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Dies a quo - è la data di pubblicazione dell'atto di esclusione o ammissione, solo se sono esplicitati i motivi dell'esclusione o dell'ammissione

 TAR Lombardia Brescia sez. I 13/6/2018 n. 577

Assume, con riferimento alla problematica all’esame, dirimente rilievo la novella legislativa apportata all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 – cui rinvia l’art. 120, comma 2-bis, c.p.a. – dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 6 (in vigore dal 20 maggio 2017: e, quindi, ratione temporis, pienamente operante quanto alla sottoposta vicenda contenziosa), il quale prevede che il termine per l’impugnativa degli atti di esclusione e di ammissione decorra dal momento in cui i relativi atti “sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”.
Anche a voler prescindere da tale – peraltro decisivo – dato normativo, ritiene il Collegio di aderire all’orientamento (per il quale, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2017 n. 5955) che ha privilegiato una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina (anche) previgente, tesa a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale della parte ricorrente (anche) nel c.d. rito super-accelerato di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a.: sì da “condurre all’individuazione del dies a quo del termine di impugnazione degli atti di ammissione o di esclusione alla data in cui i ricorrenti abbiano avuto piena contezza di tutti i profili rilevanti indispensabili per la proposizione del ricorso e l’esercizio pieno ed effettivo del diritto di azione”.
Come rilevato nella pronunzia da ultimo citata, “tale soluzione deve ritenersi applicabile sia al caso dell’avvenuta pubblicazione dell’atto di esclusione o di ammissione, non corredato di motivazione, sulla piattaforma telematica della stazione appaltante, sia al caso della presenza di un rappresentante dell’operatore alla seduta in cui la commissione proceda all’apertura e all’esame della documentazione amministrativa, qualora in tale sede non siano pienamente percepibili e conoscibili le ragioni poste a base dell’atto di esclusione o di ammissione e non sia, pertanto, configurabile una conoscenza effettiva di eventuali profili lesivi in rapporto al rimedio esperibile”.
Orbene, non essendo state, nel caso di specie, rese note, all’atto pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell’elenco dei raggruppamenti ammessi alla gara, le ragioni per le quali GE.ST.IM era stata ammessa alla procedura, ma essendo tali ragioni divenute percepibili per la ricorrente soltanto in esito al consentito accesso, la decorrenza del termine di trenta giorni di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., andava individuata al 20 marzo 2018, con conseguente tempestività del ricorso, notificato il 12 aprile 2017 via PEC.

 

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Illegittima l'aggiudicazione di una gara di appalto se dall'esame dei verbali della commissione non si riscontri il rispetto dell'indicazione di attribuzione del punteggio a ciascuna offerta da parte di ogni commissario, ma si indica solo una media

 TAR Abruzzo Pescara sez. I ordinanza 11/6/2018 n. 90

Appare fondato il secondo motivo dal momento che da un esame dei verbali della Commissione di gara non si riscontra il rispetto dell’indicazione di attribuzione del punteggio a ciascuna offerta da parte di ogni commissario autonomamente slavo successivamente fare una media tra i diversi coefficienti; Ritenuto che tale modalità di espressione del giudizio non costituisca una mera formalità, ma consenta di riscontare che il giudizio sulle singole offerte non sia frutto di una valutazione globale nella quale non è dato modo di riscontrare se vi sia stato un contributo autonomo da parte dei ciascun membro della Commissione.

 

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