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Unicità del centro decisionale - possibile in un bando di gara suddiviso in lotti, in quanto il bando è atto ad oggetto plurimo e determina l'indizione di tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura si conclude con un'aggiudicazione

 TAR Campania - Napoli sez. I 09/04/2018 n. 2285

Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, la citata disposizione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m) del nuovo codice degli appalti pubblici non trova applicazione nell’ipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese si riferiscano a lotti diversi; ciò in quanto un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura si conclude con un'aggiudicazione. Tanto risulta peraltro dalla stessa formulazione della norma che sanziona con l’esclusione l’operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante “alla medesima procedura di affidamento”, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

In altri termini, l'unicità del centro decisionale, che legittima l'esclusione delle imprese appartenenti a tale centro, postula la partecipazione delle suddette imprese ad una specifica e determinata gara, perché solo in presenza di tale circostanza possono essere ravvisati la lesione del principio della concorrenza e un potenziale condizionamento dell'esito della procedura.

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Costi della manodopera - la mancata indicazione non è sanabile con soccorso istruttorio in quanto configura un’ipotesi di vera e propria incompletezza dell’offerta economica. L’omissione o incompleta dichiarazione di detti costi porta ad esclusione

 TAR Puglia - Lecce sez. III 13/4/2018 n. 642

Va disattesa la tesi sostenuta dalla Società ricorrente secondo cui, nella fattispecie in questione, la mancata indicazione dei detti costi di manodopera sarebbe comunque sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio; al riguardo, osserva il Collegio che, nella fattispecie per cui è causa, è ravvisabile un’ipotesi di vera e propria incompletezza dell’offerta economica, considerato che la Società ricorrente non ha rispettato l’obbligo, imposto dall’art. 95 comma 10 citato di indicare in modo adeguato, nella propria offerta economica, un elemento essenziale previsto dalla legge; a ben vedere, l’omissione o incompleta dichiarazione di detti costi, pertanto, non può che generare conseguenze escludenti, e ciò a prescindere dal dato che l’esclusione sia stata, o meno, testualmente enunciata dai citati articoli 83 e 95 del Decreto Legislativo n° 50/2016.
Peraltro, è stato altresì condivisibilmente sottolineato come la previsione dell’obbligo di dichiarare anche i costi di manodopera, oltre agli oneri per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’, sia assolutamente coerente con i doveri normativamente imposti di salvaguardare i diritti dei lavoratori, ed in particolare la loro sicurezza e la loro salute; pertanto, l’omessa dichiarazione dei costi di manodopera, o la dichiarazione del relativo ammontare come pari a zero, rendendone di fatto assolutamente incerta la quantificazione, come avvenuto nella fattispecie che occupa, contrasta non solo con precisi interessi di ordine dichiarativo o documentale, ma anche (e soprattutto) con i menzionati doveri di salvaguardia dei diritti dei lavoratori (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 07.02.2018 n° 815 già citata).

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