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La sopravvenuta esclusione, se impugnata, non fa venir meno in capo alla società esclusa la legittimazione ad agire in giudizio contro l'aggiudicataria

Consiglio di Stato sez. V 28/3/2018 n. 1943

Nel presente giudizio è in contestazione la legittima partecipazione alla gara della concorrente poi risultata aggiudicataria. La società aggiudicataria, sostiene che per effetto dell’esclusione sopravvenuta sarebbe venuto meno in capo alla società  ricorrente il necessario titolo fondante la legittimazione ad agire nel presente giudizio, consistente nella legittima partecipazione alla gara.

L’eccezione deve essere evidentemente respinta, dal momento che i provvedimenti sopravvenuti in questione sono stati ritualmente impugnati dall’odierna appellante, cosicché i relativi effetti lesivi per quest’ultima non si sono consolidati e sono suscettibili di essere eliminati laddove la separata impugnazione proposta dalla stessa società venisse accolta.

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Termini di impugnazione provvedimento di esclusione - è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se non viene impugnata, nonostante la tempestiva comunicazione, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto

Consiglio di Stato sez. V 28/3/2018 n. 1935

Nel processo amministrativo il ricorso contro l’esclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se non viene impugnata, nonostante la tempestiva comunicazione, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, atto che rende definitiva la lesione dell'interesse azionato dall’escluso; infatti l'eventuale annullamento dell’esclusione, che ha effetto viziante e non caducante, lascia sopravvivere l'aggiudicazione non impugnata e non è idoneo ad attribuire al ricorrente un effetto utile (ex plurimis, Cons. Stato, V, 23 dicembre 2016, n. 5445; V, 25 febbraio 2016, n. 754; V, 1° aprile 2015, n. 1714; V, 23 aprile 2014, n. 2063; 19 luglio 2013 n. 3940; IV, 9 febbraio 2015, n. 663).

L’art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016 – nel richiedere che ciascuna gara sia preceduta dalla verifica dell’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle imprese concorrenti – riserva il compito del vaglio alle stazioni appaltanti e non lo lascia all’autovalutazione – evidentemente non priva di rischi di conflitto di interessi - delle concorrenti, “per cui non è ammissibile che la relativa valutazione sia eseguita, a monte, dalla concorrente la quale autonomamente giudichi irrilevanti i propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2016, n. 122).

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