Servizi analoghi - la formula ‘servizi analoghi’ implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra le prestazioni oggetto dell'appalto e le prestazioni dei servizi indicati dai concorrenti In evidenza
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TAR Lazio, Roma sez. III QUATER 19/03/2018 n. 3002 Si rammenta che, per la giurisprudenza, il concetto di “servizi analoghi” va interpretato in maniera estensiva, escludendo quei solo i casi in cui negli stessi fossero comprese “qualsiasi attività comunque svolta dall’impresa, anche se non abbia alcuna attinenza con l’oggetto dell’appalto” (C. Stato, V, 17 marzo 2009, n.1589). Invero, “Sotto il profilo del concetto di similarità dei servizi pregressi, deve rammentarsi che i servizi analoghi non significano servizi identici, poiché la formula ‘servizi analoghi’ implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che non possono che scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria dal bando, senza quindi fermarsi alla verifica del tipo di contratto in cui tali prestazioni sono inserite. Pertanto, quando la lex specialis di gara richiede, come nella fattispecie, di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con…
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