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Regolarità fiscale delle imprese partecipanti ad appalti pubblici - Definizioni. Il giudizio avverso la cartella non pregiudica la sussistenza del debito sottostante.

Consiglio di Stato sez. V 03/4/2018 n. 2049

Per giurisprudenza costante e pacifica, la regolarità fiscale delle imprese partecipanti ad appalti pubblici sussiste quando, alternativamente, a carico dell'impresa non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione ovvero, in caso d'impugnazione, la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato. Pertanto, nel caso in cui l’atto di accertamento sia divenuto definitivo per l’infruttuoso decorso del termine di impugnazione oppure per passaggio in giudicato della sentenza, l’impresa che partecipi ad una procedura ad evidenza pubblica deve essere esclusa per il mancato rispetto del requisito della regolarità fiscale ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016.

Il giudizio avverso la cartella di pagamento introduce una lite attinente alla fase della riscossione, ma non pregiudica la sussistenza del debito tributario sottostante. Infatti i tributi per quali è stata accertata l’inadempienza derivavano da atti non più soggetti a impugnazione e la cartella esattoriale può essere impugnata solo per vizi formali ad essa attinenti, ma non può più mettersi in discussione la debenza dei tributi ivi indicati perché sono iscritti a ruolo solo dopo la definitività degli stessi. Infatti, la possibilità di impugnare la cartella, nonché la pendenza dei termini a tal fine fissati, non pone in discussione la definitività della sottostante violazione tributaria, la quale risulta accertata attraverso la stessa emanazione della cartella (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 10 agosto 2017, n. 3985).

Non ha rilievo l’istanza di "rottamazione del ruolo" ex art. 6 d.-l. n. 193 del 2016, presentata dall’interessata in data 23 gennaio 2017 all’Agenzia delle entrate, con la quale si impegnava a pagare il debito maturato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di cui alla cartella di pagamento 06820150091355571 del 2015 in cinque rate. Al riguardo, l’art. 80 d.lgs. n. 50-2016 stabilisce che la causa di esclusione per irregolarità fiscali non si applica “purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”; nel caso di specie, è evidente che la predetta istanza sia stata presentata oltre il termine di presentazione della domanda di partecipazione e a gara già conclusa, rendendola irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.

La sopravvenuta esclusione, se impugnata, non fa venir meno in capo alla società esclusa la legittimazione ad agire in giudizio contro l'aggiudicataria

Consiglio di Stato sez. V 28/3/2018 n. 1943

Nel presente giudizio è in contestazione la legittima partecipazione alla gara della concorrente poi risultata aggiudicataria. La società aggiudicataria, sostiene che per effetto dell’esclusione sopravvenuta sarebbe venuto meno in capo alla società  ricorrente il necessario titolo fondante la legittimazione ad agire nel presente giudizio, consistente nella legittima partecipazione alla gara.

L’eccezione deve essere evidentemente respinta, dal momento che i provvedimenti sopravvenuti in questione sono stati ritualmente impugnati dall’odierna appellante, cosicché i relativi effetti lesivi per quest’ultima non si sono consolidati e sono suscettibili di essere eliminati laddove la separata impugnazione proposta dalla stessa società venisse accolta.

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