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Art. 80 gravi illeciti professionali - rientra anche il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione

 TAR Liguria  Genova Sez II 21/3/2018 n. 235

Nel caso di presentazione di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sulla procedura, l’interesse pubblico all’esclusione dell’operatore economico è in re ipsa, e consiste nell’allontanamento definitivo dalla gara dell’operatore rivelatosi professionalmente inaffidabile.

Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico quando dimostrino con mezzi adeguati che questi si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità: e tra i gravi illeciti professionali rientrano – tra l’altro – “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

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oneri per la sicurezza aziendale - l'indicazione è doverosa e l'assenza è causa di mancanza di un elemento essenziale dell'offerta non sanabile col soccorso istruttorio

Consiglio di Stato sez. V 28/2/2018 n. 1228

Esclusa l’ipotesi della vendita, per le gare indette all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, come quella che qui viene in rilievo, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato che ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale nell’ambito dell’offerta economica è doverosa, a causa della mancanza di un elemento essenziale dell’offerta; e che tale carenza non può essere sanata mediante il potere di soccorso istruttorio, espressamente escluso dall’art. 83, comma 9, del medesimo codice per elementi relativi all’offerta (Cons. Stato, V, 7 febbraio 2018, n. 815). Da tale precedente non vi è ragione di discostarsi, stante la chiara formulazione delle disposizioni in esame e la volontà altrettanto chiara da esse desumibile di recepire a livello normativo i principi affermati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, 20 marzo 2015, n. 3.

Nel medesimo precedente è stato inoltre escluso che possano trovare i principi di diritto formulati dalla sentenza dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, 27 luglio 2016, n. 19, in tema di ammissibilità del soccorso istruttorio per il caso di mancata indicazione degli oneri per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’, sottolineandosi che la valenza di quel principio è stata espressamente limitata dalla medesima Adunanza plenaria alle sole gare indette nella vigenza del previgente codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Appalto di carico, trasporto del rifiuto di ferro da raccolta differenziata e riciclo dello stesso. Il contratto in contestazione deve qualificarsi come appalto di un servizio, in cui l’appaltatore assume l’obbligo di un facere complesso, soggetto conseguentemente alla disciplina del codice dei contratti pubblici.

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