Termini di impugnazione provvedimento di ammissione - Il TAR di Roma nuovamente si pronuncia: unico dies a quo è giorno di pubblicazione sul sito. In assenza l'ammissione è impugnabile in sede di impugnazione aggiudicazione definitiva In evidenza
- Scritto da Dario Tomasello
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TAR Lazio Roma sez. III quater 20/2/2018 n. 1973
1) La disposizione di cui all'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., come introdotta dal d.lg. n. 50 del 2016, prevede espressamente ed inequivocabilmente che il dies a quo per proporre tale particolare impugnativa decorra dalla pubblicazione del provvedimento che determina esclusioni /ammissioni sul profilo della Stazione Appaltante; stante la specialità di una simile previsione, va da sé che inevitabilmente sia destinata a prevalere su ogni altra previsione o applicazione di tipo giurisprudenziale. In particolare, l'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. è derogatorio dei principi tradizionalmente ricevuti e, prevedendo un meccanismo notevolmente oneroso per i potenziali ricorrenti, deve ritenersi di stretta interpretazione. Tale norma non può trovare diretta e testuale applicazione nel caso di mancata pubblicazione delle ammissioni sul profilo del committente della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, Codice dei contratti pubblici " (Tar Lazio, Sez.III quater, n.9379/2017; Sez.II quater, n.8704/2017; Tar Campania, sez.V, n.4689/2017);
2) ne discende, pertanto, che in assenza del presupposto richiamato dalla citata norma e al fine di garantire in ogni caso un'effettiva tutela giurisdizionale l'illegittima ammissione del concorrente risultato aggiudicatario può essere prospettata in sede di impugnazione dell'aggiudicazione definitiva
Pubblicato il 20/02/2018
N. 01973/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02172/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2172 del 2017 proposto dalla spa Istituto Biochimico Italiano - Giovanni Lorenzini, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Lirosi e Cinzia Guglielmello presso il cui studio in Roma, Via delle Quattro Fontane n.20, è elettivamente domiciliata;
contro
la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta Fusco ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna n.27;
nei confronti di
Correvio Italia spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Sonia Selletti, Mauro Putignano, Gabriele Cuonzo, Daniele Ampollini e Fabrizio Paoletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paoletti in Roma, Via
Maresciallo Pilsudiski, 118;
per l'annullamento:
- dell'appalto specifico indetto dalla Regione Lazio - tramite la piattaforma SDAPA Farmaci 2 della Consip - con determinazione del Direttore della Direzione centrale Acquisiti n.G16639 del 29.12.2016, pubblicata sul sito della citata Regione in data 30/12/2016 e sul BUR n.3 del 10.1.2017, per la "fornitura di prodotti farmaceutici utilizzati in ambito ospedaliero per la distribuzione diretta occorrenti alla Aziende Sanitaria della Regione Lazio" nella parte in cui per il lotto n.1097 A - Tirofiban - richiede come forma farmaceutica la fiala da 50 ml; a provvedimento del Ministero della Salute n. DGRPROF/1.5.h.a.7.1/, di mancato del rilascio della European Professional Card – EPC n. 18285, del 15.06.2017;
- della determinazione del Direttore Generale della Centrale Acquisti n.G01135 del 6.2.2017 nella parte in cui non inserendo il lotto A tra quelli oggetto di modifica di cui all'All.A - ha confermato quanto prescritto in proposito nella precedente determinazione regionale;
- della lettera di invito e del capitolato di oneri e relativi allegati laddove interpretati nel senso di non ammettere prodotti già commercializzati in sacche già pronte per l'uso;
- del chiarimento del 7.2.2017 con cui la stazione appaltante in relazione al quesito formulato dalla società ricorrente ha affermato che " la Ditta potrà presentare offerta a parità di concentrazione richiesta nella tabella elenco lotti",
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell'epigrafe del gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Correvio spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2018 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, la quale commercializza il farmaco generico Tirofiban Ibisquis a base del principio attivo Tirofiban in sacche da 250 ml ciascuna contenente 12,5 mg del citato principio attivo, con il proposto gravame ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, relativi al lotto 1097 - A della gara indetta dalla regione Lazio, contestando che nel suddetto lotto era prevista la fornitura del principio attivo Tirofiban clorodidrato monoidrato nella sola forma farmaceutica della Fiala, con dosaggio di 50 ml (0,25mg/ml), corrispondente in toto al farmaco Aggrastat 250 mcg/ml concentrato per soluzione per infusione, commercializzato in flaconcini da 50 ml dalla Correvio spa.
Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza:
Violazione e falsa applicazione dell'art.10, comma 1, della Direttiva 83/2001/CE. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per insussistenza e falsità dei presupposti. Violazione dei principi di ragionevolezza. Violazione dei principi di concorrenza e di non discriminazione, di imparzialità e di trasparenza, di massima partecipazione alla gare e par condicio. Sviamento di potere. Contraddittorietà.
E' da rilevare in punto di fatto che:
a) nelle more della procedura di gara la Regione Lazio con riferimento ad uno specifico quesito posto dalla società ricorrente relativamente alla formulazione del lotto in questione ha precisato, con il chiarimento, pure gravato in via principale, che la "Ditta potrà presentare offerte a parità di concentrazione richiesta nella tabelle lotti";
b) il suddetto lotto è stato, infine aggiudicato all'Istituto Biochimico Italiano - Giovanni Lorenzini in quanto il prezzo del proprio farmaco era risultato inferiore a quello del farmaco della Correvio.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio la quale ha contestato la fondatezza del ricorso incidentale proposto dalla Correvio avverso il predetto chiarimento, sostenendo che era possibile offrire indifferentemente un prodotto in sacca o un prodotto in fiala e che occorreva far riferimento alla concentrazione " terapeutica", da individuare nella quantità di principio attivo necessaria a svolgere l'attività terapeutica, con la conseguenza che il farmaco della società ricorrente risultava in possesso di tale requisito.
Si è costituita pure la predetta Correvio, la quale:
a) ha prospettato la tardività del proposto gravame ed ha contestato la fondatezza delle dedotte doglianze;
b) ha proposto ricorso incidentale alla luce dell'interpretazione del chiarimento reso dalla stazione appaltante contestando la mancata esclusione dell'offerta della ricorrente e formulando a tal fine il seguente motivo di doglianza:
Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, manifesta illogicità ed irragionevolezza, difetto di motivazione, contraddittorietà. Violazione del principio di par condicio;
c) ha, da ultimo, proposto, motivi aggiunti di doglianza con cui ha impugnato la determinazione regionale G0969665 dell'11 luglio 2017 con la quale è stato aggiudicato alla ricorrente il lotto in questione, deducendo a tal fine il seguente ed articolato motivo di doglianza:
Violazione e falsa applicazione della lex specialis per violazione delle specifiche tecniche dei prodotti offerti. Violazione e falsa applicazione dell'art.9, comma 5, del d.l. n.264/1974, convertito in legge n.386 del 1974 e dell'art.3, comma 128, espressamente richiamati nel Capitolato speciale. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, violazione della par condicio tra i concorrenti, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione.
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2018 il ricorso è stato assunto in decisione.
In ordine logico deve essere esaminato per prima il ricorso incidentale proposto dalla Correvio spa avverso il chiarimento della stazione appaltante in forza del quale l'offerta della ricorrente è stata ammessa a partecipare alla gara.
Al riguardo il Collegio osserva che:
I) nessun formale provvedimento di ammissione è stato adottato dalla stazione appaltante;
II) il chiarimento de quo (la Ditta potrà presentare offerta a parità di concentrazione richiesta nelle tabelle lotti) era esplicito nel ritenere determinante ai fini della partecipazione unicamente il requisito della concentrazione, negando al contempo rilevanza alla forma farmaceutica del farmaco, in contrasto con quanto era stato palesemente previsto dalla lex specialis;
III) in simile contesto, quindi, non potendo tale chiarimento essere autonomamente impugnato in assenza di un successivo provvedimento di ammissione, la Correvio era tenuta a proporre ricorso incidentale solo allorchè ha avuto consapevolezza che la stazione appaltante alla luce dell'interpretazione estensiva del menzionato chiarimento avrebbe ammesso alla gara l'offerta della controinteressata;
IV) tale situazione si è concretizzata allorchè la resistente regione nella memoria del 17 marzo 2017 ha riconosciuto la legittimità del suddetto chiarimento, e pertanto dalla data di deposito in giudizio della stessa decorreva il termine per proporre il ricorso incidentale, che la Correvio ha correttamente rispettato.
Ad abundantiam deve essere, inoltre, sottolineato che:
1) la disposizione di cui all'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., come introdotta dal d.lg. n. 50 del 2016, prevede espressamente ed inequivocabilmente che il dies a quo per proporre tale particolare impugnativa decorra dalla pubblicazione del provvedimento che determina esclusioni /ammissioni sul profilo della Stazione Appaltante; stante la specialità di una simile previsione, va da sé che inevitabilmente sia destinata a prevalere su ogni altra previsione o applicazione di tipo giurisprudenziale. In particolare, l'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. è derogatorio dei principi tradizionalmente ricevuti e, prevedendo un meccanismo notevolmente oneroso per i potenziali ricorrenti, deve ritenersi di stretta interpretazione. Tale norma non può trovare diretta e testuale applicazione nel caso di mancata pubblicazione delle ammissioni sul profilo del committente della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, Codice dei contratti pubblici " (Tar Lazio, Sez.III quater, n.9379/2017; Sez.II quater, n.8704/2017; Tar Campania, sez.V, n.4689/2017);
2) ne discende, pertanto, che in assenza del presupposto richiamato dalla citata norma e al fine di garantire in ogni caso un'effettiva tutela giurisdizionale l'illegittima ammissione del concorrente risultato aggiudicatario può essere prospettata in sede di impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, come ha diligentemente fatto la Correvio con i motivi aggiunti.
Ciò considerato, risulta fondata la doglianza prospettante l'illegittimità del contestato chiarimento e la conseguente ammissione alla gara della offerta della società ricorrente, atteso che:
a) la lex specialis della gara prevedeva per il principio attivo Tirofibian Cloroidrato Monoidrato solamente la forma farmaceutica della fiala;
b) il capitolato ha stabilito in via generale che " le forme farmaceutiche " compresse" e "capsule" nonchè " fiale" e "flacone" si intendono sovrapponibili se non espressamente indicato il contrario;
c) per alcuni lotti, ma non per quello oggetto della presente controversia, il Capitolato ha espressamente previsto la possibilità di offrire il medicinale in fiala o in sacca;
d) ne discende, quindi, che essendo stata prevista per il predetto lotto soltanto la forma farmaceutica della fiala, il chiarimento reso dalla stazione appaltante che aveva considerato determinante ai fini dell'ammissione alla gara unicamente la quantità di principio attivo necessaria a svolgere l'attività terapeutica, che il farmaco del menzionato Laboratorio posseva, risulta in palese contrasto con la lex specialis.
L'accoglimento del ricorso incidentale comporta che il Collegio è chiamato ad esaminare le censure dedotte in via principale, con cui è stata contestata la lex specialis in quanto avrebbe illegittimamente precluso la partecipazione alla gara della ricorrente, il cui farmaco non aveva la forma farmaceutica della fiala.
Il gravame deve essere dichiarato tardivo.
Al riguardo deve essere osservato che:
I) la lex specialis nella parte in cui prevedeva la forma farmaceutica della fiala risultava preclusiva della partecipazione della società ricorrente, come è avvalorato dall'art.5 del Capitolato, il quale stabiliva che i prodotti oggetto della fornitura "dovranno corrispondere a quanto richiesto nell'Allegato Elenco Lotti in termini di principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica ed eventuali altre caratteristiche specificate nella colonna via di somministrazione terapeutiche" e che " il difetto dei predetti requisiti riscontrati prima della stipula della convenzione comporterà la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione";
II) stante la natura ostativa della suddetta disciplina alla partecipazione della ricorrente e quindi direttamente lesiva della sua sfera giuridica ne discende che la determinazione di indizione della gara, pubblicata sul sito della Regione Lazio il 30/12/2016 e sul BUR del 10/1/2017, doveva essere ritualmente impugnata entro il termine decadenziale di 30 gg, che non è stato rispettato nella controversia in esame;
III) nè a suffragare la tempestività della proposizione del gravame risulta essere conferente il rilievo ricorsuale che si basa sulla circostanza che con successiva determinazione del 6.2.2017 la Regione Lazio ha modificato i lotti della gara in questione ed ha contestualmente prorogato il termine per la presentazione delle offerte, atteso che tale modifica non ha alcun moto investito il lotto 1097-A e, pertanto, assume in relazione a quest'ultimo natura meramente confermativa.
Fondata, per le argomentazioni di cui sopra, è infine la doglianza formulata con i motivi aggiunti, dedotti dalla Correvio avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore dell'Istituto Biochimico Italiano - Giovanni Lorenzini con la quale è stata contestata la mancata esclusione dell'offerta di quest'ultimo.
Per quanto riguarda la domanda sempre formulata con i motivi aggiunti di condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione dell'appalto e subentro nel contratto previa dichiarazione di inefficacia di quello eventualmente stipulato dalla stazione appaltante con la società ricorrente, il Collegio la rigetta avuto presente che:
a) come affermato nella delibera di aggiudicazione impugnata l'esecuzione della fornitura in questione doveva essere eseguita in via di urgenza ai sensi dell'art.32, comma 8, de d.lgvo n.50/2016;
b) la Correvio non ha in alcun modo dimostrato che il contratto tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria non era stato in alcun modo stipulato ovvero che anche se stipulato vi era stato solo un principio di esecuzione, tale da giustificare il proprio subentro.
In definitiva il Collegio:
a) accoglie il ricorso incidentale proposto dalla Correvio nonchè i successivi motivi aggiunti proposti da quest'ultima avverso l'aggiudicazione definitiva a favore della ricorrente;
b) dichiara irricevibile il ricorso principale;
c) rigetta la domanda della Correvio tesa ad ottenere la condanna dell'amministrazione regionale al risarcimento del danno in forma specifica.
Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, alla luce della peculiarità delle questioni dibattute.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso n.2172 del 2017, come in epigrafe proposto:
a) accoglie il ricorso incidentale e i motivi aggiunti proposti dalla Correvio spa e, per gli effetti, annulla la gravata aggiudicazione;
b) dichiara irricevibile il ricorso principale;
c) rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla Correvio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore
Pierina Biancofiore, Consigliere
Alfredo Storto, Consigliere
|
IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
||
|
Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO
Clicca per ascoltare il testo! TAR Lazio Roma sez. III quater 20/2/2018 n. 1973 1) La disposizione di cui allart. 120, comma 2 bis, c.p.a., come introdotta dal d.lg. n. 50 del 2016, prevede espressamente ed inequivocabilmente che il dies a quo per proporre tale particolare impugnativa decorra dalla pubblicazione del provvedimento che determina esclusioni /ammissioni sul profilo della Stazione Appaltante; stante la specialità di una simile previsione, va da sé che inevitabilmente sia destinata a prevalere su ogni altra previsione o applicazione di tipo giurisprudenziale. In particolare, lart. 120, comma 2 bis, c.p.a. è derogatorio dei principi tradizionalmente ricevuti e, prevedendo un meccanismo notevolmente oneroso per i potenziali ricorrenti, deve ritenersi di stretta interpretazione. Tale norma non può trovare diretta e testuale applicazione nel caso di mancata pubblicazione delle ammissioni sul profilo del committente della Stazione Appaltante ai sensi dellart. 29, comma 1, Codice dei contratti pubblici (Tar Lazio, Sez.III quater, n.9379/2017; Sez.II quater, n.8704/2017; Tar Campania, sez.V, n.4689/2017); 2) ne discende, pertanto, che in assenza del presupposto richiamato dalla citata norma e al fine di garantire in ogni caso uneffettiva tutela giurisdizionale lillegittima ammissione del concorrente risultato aggiudicatario può essere prospettata in sede di impugnazione dellaggiudicazione definitiva Pubblicato il 20/02/2018 N. 01973/2018 REG.PROV.COLL. N. 02172/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2172 del 2017 proposto dalla spa Istituto Biochimico Italiano - Giovanni Lorenzini, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Lirosi e Cinzia Guglielmello presso il cui studio in Roma, Via delle Quattro Fontane n.20, è elettivamente domiciliata; contro la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dallavv. Fiammetta Fusco ed elettivamente domiciliata presso la sede dellAvvocatura Regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna n.27; nei confronti di Correvio Italia spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Sonia Selletti, Mauro Putignano, Gabriele Cuonzo, Daniele Ampollini e Fabrizio Paoletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dellavv. Paoletti in Roma, Via Maresciallo Pilsudiski, 118; per lannullamento: - dellappalto specifico indetto dalla Regione Lazio - tramite la piattaforma SDAPA Farmaci 2 della Consip - con determinazione del Direttore della Direzione centrale Acquisiti n.G16639 del 29.12.2016, pubblicata sul sito della citata Regione in data 30/12/2016 e sul BUR n.3 del 10.1.2017, per la fornitura di prodotti farmaceutici utilizzati in ambito ospedaliero per la distribuzione diretta occorrenti alla Aziende Sanitaria della Regione Lazio nella parte in cui per il lotto n.1097 A - Tirofiban - richiede come forma farmaceutica la fiala da 50 ml; a provvedimento del Ministero della Salute n. DGRPROF/1.5.h.a.7.1/, di mancato del rilascio della European Professional Card – EPC n. 18285, del 15.06.2017; - della determinazione del Direttore Generale della Centrale Acquisti n.G01135 del 6.2.2017 nella parte in cui non inserendo il lotto A tra quelli oggetto di modifica di cui allAll.A - ha confermato quanto prescritto in proposito nella precedente determinazione regionale; - della lettera di invito e del capitolato di oneri e relativi allegati laddove interpretati nel senso di non ammettere prodotti già commercializzati in sacche già pronte per luso; - del chiarimento del 7.2.2017 con cui la stazione appaltante in relazione al quesito formulato dalla società ricorrente ha affermato che la Ditta potrà presentare offerta a parità di concentrazione richiesta nella tabella elenco lotti, - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nellepigrafe del gravame. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Correvio spa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2018 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO La società ricorrente, la quale commercializza il farmaco generico Tirofiban Ibisquis a base del principio attivo Tirofiban in sacche da 250 ml ciascuna contenente 12,5 mg del citato principio attivo, con il proposto gravame ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, relativi al lotto 1097 - A della gara indetta dalla regione Lazio, contestando che nel suddetto lotto era prevista la fornitura del principio attivo Tirofiban clorodidrato monoidrato nella sola forma farmaceutica della Fiala, con dosaggio di 50 ml (0,25mg/ml), corrispondente in toto al farmaco Aggrastat 250 mcg/ml concentrato per soluzione per infusione, commercializzato in flaconcini da 50 ml dalla Correvio spa. Il ricorso è affidato al seguente ed articolato motivo di doglianza: Violazione e falsa applicazione dellart.10, comma 1, della Direttiva 83/2001/CE. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per insussistenza e falsità dei presupposti. Violazione dei principi di ragionevolezza. Violazione dei principi di concorrenza e di non discriminazione, di imparzialità e di trasparenza, di massima partecipazione alla gare e par condicio. Sviamento di potere. Contraddittorietà. E da rilevare in punto di fatto che: a) nelle more della procedura di gara la Regione Lazio con riferimento ad uno specifico quesito posto dalla società ricorrente relativamente alla formulazione del lotto in questione ha precisato, con il chiarimento, pure gravato in via principale, che la Ditta potrà presentare offerte a parità di concentrazione richiesta nella tabelle lotti; b) il suddetto lotto è stato, infine aggiudicato allIstituto Biochimico Italiano - Giovanni Lorenzini in quanto il prezzo del proprio farmaco era risultato inferiore a quello del farmaco della Correvio. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio la quale ha contestato la fondatezza del ricorso incidentale proposto dalla Correvio avverso il predetto chiarimento, sostenendo che era possibile offrire indifferentemente un prodotto in sacca o un prodotto in fiala e che occorreva far riferimento alla concentrazione terapeutica, da individuare nella quantità di principio attivo necessaria a svolgere lattività terapeutica, con la conseguenza che il farmaco della società ricorrente risultava in possesso di tale requisito. Si è costituita pure la predetta Correvio, la quale: a) ha prospettato la tardività del proposto gravame ed ha contestato la fondatezza delle dedotte doglianze; b) ha proposto ricorso incidentale alla luce dellinterpretazione del chiarimento reso dalla stazione appaltante contestando la mancata esclusione dellofferta della ricorrente e formulando a tal fine il seguente motivo di doglianza: Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, manifesta illogicità ed irragionevolezza, difetto di motivazione, contraddittorietà. Violazione del principio di par condicio; c) ha, da ultimo, proposto, motivi aggiunti di doglianza con cui ha impugnato la determinazione regionale G0969665 dell11 luglio 2017 con la quale è stato aggiudicato alla ricorrente il lotto in questione, deducendo a tal fine il seguente ed articolato motivo di doglianza: Violazione e falsa applicazione della lex specialis per violazione delle specifiche tecniche dei prodotti offerti. Violazione e falsa applicazione dellart.9, comma 5, del d.l. n.264/1974, convertito in legge n.386 del 1974 e dellart.3, comma 128, espressamente richiamati nel Capitolato speciale. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, violazione della par condicio tra i concorrenti, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2018 il ricorso è stato assunto in decisione. In ordine logico deve essere esaminato per prima il ricorso incidentale proposto dalla Correvio spa avverso il chiarimento della stazione appaltante in forza del quale lofferta della ricorrente è stata ammessa a partecipare alla gara. Al riguardo il Collegio osserva che: I) nessun formale provvedimento di ammissione è stato adottato dalla stazione appaltante; II) il chiarimento de quo (la Ditta potrà presentare offerta a parità di concentrazione richiesta nelle tabelle lotti) era esplicito nel ritenere determinante ai fini della partecipazione unicamente il requisito della concentrazione, negando al contempo rilevanza alla forma farmaceutica del farmaco, in contrasto con quanto era stato palesemente previsto dalla lex specialis; III) in simile contesto, quindi, non potendo tale chiarimento essere autonomamente impugnato in assenza di un successivo provvedimento di ammissione, la Correvio era tenuta a proporre ricorso incidentale solo allorchè ha avuto consapevolezza che la stazione appaltante alla luce dellinterpretazione estensiva del menzionato chiarimento avrebbe ammesso alla gara lofferta della controinteressata; IV) tale situazione si è concretizzata allorchè la resistente regione nella memoria del 17 marzo 2017 ha riconosciuto la legittimità del suddetto chiarimento, e pertanto dalla data di deposito in giudizio della stessa decorreva il termine per proporre il ricorso incidentale, che la Correvio ha correttamente rispettato. Ad abundantiam deve essere, inoltre, sottolineato che: 1) la disposizione di cui allart. 120, comma 2 bis, c.p.a., come introdotta dal d.lg. n. 50 del 2016, prevede espressamente ed inequivocabilmente che il dies a quo per proporre tale particolare impugnativa decorra dalla pubblicazione del provvedimento che determina esclusioni /ammissioni sul profilo della Stazione Appaltante; stante la specialità di una simile previsione, va da sé che inevitabilmente sia destinata a prevalere su ogni altra previsione o applicazione di tipo giurisprudenziale. In particolare, lart. 120, comma 2 bis, c.p.a. è derogatorio dei principi tradizionalmente ricevuti e, prevedendo un meccanismo notevolmente oneroso per i potenziali ricorrenti, deve ritenersi di stretta interpretazione. Tale norma non può trovare diretta e testuale applicazione nel caso di mancata pubblicazione delle ammissioni sul profilo del committente della Stazione Appaltante ai sensi dellart. 29, comma 1, Codice dei contratti pubblici (Tar Lazio, Sez.III quater, n.9379/2017; Sez.II quater, n.8704/2017; Tar Campania, sez.V, n.4689/2017); 2) ne discende, pertanto, che in assenza del presupposto richiamato dalla citata norma e al fine di garantire in ogni caso uneffettiva tutela giurisdizionale lillegittima ammissione del concorrente risultato aggiudicatario può essere prospettata in sede di impugnazione dellaggiudicazione definitiva, come ha diligentemente fatto la Correvio con i motivi aggiunti. Ciò considerato, risulta fondata la doglianza prospettante lillegittimità del contestato chiarimento e la conseguente ammissione alla gara della offerta della società ricorrente, atteso che: a) la lex specialis della gara prevedeva per il principio attivo Tirofibian Cloroidrato Monoidrato solamente la forma farmaceutica della fiala; b) il capitolato ha stabilito in via generale che le forme farmaceutiche compresse e capsule nonchè fiale e flacone si intendono sovrapponibili se non espressamente indicato il contrario; c) per alcuni lotti, ma non per quello oggetto della presente controversia, il Capitolato ha espressamente previsto la possibilità di offrire il medicinale in fiala o in sacca; d) ne discende, quindi, che essendo stata prevista per il predetto lotto soltanto la forma farmaceutica della fiala, il chiarimento reso dalla stazione appaltante che aveva considerato determinante ai fini dellammissione alla gara unicamente la quantità di principio attivo necessaria a svolgere lattività terapeutica, che il farmaco del menzionato Laboratorio posseva, risulta in palese contrasto con la lex specialis. Laccoglimento del ricorso incidentale comporta che il Collegio è chiamato ad esaminare le censure dedotte in via principale, con cui è stata contestata la lex specialis in quanto avrebbe illegittimamente precluso la partecipazione alla gara della ricorrente, il cui farmaco non aveva la forma farmaceutica della fiala. Il gravame deve essere dichiarato tardivo. Al riguardo deve essere osservato che: I) la lex specialis nella parte in cui prevedeva la forma farmaceutica della fiala risultava preclusiva della partecipazione della società ricorrente, come è avvalorato dallart.5 del Capitolato, il quale stabiliva che i prodotti oggetto della fornitura dovranno corrispondere a quanto richiesto nellAllegato Elenco Lotti in termini di principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica ed eventuali altre caratteristiche specificate nella colonna via di somministrazione terapeutiche e che il difetto dei predetti requisiti riscontrati prima della stipula della convenzione comporterà la decadenza e/o revoca e/o annullamento dellaggiudicazione; II) stante la natura ostativa della suddetta disciplina alla partecipazione della ricorrente e quindi direttamente lesiva della sua sfera giuridica ne discende che la determinazione di indizione della gara, pubblicata sul sito della Regione Lazio il 30/12/2016 e sul BUR del 10/1/2017, doveva essere ritualmente impugnata entro il termine decadenziale di 30 gg, che non è stato rispettato nella controversia in esame; III) nè a suffragare la tempestività della proposizione del gravame risulta essere conferente il rilievo ricorsuale che si basa sulla circostanza che con successiva determinazione del 6.2.2017 la Regione Lazio ha modificato i lotti della gara in questione ed ha contestualmente prorogato il termine per la presentazione delle offerte, atteso che tale modifica non ha alcun moto investito il lotto 1097-A e, pertanto, assume in relazione a questultimo natura meramente confermativa. Fondata, per le argomentazioni di cui sopra, è infine la doglianza formulata con i motivi aggiunti, dedotti dalla Correvio avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva a favore dellIstituto Biochimico Italiano - Giovanni Lorenzini con la quale è stata contestata la mancata esclusione dellofferta di questultimo. Per quanto riguarda la domanda sempre formulata con i motivi aggiunti di condanna dellamministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione dellappalto e subentro nel contratto previa dichiarazione di inefficacia di quello eventualmente stipulato dalla stazione appaltante con la società ricorrente, il Collegio la rigetta avuto presente che: a) come affermato nella delibera di aggiudicazione impugnata lesecuzione della fornitura in questione doveva essere eseguita in via di urgenza ai sensi dellart.32, comma 8, de d.lgvo n.50/2016; b) la Correvio non ha in alcun modo dimostrato che il contratto tra la stazione appaltante e laggiudicataria non era stato in alcun modo stipulato ovvero che anche se stipulato vi era stato solo un principio di esecuzione, tale da giustificare il proprio subentro. In definitiva il Collegio: a) accoglie il ricorso incidentale proposto dalla Correvio nonchè i successivi motivi aggiunti proposti da questultima avverso laggiudicazione definitiva a favore della ricorrente; b) dichiara irricevibile il ricorso principale; c) rigetta la domanda della Correvio tesa ad ottenere la condanna dellamministrazione regionale al risarcimento del danno in forma specifica. Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, alla luce della peculiarità delle questioni dibattute. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso n.2172 del 2017, come in epigrafe proposto: a) accoglie il ricorso incidentale e i motivi aggiunti proposti dalla Correvio spa e, per gli effetti, annulla la gravata aggiudicazione; b) dichiara irricevibile il ricorso principale; c) rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla Correvio. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2018 con lintervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore Pierina Biancofiore, Consigliere Alfredo Storto, Consigliere IL PRESIDENTE, ESTENSORE Giuseppe Sapone IL SEGRETARIO
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