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Giurisprudenza

Servizi analoghi - la formula ‘servizi analoghi’ implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra le prestazioni oggetto dell'appalto e le prestazioni dei servizi indicati dai concorrenti In evidenza

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TAR Lazio, Roma sez. III QUATER 19/03/2018 n. 3002 Si rammenta che, per la giurisprudenza, il concetto di “servizi analoghi” va interpretato in maniera estensiva, escludendo quei solo i casi in cui negli stessi fossero comprese “qualsiasi attività comunque svolta dall’impresa, anche se non abbia alcuna attinenza con l’oggetto dell’appalto” (C. Stato, V, 17 marzo 2009, n.1589). Invero, “Sotto il profilo del concetto di similarità dei servizi pregressi, deve rammentarsi che i servizi analoghi non significano servizi identici, poiché la formula ‘servizi analoghi’ implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che non possono che scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria dal bando, senza quindi fermarsi alla verifica del tipo di contratto in cui tali prestazioni sono inserite. Pertanto, quando la lex specialis di gara richiede, come nella fattispecie, di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell’oggetto dell’appalto, né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con…
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Costo del lavoro - le tabelle ministeriali hanno funzione indicativa e non costituiscono parametri di riferimento assoluti o inderogabili In evidenza

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TAR Lazio, Roma sez. III QUATER 19/03/2018 n. 3002 La giurisprudenza ha chiarito che le tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, evocate ai fini della giustificazioni da rendere in sede di verifica dell’anomalia dall’art. 97, comma 5, lett. d), del medesimo decreto, esprimono soltanto il costo medio della manodopera quale parametro di riferimento né assoluto né inderogabile e che, svolgendo esso una funzione meramente indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenzianti una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità dei costi inferiori, è ben possibile discostarsi da tali valori, in sede di giustificazioni dell'anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (ex multis, Tar Lazio, Roma, I 30 dicembre 2016, n. 12873). L’unico valore non modificabile è costituito invece dai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate, secondo quanto stabilito dall’art. 97, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 50/2016. Ciò posto, la previsione dell’esclusione dalla gara del concorrente che avesse offerto un «costo medio orario del lavoro» inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di riferimento e quindi alle tabelle ministeriali di riferimento (..) contenuta nel disciplinare della gara oggi in…
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Bando in lotto unico - se escludente e senza specifica motivazione è da impugnare immediatamente In evidenza

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TAR Lazio, Roma sez. III 16/03/2018 n. 3002 Pertanto, la stessa struttura della gara a lotto unico, secondo la prospettazione della ricorrente, ha valore immediatamente escludente rispetto alla sua domanda di partecipazione alla medesima, e, lungi da impedirne la legittimazione e l’interesse ad impugnare il bando, radica, invece, proprio quest’ultimo sin dal momento della pubblicazione della legge di gara, in applicazione della nota regola giurisprudenziale per cui sussiste l'onere d'immediata impugnazione del bando di gara pubblica per contestare clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla gara, o anche solo impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero che rendano ingiustificatamente più difficoltosa, per i concorrenti, la partecipazione alla gara. In questi casi già la pubblicazione del bando genera una lesione della situazione giuridica per chi intenderebbe partecipare alla competizione, ma non può farlo a causa della barriera all'ingresso a quello specifico mercato provocata da clausole del bando per lui insuperabili perché immediatamente escludenti o che assume irragionevoli o sproporzionate per eccesso; il che comporta per lui un arresto procedimentale perché gli si rendono inconfigurabili successivi atti applicativi utili (Consiglio di Stato, sez. V, 26/06/2017, n. 3110).
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RTI raggruppamenti temporanei di impresa - i requisiti soggettivi di carattere tecnico di regola devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa In evidenza

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TAR Lazio, Roma sez. I Quater 15/03/2018 n. 2981 Tale carattere sostanzialmente unitario delle prestazioni riferibili all’appalto in questione trova, secondo il Collegio, ulteriore conferma nel fatto che né il bando, né il disciplinare hanno fornito indicazione di una suddivisione e/o qualificazione delle prestazioni oggetto di gara tra “principali” e “secondarie”, limitandosi, invece, ad indicare sostanzialmente il servizio nella unitaria attività di vigilanza. Il Collegio ritiene, riguardo al caso in esame, dover riaffermare che nei raggruppamenti di imprese i requisiti tecnici di carattere soggettivo, devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa, a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni, eseguibili soltanto da alcune delle imprese associate (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 maggio 2005 n. 2765 e 25 luglio 2006 n. 4668), essendo precluso al partecipante ad una gara procedere alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie, onde ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale, potendosi dar vita a raggruppamenti di tipo verticale solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie” (Cons. Stato, III, 9 maggio 2012, n. 2689).
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Gara d'appalto di servizi e somministrazione di personale - tratti salienti dei diversi contratti In evidenza

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 Consiglio di Stato sez. III 12/03/2018 n. 1571 Se la distinzione tra le due figure contrattuali è marcata dal fatto che il “contratto di appalto” ha ad oggetto un’obbligazione di risultato (con cui l’appaltatore assume con la propria organizzazione il compito di far conseguire al committente il risultato promesso), mentre la somministrazione di lavoro sottende una tipica obbligazione di mezzi (attraverso cui l’Agenzia per il Lavoro si limita a fornire prestazioni lavorative organizzate e finalizzate dal committente), è evidente che nella gara de qua l’aggiudicatario non ha alcun risultato da raggiungere, poiché oggetto esclusivo della procedura, per quanto già si è esposto, sono mere prestazione lavorative (di segreteria, istruttorie o di supporto alla gestione delle attività amministrative) che, evidentemente, non rappresentano un’articolata ed organizzata prestazione di servizi.
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