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Iscrizione alla CCIA - l'individuazione ontologia della tipologia di azienda avviene solo attraverso l'attività principale espletata e documentata. L'oggetto sociale esprime solo un'indicazione potenziale

TAR LAZIO Roma SEZ. III QUATER 25/10/2018 n. 10337

L’individuazione ontologica della tipologia di azienda avviene solo attraverso l’attività principale in concreto espletata e documentata dall’iscrizione alla Camera di Commercio, mentre l’oggetto sociale, meramente riportato esprime soltanto un’indicazione potenziale sugli indirizzi operativi dell’azienda, che non assumono alcuna rilevanza se non sono attivati;

Il sistema dei mezzi di prova delineato dal legislatore per dimostrare il possesso delle capacità economica e finanziaria da parte di un concorrente non può essere in alcun modo considerato, contrariamente, a quanto prospettato dalla società ricorrente, come una sorta di numerus clausus, atteso che nel testo delle menzionate disposizioni non è fatto alcun riferimento alla tassatività dei mezzi di prova ivi richiamati;

Ne consegue, che la stazione appaltante, qualora non ritenga, motivatamente, sufficienti i suddetti elementi di prova al fine di dimostrare il possesso del requisito de quo, può richiederne altri, come le fatture, in grado, secondo la sua valutazione discrezionale, di dimostrare con ragionevole certezza il possesso del suddetto requisito.

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C.C.I.A - è utile per filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di professionalità.Non si deve tradurre in perfetta sovrapponibilità tra il certificato camerale e oggetto del contratto d'appalto

  TAR Lazio Roma sez. II ter 9/8/2018 n. 8948

Secondo la giurisprudenza (vedasi Cons. St. sez. III, 08/11/2017, n. 5170) nell’impostazione del nuovo codice appalti, l’iscrizione camerale assurge a requisito di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. “a” e 3 d.lgs n.50/2016), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara, di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma.
Tuttavia, la medesima giurisprudenza è chiara nel ritenere che l’utilità sostanziale della certificazione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico; ratio dalla quale – nell’ottica di una lettura del bando fedele ai principi vigenti in materia di contrattualistica pubblica, che tenga cioè conto dell’oggetto e della funzione dell’affidamento (1363, 1367 e 1369) – si desume la necessità (non tanto di una verifica formale, quanto) di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa, tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell'iscrizione alla Camera di Commercio, e l’oggetto del contratto d'appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste, in quanto l’oggetto sociale viene inteso come la "misura" della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (Cons. St., n. 648/2012 e n. 4457/2015); si evidenzia altresì che la corrispondenza contenutistica - tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d'appalto - non debba tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma che la stessa vada appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.

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