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Requisiti generali e speciali - devono essere posseduti alla data del termine per la presentazione delle offerte, per tutta la durata della procedura fino all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto e nel periodo di espletamento del contratto

  TAR Lazio Roma sez. II bis 20/7/2018 n. 8268

Il Collegio ritiene di ribadire i consolidati principi espressi anche dal Giudice d’Appello in materia, alla stregua dei quali nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (cfr. ex multis, A.P. n. 8 del 2015). La sussistenza della continuità nel possesso dei requisiti di qualificazione SOA presuppone che, in disparte il profilo legato al rispetto del termine di novanta giorni di cui agli artt. 76 e 77 del d.P.R. n. 207 del 2010, applicabile ratione temporis, il contratto inerente alla verifica triennale sia stipulato in epoca antecedente alla scadenza di detto termine di scadenza. Per contro, nella fattispecie, al momento in cui è intervenuta l’aggiudicazione in favore della odierna ricorrente tale presupposto non era sussistente

 

Art. 80 obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali - non c'è irregolarità se l'istanza di rateizzazione è inoltrata entro i termini di scadenza del bando

 TAR Friuli Venezia Giulia sez. I 11/7/2018 n. 246

La società controinteressata, in relazione al suddetto carico tributario, ha presentato, in data 8 novembre 2017, un’istanza di definizione agevolata (doc. 2 – deposito del 10 marzo 2018), ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 193 del 2016, nei termini e secondo le modalità ulteriori introdotte dall’art. 1, D.L. n. 148 del 2017, assumendo l’impegno a provvedere al pagamento delle somme dovute, rideterminate a seguito dell’adesione alla procedura in € 1.508,82 (cfr. doc. 2, conteggi – stesso deposito), da corrispondersi in cinque rate.
Tale istanza risulta debitamente acquisita dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, circostanza comprovata dalla produzione della ricevuta trasmessa alla società aggiudicataria via PEC (all. 3, deposito dell’Amministrazione del 13 aprile 2018).
Va ritenuto che a seguito dei descritti adempimenti, la controinteressata abbia conseguito, a partire dall’8 novembre 2017, una situazione di piena regolarità fiscale, tale da non intaccare i requisiti di accesso alla gara, come stabilititi, dall’art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50 del 2016.

 

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