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gare d'appalto e somministrazione di personale gare d'appalto e somministrazione di personale

RTI raggruppamenti temporanei di impresa - i requisiti soggettivi di carattere tecnico di regola devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa In evidenza

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TAR Lazio, Roma sez. I Quater 15/03/2018 n. 2981

Tale carattere sostanzialmente unitario delle prestazioni riferibili all’appalto in questione trova, secondo il Collegio, ulteriore conferma nel fatto che né il bando, né il disciplinare hanno fornito indicazione di una suddivisione e/o qualificazione delle prestazioni oggetto di gara tra “principali” e “secondarie”, limitandosi, invece, ad indicare sostanzialmente il servizio nella unitaria attività di vigilanza.

Il Collegio ritiene, riguardo al caso in esame, dover riaffermare che nei raggruppamenti di imprese i requisiti tecnici di carattere soggettivo, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili soltanto da alcune delle imprese associate (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 maggio 2005 n. 2765 e 25 luglio 2006 n. 4668), essendo precluso al partecipante ad una gara procedere alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie, onde ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale, potendosi dar vita a raggruppamenti di tipo verticale solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie” (Cons. Stato, III, 9 maggio 2012, n. 2689).

Pubblicato il 15/03/2018

N. 02981/2018 REG.PROV.COLL.

N. 10026/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10026 del 2017, proposto da:
Coopservice Societa' Cooperativa Per Azioni, Rti Coopservice S.Coop.P.A. - Securline S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Coli, Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Colarizi in Roma, viale Bruno Buozzi 87;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M Colonna 27;
Consiglio Regionale del Lazio - Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza Su Luoghi di Lavoro, Regione Lazio non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento assunto in data 11 ottobre 2017 dalla Commissione Giudicatrice; - in parte qua, di tutti gli atti da esso presupposti o ad esso successivi comunque inerenti l'illegittima esclusione del RTI Coopservice dalla gara di cui sopra; - in subordine, del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e comunque della lex specialis della gara d'appalto di cui sopra ed altri atti correlati; - in subordine, del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e comunque della lex specialis della gara d'appalto di cui sopra per non avere suddiviso l'appalto in lotti, per avere vietato il subappalto e comunque per i motivi di cui in narrativa; - degli atti tutti da essi presupposti o ad essi successivi; determinazione n. 676 assunta in data 26 settembre 2017 dal Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro del Consiglio Regionale del Lazio; - dell'atto prot. 3411 in data 13 settembre 2017 a firma del Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro del Consiglio Regionale del Lazio; - del verbale denominato: “sorteggio pubblico"; - tutti gli atti da essi presupposti o ad essi successivi inerenti la nomina della Commissione di Gara e gli atti da questa posti in essere nel corso delle sedute di gara; e comunque, in via principale, per l'accertamento del diritto del RTI Coopservice al conseguimento del bene della vita rappresentato dalla partecipazione alla procedura di gara di cui sopra.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2017 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 10026/2017) la Società Cooperativa per azioni con sede legale a Reggio Emilia, Via Rochdale, n. 5, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese tra Coopservice società cooperativa e Securline s.r.l. ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento in data 11 ottobre 2017 della Commissione giudicatrice della gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva nelle sedi della Regione Lazio che ha disposto l’esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese dalla procedura a causa della “mancanza in capo alla Securline s.r.l. (Mandante) della licenza di esercizio rilasciata dalla Prefettura di Roma o da altra prefettura ai sensi dell’art. 134 del R.D. N. 773/1931 TULPS e del d.m. N. 269/2010, che costituisce condizione soggettiva necessaria per la partecipazione alla presente procedura (cfr. Punto III.1.1, lett. A del bando di gara)”, del bando di gara , del capitolato tecnico, del disciplinare di gara, nonchè degli ulteriori atti della lex specialis, menzionati nell’atto introduttivo del giudizio, ove interpretabili nel senso che l’ammissione alla gara non è consentita ad un operatore economico non autorizzato contemporaneamente ai servizi di vigilanza ex art. 134 TULPS ed allo svolgimento dell’attività di manutenzione.

Lamenta, altresì, la mancata previsione da parte della Regione di una suddivisione in lotti delle prestazioni oggetto d’appalto, chiedendo l’accertamento del suo diritto a conseguire il bene della vita sotteso all’aggiudicazione della procedura selettiva de qua.

Espone che la Regione Lazio ha indetto la succitata procedura aperta la cui l’ex specialis ha previsto quale requisito di partecipazione il possesso della licenza ex art. 134 TULPS.

Coopservice riferisce di essere titolare di tale autorizzazione rilasciata dal Prefetto di Reggio Emilia abilitante all’esercizio di tutte le attività menzionate nel d.m. n. 269/2010, ma non anche della abilitazione di cui all’art. 3 del d.m. n. 37/2008 relativa allo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti installati internamente agli edifici e, stante il divieto di subappalto imposto dalla lex specialis ( cfr. bando di gara - punto VI.3), di aver presentato istanza di partecipazione mediante costituendo RTI con Securline s.r.l. con indicazione delle prestazioni di ciascun raggruppato (Coopservice servizio di vigilanza armata 100%; Securline servizio manutenzione tecnologie 100%…).

Espone di essere stata esclusa dalla gara in quanto la Securline s.r.l. è risultata sfornita dell’autorizzazione ex art. 134 TULPS richiesta dal bando di gara secondo cui “In caso di RTI, di aggregazione di imprese, consorzio ordinari di concorrenti o G.E.I.E. costituiti o costituendi, la licenza d’esercizio deve essere posseduta da tutte le imprese aderenti alla compagine plurisoggettiva”.

Avverso il provvedimento d’esclusione, in epigrafe indicato, Coopservice ha dedotto le seguenti censure:

A)Violazione dell’art. 186 del decreto legislativo n. 50/2016; violazione dell’art. 3, comma 1, lett. P) dell’art. 45, dell’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016; Violazione dell’art. 92 del d.p.r. N. 207/2010; dell’art. 134 TULPS, del d.m. 269/2010; del d.m. 37/2008; eccesso di potere sotto differenti profili, deducendo le incertezze e la disomogenietà delle prestazioni d’appalto, la previsione di requisiti di partecipazione prescritti per il solo servizio di vigilanza e non anche per il servizio di manutenzione delle apparecchiature ad esso strumentali; l’illegittimità del divieto di subappalto in violazione dell’art. 105, commi 1 e 4 del codice dei contratti pubblici; l’illegittimità dell’esclusione essendo l’odierna ricorrente in possesso del requisito, ex art. 134 TULPS, prescritto per lo svolgimento integrale da parte di quest’ultima del servizio di vigilanza, secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 5 del decreto delegato n. 50/2016), avendo dichiarato nella istanza di partecipazione di voler costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale con Securline s.r.l. alla quale riservare il totale svolgimento del servizio di manutenzione degli impianti.

B) Illegittimità della lex specialis per eccesso di potere, per violazione delle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE; violazione degli artt. 30 e 51 del decreto legislativo n. 50/2016 e della determinazione dell’ANAC n. 9/2015; violazione dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016; eccesso di potere sotto differenti profili.

Illegittimità per contrasto con la decisione del TAR Lazio n. 4293/2017 che ha disposto l’annullamento della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva e passiva nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio indetta nel 2016, nonchè per accorpamento da parte della stazione appaltante di due attività - rectius servizi - non omogenee tra loro ed indistinte con omessa suddivisione della prestazione in lotti funzionali, ex art. 51 del codice dei contratti e mancata rappresentazione delle ragioni sottese a detta omissione; violazione del principio di concorrenzialità e dell’art. 105, comma 4, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016.

C) Illegittimità del provvedimento dispositivo della nomina della commissione di gara; violazione dell’art. 77 del decreto legislativo n. 50/2016 e degli artt. 319 bis e 319 septies del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, per violazione dell’art. 77 del codice dei contratti e delle linee guida dell’ANAC, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, non avendo il direttore del Servizio tecnico strumentale a tali fine proceduto mediante sorteggio pubblico riguardo al presidente e ad un componente dell’organo collegiale.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.

Con il presente ricorso la Coopservice, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese con la Securline s.r.l., lamenta l’illegittimità del provvedimento di esclusione dalla gara d’appalto indetta dalla Regione Lazio per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva armata nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio, per la durata di sessanta mesi, con previsione di un importo a base d'asta per l'integrale esecuzione dell'intervento, in rapporto alla durata stabilito nella misura di € 10.946.255,00 ed € 25.000,00 annue per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza ed antintrusione, di cui € 5.850,00 per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. al 22%.

In particolare, il bando di gara al punto III.1 (Condizioni di partecipazione) ha definito (punto III.1.1 (Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale) le condizioni ovvero i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva all’uopo prevedendo “A) Istituti di vigilanza muniti di autorizzazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi della normativa vigente (R.D. 18giugno 1931, n. 773, e ss.mm.ii.; d.M. 1 dicembre 2010, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni),ad operare nell’ambito territoriale presso cui è eseguito l'appalto, classi funzionali "A" (attività di vigilanza) e"B" (ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di tele vigilanza e telesorveglianza);

B) iscrizione presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con attività dichiarata del presente appalto (numero di iscrizione ed oggetto sociale). All'operatore non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente….”.

Del medesimo tenore il disciplinare di gara che al punto 2 (Operatori economici ammessi a partecipare) ha espressamente previsto che “L’appalto è riservato ad istituti di vigilanza muniti di autorizzazione rilasciata dal Prefetto ai sensi della A) Istituti di vigilanza muniti di autorizzazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi della normativa vigente (R.D. 18giugno 1931, n. 773, e ss.mm.ii.; d.M. 1 dicembre 2010, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni),ad operare nell’ambito territoriale presso cui è eseguito l'appalto, classi funzionali "A" (attività di vigilanza) e"B" (ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di tele vigilanza e telesorveglianza);

B) iscrizione presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con attività dichiarata del presente appalto (numero di iscrizione ed oggetto sociale). All'operatore non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente….”, che “In caso di R.T.I., di aggregazione di imprese, di consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. costituiti o costituendi, la licenza di esercizio deve essere posseduta da tutte le imprese aderenti alla compagine plurisoggettiva” e che “Avvalimento: I concorrenti singoli, raggruppati, consorziati o aggregati possono avvalersi, relativamente ai suddetti requisiti di ordine speciale, di quelli posseduti da altro soggetto, fatta eccezione per la licenza di esercizio rilasciata dalla competente Autorità ai sensi dell'art. 134 del R.D. n. 773/1931…”.

L’odierna ricorrente ha presentato istanza di partecipazione alla gara in qualità di costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa di tipo verticale, ex art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016, con indicazione dei servizi eseguibili da ciascuna impresa (Coopservice per quanto attiene ai servizi di vigilanza armata 100%; Securline s.r.l. per quanto attiene ai servizi di manutenzione tecnologie 100%).

La Regione Lazio ne ha disposto l’esclusione dalla gara non essendo Securline a r.l. titolare della autorizzazione prefettizia ex art. 134 r.d. n. 773/1931 richiesta dalla lex specialis in capo a tutti i partecipanti a costituendi concorsi o raggruppamenti temporanei d’impresa.

Coopservice, mandataria del costituendo RTI di tipo verticale, con il primo motivo di ricorso deduce l’illegittimità della predetta esclusione in quanto titolare di autorizzazione prefettizia all’esercizio dell’attività di vigilanza, e, dunque, in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis, precisando che la mandante Securline s.r.l. è titolare della sola attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti poiché in possesso di apposita abilitazione ex d.m. n. 37/2008.

Precisa che l’esclusione si porrebbe in contrasto con quanto disposto ai dall’art. 92, comma 5 del d.p.r. n. 207/2010 a norma del quale “Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati” e che illegittima sarebbe la scelta della stazione appaltante di aver previsto il divieto di subappalto.

Richiama, a sostegno della sua prospettazione, una decisione della Sezione del 6 aprile 2017, n. 4293.

La Regione Lazio controdeduce affermando che il tenore delle succitate disposizioni contenute nella lex specialis altro non avrebbe che potuto condurre all’esclusione dalla gara essendo la Securline s.r.l. sprovvista della autorizzazione prefettizia all’esercizio dell’attività di vigilanza, evidenziando, tra l’altro, che la Coopservice, contrariamente a quanto affermato nell’atto introduttivo del presente giudizio, risulterebbe anch’essa titolare dell’abilitazione necessaria allo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di sicurezza, rientranti nel novero degli impianti elettronici di cui al decreto ministeriale n. 37/2008, dato questo riscontrabile dalla documentazione di gara (certificato della CC.I.A) presentata dalla odierna ricorrente, e concludendo che quest’ultima avrebbe ben potuto partecipare alla procedura in modo autonomo.

La censura è priva di pregio.

Giova premettere che l’oggetto dell’appalto (servizio di vigilanza attiva nelle sedi della Regione Lazio) attiene anche ad attività di “gestione e manutenzione degli impianti esistenti” espressamente rinvenibili nel capitolato speciale d’appalto (punto 8), comprensive di una serie di prestazioni volte a“ rimettere in uso, ove necessario, e mantenere efficienti, per tutta la durata dell'appalto e fino ad aggiudicazione di nuova gara, le apparecchiature installate (impianti antintrusione presenti, relativi trasmettitori, impianti TVCC, impianti di trasmissione allarmi e assimilati, altri impianti di sicurezza), provvedendo alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al controllo periodico, nel rispetto delle norme di buona tecnica”.

L’opzione della stazione appaltante di prevedere un unico lotto risulta, per tabulas, strumentale all’esigenza, delineata nello stesso capitolato speciale d’appalto (art. 1), di pervenire all’affidamento dei servizi (vigilanza attiva, telesorveglianza e televigilanza) in favore di un unico appaltatore per una gestione da eseguire“in modo sinergico ed in stretto coordinamento”.

Ciò premesso, occorre nella sostanza stabilire se, ai fini dello svolgimento dell’attività di manutenzione degli impianti tecnologici attraverso i quali viene garantita una parte del servizio di vigilanza – il quale oltre alla vigilanza attiva comprende anche la telesorveglianza e la televigilanza – il possesso dell’autorizzazione prefettizia richiesto in capo a tutte le imprese partecipanti anche in forma associata, sia da considerarsi o meno compatibile con gli strumenti normativi delineati dal codice dei contratti pubblici e dalla normativa settoriale in materia di vigilanza.

A tale riguardo, il Collegio ritiene condivisibile la decisione di richiedere l’autorizzazione ex art. 134 TULPS in capo a tutte le parti del costituendo RTI, tenuto conto della peculiarità del servizio di vigilanza e della tipologia delle prestazioni indicate nella lex specialis, riferite non solo all’attività di vigilanza cd. attiva, ma anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature tecnologiche strumentali e necessarie allo svolgimento di una efficiente prestazione del servizio nel suo complesso.

La determinazione per la quale la stazione appaltante ha stabilito di ammettere non solo forme aggregate o associate di partecipazione alla procedura selettiva ma anche di richiedere il possesso di specifici requisiti (autorizzazione ex art. 134 r.d. n. 773/1931) in capo tutti i soggetti partecipanti in forma associata, è confermata dalla natura qualitativa strettamente connessa, se non unitaria, di tutte le prestazioni oggetto d’appalto.

Ed infatti, tale inscindibile connessione trova ulteriore formale conferma non solo nella tipologia della prestazioni indicate nella lex specialis, ma anche nella disciplina normativa di settore, costituita sia dall’art. 134 del r.d. n. 773/1931 che dalle disposizioni di maggior dettaglio contenute nel decreto ministeriale n. 269/2010, recante requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Al riguardo, il Collegio rileva come il citato regolamento n. 269/2010, tra i requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza, richieda (cfr. allegato I punto 4.1.1) anche il possesso di una sede operativa, avente impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza, a norma del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 (abilitazione di cui è in possesso la Securline s.r.l. per l’attività di manutenzione degli impianti), il quale a sua volta detta una disciplina degli impianti radiotelevisivi ed elettronici destinati alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati relativi agli impianti di sicurezza, disciplinandone le abilitazioni e, finanche, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Appare allora evidente che il quadro normativo appena citato mostri come l’oggetto dell’appalto, riferito al servizio di vigilanza anche con l’ausilio di apparecchiature elettroniche, debba considerarsi unitariamente inteso e, dunque, strettamente connesso all’attività di manutenzione di tali apparecchiature, tanto da giustificare pur in presenza di una forma associata di partecipazione di tipo verticale, il possesso dell’autorizzazione ex art. 134 TULPS in capo a tutti i partecipanti del costituendo RTI.

Tale carattere sostanzialmente unitario delle prestazioni riferibili all’appalto in questione trova, secondo il Collegio, ulteriore conferma nel fatto che né il bando, né il disciplinare hanno fornito indicazione di una suddivisione e/o qualificazione delle prestazioni oggetto di gara tra “principali” e “secondarie”, limitandosi, invece, ad indicare sostanzialmente il servizio nella unitaria attività di vigilanza.

Il Collegio ritiene, riguardo al caso in esame, dover riaffermare che nei raggruppamenti di imprese i requisiti tecnici di carattere soggettivo, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili soltanto da alcune delle imprese associate (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 maggio 2005 n. 2765 e 25 luglio 2006 n. 4668), essendo precluso al partecipante ad una gara procedere alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie, onde ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale, potendosi dar vita a raggruppamenti di tipo verticale solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie” (Cons. Stato, III, 9 maggio 2012, n. 2689).

Per le suesposte considerazioni, anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi insuscettibile di positiva definizione, ritenendosi sostanzialmente non assimilabili i servizi di vigilanza e portierato descritti nella decisione della Sezione n. 4293/2017, evocata dalla ricorrente, a quello di vigilanza e di manutenzione delle apparecchiature tecniche ad essa strumentali.

Difatti, con la succitata decisione la Sezione aveva ritenuto attività di vigilanza quella finalizzata, sebbene in via mediata, alla preservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, fatto che, tra l'altro, giustifica la subordinazione dell'espletamento dell'attività al possesso di una autorizzazione governativa prefettizia (Cass. pen., sez. I, 12 aprile 2006, n. 14258), definendo, invece, servizio di portierato l’attività essenzialmente volta a garantire un ordinato utilizzo di un immobile da parte dei fruitori dello stesso, prevalentemente finalizzata alla sorveglianza e protezione degli immobili e dei beni in essi presenti, oltre che alla disciplina dell'accesso di estranei, ed in quanto tale non connotata da quelle finalità di interesse pubblico, che invece caratterizzano l'attività di vigilanza, tanto rendere non necessaria alcuna autorizzazione di polizia per lo svolgimento del servizio di portierato (cfr. Cons. Stato Sez. V, 22 ottobre 2012, n. 5405; id., Sez. VI, 14 febbraio 2007, n. 610).

Da ciò consegue, proprio in ragione della riferita distinzione, che le motivazioni espresse nella succitata decisione del TAR Lazio non possono estendersi in toto alle attività di manutenzione delle apparecchiature tecnologiche strumentali all’esercizio del servizio di vigilanza, che, a differenza dell’attività di portierato, risultano strettamente connaturate all’attività di vigilanza attiva e tali da garantirne il corretto, costante ed efficace svolgimento, tanto da imporre il possesso dell’autorizzazione ex art. 134 TULPS in capo a tutti i componenti del costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa.

Anche le residue censure devono considerarsi prive di pregio, posto che l’opzione adottata dalla stazione appaltante di non ricorrere alla previsione del subappalto non può ritenersi alla luce del disposto dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 inficiata da alcuna violazione di legge, essendo il ricorso a tale contratto rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione o alla sua preventiva autorizzazione che la stessa Regione ha invece inteso escludere ab origine per la natura dell’oggetto delle prestazioni d’appalto.

Infondata è, infine, l’ulteriore censura concernente le modalità di nomina e composizione della commissione di gara, in ragione di quanto disposto dall’art. 77 del decreto legislativo n. 50/2016, essendo sussistenti, ad eccezione di uno dei componenti nominato responsabile unico del procedimento successivamente sostituito con procedure di sorteggio, i presupposti per procedere alla contestata rinnovazione.

Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con compensazione, fra le parti in causa, delle spese ed onorari di giudizio tenuto conto della specificità della controversia in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO

 

  Clicca per ascoltare il testo! TAR Lazio, Roma sez. I Quater 15/03/2018 n. 2981 Tale carattere sostanzialmente unitario delle prestazioni riferibili all’appalto in questione trova, secondo il Collegio, ulteriore conferma nel fatto che né il bando, né il disciplinare hanno fornito indicazione di una suddivisione e/o qualificazione delle prestazioni oggetto di gara tra “principali” e “secondarie”, limitandosi, invece, ad indicare sostanzialmente il servizio nella unitaria attività di vigilanza. Il Collegio ritiene, riguardo al caso in esame, dover riaffermare che nei raggruppamenti di imprese i requisiti tecnici di carattere soggettivo, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili soltanto da alcune delle imprese associate (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 maggio 2005 n. 2765 e 25 luglio 2006 n. 4668), essendo precluso al partecipante ad una gara procedere alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie, onde ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale, potendosi dar vita a raggruppamenti di tipo verticale solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie” (Cons. Stato, III, 9 maggio 2012, n. 2689). Pubblicato il 15/03/2018 N. 02981/2018 REG.PROV.COLL. N. 10026/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10026 del 2017, proposto da: Coopservice Societa Cooperativa Per Azioni, Rti Coopservice S.Coop.P.A. - Securline S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Coli, Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Colarizi in Roma, viale Bruno Buozzi 87; contro Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallavvocato Fiammetta Fusco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M Colonna 27; Consiglio Regionale del Lazio - Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza Su Luoghi di Lavoro, Regione Lazio non costituiti in giudizio; per lannullamento - del provvedimento assunto in data 11 ottobre 2017 dalla Commissione Giudicatrice; - in parte qua, di tutti gli atti da esso presupposti o ad esso successivi comunque inerenti lillegittima esclusione del RTI Coopservice dalla gara di cui sopra; - in subordine, del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e comunque della lex specialis della gara dappalto di cui sopra ed altri atti correlati; - in subordine, del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e comunque della lex specialis della gara dappalto di cui sopra per non avere suddiviso lappalto in lotti, per avere vietato il subappalto e comunque per i motivi di cui in narrativa; - degli atti tutti da essi presupposti o ad essi successivi; determinazione n. 676 assunta in data 26 settembre 2017 dal Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro del Consiglio Regionale del Lazio; - dellatto prot. 3411 in data 13 settembre 2017 a firma del Direttore del Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro del Consiglio Regionale del Lazio; - del verbale denominato: “sorteggio pubblico; - tutti gli atti da essi presupposti o ad essi successivi inerenti la nomina della Commissione di Gara e gli atti da questa posti in essere nel corso delle sedute di gara; e comunque, in via principale, per laccertamento del diritto del RTI Coopservice al conseguimento del bene della vita rappresentato dalla partecipazione alla procedura di gara di cui sopra.   Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto latto di costituzione in giudizio di Regione Lazio; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2017 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.   FATTO e DIRITTO Con atto (n. 10026/2017) la Società Cooperativa per azioni con sede legale a Reggio Emilia, Via Rochdale, n. 5, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese tra Coopservice società cooperativa e Securline s.r.l. ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento in data 11 ottobre 2017 della Commissione giudicatrice della gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva nelle sedi della Regione Lazio che ha disposto l’esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese dalla procedura a causa della “mancanza in capo alla Securline s.r.l. (Mandante) della licenza di esercizio rilasciata dalla Prefettura di Roma o da altra prefettura ai sensi dell’art. 134 del R.D. N. 773/1931 TULPS e del d.m. N. 269/2010, che costituisce condizione soggettiva necessaria per la partecipazione alla presente procedura (cfr. Punto III.1.1, lett. A del bando di gara)”, del bando di gara , del capitolato tecnico, del disciplinare di gara, nonchè degli ulteriori atti della lex specialis, menzionati nell’atto introduttivo del giudizio, ove interpretabili nel senso che l’ammissione alla gara non è consentita ad un operatore economico non autorizzato contemporaneamente ai servizi di vigilanza ex art. 134 TULPS ed allo svolgimento dell’attività di manutenzione. Lamenta, altresì, la mancata previsione da parte della Regione di una suddivisione in lotti delle prestazioni oggetto d’appalto, chiedendo l’accertamento del suo diritto a conseguire il bene della vita sotteso all’aggiudicazione della procedura selettiva de qua. Espone che la Regione Lazio ha indetto la succitata procedura aperta la cui l’ex specialis ha previsto quale requisito di partecipazione il possesso della licenza ex art. 134 TULPS. Coopservice riferisce di essere titolare di tale autorizzazione rilasciata dal Prefetto di Reggio Emilia abilitante all’esercizio di tutte le attività menzionate nel d.m. n. 269/2010, ma non anche della abilitazione di cui all’art. 3 del d.m. n. 37/2008 relativa allo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti installati internamente agli edifici e, stante il divieto di subappalto imposto dalla lex specialis ( cfr. bando di gara - punto VI.3), di aver presentato istanza di partecipazione mediante costituendo RTI con Securline s.r.l. con indicazione delle prestazioni di ciascun raggruppato (Coopservice servizio di vigilanza armata 100%; Securline servizio manutenzione tecnologie 100%…). Espone di essere stata esclusa dalla gara in quanto la Securline s.r.l. è risultata sfornita dell’autorizzazione ex art. 134 TULPS richiesta dal bando di gara secondo cui “In caso di RTI, di aggregazione di imprese, consorzio ordinari di concorrenti o G.E.I.E. costituiti o costituendi, la licenza d’esercizio deve essere posseduta da tutte le imprese aderenti alla compagine plurisoggettiva”. Avverso il provvedimento d’esclusione, in epigrafe indicato, Coopservice ha dedotto le seguenti censure: A)Violazione dell’art. 186 del decreto legislativo n. 50/2016; violazione dell’art. 3, comma 1, lett. P) dell’art. 45, dell’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016; Violazione dell’art. 92 del d.p.r. N. 207/2010; dell’art. 134 TULPS, del d.m. 269/2010; del d.m. 37/2008; eccesso di potere sotto differenti profili, deducendo le incertezze e la disomogenietà delle prestazioni d’appalto, la previsione di requisiti di partecipazione prescritti per il solo servizio di vigilanza e non anche per il servizio di manutenzione delle apparecchiature ad esso strumentali; l’illegittimità del divieto di subappalto in violazione dell’art. 105, commi 1 e 4 del codice dei contratti pubblici; l’illegittimità dell’esclusione essendo l’odierna ricorrente in possesso del requisito, ex art. 134 TULPS, prescritto per lo svolgimento integrale da parte di quest’ultima del servizio di vigilanza, secondo quanto disposto dall’art. 48, comma 5 del decreto delegato n. 50/2016), avendo dichiarato nella istanza di partecipazione di voler costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale con Securline s.r.l. alla quale riservare il totale svolgimento del servizio di manutenzione degli impianti. B) Illegittimità della lex specialis per eccesso di potere, per violazione delle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE; violazione degli artt. 30 e 51 del decreto legislativo n. 50/2016 e della determinazione dell’ANAC n. 9/2015; violazione dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016; eccesso di potere sotto differenti profili. Illegittimità per contrasto con la decisione del TAR Lazio n. 4293/2017 che ha disposto l’annullamento della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva e passiva nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio indetta nel 2016, nonchè per accorpamento da parte della stazione appaltante di due attività - rectius servizi - non omogenee tra loro ed indistinte con omessa suddivisione della prestazione in lotti funzionali, ex art. 51 del codice dei contratti e mancata rappresentazione delle ragioni sottese a detta omissione; violazione del principio di concorrenzialità e dell’art. 105, comma 4, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016. C) Illegittimità del provvedimento dispositivo della nomina della commissione di gara; violazione dell’art. 77 del decreto legislativo n. 50/2016 e degli artt. 319 bis e 319 septies del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, per violazione dell’art. 77 del codice dei contratti e delle linee guida dell’ANAC, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, non avendo il direttore del Servizio tecnico strumentale a tali fine proceduto mediante sorteggio pubblico riguardo al presidente e ad un componente dell’organo collegiale. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze. Con il presente ricorso la Coopservice, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese con la Securline s.r.l., lamenta l’illegittimità del provvedimento di esclusione dalla gara d’appalto indetta dalla Regione Lazio per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva armata nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio, per la durata di sessanta mesi, con previsione di un importo a base dasta per lintegrale esecuzione dellintervento, in rapporto alla durata stabilito nella misura di € 10.946.255,00 ed € 25.000,00 annue per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza ed antintrusione, di cui € 5.850,00 per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre lI.V.A. al 22%. In particolare, il bando di gara al punto III.1 (Condizioni di partecipazione) ha definito (punto III.1.1 (Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale) le condizioni ovvero i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva all’uopo prevedendo “A) Istituti di vigilanza muniti di autorizzazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi della normativa vigente (R.D. 18giugno 1931, n. 773, e ss.mm.ii.; d.M. 1 dicembre 2010, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni),ad operare nell’ambito territoriale presso cui è eseguito lappalto, classi funzionali A (attività di vigilanza) eB (ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di tele vigilanza e telesorveglianza); B) iscrizione presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con attività dichiarata del presente appalto (numero di iscrizione ed oggetto sociale). Alloperatore non residente in Italia, è richiesta la prova delliscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui allallegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente….”. Del medesimo tenore il disciplinare di gara che al punto 2 (Operatori economici ammessi a partecipare) ha espressamente previsto che “L’appalto è riservato ad istituti di vigilanza muniti di autorizzazione rilasciata dal Prefetto ai sensi della A) Istituti di vigilanza muniti di autorizzazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi della normativa vigente (R.D. 18giugno 1931, n. 773, e ss.mm.ii.; d.M. 1 dicembre 2010, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni),ad operare nell’ambito territoriale presso cui è eseguito lappalto, classi funzionali A (attività di vigilanza) eB (ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di tele vigilanza e telesorveglianza); B) iscrizione presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con attività dichiarata del presente appalto (numero di iscrizione ed oggetto sociale). Alloperatore non residente in Italia, è richiesta la prova delliscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui allallegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente….”, che “In caso di R.T.I., di aggregazione di imprese, di consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. costituiti o costituendi, la licenza di esercizio deve essere posseduta da tutte le imprese aderenti alla compagine plurisoggettiva” e che “Avvalimento: I concorrenti singoli, raggruppati, consorziati o aggregati possono avvalersi, relativamente ai suddetti requisiti di ordine speciale, di quelli posseduti da altro soggetto, fatta eccezione per la licenza di esercizio rilasciata dalla competente Autorità ai sensi dellart. 134 del R.D. n. 773/1931…”. L’odierna ricorrente ha presentato istanza di partecipazione alla gara in qualità di costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa di tipo verticale, ex art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016, con indicazione dei servizi eseguibili da ciascuna impresa (Coopservice per quanto attiene ai servizi di vigilanza armata 100%; Securline s.r.l. per quanto attiene ai servizi di manutenzione tecnologie 100%). La Regione Lazio ne ha disposto l’esclusione dalla gara non essendo Securline a r.l. titolare della autorizzazione prefettizia ex art. 134 r.d. n. 773/1931 richiesta dalla lex specialis in capo a tutti i partecipanti a costituendi concorsi o raggruppamenti temporanei d’impresa. Coopservice, mandataria del costituendo RTI di tipo verticale, con il primo motivo di ricorso deduce l’illegittimità della predetta esclusione in quanto titolare di autorizzazione prefettizia all’esercizio dell’attività di vigilanza, e, dunque, in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis, precisando che la mandante Securline s.r.l. è titolare della sola attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti poiché in possesso di apposita abilitazione ex d.m. n. 37/2008. Precisa che l’esclusione si porrebbe in contrasto con quanto disposto ai dall’art. 92, comma 5 del d.p.r. n. 207/2010 a norma del quale “Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dellimporto complessivo dei lavori e che lammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari allimporto dei lavori che saranno ad essa affidati” e che illegittima sarebbe la scelta della stazione appaltante di aver previsto il divieto di subappalto. Richiama, a sostegno della sua prospettazione, una decisione della Sezione del 6 aprile 2017, n. 4293. La Regione Lazio controdeduce affermando che il tenore delle succitate disposizioni contenute nella lex specialis altro non avrebbe che potuto condurre all’esclusione dalla gara essendo la Securline s.r.l. sprovvista della autorizzazione prefettizia all’esercizio dell’attività di vigilanza, evidenziando, tra l’altro, che la Coopservice, contrariamente a quanto affermato nell’atto introduttivo del presente giudizio, risulterebbe anch’essa titolare dell’abilitazione necessaria allo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di sicurezza, rientranti nel novero degli impianti elettronici di cui al decreto ministeriale n. 37/2008, dato questo riscontrabile dalla documentazione di gara (certificato della CC.I.A) presentata dalla odierna ricorrente, e concludendo che quest’ultima avrebbe ben potuto partecipare alla procedura in modo autonomo. La censura è priva di pregio. Giova premettere che l’oggetto dell’appalto (servizio di vigilanza attiva nelle sedi della Regione Lazio) attiene anche ad attività di “gestione e manutenzione degli impianti esistenti” espressamente rinvenibili nel capitolato speciale d’appalto (punto 8), comprensive di una serie di prestazioni volte a“ rimettere in uso, ove necessario, e mantenere efficienti, per tutta la durata dellappalto e fino ad aggiudicazione di nuova gara, le apparecchiature installate (impianti antintrusione presenti, relativi trasmettitori, impianti TVCC, impianti di trasmissione allarmi e assimilati, altri impianti di sicurezza), provvedendo alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al controllo periodico, nel rispetto delle norme di buona tecnica”. L’opzione della stazione appaltante di prevedere un unico lotto risulta, per tabulas, strumentale all’esigenza, delineata nello stesso capitolato speciale d’appalto (art. 1), di pervenire all’affidamento dei servizi (vigilanza attiva, telesorveglianza e televigilanza) in favore di un unico appaltatore per una gestione da eseguire“in modo sinergico ed in stretto coordinamento”. Ciò premesso, occorre nella sostanza stabilire se, ai fini dello svolgimento dell’attività di manutenzione degli impianti tecnologici attraverso i quali viene garantita una parte del servizio di vigilanza – il quale oltre alla vigilanza attiva comprende anche la telesorveglianza e la televigilanza – il possesso dell’autorizzazione prefettizia richiesto in capo a tutte le imprese partecipanti anche in forma associata, sia da considerarsi o meno compatibile con gli strumenti normativi delineati dal codice dei contratti pubblici e dalla normativa settoriale in materia di vigilanza. A tale riguardo, il Collegio ritiene condivisibile la decisione di richiedere l’autorizzazione ex art. 134 TULPS in capo a tutte le parti del costituendo RTI, tenuto conto della peculiarità del servizio di vigilanza e della tipologia delle prestazioni indicate nella lex specialis, riferite non solo all’attività di vigilanza cd. attiva, ma anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature tecnologiche strumentali e necessarie allo svolgimento di una efficiente prestazione del servizio nel suo complesso. La determinazione per la quale la stazione appaltante ha stabilito di ammettere non solo forme aggregate o associate di partecipazione alla procedura selettiva ma anche di richiedere il possesso di specifici requisiti (autorizzazione ex art. 134 r.d. n. 773/1931) in capo tutti i soggetti partecipanti in forma associata, è confermata dalla natura qualitativa strettamente connessa, se non unitaria, di tutte le prestazioni oggetto d’appalto. Ed infatti, tale inscindibile connessione trova ulteriore formale conferma non solo nella tipologia della prestazioni indicate nella lex specialis, ma anche nella disciplina normativa di settore, costituita sia dall’art. 134 del r.d. n. 773/1931 che dalle disposizioni di maggior dettaglio contenute nel decreto ministeriale n. 269/2010, recante requisiti minimi di qualita degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Al riguardo, il Collegio rileva come il citato regolamento n. 269/2010, tra i requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza, richieda (cfr. allegato I punto 4.1.1) anche il possesso di una sede operativa, avente impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza, a norma del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 (abilitazione di cui è in possesso la Securline s.r.l. per l’attività di manutenzione degli impianti), il quale a sua volta detta una disciplina degli impianti radiotelevisivi ed elettronici destinati alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati relativi agli impianti di sicurezza, disciplinandone le abilitazioni e, finanche, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Appare allora evidente che il quadro normativo appena citato mostri come l’oggetto dell’appalto, riferito al servizio di vigilanza anche con l’ausilio di apparecchiature elettroniche, debba considerarsi unitariamente inteso e, dunque, strettamente connesso all’attività di manutenzione di tali apparecchiature, tanto da giustificare pur in presenza di una forma associata di partecipazione di tipo verticale, il possesso dell’autorizzazione ex art. 134 TULPS in capo a tutti i partecipanti del costituendo RTI. Tale carattere sostanzialmente unitario delle prestazioni riferibili all’appalto in questione trova, secondo il Collegio, ulteriore conferma nel fatto che né il bando, né il disciplinare hanno fornito indicazione di una suddivisione e/o qualificazione delle prestazioni oggetto di gara tra “principali” e “secondarie”, limitandosi, invece, ad indicare sostanzialmente il servizio nella unitaria attività di vigilanza. Il Collegio ritiene, riguardo al caso in esame, dover riaffermare che nei raggruppamenti di imprese i requisiti tecnici di carattere soggettivo, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili soltanto da alcune delle imprese associate (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 maggio 2005 n. 2765 e 25 luglio 2006 n. 4668), essendo precluso al partecipante ad una gara procedere alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie, onde ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale, potendosi dar vita a raggruppamenti di tipo verticale solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie” (Cons. Stato, III, 9 maggio 2012, n. 2689). Per le suesposte considerazioni, anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi insuscettibile di positiva definizione, ritenendosi sostanzialmente non assimilabili i servizi di vigilanza e portierato descritti nella decisione della Sezione n. 4293/2017, evocata dalla ricorrente, a quello di vigilanza e di manutenzione delle apparecchiature tecniche ad essa strumentali. Difatti, con la succitata decisione la Sezione aveva ritenuto attività di vigilanza quella finalizzata, sebbene in via mediata, alla preservazione dellordine e della sicurezza pubblica, fatto che, tra laltro, giustifica la subordinazione dellespletamento dellattività al possesso di una autorizzazione governativa prefettizia (Cass. pen., sez. I, 12 aprile 2006, n. 14258), definendo, invece, servizio di portierato l’attività essenzialmente volta a garantire un ordinato utilizzo di un immobile da parte dei fruitori dello stesso, prevalentemente finalizzata alla sorveglianza e protezione degli immobili e dei beni in essi presenti, oltre che alla disciplina dellaccesso di estranei, ed in quanto tale non connotata da quelle finalità di interesse pubblico, che invece caratterizzano lattività di vigilanza, tanto rendere non necessaria alcuna autorizzazione di polizia per lo svolgimento del servizio di portierato (cfr. Cons. Stato Sez. V, 22 ottobre 2012, n. 5405; id., Sez. VI, 14 febbraio 2007, n. 610). Da ciò consegue, proprio in ragione della riferita distinzione, che le motivazioni espresse nella succitata decisione del TAR Lazio non possono estendersi in toto alle attività di manutenzione delle apparecchiature tecnologiche strumentali all’esercizio del servizio di vigilanza, che, a differenza dell’attività di portierato, risultano strettamente connaturate all’attività di vigilanza attiva e tali da garantirne il corretto, costante ed efficace svolgimento, tanto da imporre il possesso dell’autorizzazione ex art. 134 TULPS in capo a tutti i componenti del costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa. Anche le residue censure devono considerarsi prive di pregio, posto che l’opzione adottata dalla stazione appaltante di non ricorrere alla previsione del subappalto non può ritenersi alla luce del disposto dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 inficiata da alcuna violazione di legge, essendo il ricorso a tale contratto rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione o alla sua preventiva autorizzazione che la stessa Regione ha invece inteso escludere ab origine per la natura dell’oggetto delle prestazioni d’appalto. Infondata è, infine, l’ulteriore censura concernente le modalità di nomina e composizione della commissione di gara, in ragione di quanto disposto dall’art. 77 del decreto legislativo n. 50/2016, essendo sussistenti, ad eccezione di uno dei componenti nominato responsabile unico del procedimento successivamente sostituito con procedure di sorteggio, i presupposti per procedere alla contestata rinnovazione. Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con compensazione, fra le parti in causa, delle spese ed onorari di giudizio tenuto conto della specificità della controversia in esame. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2017 con lintervento dei magistrati: Salvatore Mezzacapo, Presidente Anna Bottiglieri, Consigliere Fabio Mattei, Consigliere, Estensore IL SEGRETARIO  

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