Menu
Increase size
Reset to Default
Decrease size

RSS Twitter Google Facebook

A+ A A-
Giurisprudenza

Gravi illeciti professionali - la norma non descrive in maniera tassativa ed esaustiva quali siano i gravi illeciti professionali. La mancata o incorretta indicazione della terna dei subappaltatori è sanabile mediante soccorso istruttorio. In evidenza

  • Pubblicato in Giurisprudenza
  • Vota questo articolo
    (0 Voti)
  • Letto: 1336 volte
  TAR LOMBARDIA, BRESCIA SEZ I 07/02/2019 n. 122 L’indicazione delle singole fattispecie alla lettera c) dell’art. 80 comma 5 è ritenuta meramente esemplificativa, attribuendo la norma un potere discrezionale alla stazione appaltante circa la valutazione dei “gravi illeciti professionali” rilevanti ai fini della “integrità o affidabilità”: essa costituisce un tipico concetto giuridico a contenuto indeterminato secondo una tecnica legislativa nella quale, per individuare il fatto produttivo di effetti giuridici, la norma non descrive la fattispecie astratta in maniera tassativa ed esaustiva, ma rinvia – per la sussunzione del fatto concreto nell’ipotesi normativa – all'integrazione dell'interprete, mediante l'utilizzo di concetti che vanno completati e specificati con elementi o criteri extragiuridici. L’art. 83 comma 9 del Codice dei contratti vigente ratione temporis puntualizza che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o…
Leggi tutto... Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi

Costi della manodopera - l'inesatta quantificazione dei costi della manodopera (emersa in sede di verifica di congruità) non consente l’adozione della misura espulsiva da parte della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 95 comma 10 In evidenza

  • Pubblicato in Giurisprudenza
  • Vota questo articolo
    (0 Voti)
  • Letto: 981 volte
  TAR PARMA SEZ I 10/01/2019 n. 2 Nel caso di specie, tuttavia, non si è in presenza (né è dedotto in ricorso), di una omessa indicazione dei costi della manodopera ma di una inesatta quantificazione degli stessi che sarebbe emersa in sede di verifica di congruità. Ciò non consente l’adozione della misura espulsiva da parte della Stazione appaltante né in applicazione dell’invocato art. 95, da cui discende l’esclusione nel solo caso di omessa indicazione di tali costi, né, in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione, in applicazione del richiamato punto IV.2.5 Busta C del Bando che prevedeva espressamente “l’esclusione dalla gara” unicamente in caso di omessa indicazione dei costi della manodopera.
Leggi tutto... Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi

Clausole non immediatamente escludenti - le clausole del bando che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente dall’operatore economico che abbia partecipato In evidenza

  • Pubblicato in Giurisprudenza
  • Vota questo articolo
    (0 Voti)
  • Letto: 745 volte
  CONSIGLIO DI STATO SEZ V 08/01/2019 n. 173 Decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 26 aprile 2018, n. 4 (sopravvenuta alla sentenza di primo grado, pubblicata il 20 febbraio 2018). Con questa decisione, in relazione alla questione, oggetto dell’ordinanza di rimessione, di definizione dei casi in cui nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sussista l’onere di immediata impugnazione del bando, si è affermato il seguente principio di diritto: <<le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente dall’operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura>>. Tuttavia, con la citata decisione n. 4/2018 l’Adunanza plenaria ha ribadito, non solo che deve restare escluso l’onere di immediata impugnazione delle prescrizioni del bando riguardanti il metodo di gara, il criterio di aggiudicazione e la valutazione dell’anomalia (come già affermato nel precedente n. 1/2003), ma anche che, con riferimento alla vigente legislazione (d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, siccome modificato dal d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017), vanno immediatamente impugnate soltanto le clausole del bando preclusive della partecipazione o tali da impedire con certezza la stessa formulazione…
Leggi tutto... Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi

Gare telematiche - il rallentamento delle piattaforme telematiche sulle quali devono essere caricate le offerte in prossimità della scadenza è motivazione idonea a riaprire il termine di scadenza In evidenza

  • Pubblicato in Giurisprudenza
  • Vota questo articolo
    (0 Voti)
  • Letto: 596 volte
  TAR MILANO SEZ IV 09/01/2019 n. 40 Pertanto, a fronte di un malfunzionamento del sistema telematico di gestione della gara, tale da aver realmente interferito sull’intervallo di presentazione dell’offerta stabilito dalla disciplina di gara, la Stazione appaltante è tenuta, nelle forme più adeguate alla fattispecie, a ripristinare tale intervallo, compromesso dal malfunzionamento, in modo da dare la possibilità all’operatore economico di presentare la propria offerta, così da garantire la par condicio competitorum.
Leggi tutto... Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi

Monte ore minimo - se previsto dal disciplinare di gare un monte ore minimo, questo non può essere disatteso in sede di offerta tecnica. Qualora venisse disatteso è causa di esclusione dalla procedura In evidenza

  • Pubblicato in Giurisprudenza
  • Vota questo articolo
    (0 Voti)
  • Letto: 1589 volte
  TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, TRIESTE SEZ I 25/01/2019 n. 38 Va da sé, quindi, che, avuto riguardo alla chiara ed espressa richiesta di una prestazione quantitativa minima [che, peraltro, il CSA richiedeva, in termini generali, anche all’art. 4 (“Il monte ore previsto costituisce base minima”, che gli offerenti avrebbero potuto solo aumentare “in sede di offerta migliorativa”, ma non assolutamente disattendere)] e alla sua necessaria articolazione in due diverse tipologie di servizio, da un lato, e all’impegno espressamente assunto dalla controinteressata di accettazione delle condizioni generali e speciali dell’appalto e, in particolare, quelle stabilite nel CSA (vedi artt. 14.4 e 14.11 Disciplinare - all. 009 – doc. 8 fascicolo ricorrente), dall’altro, la Commissione avrebbe dovuto fare buon governo dei propri poteri ed escludere la controinteressata dalla competizione, applicando, semplicemente, quanto espressamente previsto dal CSA a pag. 33 (“Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all’interno dell'offerta sia tecnica che economica elementi di incongruenza con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal presente invito a presentare offerta e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, ma all'esclusione del…
Leggi tutto... Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi
Sottoscrivi questo feed RSS

Accedi o Registrati

Clicca per ascoltare il testo!