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Termini di impugnazione provvedimento di esclusione - è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se non viene impugnata, nonostante la tempestiva comunicazione, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto

Consiglio di Stato sez. V 28/3/2018 n. 1935

Nel processo amministrativo il ricorso contro l’esclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se non viene impugnata, nonostante la tempestiva comunicazione, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, atto che rende definitiva la lesione dell'interesse azionato dall’escluso; infatti l'eventuale annullamento dell’esclusione, che ha effetto viziante e non caducante, lascia sopravvivere l'aggiudicazione non impugnata e non è idoneo ad attribuire al ricorrente un effetto utile (ex plurimis, Cons. Stato, V, 23 dicembre 2016, n. 5445; V, 25 febbraio 2016, n. 754; V, 1° aprile 2015, n. 1714; V, 23 aprile 2014, n. 2063; 19 luglio 2013 n. 3940; IV, 9 febbraio 2015, n. 663).

L’art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016 – nel richiedere che ciascuna gara sia preceduta dalla verifica dell’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle imprese concorrenti – riserva il compito del vaglio alle stazioni appaltanti e non lo lascia all’autovalutazione – evidentemente non priva di rischi di conflitto di interessi - delle concorrenti, “per cui non è ammissibile che la relativa valutazione sia eseguita, a monte, dalla concorrente la quale autonomamente giudichi irrilevanti i propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2016, n. 122).

Termini di impugnazione provvedimento di ammissione - il principio della piena conoscenza acquisita,si applica solo ove vi sia una concreta prova dell’effettiva conoscenza degli atti di gara, acquisita in data anteriore alla pubblicazione

Consiglio di Stato sez. III 27/3/2018 n. 1902

Occorre tener conto sia della specialità della normativa dettata dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., sia dei presupposti in base ai quali lo stesso legislatore ha ricondotto la decorrenza del termine per l’impugnazione: in base al comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., infatti, il termine inizia a decorrere solo dopo la pubblicazione, ex art. 29 del codice degli appalti, della determinazione sulle ammissioni/esclusioni dei concorrenti, pubblicazione che assicura la piena ed effettiva conoscenza degli atti di gara.
Da ciò consegue che, il principio della piena conoscenza acquisita aliunde, può applicarsi solo ove vi sia una concreta prova dell’effettiva conoscenza degli atti di gara, acquisita in data anteriore alla pubblicazione o comunicazione degli atti della procedura di gara.
Pertanto, non può ritenersi sufficiente a far decorrere l’onere di impugnare il provvedimento di ammissione alla gara la mera presenza di un rappresentante della ditta alla seduta in cui viene decretata l’ammissione, in mancanza della specifica prova sulla percezione immediata ed effettiva di tutte le irregolarità che, ove sussistenti, possano aver inficiato le relative determinazioni.

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