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Articolo 80 c. 5 lett c) - legittima l'esclusione di una società per la quale a seguito di indagine della SA in ordine alle plurime risoluzioni, ha ritenuto rilevante almeno una vicenda in esame che ha posto fine ai rapporti con un'altra SA

  TAR LECCE SEZ II 12/11/2018 n. 1664

Costituisce assunto costantemente condiviso nella giurisprudenza amministrativa, al quale il Collegio intende attenersi, quello secondo cui la stazione appaltante, in sede di esclusione del concorrente per precedente inadempimento professionale, pone in essere una valutazione che attiene al rapporto fiduciario con l’appaltatore ed è pertanto connotata da forte discrezionalità. Detta valutazione può essere assoggettata al sindacato del G.A. solo nei limiti in cui vi si possa ravvisare manifesta illogicità, chiara irrazionalità o determinante errore fattuale (cfr: Consiglio di Stato, Sez. V, 19 agosto 2015 n. 3950; 27 marzo 2015 n. 1619). Nella vicenda oggetto di causa, l’operato del Comune di Grottaglie non è connotato da irragionevolezza alcuna. La stazione appaltante ha infatti posto in essere un’accurata indagine in ordine alle plurime risoluzioni che avevano riguardato la Teknoservice, all’esito della quale ha ritenuto irrilevanti ben quattro delle cinque vicende prese in esame, e ne ha invece considerata determinante una, quella che ha posto fine ai rapporti con il Comune di San Giorgio Jonico.

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Articolo 80 c. 5 lett c) - va disposta l'esclusione dell'operatore economico nel caso di condanne penali, ancorchè non definitive. L'accertamento deve riguardare tutti i soggetti societari con rappresentanza legale.

  TAR BOLOGNA SEZ I 23/10/2018 n. 782

Nella specie, si rileva che i gravi reati accertati a carico del socio di maggioranza di -OMISSIS- risultano integrare – a contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente – i presupposti per l’esclusione dalle gare pubbliche dell’operatore economico anche qualora non siano esecutive, a ciò bastando che detto accertamento sia contenuto in sentenze penali anche non definitive. Sono infatti le stesse Linee Guida n. 6 di ANAC a stabilire, riguardo ai reati indicati nel par. II, punto 2.2 (tra i quali sono incontestatamente inclusi quelli accertati a carico del socio di maggioranza della ricorrente: reato in materia tributaria di cui all’art. 10 ter D. Lgs. n. 74 del 2000 per mancato versamento di imposta I.V.A. anno 2011 di importo ingente, nonché reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro risalente all’anno 2013), che le sentenze penali non definitive che li accertano “acquisiscono, invece, autonoma rilevanza e possono avere autonoma potenziale capacità escludente, a prescindere dall’esecutività o meno del provvedimento che le contempla…”. Tale valutazione operata dalla stazione appaltante è da condividersi anche alla luce del fatto che la ricorrente, riguardo a detti reati commessi dalla socia di maggioranza (che detiene il 99,5 % del capitale sociale.) non risulta avere adottato alcuna misura di self – cleaning previste dall’art. 80, commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (v. Relazione riservata Unione di Comuni doc. n. 10).

 Pertanto, nel caso – qui ricorrente – di operatore economico avente natura giuridica di società di capitali, l’accertamento dovrà necessariamente riguardare tutti i soggetti societari indicati nell’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e, quindi, essere esteso a tutti i soggetti societari ai quali è stata conferita la rappresentanza legale o che comunque siano muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

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