Costi della manodopera - l'indicazione è strettamente funzionale al controllo di anomalia dell'offerta e pertanto può essere esplicitata in sede di verifica di anomalia dell'offerta In evidenza
- Scritto da Dario Tomasello
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
TAR Puglia Bari sez. I 21/06/2018 n. 906
La norma -art. 95 c 10- chiarisce che la indicazione dei costi della manodopera è strettamente funzionale al controllo di anomalia dell’offerta, controllo che risulta comunque effettuato nel caso di specie, avendo il comune resistente proceduto alla richiesta di opportuni chiarimenti sui costi del lavoro e al riscontro della complessiva attendibilità e congruità dell’offerta aggiudicataria.
Traducendosi, dunque, l’omissione contestata dalla ricorrente, in una mera carenza nella specificazione delle singole voci di costo, tuttavia sostanzialmente e adeguatamente considerate nel prezzo finale complessivamente offerto dall’impresa, come si preciserà infra, ne consegue che correttamente l’Amministrazione non ne ha decretato l’esclusione, permettendo che dette voci venissero precisate nel corso del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, senza con ciò violare il principio di immodificabilità dell’offerta economica.
A tanto va anche soggiunto che la lex specialis di gara non prevedeva espressamente la sanzione dell'esclusione in caso di omessa precisazione dei costi di manodopera e che il modello di offerta economica, allegato al disciplinare di gara, non prevedeva neppure la dichiarazione dei costi di manodopera, ma solo degli oneri di sicurezza, sicché, in ogni caso, ostava all’asserita doverosa esclusione dalla partecipante dalla gara l’affidamento ingenerato dalla disciplina di gara.
Pubblicato il 21/06/2018
N. 00906/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01387/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2017, proposto da
Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Di Donna, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Cognetti, n. 58;
contro
Comune di Valenzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nino Sebastiano Matassa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via A. Da Bari, 35;
C.U.C. di Sannicandro di Bari, Binetto, Toritto, Santeramo, Casamassima, Modugno, Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge.
nei confronti
Autolinee Roberto e Dongiovanni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Nanula, Giovanni Caponio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Caponio in Bari, via S. Lioce, 52;
per l'annullamento
- della Determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Valenzano n. 1075 del 15 novembre 2017, di aggiudicazione in favore di Autolinee Roberto e Dongiovanni s.r.l. del servizio di trasporto scolastico per gli AA.SS. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valenzano e di Autolinee Roberto e Dongiovanni s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Autolinee Dover di Vaccaro Cosimo s.r.l. ha partecipato alla procedura telematica aperta tramite la piattaforma Empulia, indetta per conto del Comune di Valenzano dalla Centrale Unica di Committenza con capofila il Comune di Santeremo, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, per la durata di cinque anni scolastici (2017-2022), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo a base d’asta di € 1.101.118,08 (di cui € 488,50 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso) oltre I.V.A..
1.1 Alla gara hanno partecipato in tutto cinque imprese del settore, tre delle quali, tuttavia, non superavano la soglia di sbarramento dei 60 punti prevista in relazione alla qualità dell’offerta tecnica.
1.2 All’esito dell’esame delle offerte tecniche ed economiche delle due ditte rimaste in gara (l’odierna ricorrente e la controinteressata), la gara è stata aggiudicata alla società Autolinee Roberto e Dongiovanni, con 78,189/80 punti, mentre la società Autolinee Dover ha totalizzato 67,903/80 punti.
3. Con il ricorso in esame, l’impresa ricorrente, classificatasi seconda in graduatoria, ha impugnato gli esiti della procedura di gara, asserendo, alla stregua di quattro articolati motivi di impugnazione, l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva e di tutti gli atti in epigrafe meglio indicati.
3.1 Con il primo motivo, la Dover Autolinee si duole della violazione degli artt. 95, commi 2, 6 e 8 D.lgs. n. 50/2016 nonché dell’eccesso di potere sotto svariati profili e, segnatamente, per erronea applicazione dell’art. 4, lett. A del Disciplinare di gara, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, erroneità e arbitrarietà manifeste, disparità di trattamento, sviamento e malgoverno: in sostanza, la ricorrente contesta la valutazione delle offerte tecniche effettuata dalla Commissione giudicatrice, in tesi, incorsa in evidenti errori di valutazione e macroscopiche sviste, che avrebbero inficiato i punteggi attribuiti alle due offerte.
3.2 Con il secondo motivo la società contesta la formula matematica utilizzata per la valutazione dell’offerta economica, in quanto avrebbe irragionevolmente acuito la differenza tra le due offerte, così impedendole di conseguire l’aggiudicazione.
3.3 Con il terzo motivo la Autolinee Dover si duole della violazione dell’art. 95, comma 10 D.lgs. 50/2016, asserendo che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per non aver specificamente indicato i costi della manodopera.
3.4 Infine, con il quarto motivo di ricorso viene contestata l’attendibilità dell’offerta economica dell’aggiudicataria, anche alla luce delle giustificazioni presentate in sede di subprocedimento ex art. 97 D.lgs. n. 50/2016.
4. Si sono costituiti in resistenza il Comune di Valenzano e la società aggiudicataria, insistendo per la reiezione del gravame, assunto come inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto.
5. Le parti hanno svolto difese in vista dell’udienza pubblica del 18 aprile 2018, all’esito della quale la causa è passata in decisione.
6. E’ controversa la legittimità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, disposta dal Comune di Valenzano in favore della società Autolinee Roberto e Dongiovanni s.r.l., in relazione al servizio quinquennale di trasporto scolastico comunale.
7. Il ricorso non merita accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono.
7.1 Con il primo articolato motivo di gravame, in estrema e doverosa sintesi, la ricorrente contesta l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche per come in concreto svolta dalla Commissione giudicatrice in relazione ai diversi parametri di valutazione fissati dalla lex specialis per l’elemento “Qualità” (cfr. art. 4 lett. A del disciplinare di gara), cercando di profilare, attraverso un capillare raffronto tra i giudizi valutativi, un quadro sintomatico dell’eccesso di potere in tesi sotteso all’illogica sopravvalutazione dell’offerta della controinteressata e all’irragionevole ed ingiusta penalizzazione della propria proposta progettuale.
7.1.a Secondo l’assunto argomentativo della ricorrente, non si giustificherebbe, in primis, il più favorevole apprezzamento espresso in relazione al sub-criterio 2), “caratteristiche, efficienza e criticità dei mezzi”, in relazione al quale il disciplinare ha offerto la seguente descrizione: “Gestione caratteristiche, efficienza e criticità dei mezzi: descrizione caratteristiche costruttive degli automezzi in termini di modernità ... gestione delle criticità di funzionamento degli automezzi (es: soccorsi in caso di viaggi esterni al territorio comunale)”.
In tesi di parte, la controinteressata avrebbe conseguito in maniera del tutto irragionevole il punteggio massimo di 10 punti, atteso che, in particolare:
- risultano offerti per la gestione del servizio solo 2 automezzi pronti da immatricolare su un totale di cinque (di cui tre immatricolati nel 2015), a fronte della propria offerta di ben cinque automezzi di pronta immatricolazione;
- dei 19 mezzi di scorta offerti solo 2 sarebbero valutabili posto che per il resto sarebbero invece inutilizzabili o perché immatricolati anteriormente al 2014 o perché in servizio di altro comune.
- lo scuolabus previsto per il trasporto disabili avrebbe una capienza massima di solo 9 posti e non potrebbe sostituire gli autobus da 50 posti offerti.
Sotto altro profilo, la Commissione non avrebbe adeguatamente valutato che la propria offerta presentava una più diffusa rappresentazione delle criticità, avuto riguardo all’ulteriore disponibilità della propria “centrale operativa” (attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, già stabilmente strutturata per la gestione di importanti commesse con Trenitalia s.p.a.), dell’officina mobile e dell’apporto fondamentale del software gestionale AVM (di cui Autolinee Roberto e Dongiovanni sarebbe in tesi sprovvista).
Infine, la ricorrente passa in rassegna le migliorie offerte da entrambe le imprese in relazione ad ulteriori sub-parametri (segnatamente 1.1), 1.2), 1.3), 1.5) dell’art. 4, lettera A, del disciplinare), asserendo che dal semplice raffronto delle due proposte progettuali emergerebbe la macroscopica irragionevolezza dell’attribuzione di punteggi massimi in favore della Autolinee Roberto e Dongiovanni nonché l’inadeguatezza delle valutazioni della propria offerta.
Conclude, pertanto, rimarcando che, alla stregua della diversa e più corretta attribuzione dei punteggi prospettata in ricorso, l’ordine in graduatoria verrebbe evidentemente del tutto sovvertito a proprio vantaggio.
Il motivo è destituito di fondamento.
7.1.b Come ampiamente noto, alla luce della consolidata giurisprudenza le valutazioni tecniche espresse dalla Commissione di gara sono ampiamente discrezionali ed insindacabili in sede giurisdizionale ove non inficiate da profili di erroneità, di illogicità e di sviamento (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 21 gennaio 2009 n. 282).
Invero, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa «Nelle gare pubbliche il controllo del giudice della legittimità sugli apprezzamenti tecnici dell’Amministrazione deve essere svolto “extrinsecus”, nei limiti della rilevabilità “ictu oculi” dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità e non alla sostituzione dell’Amministrazione; la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione costituisce infatti ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla p.a. quand’anche l’eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell’area dell’annullamento dell’atto; in base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l’Amministrazione è infatti in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l’interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa; deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità) rimessi all’organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi» (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978).
7.1.c Ciò posto, nel caso in esame, non sono emersi tangibili profili di irragionevolezza o erroneità nei giudizi complessivamente espressi dalla Commissione, restando i rilievi critici della parte ricorrente ancorati ad aspetti di merito, involgenti la mera opinabilità delle scelte tecnico-discrezionali della S.A., tentando la ricorrente di colmare il considerevole iato numerico che la separa dall’aggiudicataria con la sostituzione della propria personale valutazione, basata su dati non oggettivi ed incontrovertibili, a quella espressa dall’Ente.
7.1.d Invero, anche alla luce dei rilievi difensivi svolti dalla difesa dell’ente resistente e della controinteressata, i profili tecnici della proposta progettuale dell’aggiudicararia, valorizzati dalla S.A. nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, nel caso in esame appaiono del tutto idonei a supportare la plausibilità e coerenza del giudizio di maggior favore espresso dalla Commissione, dovendosi rimarcare che:
- il criterio sub 2) appare verosimilmente finalizzato a valutare nell’insieme le caratteristiche, l’efficienza e le criticità dei mezzi, sicché del tutto ragionevolmente il maggior punteggio attribuito consegue alle caratteristiche degli automezzi complessivamente assicurate, dunque, non solo dall’anno di immatricolazione, bensì anche da altri rilevanti aspetti quali: l’impatto ambientale (gli automezzi della aggiudicataria sono tutti Euro 6), il totale dei posti a sedere assicurati (244 a fronte di 203 offerti dalla ricorrente), la dotazione di confort dei veicoli (l’aggiudicataria ha messo a disposizione un maggior numero di assistenti oltre a un defibrillatore per ciascun veicolo – con personale abilitato all’utilizzo e a interventi di pronto soccorso), dei servizi di controllo, manutenzione e igienizzazione, del numero degli automezzi sostitutivi (che resta superiore anche non considerando quelli immatricolati anteriormente al 2014);
- nemmeno implausibili risultano le differenze di punteggio attribuite in relazione agli ulteriori criteri in contestazione, alla luce delle caratteristiche dell’offerta evidenziate dalla resistente amministrazione e dalla controinteressata (cfr. memorie rispettivamente del 7 e 8 gennaio 2018) e tenuto conto, in particolare, dell’apprezzamento per il sistema di trasmissione dei dati in tempo reale con monitoraggio dei pagamenti e gestione dei titoli di viaggio direttamente a bordo da parte degli accompagnatori; di uno Sportello informativo on-line e un call center per tutto l’anno 24 ore su 24 nonché dell’offerta di un servizio di ingresso anticipato con sorveglianza, assistenza ed animazione fino ad un'ora giornaliera prima (stesso servizio post-scuola), con controllo degli alunni alla sosta, a fine corsa, e prelievo porta a porta per la scuola infanzia.
Conclusivamente, l’attività di valutazione svolta dalla Commissione si presenta del tutto legittima, alla luce delle superiori considerazioni, non sconfinando dai canoni della ragionevolezza e correttezza, per quanto esposto, solo infondatamente contestati dalla ricorrente.
7.2 Con il secondo motivo di ricorso si pone in dubbio la legittimità del modus operandi della Commissione, avuto riguardo all’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.
Più in dettaglio, sostiene la ricorrente che la formula matematica prevista dalla lex specialis sarebbe stata applicata in maniera del tutto illogica, avendo portato ad un irrisorio differenziale di appena 0,55 punti, nonostante la rilevante distanza tra i ribassi formulati, avendo la Commissione erroneamente considerato il prezzo offerto e non le singole percentuali di ribasso.
In subordine, viene impugnato il disciplinare di gara, art. 4 Lett. B, limitatamente alla formula matematica di attribuzione dei punteggi parziali alle offerte tecniche, sostenendosene l’irragionevolezza in ragione del risultato di sostanziale annientamento del divario tra i ribassi conseguente all’attribuzione di un punteggio differenziale minimo.
7.2.a Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile per difetto di interesse.
7.2.b In primis, manifestamente infondate sono le censure sollevate avverso l’operato della Commissione, posto che questa si è limitata ad applicare pedissequamente la formula matematica prevista dall'art. 4 lett. B del Disciplinare di gara, in ragione della quale il punteggio economico scaturisce dal rapporto tra il costo delle diverse offerte e non dal rapporto tra le percentuali di ribasso.
Peraltro, del tutto irragionevole appare la diversa applicazione della formula proposta dalla ricorrente, che consentirebbe di ottenere circa 10 punti a fronte di una differenza di costo del tutto modesta (rispetto all’importo giornaliero posto a base di gara di € 1.126,54, Autolinee Dover ha offerto il prezzo di € 1.070,00, mentre Autolinee Roberto e Dongiovanni il prezzo di € 1.100,00, con una differenza di appena di € 30,00 - pari a circa il 2,5%).
7.2.c Né, infine, l'eventuale accoglimento della censura in esame potrebbe giovare sotto l’ulteriore profilo dedotto (dell’illegittimità della formula per palese irragionevolezza), posto che la notevole distanza in termini di punteggio tra le offerte tecniche, pari a 10,286 punti e il ridotto divario tra le due offerte economiche, non consentirebbero comunque alla ricorrente di conseguire l’aggiudicazione.
7.3 Con il terzo motivo di ricorso, la Dover lamenta la violazione dell’art. 95 co. 10 del D.lgs n. 50/2016, sostenendo che la mancata indicazione, da parte della aggiudicataria, dei costi della manodopera nell’offerta economica, avrebbe dovuto comportarne l’esclusione dalla gara.
7.3.a La doglianza non merita condivisione.
7.3.b Il superiore assunto si radica all’esegesi dell’art. 95 co. 10 del d.lgs n. 50/2016, a mente del quale: “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”.
7.3.c La norma chiarisce che la indicazione dei costi della manodopera è strettamente funzionale al controllo di anomalia dell’offerta, controllo che risulta comunque effettuato nel caso di specie, avendo il comune resistente proceduto alla richiesta di opportuni chiarimenti sui costi del lavoro e al riscontro della complessiva attendibilità e congruità dell’offerta aggiudicataria.
7.3.d Traducendosi, dunque, l’omissione contestata dalla ricorrente, in una mera carenza nella specificazione delle singole voci di costo, tuttavia sostanzialmente e adeguatamente considerate nel prezzo finale complessivamente offerto dall’impresa, come si preciserà infra, ne consegue che correttamente l’Amministrazione non ne ha decretato l’esclusione, permettendo che dette voci venissero precisate nel corso del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, senza con ciò violare il principio di immodificabilità dell’offerta economica (cfr. mutatis mutandi Tar Puglia, Bari, sez. II, 7 febbraio 2018, n. 165; Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 12 dicembre 2016, n. 3217).
A tanto va anche soggiunto che la lex specialis di gara non prevedeva espressamente la sanzione dell'esclusione in caso di omessa precisazione dei costi di manodopera e che il modello di offerta economica, allegato al disciplinare di gara, non prevedeva neppure la dichiarazione dei costi di manodopera, ma solo degli oneri di sicurezza, sicché, in ogni caso, ostava all’asserita doverosa esclusione dalla partecipante dalla gara l’affidamento ingenerato dalla disciplina di gara.
7.3.e Alla luce di quanto precisato, dunque, il motivo appena esaminato va respinto.
7.4 Infine, la società ricorrente censura la valutazione della S.A. di complessiva congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, sostenendone, all’opposto, l’inattendibilità sotto il profilo economico, asserendo che le perplessità iniziali rappresentate dalla S.A. non possono ritenersi superate dalle giustificazioni presentate nell’ambito del sub-procedimento di cui all’art. 97 del D.lgs n. 50/2016.
7.4.a L’assunto è destituito di fondamento, resistendo il giudizio di non anomalia dell’offerta alle avverse censure di irragionevolezza, alla luce della valutazione globale svolta dall’Amministrazione, in concreto supportata dalle plausibili giustificazioni addotte dall’aggiudicataria, con cui, in particolare, si è evidenziato che:
- il software finalizzato alla informatizzazione del servizio è stato offerto al Comune “senza costi aggiuntivi per l’Ente”, trattandosi di un sistema predisposto al proprio interno da Autolinee Roberto e Dongiovanni e già in uso da diverso tempo presso diverse P.A., sicché appare quindi più che congrua la spesa indicata nelle giustificazioni (€ 1.000,00), che si riferisce al solo acquisto dei tablet;
- quanto, poi, al piano di formazione del personale – come risulta dalla documentazione in atti - Autolinee Roberto e Dongiovanni ha aderito ai fondi interprofessionali per la formazione continua che consentono alle aziende di accantonare una determinata percentuale (0,30%) sulla busta paga di ogni lavoratore da destinare poi alla formazione dei propri dipendenti senza alcun costo aggiuntivo;
- la spesa relativa alla “assistente aggiuntiva”, in quanto spesa eventuale, è stata inserita tra le “spese eventuali di gestione”, per le quali risulta prevista una somma che è stata ragionevolmente ritenuta adeguata (€ 29.793,22: v. giustificazioni allegate alla nota 24 ottobre 2017, in atti);
- quanto al personale addetto ai servizi di call center, trattasi, durante gli orari di ufficio, dello stesso personale di segreteria dell’azienda.
7.4.b Le contestazioni in questione, circoscritte ad alcune singole voci di costo dell’offerta, appaiono, comunque, così come rimarcato dalla difesa del comune resistente, irrilevanti tenuto conto che sono comunque ampiamente coperte dalle somme accantonate e dai corposi utili indicati nell’offerta.
7.4.c Le superiori considerazioni risultano del resto in linea con gli arresti giurisprudenziali oramai consolidati per cui:
- il giudizio sull'anomalia delle offerte presentate in una gara di appalto è un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A. e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 211/2016; V, n. 5450/2015);
- le valutazioni sul punto devono essere compiute dall'Amministrazione in modo globale e sintetico, con riguardo alla serietà dell'offerta nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci dell'offerta (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 5597/2015; sez. V, n. 2274/2015; sez. VI, n. 2662/2015).
8. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
9. Gli aspetti di particolare complessità procedimentale e processuale della fattispecie in esame, oltre che la evidente peculiarità in fatto della presente controversia, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore
IL SEGRETARIO
Clicca per ascoltare il testo! TAR Puglia Bari sez. I 21/06/2018 n. 906 La norma -art. 95 c 10- chiarisce che la indicazione dei costi della manodopera è strettamente funzionale al controllo di anomalia dell’offerta, controllo che risulta comunque effettuato nel caso di specie, avendo il comune resistente proceduto alla richiesta di opportuni chiarimenti sui costi del lavoro e al riscontro della complessiva attendibilità e congruità dell’offerta aggiudicataria. Traducendosi, dunque, l’omissione contestata dalla ricorrente, in una mera carenza nella specificazione delle singole voci di costo, tuttavia sostanzialmente e adeguatamente considerate nel prezzo finale complessivamente offerto dall’impresa, come si preciserà infra, ne consegue che correttamente l’Amministrazione non ne ha decretato l’esclusione, permettendo che dette voci venissero precisate nel corso del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, senza con ciò violare il principio di immodificabilità dell’offerta economica. A tanto va anche soggiunto che la lex specialis di gara non prevedeva espressamente la sanzione dellesclusione in caso di omessa precisazione dei costi di manodopera e che il modello di offerta economica, allegato al disciplinare di gara, non prevedeva neppure la dichiarazione dei costi di manodopera, ma solo degli oneri di sicurezza, sicché, in ogni caso, ostava all’asserita doverosa esclusione dalla partecipante dalla gara l’affidamento ingenerato dalla disciplina di gara. Pubblicato il 21/06/2018 N. 00906/2018 REG.PROV.COLL. N. 01387/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2017, proposto da Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dallavvocato Michele Di Donna, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Cognetti, n. 58; contro Comune di Valenzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dallavvocato Nino Sebastiano Matassa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via A. Da Bari, 35; C.U.C. di Sannicandro di Bari, Binetto, Toritto, Santeramo, Casamassima, Modugno, Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge. nei confronti Autolinee Roberto e Dongiovanni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Nanula, Giovanni Caponio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Caponio in Bari, via S. Lioce, 52; per lannullamento - della Determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Valenzano n. 1075 del 15 novembre 2017, di aggiudicazione in favore di Autolinee Roberto e Dongiovanni s.r.l. del servizio di trasporto scolastico per gli AA.SS. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valenzano e di Autolinee Roberto e Dongiovanni s.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; Relatore la dott.ssa Maria Grazia DAlterio e uditi nelludienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. La società Autolinee Dover di Vaccaro Cosimo s.r.l. ha partecipato alla procedura telematica aperta tramite la piattaforma Empulia, indetta per conto del Comune di Valenzano dalla Centrale Unica di Committenza con capofila il Comune di Santeremo, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, per la durata di cinque anni scolastici (2017-2022), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo a base d’asta di € 1.101.118,08 (di cui € 488,50 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.. 1.1 Alla gara hanno partecipato in tutto cinque imprese del settore, tre delle quali, tuttavia, non superavano la soglia di sbarramento dei 60 punti prevista in relazione alla qualità dell’offerta tecnica. 1.2 All’esito dell’esame delle offerte tecniche ed economiche delle due ditte rimaste in gara (l’odierna ricorrente e la controinteressata), la gara è stata aggiudicata alla società Autolinee Roberto e Dongiovanni, con 78,189/80 punti, mentre la società Autolinee Dover ha totalizzato 67,903/80 punti. 3. Con il ricorso in esame, l’impresa ricorrente, classificatasi seconda in graduatoria, ha impugnato gli esiti della procedura di gara, asserendo, alla stregua di quattro articolati motivi di impugnazione, l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva e di tutti gli atti in epigrafe meglio indicati. 3.1 Con il primo motivo, la Dover Autolinee si duole della violazione degli artt. 95, commi 2, 6 e 8 D.lgs. n. 50/2016 nonché dell’eccesso di potere sotto svariati profili e, segnatamente, per erronea applicazione dell’art. 4, lett. A del Disciplinare di gara, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, erroneità e arbitrarietà manifeste, disparità di trattamento, sviamento e malgoverno: in sostanza, la ricorrente contesta la valutazione delle offerte tecniche effettuata dalla Commissione giudicatrice, in tesi, incorsa in evidenti errori di valutazione e macroscopiche sviste, che avrebbero inficiato i punteggi attribuiti alle due offerte. 3.2 Con il secondo motivo la società contesta la formula matematica utilizzata per la valutazione dell’offerta economica, in quanto avrebbe irragionevolmente acuito la differenza tra le due offerte, così impedendole di conseguire l’aggiudicazione. 3.3 Con il terzo motivo la Autolinee Dover si duole della violazione dell’art. 95, comma 10 D.lgs. 50/2016, asserendo che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per non aver specificamente indicato i costi della manodopera. 3.4 Infine, con il quarto motivo di ricorso viene contestata l’attendibilità dell’offerta economica dell’aggiudicataria, anche alla luce delle giustificazioni presentate in sede di subprocedimento ex art. 97 D.lgs. n. 50/2016. 4. Si sono costituiti in resistenza il Comune di Valenzano e la società aggiudicataria, insistendo per la reiezione del gravame, assunto come inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto. 5. Le parti hanno svolto difese in vista dell’udienza pubblica del 18 aprile 2018, all’esito della quale la causa è passata in decisione. 6. E’ controversa la legittimità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, disposta dal Comune di Valenzano in favore della società Autolinee Roberto e Dongiovanni s.r.l., in relazione al servizio quinquennale di trasporto scolastico comunale. 7. Il ricorso non merita accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono. 7.1 Con il primo articolato motivo di gravame, in estrema e doverosa sintesi, la ricorrente contesta l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche per come in concreto svolta dalla Commissione giudicatrice in relazione ai diversi parametri di valutazione fissati dalla lex specialis per l’elemento “Qualità” (cfr. art. 4 lett. A del disciplinare di gara), cercando di profilare, attraverso un capillare raffronto tra i giudizi valutativi, un quadro sintomatico dell’eccesso di potere in tesi sotteso all’illogica sopravvalutazione dell’offerta della controinteressata e all’irragionevole ed ingiusta penalizzazione della propria proposta progettuale. 7.1.a Secondo l’assunto argomentativo della ricorrente, non si giustificherebbe, in primis, il più favorevole apprezzamento espresso in relazione al sub-criterio 2), “caratteristiche, efficienza e criticità dei mezzi”, in relazione al quale il disciplinare ha offerto la seguente descrizione: “Gestione caratteristiche, efficienza e criticità dei mezzi: descrizione caratteristiche costruttive degli automezzi in termini di modernità ... gestione delle criticità di funzionamento degli automezzi (es: soccorsi in caso di viaggi esterni al territorio comunale)”. In tesi di parte, la controinteressata avrebbe conseguito in maniera del tutto irragionevole il punteggio massimo di 10 punti, atteso che, in particolare: - risultano offerti per la gestione del servizio solo 2 automezzi pronti da immatricolare su un totale di cinque (di cui tre immatricolati nel 2015), a fronte della propria offerta di ben cinque automezzi di pronta immatricolazione; - dei 19 mezzi di scorta offerti solo 2 sarebbero valutabili posto che per il resto sarebbero invece inutilizzabili o perché immatricolati anteriormente al 2014 o perché in servizio di altro comune. - lo scuolabus previsto per il trasporto disabili avrebbe una capienza massima di solo 9 posti e non potrebbe sostituire gli autobus da 50 posti offerti. Sotto altro profilo, la Commissione non avrebbe adeguatamente valutato che la propria offerta presentava una più diffusa rappresentazione delle criticità, avuto riguardo all’ulteriore disponibilità della propria “centrale operativa” (attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, già stabilmente strutturata per la gestione di importanti commesse con Trenitalia s.p.a.), dell’officina mobile e dell’apporto fondamentale del software gestionale AVM (di cui Autolinee Roberto e Dongiovanni sarebbe in tesi sprovvista). Infine, la ricorrente passa in rassegna le migliorie offerte da entrambe le imprese in relazione ad ulteriori sub-parametri (segnatamente 1.1), 1.2), 1.3), 1.5) dell’art. 4, lettera A, del disciplinare), asserendo che dal semplice raffronto delle due proposte progettuali emergerebbe la macroscopica irragionevolezza dell’attribuzione di punteggi massimi in favore della Autolinee Roberto e Dongiovanni nonché l’inadeguatezza delle valutazioni della propria offerta. Conclude, pertanto, rimarcando che, alla stregua della diversa e più corretta attribuzione dei punteggi prospettata in ricorso, l’ordine in graduatoria verrebbe evidentemente del tutto sovvertito a proprio vantaggio. Il motivo è destituito di fondamento. 7.1.b Come ampiamente noto, alla luce della consolidata giurisprudenza le valutazioni tecniche espresse dalla Commissione di gara sono ampiamente discrezionali ed insindacabili in sede giurisdizionale ove non inficiate da profili di erroneità, di illogicità e di sviamento (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 21 gennaio 2009 n. 282). Invero, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa «Nelle gare pubbliche il controllo del giudice della legittimità sugli apprezzamenti tecnici dell’Amministrazione deve essere svolto “extrinsecus”, nei limiti della rilevabilità “ictu oculi” dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità e non alla sostituzione dell’Amministrazione; la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione costituisce infatti ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla p.a. quand’anche l’eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell’area dell’annullamento dell’atto; in base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, solo l’Amministrazione è infatti in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l’interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa; deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità) rimessi all’organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi» (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978). 7.1.c Ciò posto, nel caso in esame, non sono emersi tangibili profili di irragionevolezza o erroneità nei giudizi complessivamente espressi dalla Commissione, restando i rilievi critici della parte ricorrente ancorati ad aspetti di merito, involgenti la mera opinabilità delle scelte tecnico-discrezionali della S.A., tentando la ricorrente di colmare il considerevole iato numerico che la separa dall’aggiudicataria con la sostituzione della propria personale valutazione, basata su dati non oggettivi ed incontrovertibili, a quella espressa dall’Ente. 7.1.d Invero, anche alla luce dei rilievi difensivi svolti dalla difesa dell’ente resistente e della controinteressata, i profili tecnici della proposta progettuale dell’aggiudicararia, valorizzati dalla S.A. nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, nel caso in esame appaiono del tutto idonei a supportare la plausibilità e coerenza del giudizio di maggior favore espresso dalla Commissione, dovendosi rimarcare che: - il criterio sub 2) appare verosimilmente finalizzato a valutare nell’insieme le caratteristiche, l’efficienza e le criticità dei mezzi, sicché del tutto ragionevolmente il maggior punteggio attribuito consegue alle caratteristiche degli automezzi complessivamente assicurate, dunque, non solo dall’anno di immatricolazione, bensì anche da altri rilevanti aspetti quali: l’impatto ambientale (gli automezzi della aggiudicataria sono tutti Euro 6), il totale dei posti a sedere assicurati (244 a fronte di 203 offerti dalla ricorrente), la dotazione di confort dei veicoli (l’aggiudicataria ha messo a disposizione un maggior numero di assistenti oltre a un defibrillatore per ciascun veicolo – con personale abilitato all’utilizzo e a interventi di pronto soccorso), dei servizi di controllo, manutenzione e igienizzazione, del numero degli automezzi sostitutivi (che resta superiore anche non considerando quelli immatricolati anteriormente al 2014); - nemmeno implausibili risultano le differenze di punteggio attribuite in relazione agli ulteriori criteri in contestazione, alla luce delle caratteristiche dell’offerta evidenziate dalla resistente amministrazione e dalla controinteressata (cfr. memorie rispettivamente del 7 e 8 gennaio 2018) e tenuto conto, in particolare, dell’apprezzamento per il sistema di trasmissione dei dati in tempo reale con monitoraggio dei pagamenti e gestione dei titoli di viaggio direttamente a bordo da parte degli accompagnatori; di uno Sportello informativo on-line e un call center per tutto l’anno 24 ore su 24 nonché dell’offerta di un servizio di ingresso anticipato con sorveglianza, assistenza ed animazione fino ad unora giornaliera prima (stesso servizio post-scuola), con controllo degli alunni alla sosta, a fine corsa, e prelievo porta a porta per la scuola infanzia. Conclusivamente, l’attività di valutazione svolta dalla Commissione si presenta del tutto legittima, alla luce delle superiori considerazioni, non sconfinando dai canoni della ragionevolezza e correttezza, per quanto esposto, solo infondatamente contestati dalla ricorrente. 7.2 Con il secondo motivo di ricorso si pone in dubbio la legittimità del modus operandi della Commissione, avuto riguardo all’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche. Più in dettaglio, sostiene la ricorrente che la formula matematica prevista dalla lex specialis sarebbe stata applicata in maniera del tutto illogica, avendo portato ad un irrisorio differenziale di appena 0,55 punti, nonostante la rilevante distanza tra i ribassi formulati, avendo la Commissione erroneamente considerato il prezzo offerto e non le singole percentuali di ribasso. In subordine, viene impugnato il disciplinare di gara, art. 4 Lett. B, limitatamente alla formula matematica di attribuzione dei punteggi parziali alle offerte tecniche, sostenendosene l’irragionevolezza in ragione del risultato di sostanziale annientamento del divario tra i ribassi conseguente all’attribuzione di un punteggio differenziale minimo. 7.2.a Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile per difetto di interesse. 7.2.b In primis, manifestamente infondate sono le censure sollevate avverso l’operato della Commissione, posto che questa si è limitata ad applicare pedissequamente la formula matematica prevista dallart. 4 lett. B del Disciplinare di gara, in ragione della quale il punteggio economico scaturisce dal rapporto tra il costo delle diverse offerte e non dal rapporto tra le percentuali di ribasso. Peraltro, del tutto irragionevole appare la diversa applicazione della formula proposta dalla ricorrente, che consentirebbe di ottenere circa 10 punti a fronte di una differenza di costo del tutto modesta (rispetto all’importo giornaliero posto a base di gara di € 1.126,54, Autolinee Dover ha offerto il prezzo di € 1.070,00, mentre Autolinee Roberto e Dongiovanni il prezzo di € 1.100,00, con una differenza di appena di € 30,00 - pari a circa il 2,5%). 7.2.c Né, infine, leventuale accoglimento della censura in esame potrebbe giovare sotto l’ulteriore profilo dedotto (dell’illegittimità della formula per palese irragionevolezza), posto che la notevole distanza in termini di punteggio tra le offerte tecniche, pari a 10,286 punti e il ridotto divario tra le due offerte economiche, non consentirebbero comunque alla ricorrente di conseguire l’aggiudicazione. 7.3 Con il terzo motivo di ricorso, la Dover lamenta la violazione dell’art. 95 co. 10 del D.lgs n. 50/2016, sostenendo che la mancata indicazione, da parte della aggiudicataria, dei costi della manodopera nell’offerta economica, avrebbe dovuto comportarne l’esclusione dalla gara. 7.3.a La doglianza non merita condivisione. 7.3.b Il superiore assunto si radica all’esegesi dell’art. 95 co. 10 del d.lgs n. 50/2016, a mente del quale: “Nellofferta economica loperatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti ladempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dellarticolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dellaggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto allarticolo 97, comma 5, lettera d)”. 7.3.c La norma chiarisce che la indicazione dei costi della manodopera è strettamente funzionale al controllo di anomalia dell’offerta, controllo che risulta comunque effettuato nel caso di specie, avendo il comune resistente proceduto alla richiesta di opportuni chiarimenti sui costi del lavoro e al riscontro della complessiva attendibilità e congruità dell’offerta aggiudicataria. 7.3.d Traducendosi, dunque, l’omissione contestata dalla ricorrente, in una mera carenza nella specificazione delle singole voci di costo, tuttavia sostanzialmente e adeguatamente considerate nel prezzo finale complessivamente offerto dall’impresa, come si preciserà infra, ne consegue che correttamente l’Amministrazione non ne ha decretato l’esclusione, permettendo che dette voci venissero precisate nel corso del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, senza con ciò violare il principio di immodificabilità dell’offerta economica (cfr. mutatis mutandi Tar Puglia, Bari, sez. II, 7 febbraio 2018, n. 165; Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 12 dicembre 2016, n. 3217). A tanto va anche soggiunto che la lex specialis di gara non prevedeva espressamente la sanzione dellesclusione in caso di omessa precisazione dei costi di manodopera e che il modello di offerta economica, allegato al disciplinare di gara, non prevedeva neppure la dichiarazione dei costi di manodopera, ma solo degli oneri di sicurezza, sicché, in ogni caso, ostava all’asserita doverosa esclusione dalla partecipante dalla gara l’affidamento ingenerato dalla disciplina di gara. 7.3.e Alla luce di quanto precisato, dunque, il motivo appena esaminato va respinto. 7.4 Infine, la società ricorrente censura la valutazione della S.A. di complessiva congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, sostenendone, all’opposto, l’inattendibilità sotto il profilo economico, asserendo che le perplessità iniziali rappresentate dalla S.A. non possono ritenersi superate dalle giustificazioni presentate nell’ambito del sub-procedimento di cui all’art. 97 del D.lgs n. 50/2016. 7.4.a L’assunto è destituito di fondamento, resistendo il giudizio di non anomalia dell’offerta alle avverse censure di irragionevolezza, alla luce della valutazione globale svolta dall’Amministrazione, in concreto supportata dalle plausibili giustificazioni addotte dall’aggiudicataria, con cui, in particolare, si è evidenziato che: - il software finalizzato alla informatizzazione del servizio è stato offerto al Comune “senza costi aggiuntivi per l’Ente”, trattandosi di un sistema predisposto al proprio interno da Autolinee Roberto e Dongiovanni e già in uso da diverso tempo presso diverse P.A., sicché appare quindi più che congrua la spesa indicata nelle giustificazioni (€ 1.000,00), che si riferisce al solo acquisto dei tablet; - quanto, poi, al piano di formazione del personale – come risulta dalla documentazione in atti - Autolinee Roberto e Dongiovanni ha aderito ai fondi interprofessionali per la formazione continua che consentono alle aziende di accantonare una determinata percentuale (0,30%) sulla busta paga di ogni lavoratore da destinare poi alla formazione dei propri dipendenti senza alcun costo aggiuntivo; - la spesa relativa alla “assistente aggiuntiva”, in quanto spesa eventuale, è stata inserita tra le “spese eventuali di gestione”, per le quali risulta prevista una somma che è stata ragionevolmente ritenuta adeguata (€ 29.793,22: v. giustificazioni allegate alla nota 24 ottobre 2017, in atti); - quanto al personale addetto ai servizi di call center, trattasi, durante gli orari di ufficio, dello stesso personale di segreteria dell’azienda. 7.4.b Le contestazioni in questione, circoscritte ad alcune singole voci di costo dell’offerta, appaiono, comunque, così come rimarcato dalla difesa del comune resistente, irrilevanti tenuto conto che sono comunque ampiamente coperte dalle somme accantonate e dai corposi utili indicati nell’offerta. 7.4.c Le superiori considerazioni risultano del resto in linea con gli arresti giurisprudenziali oramai consolidati per cui: - il giudizio sullanomalia delle offerte presentate in una gara di appalto è un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza; il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dellistruttoria, ma non procedere ad una autonoma verifica della congruità dellofferta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A. e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 211/2016; V, n. 5450/2015); - le valutazioni sul punto devono essere compiute dallAmministrazione in modo globale e sintetico, con riguardo alla serietà dellofferta nel suo complesso e non con riferimento alle singole voci dellofferta (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 5597/2015; sez. V, n. 2274/2015; sez. VI, n. 2662/2015). 8. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 9. Gli aspetti di particolare complessità procedimentale e processuale della fattispecie in esame, oltre che la evidente peculiarità in fatto della presente controversia, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con lintervento dei magistrati: Angelo Scafuri, Presidente Desirèe Zonno, Consigliere Maria Grazia DAlterio, Primo Referendario, Estensore IL SEGRETARIO
Articoli correlati (da tag)
- Oggetto sociale: ha valore meramente notiziale della visura camerale e non ha valore probatorio
- Accesso agli atti: per esercitare il diritto di accesso è necessario dimostrare la concreta necessità di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio
- Gravi illeciti professionali - la norma non descrive in maniera tassativa ed esaustiva quali siano i gravi illeciti professionali. La mancata o incorretta indicazione della terna dei subappaltatori è sanabile mediante soccorso istruttorio.
- Costi della manodopera - l'inesatta quantificazione dei costi della manodopera (emersa in sede di verifica di congruità) non consente l’adozione della misura espulsiva da parte della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 95 comma 10