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verifica offerta anomala verifica offerta anomala

Verifica offerta anomala - finalità di stabilire se l'offerta sia nel suo complesso attendibile. Possibilità di aggiustamento di singole voci In evidenza

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TAR Lombardia Milano sez. I 22/2/2018 n. 5004

Gli unici parametri cui deve rimanere ancorata la verifica giudiziale dell'anomalia dell'offerta sono infatti quelli dell’illogicità e dell’arbitrarietà, a fronte della penetrante discrezionalità amministrativa, sia in sede di valutazione dell'anomalia che, “a fortiori”, nella scelta di quali strumenti di indagine e verifica avvalersi per dissipare i dubbi di anomalia riconosciuti in capo alla stazione appaltante (C.S., Sez. IV, 23.7.2012, n. 4206), non potendo il giudizio di anomalia delle offerte essere automaticamente desunto dal mancato rispetto di tabelle o listini, finanche se elaborati da istituti pubblici (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27.3.2015, n. 1850).

 

Pubblicato il 22/02/2018
N. 00504/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02173/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2173 del 2017, proposto da: 
Damiani Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Tanzarella e Carlo Maria Tanzarella, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazza Velasca 5; 

contro
Comune di Corbetta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Giuliano ed Augusto Moretti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Chiossetto 2; 
Cev - Consorzio Energia Veneto; non costituito in giudizio; 

nei confronti di
Società M.I.T. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Mastroviti e Guido Bardelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, Via Visconti di Modrone, 12; 

per l'ottemperanza
alla sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 7.6.2017, n. 1256, ed in subordine
per la dichiarazione di nullità, o comunque per l'annullamento, della determinazione dirigenziale 1.8.2017, n. 149, e di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti o comunque connessi, ed in particolare dei verbali relativi alle operazioni di riedizione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta aggiudicataria.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corbetta e di Società M.I.T. S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando pubblicato in data 15.4.2016 il Comune di Corbetta, avvalendosi del Consorzio C.E.V. quale centrale di committenza, ha indetto una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dell’appalto integrato relativo alla progettazione e realizzazione dei lavori di ampliamento della scuola media “Simone da Corbetta”, per un importo a base di gara di Euro 1.803.000,00, di cui Euro 1.650.000,00 per lavori, Euro 103.000,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva, ed Euro 50.000,00 non soggetti a ribasso, relativi ai costi della sicurezza c.d. da “interferenze”.
In esito alle operazioni di gara, l’istante si è classificata al secondo posto, preceduta da M.I.T. S.r.l., e con ricorso R.G. n. 2891/2016, ha impugnato detta aggiudicazione, avendo la controinteressata dichiarato, in sede di offerta, di sostenere costi per la sicurezza aziendale pari ad Euro 25.000,00, senza invece indicare gli stessi nell’ambito del procedimento di verifica di anomalia.
Con sentenza n. 1256/2017 il Tribunale ha accolto il ricorso, affermando che il giudizio di congruità dell’offerta della controinteressata si era formato sulla base di un quadro di giustificazioni parzialmente contraddittorio rispetto all’offerta stessa, imponendo conseguentemente alla stazione appaltante di avviare un nuovo procedimento di verifica dell’anomalia.
Con determinazione n. 117 del 16.6.2017 il Comune resistente ha revocato la citata aggiudicazione, riaprendo contestualmente la procedura, che si è conclusa con un nuovo provvedimento di affidamento dei lavori in favore di M.I.T. S.r.l.
Con il presente ricorso, l’istante ha richiesto, in via principale, l’accertamento dell’elusione del giudicato di cui alla predetta sentenza n. 1256/2017, ed in via subordinata, l’annullamento del nuovo provvedimento di aggiudicazione adottato in favore della controinteressata.
La stazione appaltante e l’aggiudicataria si sono costituite in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
Con sentenza n. 2334 del 11.12.2017 il Tribunale ha respinto il ricorso per l’ottemperanza disponendo, ai fini dello scrutinio della domanda di annullamento, la conversione del rito, in quello di legittimità.
All’udienza pubblica del 7.2.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I) Come sopra esposto, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 1256/2017, la stazione appaltante ha riaperto la procedura di verifica di anomalia dell’offerta della controinteressata, richiedendo alla Ditta M.I.T. S.r.l, con nota prot. n. 17381 del 19.6.2017, in particolare, di giustificare e specificare dettagliatamente gli oneri della sicurezza aziendali.
Con nota prot. n. L14921/17 del 23.6.2017, la controinteressata ha fatto pervenire le proprie giustificazioni, evidenziando che le spese generali, quantificate in sede di offerta nella misura del 10%, e quindi pari ad Euro 111.0587,82, si articolavano in tre distinte voci.
In primo luogo, vi erano le c.d. “spese di attività”, ossia le spese generali comuni a tutti gli appalti, composte dalle singole voci indicate nella tabella allegata alle giustificazioni (energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefonia, internet, vigilanza, per consulenze amministrative e legali, per commercialisti e consulenti del lavoro, per notai, per direzione del personale, per responsabile di cantiere, per oneri assicurativi e bancari, per Ires e Irap, per imposta di registro e per tassa rifiuti), il cui ammontare complessivo era pari ad Euro 41.688,21.
La seconda categoria di spese generali era rappresentata dalle c.d. “spese di contratto”, ossia quelle “correlate alle caratteristiche peculiari dell’appalto”, anche in questo caso composte dalle singole voci indicate nella tabella allegata alle giustificazioni (oneri di partecipazione alla piattaforma CEV, oneri contrattuali, manutenzione fino al collaudo, prove e documentazione fotografica, per cauzione provvisoria e definitiva, per polizza CAR, per Direttore di Cantiere, per macchinari ed attrezzature di staff, per energia elettrica e per acqua)”, il cui ammontare complessivo era pari ad Euro 44.370,61.
Infine, nell’ambito delle spese generali, la controinteressata ha altresì incluso quelle relative ai costi della sicurezza aziendali, ammontanti ad Euro 25.000,00.
Nel verbale n. 20 del 28.6.2017 il R.u.p. e la Commissione hanno verificato la congruità dei costi della sicurezza aziendale, come sopra esposti, applicando le indicazioni operative adottate dal Consiglio Direttivo di Itaca nella seduta del 18.12.2014, dalla Commissione Infrastrutture Mobilità e Governo del Territorio nella seduta del 18.12.2014, ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 19.2.2015, attestando la ragionevole congruità degli stessi.
In particolare, il citato verbale n. 20 ha evidenziato che “i costi di sicurezza aziendali rientrano nelle spese generali dichiarate, pari ad Euro 111.058,82 complessive”, per come rappresentate nelle tabelle allegate, “che dettagliano separatamente gli oneri aziendali per la sicurezza (Euro 25.000), quelli attinenti alle spese di contratto (Euro 44.370,61), e quelli relativi alle spese di attività (Euro 41.688,21)”.
II.1) Secondo la ricorrente, le valutazioni espresse dalla stazione appaltante sarebbero errate, avendo ritenuto congrue le predette “spese attività”, la cui esiguità, a suo dire, non sarebbe sufficiente a consentire di ricomprendere, nell’ambito delle spese generali complessivamente considerate, anche gli oneri di sicurezza aziendale. In particolare, pur non contestandosi l’entità di detti costi per la sicurezza, dalla loro collocazione nell’ambito delle spese generali, deriverebbe l’insufficiente capienza delle stesse, che sarebbero state sottodimensionate dalla controinteressata, con riferimento alle predette “spese attività”.
II.2) Osserva il Collegio che, in linea generale, il giudizio sull'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica sulla sua serietà, con conseguente irrilevanza di eventuali singole voci di scostamento, non avendo per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, essendo invero finalizzato ad accertare se la stessa sia, nel suo complesso, attendibile (C.S. Sez. III, 13.9.2017, n. 4336, C.S. Sez. IV, 22.3.2013, n. 1633).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, ritiene il Collegio che le censure della ricorrente vadano respinte, essendo infatti incentrate unicamente sulla presunta incongruità di una delle tre voci componenti le spese generali, e non sull’offerta del suo complesso, come invece richiesto dalla citata giurisprudenza.
III.1) Al di là di quanto precede, osserva il Collegio che la controinteressata, nelle proprie giustificazioni, ha dimostrato di aver esposto in sede di offerta costi dei materiali in realtà superiori a quelli effettivamente sopportati, in particolare, con riferimento alla fornitura di “acciaio tondo in barre nervate in cemento armato”, e “solaio in lastre alveolari precompresse”, per un importo pari ad Euro 12.560,50.
Detta somma, che rappresenta circa la metà dei costi di sicurezza aziendali, la cui mancata specificazione in sede di giustificazioni ha dato luogo al presente contenzioso, ad avviso del Collegio, costituisce un ulteriore prova della congruità dell’offerta della controinteressata, atteso che, anche ammettendo, come pretenderebbe la ricorrente, che siano state sottostimate le spese generali, limitatamente alla voce “spese attività”, ciò non ne proverebbe comunque la complessiva inaffidabilità, avendo infatti la controinteressata dimostrato di poter disporre di significativi margini, in relazione ad altre voci.
III.2) Nella propria memoria finale, la ricorrente sostiene che i visti argomenti di MIT, con i quali la stessa dimostra la possibilità di conseguire risparmi, in funzione del minor prezzo pagato per talune forniture, sarebbero “inaccettabili”, in quanto basati su fatti sopravvenuti all’epoca di presentazione della domanda (il minor prezzo di acquisto di materiali), non potendo perciò far parte delle giustificazioni.
Evidenzia il Collegio che, in linea generale, in sede di apprezzamento dell'offerta anomala, il concorrente sottoposto a valutazione non può effettivamente fornire giustificazioni tali da integrare un'operazione di “finanza creativa ”, modificando, in aumento od in diminuzione, le voci di costo, e mantenendo fermo l'importo finale.
Tuttavia, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse, e dunque inattendibili, l'impresa può dimostrare, come avvenuto nella fattispecie, che per converso, altre siano state inizialmente sopravvalutate, e che in relazione alle stesse, è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato, e credibile risparmio.
Come infatti già evidenziato, la verifica di anomalia ha la finalità di stabilire se l'offerta sia, nel suo complesso, e nel suo importo originario, affidabile o meno, essendo dunque ammissibile un aggiustamento di singole voci, che trovi il suo fondamento in sopravvenienze, di fatto o normative, che comportino una riduzione dei costi, per ragioni plausibili (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28.8.2017, n. 1774, 12.1.2017, n. 63).
IV.1) Ulteriormente, secondo l’istante, “in nessuna parte dei verbali delle operazioni di verifica dell’anomalia si dà atto che la Commissione giudicatrice abbia preso in considerazione tutti gli elementi forniti da MIT, e segnatamente, i criteri per valutare la capienza delle spese generali, a ricomprendere tutte le voci di costo dichiarato”.
In particolare, la stessa controinteressata avrebbe affermato, nelle proprie giustificazioni, che con riferimento a dette spese, le relative “percentuali sono enucleabili dai dati di bilancio”, che non sono in realtà mai stati prodotti alla stazione appaltante, la quale non avrebbe del resto provveduto ad acquisirli.
Al contrario, secondo l’istante, i bilanci della controinteressata, riferiti agli anni 2014 e 2015, indicherebbero un ammontare delle predette spese ampiamente superiore a quello evidenziato in sede di gara, ciò che dimostrerebbe l’inattendibilità della sua offerta.
IV.2) In via preliminare ed incidentale, osserva il Collegio che nella propria sentenza n. 1256/2017, lo stesso si è limitato ad imporre alla stazione appaltante l’avvio di un nuovo procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (v. punto III.5), senza tuttavia imporre l’utilizzo di determinati parametri, malgrado la ricorrente, sin dal ricorso R.G. n. 2891/2016, abbia sostenuto che l’inadeguatezza delle spese generali indicate dalla controinteressata sarebbe dimostrata dalla consultazione dei suoi bilanci riferiti agli anni 2014 e 2015 (v. punto III.3).
Gli unici parametri cui deve rimanere ancorata la verifica giudiziale dell'anomalia dell'offerta sono infatti quelli dell’illogicità e dell’arbitrarietà, a fronte della penetrante discrezionalità amministrativa, sia in sede di valutazione dell'anomalia che, “a fortiori”, nella scelta di quali strumenti di indagine e verifica avvalersi per dissipare i dubbi di anomalia riconosciuti in capo alla stazione appaltante (C.S., Sez. IV, 23.7.2012, n. 4206), non potendo il giudizio di anomalia delle offerte essere automaticamente desunto dal mancato rispetto di tabelle o listini, finanche se elaborati da istituti pubblici (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27.3.2015, n. 1850).
IV.3) Fermo restando quanto precede, ritiene il Collegio che, sebbene la controinteressata abbia affermato, con riferimento alle spese generali, che le relative “percentuali sono enucleabili dai dati di bilancio”, ed anche se la Commissione non ha preso visione di detti bilanci, ciò non può essere determinante ai fini dell’accoglimento del ricorso.
Come infatti evidenziate nel punto III.1 della presente sentenza, la controinteressata ha documentato di aver sovrastimato talune voci, per come considerate in sede di offerta, dimostrando pertanto di poter compensare, con un’incidenza significativa, eventuali insufficienti previsioni riferite alle predette “spese attività”, rendendo conseguentemente irrilevante il raffronto tra le stesse ed il loro esatto ammontare, nell’ambito dei bilanci 2014 e 2015, come invece preteso dall’istante.
IV.4) Infine, quanto al dedotto difetto di motivazione del giudizio della commissione, per giurisprudenza pacifica, “la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con eventuale motivazione per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente” (C.S., Sez. V, 27.7.2017, n. 3702, 16.5.2017, n. 2319), ciò che ha avuto luogo nel caso di specie, dovendosi pertanto respingere le relative censure.
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della complessità, anche tecnica, correlata al giudizio di anomalia.
V) Quanto alla richiesta di cancellazione di espressioni offensive avanzata dalla ricorrente, e riferite al contenuto della memoria comunale depositata in vista della camera di consiglio, la stessa va respinta.
In via preliminare, osserva il Collegio che la resistente avrebbe effettivamente ben potuto rappresentare le proprie ragion utilizzando un linguaggio più appropriato, evitando in particolare di affermare che la ricorrente “effettua un collage di concetti e pensieri ingiustificatamente attribuiti alla volontà di Codesto Ecc.mo Giudice”.
Tuttavia, la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti va esclusa allorché il loro uso non risulti dettato da un passionale ed incomposto intento dispregiativo ed offensivo nei confronti della controparte, conservando invece un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, essendo infatti preordinato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 10.3.2017, n. 3365), come avvenuto nel caso di specie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu, Primo Referendario

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Mauro Gatti

 

Angelo De Zotti

IL SEGRETARIO

 

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2173 del 2017, proposto da:  Damiani Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Tanzarella e Carlo Maria Tanzarella, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazza Velasca 5;  contro Comune di Corbetta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Giuliano ed Augusto Moretti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Chiossetto 2;  Cev - Consorzio Energia Veneto; non costituito in giudizio;  nei confronti di Società M.I.T. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Mastroviti e Guido Bardelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, Via Visconti di Modrone, 12;  per lottemperanza alla sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 7.6.2017, n. 1256, ed in subordine per la dichiarazione di nullità, o comunque per lannullamento, della determinazione dirigenziale 1.8.2017, n. 149, e di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenti o comunque connessi, ed in particolare dei verbali relativi alle operazioni di riedizione del sub-procedimento di verifica dellanomalia dellofferta aggiudicataria. Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Corbetta e di Società M.I.T. S.r.l.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nelludienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con bando pubblicato in data 15.4.2016 il Comune di Corbetta, avvalendosi del Consorzio C.E.V. quale centrale di committenza, ha indetto una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dell’appalto integrato relativo alla progettazione e realizzazione dei lavori di ampliamento della scuola media “Simone da Corbetta”, per un importo a base di gara di Euro 1.803.000,00, di cui Euro 1.650.000,00 per lavori, Euro 103.000,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva, ed Euro 50.000,00 non soggetti a ribasso, relativi ai costi della sicurezza c.d. da “interferenze”. In esito alle operazioni di gara, l’istante si è classificata al secondo posto, preceduta da M.I.T. S.r.l., e con ricorso R.G. n. 2891/2016, ha impugnato detta aggiudicazione, avendo la controinteressata dichiarato, in sede di offerta, di sostenere costi per la sicurezza aziendale pari ad Euro 25.000,00, senza invece indicare gli stessi nell’ambito del procedimento di verifica di anomalia. Con sentenza n. 1256/2017 il Tribunale ha accolto il ricorso, affermando che il giudizio di congruità dell’offerta della controinteressata si era formato sulla base di un quadro di giustificazioni parzialmente contraddittorio rispetto all’offerta stessa, imponendo conseguentemente alla stazione appaltante di avviare un nuovo procedimento di verifica dell’anomalia. Con determinazione n. 117 del 16.6.2017 il Comune resistente ha revocato la citata aggiudicazione, riaprendo contestualmente la procedura, che si è conclusa con un nuovo provvedimento di affidamento dei lavori in favore di M.I.T. S.r.l. Con il presente ricorso, l’istante ha richiesto, in via principale, l’accertamento dell’elusione del giudicato di cui alla predetta sentenza n. 1256/2017, ed in via subordinata, l’annullamento del nuovo provvedimento di aggiudicazione adottato in favore della controinteressata. La stazione appaltante e l’aggiudicataria si sono costituite in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito. Con sentenza n. 2334 del 11.12.2017 il Tribunale ha respinto il ricorso per l’ottemperanza disponendo, ai fini dello scrutinio della domanda di annullamento, la conversione del rito, in quello di legittimità. All’udienza pubblica del 7.2.2018 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO I) Come sopra esposto, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 1256/2017, la stazione appaltante ha riaperto la procedura di verifica di anomalia dell’offerta della controinteressata, richiedendo alla Ditta M.I.T. S.r.l, con nota prot. n. 17381 del 19.6.2017, in particolare, di giustificare e specificare dettagliatamente gli oneri della sicurezza aziendali. Con nota prot. n. L14921/17 del 23.6.2017, la controinteressata ha fatto pervenire le proprie giustificazioni, evidenziando che le spese generali, quantificate in sede di offerta nella misura del 10%, e quindi pari ad Euro 111.0587,82, si articolavano in tre distinte voci. In primo luogo, vi erano le c.d. “spese di attività”, ossia le spese generali comuni a tutti gli appalti, composte dalle singole voci indicate nella tabella allegata alle giustificazioni (energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefonia, internet, vigilanza, per consulenze amministrative e legali, per commercialisti e consulenti del lavoro, per notai, per direzione del personale, per responsabile di cantiere, per oneri assicurativi e bancari, per Ires e Irap, per imposta di registro e per tassa rifiuti), il cui ammontare complessivo era pari ad Euro 41.688,21. La seconda categoria di spese generali era rappresentata dalle c.d. “spese di contratto”, ossia quelle “correlate alle caratteristiche peculiari dell’appalto”, anche in questo caso composte dalle singole voci indicate nella tabella allegata alle giustificazioni (oneri di partecipazione alla piattaforma CEV, oneri contrattuali, manutenzione fino al collaudo, prove e documentazione fotografica, per cauzione provvisoria e definitiva, per polizza CAR, per Direttore di Cantiere, per macchinari ed attrezzature di staff, per energia elettrica e per acqua)”, il cui ammontare complessivo era pari ad Euro 44.370,61. Infine, nell’ambito delle spese generali, la controinteressata ha altresì incluso quelle relative ai costi della sicurezza aziendali, ammontanti ad Euro 25.000,00. Nel verbale n. 20 del 28.6.2017 il R.u.p. e la Commissione hanno verificato la congruità dei costi della sicurezza aziendale, come sopra esposti, applicando le indicazioni operative adottate dal Consiglio Direttivo di Itaca nella seduta del 18.12.2014, dalla Commissione Infrastrutture Mobilità e Governo del Territorio nella seduta del 18.12.2014, ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 19.2.2015, attestando la ragionevole congruità degli stessi. In particolare, il citato verbale n. 20 ha evidenziato che “i costi di sicurezza aziendali rientrano nelle spese generali dichiarate, pari ad Euro 111.058,82 complessive”, per come rappresentate nelle tabelle allegate, “che dettagliano separatamente gli oneri aziendali per la sicurezza (Euro 25.000), quelli attinenti alle spese di contratto (Euro 44.370,61), e quelli relativi alle spese di attività (Euro 41.688,21)”. II.1) Secondo la ricorrente, le valutazioni espresse dalla stazione appaltante sarebbero errate, avendo ritenuto congrue le predette “spese attività”, la cui esiguità, a suo dire, non sarebbe sufficiente a consentire di ricomprendere, nell’ambito delle spese generali complessivamente considerate, anche gli oneri di sicurezza aziendale. In particolare, pur non contestandosi l’entità di detti costi per la sicurezza, dalla loro collocazione nell’ambito delle spese generali, deriverebbe l’insufficiente capienza delle stesse, che sarebbero state sottodimensionate dalla controinteressata, con riferimento alle predette “spese attività”. II.2) Osserva il Collegio che, in linea generale, il giudizio sullanomalia dellofferta ha natura globale e sintetica sulla sua serietà, con conseguente irrilevanza di eventuali singole voci di scostamento, non avendo per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, essendo invero finalizzato ad accertare se la stessa sia, nel suo complesso, attendibile (C.S. Sez. III, 13.9.2017, n. 4336, C.S. Sez. IV, 22.3.2013, n. 1633). Alla luce di quanto sopra evidenziato, ritiene il Collegio che le censure della ricorrente vadano respinte, essendo infatti incentrate unicamente sulla presunta incongruità di una delle tre voci componenti le spese generali, e non sull’offerta del suo complesso, come invece richiesto dalla citata giurisprudenza. III.1) Al di là di quanto precede, osserva il Collegio che la controinteressata, nelle proprie giustificazioni, ha dimostrato di aver esposto in sede di offerta costi dei materiali in realtà superiori a quelli effettivamente sopportati, in particolare, con riferimento alla fornitura di “acciaio tondo in barre nervate in cemento armato”, e “solaio in lastre alveolari precompresse”, per un importo pari ad Euro 12.560,50. Detta somma, che rappresenta circa la metà dei costi di sicurezza aziendali, la cui mancata specificazione in sede di giustificazioni ha dato luogo al presente contenzioso, ad avviso del Collegio, costituisce un ulteriore prova della congruità dell’offerta della controinteressata, atteso che, anche ammettendo, come pretenderebbe la ricorrente, che siano state sottostimate le spese generali, limitatamente alla voce “spese attività”, ciò non ne proverebbe comunque la complessiva inaffidabilità, avendo infatti la controinteressata dimostrato di poter disporre di significativi margini, in relazione ad altre voci. III.2) Nella propria memoria finale, la ricorrente sostiene che i visti argomenti di MIT, con i quali la stessa dimostra la possibilità di conseguire risparmi, in funzione del minor prezzo pagato per talune forniture, sarebbero “inaccettabili”, in quanto basati su fatti sopravvenuti all’epoca di presentazione della domanda (il minor prezzo di acquisto di materiali), non potendo perciò far parte delle giustificazioni. Evidenzia il Collegio che, in linea generale, in sede di apprezzamento dellofferta anomala, il concorrente sottoposto a valutazione non può effettivamente fornire giustificazioni tali da integrare unoperazione di “finanza creativa ”, modificando, in aumento od in diminuzione, le voci di costo, e mantenendo fermo limporto finale. Tuttavia, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse, e dunque inattendibili, limpresa può dimostrare, come avvenuto nella fattispecie, che per converso, altre siano state inizialmente sopravvalutate, e che in relazione alle stesse, è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato, e credibile risparmio. Come infatti già evidenziato, la verifica di anomalia ha la finalità di stabilire se lofferta sia, nel suo complesso, e nel suo importo originario, affidabile o meno, essendo dunque ammissibile un aggiustamento di singole voci, che trovi il suo fondamento in sopravvenienze, di fatto o normative, che comportino una riduzione dei costi, per ragioni plausibili (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28.8.2017, n. 1774, 12.1.2017, n. 63). IV.1) Ulteriormente, secondo l’istante, “in nessuna parte dei verbali delle operazioni di verifica dell’anomalia si dà atto che la Commissione giudicatrice abbia preso in considerazione tutti gli elementi forniti da MIT, e segnatamente, i criteri per valutare la capienza delle spese generali, a ricomprendere tutte le voci di costo dichiarato”. In particolare, la stessa controinteressata avrebbe affermato, nelle proprie giustificazioni, che con riferimento a dette spese, le relative “percentuali sono enucleabili dai dati di bilancio”, che non sono in realtà mai stati prodotti alla stazione appaltante, la quale non avrebbe del resto provveduto ad acquisirli. Al contrario, secondo l’istante, i bilanci della controinteressata, riferiti agli anni 2014 e 2015, indicherebbero un ammontare delle predette spese ampiamente superiore a quello evidenziato in sede di gara, ciò che dimostrerebbe l’inattendibilità della sua offerta. IV.2) In via preliminare ed incidentale, osserva il Collegio che nella propria sentenza n. 1256/2017, lo stesso si è limitato ad imporre alla stazione appaltante l’avvio di un nuovo procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (v. punto III.5), senza tuttavia imporre l’utilizzo di determinati parametri, malgrado la ricorrente, sin dal ricorso R.G. n. 2891/2016, abbia sostenuto che l’inadeguatezza delle spese generali indicate dalla controinteressata sarebbe dimostrata dalla consultazione dei suoi bilanci riferiti agli anni 2014 e 2015 (v. punto III.3). Gli unici parametri cui deve rimanere ancorata la verifica giudiziale dellanomalia dellofferta sono infatti quelli dell’illogicità e dell’arbitrarietà, a fronte della penetrante discrezionalità amministrativa, sia in sede di valutazione dellanomalia che, “a fortiori”, nella scelta di quali strumenti di indagine e verifica avvalersi per dissipare i dubbi di anomalia riconosciuti in capo alla stazione appaltante (C.S., Sez. IV, 23.7.2012, n. 4206), non potendo il giudizio di anomalia delle offerte essere automaticamente desunto dal mancato rispetto di tabelle o listini, finanche se elaborati da istituti pubblici (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27.3.2015, n. 1850). IV.3) Fermo restando quanto precede, ritiene il Collegio che, sebbene la controinteressata abbia affermato, con riferimento alle spese generali, che le relative “percentuali sono enucleabili dai dati di bilancio”, ed anche se la Commissione non ha preso visione di detti bilanci, ciò non può essere determinante ai fini dell’accoglimento del ricorso. Come infatti evidenziate nel punto III.1 della presente sentenza, la controinteressata ha documentato di aver sovrastimato talune voci, per come considerate in sede di offerta, dimostrando pertanto di poter compensare, con un’incidenza significativa, eventuali insufficienti previsioni riferite alle predette “spese attività”, rendendo conseguentemente irrilevante il raffronto tra le stesse ed il loro esatto ammontare, nell’ambito dei bilanci 2014 e 2015, come invece preteso dall’istante. IV.4) Infine, quanto al dedotto difetto di motivazione del giudizio della commissione, per giurisprudenza pacifica, “la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con eventuale motivazione per relationem alle giustificazioni rese dallimpresa offerente” (C.S., Sez. V, 27.7.2017, n. 3702, 16.5.2017, n. 2319), ciò che ha avuto luogo nel caso di specie, dovendosi pertanto respingere le relative censure. In conclusione, il ricorso va pertanto respinto. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della complessità, anche tecnica, correlata al giudizio di anomalia. V) Quanto alla richiesta di cancellazione di espressioni offensive avanzata dalla ricorrente, e riferite al contenuto della memoria comunale depositata in vista della camera di consiglio, la stessa va respinta. In via preliminare, osserva il Collegio che la resistente avrebbe effettivamente ben potuto rappresentare le proprie ragion utilizzando un linguaggio più appropriato, evitando in particolare di affermare che la ricorrente “effettua un collage di concetti e pensieri ingiustificatamente attribuiti alla volontà di Codesto Ecc.mo Giudice”. Tuttavia, la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti va esclusa allorché il loro uso non risulti dettato da un passionale ed incomposto intento dispregiativo ed offensivo nei confronti della controparte, conservando invece un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, essendo infatti preordinato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 10.3.2017, n. 3365), come avvenuto nel caso di specie. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con lintervento dei magistrati: Angelo De Zotti, Presidente Mauro Gatti, Consigliere, Estensore Oscar Marongiu, Primo Referendario LESTENSORE   IL PRESIDENTE Mauro Gatti   Angelo De Zotti IL SEGRETARIO  

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