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Articolo 80 c. 5 lett c) - va disposta l'esclusione dell'operatore economico nel caso di condanne penali, ancorchè non definitive. L'accertamento deve riguardare tutti i soggetti societari con rappresentanza legale.

  TAR BOLOGNA SEZ I 23/10/2018 n. 782

Nella specie, si rileva che i gravi reati accertati a carico del socio di maggioranza di -OMISSIS- risultano integrare – a contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente – i presupposti per l’esclusione dalle gare pubbliche dell’operatore economico anche qualora non siano esecutive, a ciò bastando che detto accertamento sia contenuto in sentenze penali anche non definitive. Sono infatti le stesse Linee Guida n. 6 di ANAC a stabilire, riguardo ai reati indicati nel par. II, punto 2.2 (tra i quali sono incontestatamente inclusi quelli accertati a carico del socio di maggioranza della ricorrente: reato in materia tributaria di cui all’art. 10 ter D. Lgs. n. 74 del 2000 per mancato versamento di imposta I.V.A. anno 2011 di importo ingente, nonché reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro risalente all’anno 2013), che le sentenze penali non definitive che li accertano “acquisiscono, invece, autonoma rilevanza e possono avere autonoma potenziale capacità escludente, a prescindere dall’esecutività o meno del provvedimento che le contempla…”. Tale valutazione operata dalla stazione appaltante è da condividersi anche alla luce del fatto che la ricorrente, riguardo a detti reati commessi dalla socia di maggioranza (che detiene il 99,5 % del capitale sociale.) non risulta avere adottato alcuna misura di self – cleaning previste dall’art. 80, commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (v. Relazione riservata Unione di Comuni doc. n. 10).

 Pertanto, nel caso – qui ricorrente – di operatore economico avente natura giuridica di società di capitali, l’accertamento dovrà necessariamente riguardare tutti i soggetti societari indicati nell’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e, quindi, essere esteso a tutti i soggetti societari ai quali è stata conferita la rappresentanza legale o che comunque siano muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

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Consegna del plico oltre la scadenza - è da escludere un'offerta pervenuta in ritardo a causa di un guasto dell'autoveicolo del vettore incaricato dal concorrente per la consegna del plico (non rientra tra le cause di forza maggiore o caso fortuito)

Tar Piemonte Torino sez. I 02/7/2018 n. 803

Osserva il Collegio che la forza maggiore e il caso fortuito sono quelle circostanze il cui accadimento non si sarebbe potuto prevedere secondo un criterio di regolarità causale, né prevenire ex ante. L’assunto è conforme alle pronunce giurisprudenziali che hanno ravvisato una causa di forza maggiore nello sciopero del servizio postale, attesa la sua portata oggettiva, repentina e generalizzata, ma non nel blocco del traffico, nello smarrimento o nel furto del plico trasportato che rappresentano rischi enunciati e ripetibili e pertanto non imprevedibili nell’affidamento di cose al vettore.

La circostanza addotta dalla ricorrente ... non rientra, a prescindere dalla sua esatta individuazione (che perciò rende superflua, oltre che inammissibile, la richiesta istruttoria avanzata dalla ricorrente) nel novero delle cause di forza di maggiore o del caso fortuito: l’operatore economico che scelga, infatti, di affidarsi ad un corriere per la consegna del plico contente l’offerta non si spoglia della responsabilità dinanzi alla stazione appaltante in quanto con la consegna al vettore viene trasferito su questi esclusivamente il rischio di perimento della cosa ex articolo 1693, comma 1, c.c., con conseguente responsabilità contrattuale dello stesso.

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