successiva seduta, la Commissione scioglieva la riserva, proponendo l’esclusione della SOGEDI per omesso versamento del contributo ANAC e mancata presentazione del documento di identità. Seguiva il 2 agosto 2017 il provvedimento di esclusione della SOGEDI da parte della Stazione appaltante, che la società, previa presentazione di istanza di accesso agli atti di gara, che la Stazione appaltante esitava in parte, differendola per il restante all’esito dell’aggiudicazione, impugnava con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, in uno con gli altri atti elencati in epigrafe, formulando le seguenti censure: 1) a. Violazione e falsa applicazione della lex specialis in relazione alle modalità di versamento del contributo ANAC: scusabilità dell’errore e violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza – b. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 e dei principi regolanti il soccorso istruttorio, in relazione al versamento del contributo ANAC – c. Sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 e dei principi regolanti il soccorso istruttorio, in relazione al documento di identità del legale rappresentante; 2) a. Illegittimità dell’ammissione della AGS - FCS Communication s.r.l. per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del disciplinare di gara e dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016, violazione della determina a contrarre 15 giugno 2017 per assenza dei requisiti tecnico professionali specifici; b. In generale, illegittimità dell’ammissione delle imprese non specializzate, per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del disciplinare di gara e dell’art. 83, del d.lgs. 50/2016, violazione della determina a contrarre 15 giugno 2017 per assenza dei requisiti tecnico professionali specifici, illegittimità del bando di gara ove interpretato nel senso di consentire la partecipazione alle agenzie non specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all’estero. Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, la ricorrente concludeva per l’annullamento del provvedimenti di esclusione e di ammissione alla gara di FCS Communications. Si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri - D.I.E.. Nel prosieguo, la SOGEDI, ottenuto nelle more l’accesso a tutti gli atti richiesti, domandava l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva del lotto 5 a favore della Askanews s.p.a. e degli atti connessi di cui in epigrafe, avverso cui formulava i seguenti mezzi aggiunti: 3) Illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione; 4) Violazione e falsa applicazione della lex specialis in relazione alle modalità di versamento del contributo ANAC: scusabilità dell’errore e violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza; 5) Illegittimità dell’ammissione alla gara della Askanews per illegittimità dell’ammissione delle imprese non specializzate, violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del disciplinare di gara e dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016, violazione della determina a contrarre del 15 giugno 2016 per assenza dei requisiti tecnico professionali specifici, illegittimità del bando di gara ove interpretato nel senso di consentire la partecipazione alle agenzie non specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all’estero. La Presidenza del Consiglio dei ministri presentava memoria difensiva, FCS Communications s.r.l. e ASKANEWS s.p.a. si costituivano in giudizio. Tutte le parti resistenti presentavano memorie sollevando questioni pregiudiziali e concludendo per la reiezione del ricorso. La SOGEDI presentava memorie e documenti. La controversia veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 18 dicembre 2017. 3. La rilevata infondatezza delle doglianze formulate dalla parte ricorrente - che si ritiene di esaminare, con la sinteticità richiesta sia dalla forma semplificata della presente sentenza che dal principio di economia dei mezzi espositivi ormai immanente al processo amministrativo, in relazione all’oggetto delle stesse, indipendentemente dalla loro afferenza all’atto introduttivo del giudizio o ai motivi aggiunti - consente di assorbire le questioni pregiudiziali spiegate dalle parti resistenti. 4. Non sono persuasivi i motivi diretti a contestare l’esclusione dalla gara della ricorrente per mancato versamento del contributo ANAC. L’art. 1, comma 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto il versamento del contributo in parola da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dellofferta nellambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. Il disciplinare di gara, punto 5, Sezione II, pag. 10, ha recepito tale norma, stabilendo che all’interno della busta A avrebbe dovuto essere presentata “copia della ricevuta che attesti l’avvenuto versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”. La previsione, evidenziata in neretto e sottolineata, ha chiarito che “Il mancato versamento del contributo alla ANAC è causa di esclusione dalla gara”. Anche tenuto conto della espressa previsione della lex specialis, l’obbligatorietà dell’adempimento e le conseguenze espulsive della mancata ottemperanza non risultano poter fondatamente essere messe in discussione, come da giurisprudenza da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi (tra cui Tar Lazio, III-quater, 14 giugno 2016, n. 6776; 8 gennaio 2015, n. 21). Del resto, la contraria giurisprudenza invocata dalla ricorrente (tra cui, in primis, la decisione della Corte di giustizia europea, Sesta Sezione, 2 giugno 2016, C-27/15, e Tar Veneto –Venezia, I, 15 giugno 2017, n. 563) concernono la diversa ipotesi in cui l’obbligo non era previsto dagli atti di gara. Non si rinviene la scusabilità invocata dalla ricorrente, sulla scorta della considerazione che il disciplinare non avrebbe indicato l’importo del contributo, rimandando al sito web www.anticorruzione.it sezione Contributi in sede di Gara, che, per appalti di importo inferiore ad € 140.000,00, quale si ritiene quello in esame, prevederebbe l’esenzione dal pagamento. Non può infatti aderirsi al presupposto su cui fonda la censura, che ragguaglia l’importo dell’appalto del lotto n. 5 a € 135.000,00. Invero, il punto I - Oggetto di gara, della lex specialis (pag. 2) indica, per il lotto in parola, due importi, l’uno semestrale (€ 135.000,00), l’altro relativo a 36 mesi (€ 810.000,00). Se è vero, infatti, che la disposizione prevede la stipula di un primo contratto semestrale, è altresì vero che la stessa, immediatamente dopo, avverte che l’Amministrazione si riserva di “procedere a due successivi rinnovi di durata annuale e a un terzo rinnovo di durata semestrale fino a ulteriori 30 (mesi), il cui importo è già stato computato per la determinazione del valore globale dell’appalto”. Il valor globale dell’appalto, pertanto, per espressa previsione della lex specialis, non poteva essere rapportato al valore del contratto semestrale. Del resto, la lex specialis si è in ciò conformata all’art 35 del d.lgs. 50/2016 (e non rileva che tale norma, come sottolineato dalla ricorrente, non sia stata espressamente richiamata nel preambolo, atteso che il suo contenuto sostanziale è stato recepito nel bando), il quale stabilisce che “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sullimporto totale pagabile, al netto dellIVA, valutato dallamministrazione aggiudicatrice o dallente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dellimporto massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”. Dal momento, quindi, che il valore globale dell’appalto era stato indicato, conformemente a legge, nel punto I - Oggetto di gara, a nulla vale richiamare, come fa la ricorrente, il punto 5.3 - Cauzione provvisoria, del disciplinare, previsione tangenziale che, nello stabilire l’importo della cauzione provvisoria nel 2% dell’importo, IVA esclusa, per n. 6 mesi di ogni singolo lotto, non ha mai riferito a quest’ultimo la valenza di valore globale dell’appalto. Del resto, come fatto presente dalla resistente Askanews, l’indicato maggior valore del lotto 5 era espressamente indicato anche nel PASSOE che la ricorrente ha specificatamente sottoscritto e accluso alla documentazione amministrativa (in atti). Analoghe considerazioni portano e respingere l’ulteriore rilievo della ricorrente che il minor importo del valore dell’appalto “sottosoglia” è stato desunto dalla comunicazione in ordine alla mancata previsione della presentazione della documentazione antimafia: al cospetto di una espressa disposizione della lex specialis specificamente dedicata alla individuazione del valore globale dell’appalto, non si vede in qual modo la invocata buona fede della contraente possa essere agganciata a profili afferenti il diverso aspetto del valore del (primo) contratto semestrale rinnovabile, cui fanno riferimento sia la predetta comunicazione che le norme invocate dalla ricorrente (artt 83 e 91, d.lgs. 159/2011; reg. 2015/2170). Ancora, deve rilevarsi l’insuscettibilità del soccorso istruttorio a rimediare alla carenza del versamento in parola, adempimento come detto previsto a pena di esclusione dalla lex specialis. L’istituto non è infatti utilizzabile per sopperire alla mancanza di dichiarazioni o documenti essenziali ai fini dell’ammissione alla gara (C. Stato, V, 19 maggio 2016, n. 2106; 11 aprile 2016, n. 1412; Tar Toscana, III, 26 ottobre 2016, n. 1545). Infine, deve convenirsi con le parti resistenti quando rappresentano, anche richiamando il grado di diligenza richiesto alle concorrenti di una gara pubblica, che il sito internet dell’ANAC al quale il disciplinare ha rinviato ai fini della determinazione dell’entità del contributo prevede un meccanismo assai agevole e di immediata fruizione per la determinazione dell’importo dovuto, effettuato attraverso il semplice inserimento del codice CIG relativo all’appalto nell’apposita l’interfaccia, cui consegue l’automatica e immediata generazione da parte del sistema dell’importo dovuto. 5. Vanno parimenti respinte, ancorchè le conclusioni sopra raggiunte legittimino, da sole, l’esclusione della ricorrente, le doglianze ricorsuali che avversano l’altra causa di esclusione, ovvero la omessa allegazione alla domanda di partecipazione del documento di identità del legale rappresentante della società, firmatario della stessa, ritenuta “non soccorribile”. Sul tema, il Collegio può limitarsi a richiamare la recente giurisprudenza della Sezione (Tar Lazio, Roma, I-quater, 4 ottobre 2017, n. 10033), secondo cui “l’allegazione del documento di identità alla dichiarazione attestante circostanze o fatti o stati determinati è elemento indispensabile perché venga ad esistenza l’autocertificazione stessa, come costruita dall’art. 47 DPR 445/2000. In assenza di tale allegazione, la dichiarazione resa, pur fisicamente presente in atti, è priva del valore legale tipico, ossia quello di autocertificazione, delineato dalla fattispecie normativa, traducendosi in inesistenza giuridica della autocertificazione stessa. Secondo giurisprudenza costante, in sede di partecipazione a gara pubblica, la produzione della fotocopia del documento d’identità del dichiarante deve essere considerata elemento costitutivo dellautocertificazione e, trattandosi di requisito formale ad substantiam dell’autocertificazione stessa, la sua mancanza non è regolarizzabile, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti, poiché l’allegazione di copia del documento d’identità costituisce adempimento di valore essenziale, volto a garantire l’esatta provenienza di ogni singola documentazione esibita (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 26 gennaio 2017, n. 85; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 16 gennaio 2015, n. 62; Cons. Stato, Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1739; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 15 luglio 2014, n. 347; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 1008)”. Quanto alle affermazioni della ricorrente secondo cui tale statuizione non si attaglierebbe al caso di specie, non venendo in rilievo l’offerta tecnica, basti rilevare che la lex specialis, al punto I - Dichiarazioni amministrative (pag. 5), ha precisato che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione “hanno il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000”. Può aggiungersi che, a fronte del bene protetto dalla previsione, come evidenziato dalla citata pronunzia, nessun rilievo può assumere la circostanza evidenziata dalla ricorrente di essere impresa ben nota alla Stazione appaltante. 6. Da ultimo, neanche persuadono le censure con le quali parte ricorrente afferma l’illegittimità dell’ammissione alla procedura di altre imprese partecipanti (prima la FCS Communication, poi la Askanews, aggiudicataria del lotto n. 5 per cui è causa) sul presupposto che le stesse, non essendo, a differenza della ricorrente, agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani all’estero, non avrebbero reso, o comunque avrebbero reso in minima parte, servizi specialistici assimilabili ai “servizi analoghi” valutabili in gara, anche alla luce del sopra citato art. 1, comma 592, lett. a), della l. 11 dicembre 2016, n. 232, che ha previsto lo stanziamento della procedura. Si rammenta che, per la giurisprudenza, il concetto di “servizi analoghi” va interpretato in maniera estensiva, escludendo quei solo i casi in cui negli stessi fossero comprese “qualsiasi attività comunque svolta dall’impresa, anche se non abbia alcuna attinenza con l’oggetto dell’appalto” (C. Stato, V, 17 marzo 2009, n.1589). Invero, “Sotto il profilo del concetto di similarità dei servizi pregressi, deve rammentarsi che i servizi analoghi non significano servizi identici, poiché la formula ‘servizi analoghi’ implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che non possono che scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria dal bando, senza quindi fermarsi alla verifica del tipo di contratto in cui tali prestazioni sono inserite. Pertanto, quando la lex specialis di gara richiede, come nella fattispecie, di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, considerato che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche.” (C. Stato, V, 25 giungo 2014, n.3220). Può ancora rilevarsi, sul punto, come l’Amministrazione resistente abbia chiarito che i servizi dedicati agli italiani nel mondo, cui si riferisce la norma invocata dalla ricorrente, sono stati inseriti nella più ampia operazione di razionalizzazione della spesa e dell’erogazione complessiva dei servizi di agenzia di stampa per le esigenze espresse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e, proprio al fine di preservarne la specialità, sono stati oggetto di uno specifico lotto di gara (il lotto n. 5), le cui caratteristiche sono state definite da parte dello stesso Ministero, sulla base delle sue esigenze informative, e che le risorse finanziarie all’uopo destinate, originariamente stanziate nella predetta legge di stabilità, sono confluite nel Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui all’art. 1 della l.26 ottobre 2016, n. 198, determinando il superamento della stessa disposizione. 7. Alle rassegnate conclusioni consegue il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti di cui in epigrafe, li respinge. Condanna la parte ricorrente alla refusione in favore delle parti resistenti delle spese di lite, liquidate nell’importo pari a € 1.500,00 per ciascuna di esse, oltre oneri di legge, ove dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2017 con lintervento dei magistrati: Salvatore Mezzacapo, Presidente Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore Fabio Mattei, Consigliere IL SEGRETARIO
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