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Offerta economica: la proposta complessiva ha conenuto immodificabile, la struttura dei costi è rimodulabile in sede di giustificazioni

legislative big

TAR LAZIO, ROMA SEZ II 05/08/2020 n. 9002

-Nell’esame sull’anomalia dell’offerta, l’amministrazione deve accertare la serietà e l’affidabilità complessiva dell’offerta, considerata sinteticamente e non atomisticamente nelle singole componenti.

-La relativa valutazione ha, peraltro, natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una “caccia all’errore” nella loro indicazione nel corpo dell’offerta, costituendo, in ogni caso, esercizio di apprezzamento schiettamente tecnico, non sindacabile in sede giurisdizionale, se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà. Ne discende che deve ritenersi consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o normative, ma anche al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità, che presiede la logica della par condicio tra i competitori.

-Occorre, in sostanza, tenere adeguatamente distinti il contenuto (immodificabile) della proposta contrattuale, affidata all’offerta economica, e le giustificazioni della struttura dei costi (motivatamente e ragionevolmente rimodulabili in sede di verifica della anomalia).

-Le giustificazioni che, come tali, sono variamente sviluppate sulla scia delle richieste provenienti, in prospettiva interlocutoria e nella prospettiva di scenari alternativi di evoluzione della commessa contrattuale programmatica, dalla stazione appaltante, potendo anche operarsi la compensazione tra sovrastime e sottostime (cfr. Cons. Stato, V, 28 maggio 2019, n. 3502), ovvero la valorizzazione di economie sopravvenienti, in grado di refluire sull’affidamento del contratto.

-Per giurisprudenza univoca e consolidata “il giudizio favorevole di ‘non anomalia’ dell’offerta in una gara d’appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazione rese dall’impresa offerente, mentre l’obbligo di motivazione esplicita e puntuale vale solo per l’esito negativo del giudizio di anomalia” .

Invarianza soglia di anomalia - non si applica il principio in caso di errore materiale in sede di lettura delle offerte

TAR LAZIO, ROMA SEZ I 14/07/2020 n. 8033

-Individuazione della soglia in conformità delle diverse offerte come proposte dai concorrenti ammessi alla gara, nel senso che solo una volta individuata esattamente la platea di questi e le conseguenti offerte, queste risultano immodificabili, anche ai fini del calcolo della soglia di anomalia;

-se dovesse prevalere la diversa interpretazione propugnata dalla ricorrente, ogni errore di calcolo dovrebbe comportare la immodificabilità dell'avvenuta aggiudicazione e questo – per ipotesi - persino nel caso di una interessata e/o dolosa individuazione di una soglia di anomalia contraria al dato reale;

-la giurisprudenza a cui il Collegio ritiene di conformarsi ha stabilito, in tal senso, che il c.d. “principio di invarianza” non si applica qualora vi sia un atto di esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione appaltante

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