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Giurisprudenza

Oggetto sociale: ha valore meramente notiziale della visura camerale e non ha valore probatorio In evidenza

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  TAR LOMBARDIA, MILANO SEZ I 10/08/2019 n. 1553 Nessun valore probatorio può essere tuttavia attribuito alla descrizione dell’oggetto sociale contenuto nella visura camerale, stante il valore meramente notiziale della stessa. In ogni caso la circostanza che i servizi ..... siano elencati al numero 2 dell’elenco delle attività di impresa non significa affatto che essi siano oggetto di un’attività secondaria, in quanto l’elenco indica tutte le attività per le quali l’impresa è abilitata ma non la loro effettiva espletazione. La mera indicazione nell’oggetto sociale non ne prova affatto il suo effettivo <svolgimento>, al quale occorre riferirsi per verificare l’incompatibilità che le leggi regionali dispongono con il contemporaneo << svolgimento>> dei servizi
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Accesso agli atti: per esercitare il diritto di accesso è necessario dimostrare la concreta necessità di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio In evidenza

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Consiglio di Stato sez. V - 01/07/2020, n. 4220 -Come di recente statuito da questo Consiglio (Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 64), le norme che regolano l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici sono definite dall'art. 53 d.lgs. n. 50 del 2016, che richiama la disciplina generale di cui agliartt. 22 ss. l. 7 agosto 1990, n. 241, ma"vi aggiunge speciali e specifiche disposizioni derogatorie in punto di differimento, di limitazione e di esclusione della pretesa ostensiva in considerazione delle peculiari esigenze di riservatezza che sogliono manifestarsi e assumere rilievo nel contesto delle procedure evidenziali". -E' esente dai dedotti profili di illegittimità l'operato della Stazione appaltante che ha tenuto conto delle motivate e comprovate dichiarazioni di diniego all'accesso espresse dalle controinteressate, con specifica indicazione delle parti dell'offerta tecnica e, per ciascuna, delle peculiari e adeguate ragioni per cui l'ostensione non poteva essere consentita, in quanto relative a dati, profili e informazioni costituenti"il valore aggiunto che la società garantisce rispetto al servizio ordinario"e alle"richieste minime della Stazione appaltante e previste nei documenti di gara", la cui"diffusione o parziale divulgazione causerebbe un danno grave alla società in termini di perdita di competitività sul…
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Offerta economica: la proposta complessiva ha conenuto immodificabile, la struttura dei costi è rimodulabile in sede di giustificazioni In evidenza

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TAR LAZIO, ROMA SEZ II 05/08/2020 n. 9002 -Nell’esame sull’anomalia dell’offerta, l’amministrazione deve accertare la serietà e l’affidabilità complessiva dell’offerta, considerata sinteticamente e non atomisticamente nelle singole componenti. -La relativa valutazione ha, peraltro, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà. Ne discende che deve ritenersi consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o normative, ma anche al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori. -Occorre, in sostanza, tenere adeguatamente distinti il contenuto (immodificabile) della proposta contrattuale, affidata all’offerta economica, e le giustificazioni della struttura dei costi (motivatamente e ragionevolmente rimodulabili in sede di verifica della anomalia). -Le giustificazioni che, come tali, sono variamente sviluppate sulla scia…
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Invarianza soglia di anomalia - non si applica il principio in caso di errore materiale in sede di lettura delle offerte In evidenza

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TAR LAZIO, ROMA SEZ I 14/07/2020 n. 8033 -Individuazione della soglia in conformità delle diverse offerte come proposte dai concorrenti ammessi alla gara, nel senso che solo una volta individuata esattamente la platea di questi e le conseguenti offerte, queste risultano immodificabili, anche ai fini del calcolo della soglia di anomalia; -se dovesse prevalere la diversa interpretazione propugnata dalla ricorrente, ogni errore di calcolo dovrebbe comportare la immodificabilità dell'avvenuta aggiudicazione e questo – per ipotesi - persino nel caso di una interessata e/o dolosa individuazione di una soglia di anomalia contraria al dato reale; -la giurisprudenza a cui il Collegio ritiene di conformarsi ha stabilito, in tal senso, che il c.d. “principio di invarianza” non si applica qualora vi sia un atto di esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione appaltante
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Subappalto - non esclusione del R.T.I. se è idoneo a svolgere correttamente la prestazione, anche in caso di debito fiscale del subappaltatore In evidenza

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TAR LAZIO SEZ. II 16/07/2020 N. 15054 -Detto altrimenti, in linea con l’approccio antiformalistico della più recente giurisprudenza, la pur potenziale pregnanza del debito fiscale quale motivo di esclusione di un operatore economico (e la stessa censurabilità dell’omessa dichiarazione di tale circostanza potenzialmente rilevante) cedono dinanzi al dato sostanziale rappresentato dalla concreta irrilevanza del citato sub-appaltatore rispetto all’affidabilità generale del RTI, di per sé già idoneo a svolgere correttamente la prestazione de qua (anche senza il subappaltatore escluso) ed al quale non può essere imputata alcuna causa escludente. -Per costante giurisprudenza della Sezione, la contestazione della legittimità della composizione della commissione giudicatrice deve essere proposta tempestivamente e non attendendo opportunisticamente gli esiti della gara (v. sentenza della Sezione n.12450/2017).
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