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Commissione di gara - incompatibilità sotto il profilo dell'interferenza nella specifica gara. Principio di separazione tra l’organo che predispone il regolamento di gara e quello chiamato ad applicarlo. Impugnazione ad aggiudicazione avvenuta.

 TAR Calabria - Catanzaro sez. I 24/04/2018 n. 952

Le esigenze di trasparenza e terzietà dell’attività demandata alla Commissione, cui è assegnata, quale organo straordinario e temporaneo dell’amministrazione aggiudicatrice, la specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, inducono a ritenere comunque illegittima la sua composizione qualora la parte interessata dia concreta dimostrazione dell'incompatibilità sotto il profilo dell'interferenza nella specifica gara.

L'onere di immediata impugnativa è circoscritto alle sole clausole del bando di gara impeditive della partecipazione alla procedura o impositive di oneri manifestamente incomprensibili ovvero del tutto sproporzionati; per converso, ogni altra questione, ivi compresa la legittima composizione della commissione di gara, deve essere impugnata insieme al provvedimento di aggiudicazione, giacché è solo in questo momento che si concretizza la lesione e quindi l'interesse al ricorso per le altre partecipanti alla procedura e può conseguentemente ritenersi sorto l'onere di impugnazione.

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Legittima gara espletata con criterio del massimo ribasso se l'Amministrazione ha indicato le condizioni tecniche richieste per l’esecuzione del servizio e se sono stati fissati, nella lex specialis, elementi predefiniti e condizioni standardizzate

 TAR Puglia - Lecce sez. II 23/04/2018 n. 718

Legittimo il bando espletato con il criterio del massimo ribasso se l'Amministrazione, nella propria lettera di invito e nelle “condizioni particolari di contratto”, ha puntualmente indicato le condizioni tecniche richieste per l’esecuzione del servizio, specificando dettagliatamente i tempi, le modalità e il numero di operatori. In sostanza, sono stati fissati compiutamente, nella lex specialis di gara, elementi predefiniti e condizioni standardizzate, con conseguente sussistenza di tutte le condizioni richieste per l’applicazione del minor prezzo in conformità alle disposizioni citate.

Anche se il bando non prevede esplicitamente la "clausola sociale" resta inteso che la legge regionale che impone la presenza della c.d. clausola sociale è una norma imperativa e come tale applicabile direttamente alla gara in esame. Infatti, è principio costante quello per cui nel caso in cui la stazione appaltante ometta di inserire nella disciplina di gara elementi previsti come obbligatori dall'ordinamento giuridico, soccorre il meccanismo di integrazione automatica in base alla normativa in materia, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli art. 1374 e 1339 c.c., colmandosi in via suppletiva le eventuali lacune del provvedimento adottato dall'amministrazione … In sostanza, proprio in quanto la legge regionale che impone l'inserimento della c.d. clausola sociale deve essere considerata una norma imperativa, la stessa clausola di salvaguardia deve considerarsi automaticamente inserita all'interno della disciplina di gara.

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