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Giurisprudenza

Ricorso al bando di gara - legittima l'impugnazione del bando da parte di un operatore economico che non presenta domanda di partecipazione,se la base d'asta è solamente simbolica (cioè sproporzionatamente bassa) In evidenza

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TAR Calabria Reggio Calabria 16/7/2018 n. 418 Il Collegio ritiene che il prezzo posto dalla Stazione appaltante a base d’asta, se e nella misura in cui venga dimostrata la sua eccentricità al ribasso rispetto ai prezzi di mercato e quindi la sua natura “simbolica”, esoneri l’operatore economico di turno dal poter o dover proporre la domanda di partecipazione alla gara, presentando un’offerta economica destinata ad essere ineludibilmente esclusa perché caratterizzata da un prezzo superiore all’importo determinato dall’Amministrazione.
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Anomalia dell'offerta - i costi del lavoro delle tabelle ministeriali non sono inderogabili. Il procedimento di anomalia è fatto in contraddittorio (le giustificazioni sono modificabili). Non si considera il monte ore teorico, ma il costo reale. In evidenza

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TAR Veneto sez. I 19/7/2018 n. 774 1. L’art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (che disciplina il sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse), al comma 5, lett. d), dispone che la stazione appaltante esclude l’offerta se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui al precedente art. 23, comma 16, mentre al successivo comma 6 sancisce che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.  Il richiamato art. 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi. Orbene, la giurisprudenza ha chiarito l’esatta portata della normativa richiamata, precisando che la disposizione dettata dall’art. 97, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 appare erroneamente formulata laddove, alla cit. lett. d) del comma 5, afferma che l’offerta è anormalmente bassa e,…
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Requisiti generali e speciali - devono essere posseduti alla data del termine per la presentazione delle offerte, per tutta la durata della procedura fino all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto e nel periodo di espletamento del contratto In evidenza

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  TAR Lazio Roma sez. II bis 20/7/2018 n. 8268 Il Collegio ritiene di ribadire i consolidati principi espressi anche dal Giudice d’Appello in materia, alla stregua dei quali nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (cfr. ex multis, A.P. n. 8 del 2015). La sussistenza della continuità nel possesso dei requisiti di qualificazione SOA presuppone che, in disparte il profilo legato al rispetto del termine di novanta giorni di cui agli artt. 76 e 77 del d.P.R. n. 207 del 2010, applicabile ratione temporis, il contratto inerente alla verifica triennale sia stipulato in epoca antecedente alla scadenza di detto termine di scadenza. Per contro, nella fattispecie, al momento in cui è intervenuta l’aggiudicazione in favore della odierna ricorrente tale presupposto non era sussistente  
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Art. 80 obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali - non c'è irregolarità se l'istanza di rateizzazione è inoltrata entro i termini di scadenza del bando In evidenza

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 TAR Friuli Venezia Giulia sez. I 11/7/2018 n. 246 La società controinteressata, in relazione al suddetto carico tributario, ha presentato, in data 8 novembre 2017, un’istanza di definizione agevolata (doc. 2 – deposito del 10 marzo 2018), ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 193 del 2016, nei termini e secondo le modalità ulteriori introdotte dall’art. 1, D.L. n. 148 del 2017, assumendo l’impegno a provvedere al pagamento delle somme dovute, rideterminate a seguito dell’adesione alla procedura in € 1.508,82 (cfr. doc. 2, conteggi – stesso deposito), da corrispondersi in cinque rate. Tale istanza risulta debitamente acquisita dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, circostanza comprovata dalla produzione della ricevuta trasmessa alla società aggiudicataria via PEC (all. 3, deposito dell’Amministrazione del 13 aprile 2018). Va ritenuto che a seguito dei descritti adempimenti, la controinteressata abbia conseguito, a partire dall’8 novembre 2017, una situazione di piena regolarità fiscale, tale da non intaccare i requisiti di accesso alla gara, come stabilititi, dall’art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50 del 2016.  
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Dies a quo per l'impugnazione delle ammissioni/esclusioni - Sarà la Corte Costituzionale a decidere sulla costituzionalità dell'onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione In evidenza

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 TAR Puglia Bari  sez. III 20/7/2018 n. 1097 La previsione (art. 120, comma 2 bis cod. proc. amm.), per risultare conforme alle citate norme costituzionali, deve essere depurata dai periodi indicati (primo e secondo) per quanto concerne l’onere di immediata impugnazione delle ammissioni, al fine di considerare ammissibile l’impugnazione della aggiudicazione definitiva da parte di chi ha omesso di gravare il provvedimento di ammissione dell’aggiudicataria e di consentire l’operatività del tradizionale orientamento in forza del quale un atto amministrativo deve essere immediatamente contestato in sede giurisdizionale solo se immediatamente lesivo (e tale non può essere considerato l’atto di ammissione per quanto in precedenza esposto). Né è possibile procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame, stante l’inequivoco tenore della stessa che impone l’onere di immediata impugnazione dell’atto di ammissione pena l’incorrere nella preclusione sopra descritta e comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione definitiva da parte di chi ha omesso di impugnare tempestivamente l’ammissione dell’aggiudicataria.  
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