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Un soggetto terzo non può subentrare in una concessione ovvero in parte di essa senza la preventiva autorizzazione dell'autorità concedente.

 TAR Lazio Roma sez. II 19/6/2018 n. 6855

Un soggetto terzo non può subentrare in una concessione ovvero in parte di essa senza la preventiva autorizzazione dell'autorità concedente.

E’, infatti, legittimo il requisito della preventiva autorizzazione dell'atto di cessione del ramo d'azienda o di qualsiasi altro titolo idoneo a determinare il subingresso nella concessione demaniale poiché spetta all'amministrazione verificare se il predetto subentro continui ad assicurare l’interesse pubblico che giustifica costantemente l'attività concessoria di beni demaniali, la quale non può dar luogo ad una mera disponibilità individuale del bene pubblico, non connotata da un preciso titolo giustificativo che la renda meritevole di pervenire alla sottrazione del bene stesso al libero uso della collettività.

Né, infine, ad avviso del Collegio la comunicazione ex post del subingresso e le SCIA presentate al Comune per subentrare nei titoli per l’esercizio dell’attività di gelateria, bar e ristorazione possono ritenersi equipollenti alla preventiva autorizzazione alla cessione a terzi della concessione (o di una parte di essa), chiaramente richiesta dal più volte citato art. 4 della convenzione del 28.12.2001, quale condizione di validità ed efficacia della stessa.

 

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Pregressa estromissione per carenza di requisito di regolarità fiscale - va dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara e l'omissione comporta l'esclusione dalla procedura in essere

 TAR Campania Napoli sez. VIII 8/6/2018 n. 3856

L’ente appaltante ha fatto derivare l’esclusione dalla selezione della società ricorrente da una dichiarazione di “… non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità …” (dichiarazione richiesta dal disciplinare di gara; ..), laddove la pregressa estromissione da una gara per carenza del requisito della regolarità fiscale avrebbe richiesto la segnalazione del precedente all’ente per le valutazioni del caso, così come la segnalazione avrebbe dovuto riguardare anche l’estromissione a sua volta disposta in altra selezione per l’omessa denuncia di quello stesso precedente (1).

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