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Invarianza soglia di anomalia - non si applica il principio in caso di errore materiale in sede di lettura delle offerte In evidenza

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TAR LAZIO, ROMA SEZ I 14/07/2020 n. 8033

-Individuazione della soglia in conformità delle diverse offerte come proposte dai concorrenti ammessi alla gara, nel senso che solo una volta individuata esattamente la platea di questi e le conseguenti offerte, queste risultano immodificabili, anche ai fini del calcolo della soglia di anomalia;

-se dovesse prevalere la diversa interpretazione propugnata dalla ricorrente, ogni errore di calcolo dovrebbe comportare la immodificabilità dell'avvenuta aggiudicazione e questo – per ipotesi - persino nel caso di una interessata e/o dolosa individuazione di una soglia di anomalia contraria al dato reale;

-la giurisprudenza a cui il Collegio ritiene di conformarsi ha stabilito, in tal senso, che il c.d. “principio di invarianza” non si applica qualora vi sia un atto di esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione appaltante

 Pubblicato il 14/07/2020
N. 08033/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04613/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4613 del 2020, proposto da Cogema S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Cesarini Carpenterie Metalliche S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Zito e Jacopo Vavalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro


Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Grassi ed Enrico Gualandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede legale dell'Anas in Roma, via Monzambano, 10;

Commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, non costituito in giudizio;

nei confronti

Consorzio Stabile Rennova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Bonanni e Gianluca Podda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,

- del provvedimento del 19 maggio 2020, comunicato in pari data, con cui ANAS S.p.a. ha disposto l'annullamento in autotutela della determina di approvazione dell'aggiudicazione del RTI ricorrente;
- del verbale di gara del 21 maggio 2020, con cui sono state riammessi in gara gli operatori economici RTI Adriacos S.r.l. - Green Walls Costruzioni S.r.l.; Cipa S.p.a., RTI Mac Costruzioni S.r.l. - Gregolin Lavori Marittimi S.r.l., RTI Scaglione - “Impresa Edile di Goffredo Michele”, e in cui è stata proposta l'aggiudicazione in favore del Consorzio Stabile Rennova, e di tutti gli atti prodromici e/o collegati, allo stato non noti e su cui ci si riserva ogni e più opportuna azione;
- della determina di approvazione dell'aggiudicazione del Responsabile della Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia di ANAS S.p.a. del 27 maggio 2020, comunicata in pari data, con cui è stato aggiudicato al detto Consorzio l'appalto di “Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della S.S. 51 nel tratto compreso tra km 51+242 e 53+351, da svincolo Castellazzo e imbocco galleria Termine. Rettifica plano altimetrica del tracciato ed allargamento della sede stradale. Intervento 4- 3° Stralcio. CDO. CIG. 82560460B1- CUP: F57H19001890001”;
- della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione del 9 giugno 2020;

- di ogni altro provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e/o successivo;
nonché per la dichiarazione di inefficacia ex art. 122 del c.p.a. del contratto di appalto, ove stipulato;
e per la declaratoria di subentro nel contratto d'appalto, ove stipulato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Stabile Rennova e dell'Anas s.p.a., con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 60 e 120 c.p.a.;
Visti l'art. 84 d. l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, e l'art. 4 d.l. n. 28/2020, conv.
in l. n. 70/2020;
Relatore nella camera di consiglio dell'8 luglio 2020, tenutasi in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. n. 18/20 cit., il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato in fatto e considerato in diritto;
Rilevato che, con rituale ricorso a questo Tribunale, la Cogema S.r.l. (“Cogema” o “ricorrente”), in proprio e nella qualità di capogruppo-mandataria del “RTI” con l'altra impresa indicata in epigrafe, chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti – pure evidenziati in epigrafe – concernenti l'annullamento in autotutela della determina di approvazione dell'aggiudicazione al RTI facente capo alla ricorrente dell'appalto dei “Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della S.S. 51 nel tratto compreso tra km 51+242 e 53+351, da svincolo Castellazzo e imbocco galleria Termine. Rettifica plano  altimetrica del tracciato ed allargamento della sede stradale. Intervento 4- 3° Stralcio. CDO. CIG. 82560460B1- CUP: F57H19001890001”, qualificati come di preminente interesse nazionale, ai sensi  dell'art. 61, comma 20, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (con conseguente radicamento della competenza di questo Tribunale);
Rilevato che, in sintesi, la stazione appaltante Anas s.p.a. (Anas”), dopo l'aggiudicazione al “RTI Cogema”, rivedendo la procedura su richiesta di parte, riammetteva in gara quattro su cinque concorrenti in precedenza esclusi per ragioni legate alle qualificazioni possedute dalle imprese, procedeva all'inserimento dei ribassi delle loro rispettive offerte, all'interno del calcolo delle medie previste dall'art. 97, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici” o “Codice”), e al ricalcolo della conseguente soglia di anomalia; infine individuava il Consorzio Stabile Rennova (“Rennova”) quale nuovo soggetto aggiudicatario;
Rilevato che la ricorrente lamentava “Illegittimità del provvedimento di aggiudicazione impugnato per violazione dell'art. 95, comma 15, del Codice dei contratti pubblici e del principio di invarianza delle medie e delle soglie di anomalia, nonché del  principio di conservazione degli atti  giuridici”, in quanto la norma di cui all'art. 95, comma 15, del Codice, disciplinando il principio di invarianza delle medie e delle soglie che conducono al calcolo dell'anomalia, al fine di rispettare il principio di  onservazione degli atti giuridici e di evitare alterazioni del confronto concorrenziale, non consente, una volta intervenuta l'aggiudicazione, che alcun evento successivo sia in grado di incidere sulle medie e sulle soglie di gara nel frattempo formatesi, da intendersi quindi “cristallizzate”;
Rilevato che si costituivano l'Anas e il Consorzio Rennova per resistere al ricorso, con tesi illustrate in distinte memorie per la camera di consiglio;
Considerato che Rennova eccepiva anche la litispendenza, in quanto la ricorrente aveva proposto per gli stessi fatti ricorso avanti al TAR Veneto, che aveva declinato la competenza;
Rilevato che, alla camera di consiglio dell'8 luglio 2020, dopo discussione orale e avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per decidere la controversia con sentenza in “forma semplificata”, vista la completezza della documentazione e la puntualità della questione di diritto prospettata;
Considerato, riguardo all'eccezione di Rennova, che non si ravvisa litispendenza proprio perché parte ricorrente non ha riassunto la causa dal TAR Veneto essendone ancora in termini e ha preferito instaurare un nuovo giudizio, abbandonando evidentemente il precedente;
Considerato – passando al merito della controversia - che l'art. 95, comma 15, del Codice richiamato dalla ricorrente prevede che “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di  ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.”;
Considerato che, in argomento, il Collegio – aderendo alle tesi delle parti intimate e costituite - ritiene che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che tale non modificabilità della soglia di anomalia prende a riferimento evenienze, temporalmente specificate, relative, però, a (nuove) valutazioni discrezionali della stazione appaltante (anche se cassate dal giudice amministrativo), mentre nella fattispecie in esame la vicenda trae origine, secondo la documentazione depositata, da un mero errore materiale commesso dalla commissione di gara in sede di lettura delle offerte;
Considerato che tale evenienza risulta, pertanto, estranea al principio di invarianza espresso dalla norma sopra riportata e deve ricondursi alla puntuale determinazione del dato fattuale espresso nelle singole offerte;
Considerato che, altrimenti, se dovesse prevalere la diversa interpretazione propugnata dalla ricorrente, ogni errore di calcolo dovrebbe comportare la immodificabilità dell'avvenuta aggiudicazione e questo – per ipotesi - persino nel  caso di una interessata e/o dolosa individuazione di una soglia di anomalia contraria al dato reale;
Considerato che, in realtà, la logica interpretativa è quella per la quale il legislatore ha inteso tutelare in tal modo la stabilità della individuazione della soglia in conformità delle diverse offerte come proposte dai concorrenti ammessi alla gara, nel senso che solo una volta individuata esattamente la platea di questi e le conseguenti offerte, queste risultano immodificabili,  anche ai fini del calcolo della soglia di anomalia;
Considerato, pertanto, che il riscontro da parte della stessa stazione appaltante dell'esistenza di un errore in ordine alla esclusione di concorrenti non può che necessariamente comportare, in via di autotutela, un allineamento della situazione di fatto con quella di diritto, a prescindere dal momento in cui tale errore è stato scoperto, ai sensi dell'art. 21 nonies l. n. 241/90, proprio perché l'interesse tutelato al buon andamento ed alla economicità dell'azione amministrativa non pertiene  alle concorrenti ma all'amministrazione;
Considerato, quindi, che la funzione della commissione di una gara ad evidenza pubblica, pur se esaurita con l'approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti dell'amministrazione appaltante con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, non esclude la possibilità, sussistendone i requisiti, da parte della stessa di svolgere ed adottare ulteriori provvedimenti di secondo grado nell'esercizio del potere generale di autotutela, rieditando il procedimento di gara già  espletato e riaprendo il procedimento di gara per emendarlo da errori di fatto commessi e da conseguenti illegittimità verificatesi (Cons. Stato, Sez. IV, 5.10.05, n. 5360).
Considerato che la giurisprudenza a cui il Collegio ritiene di conformarsi ha stabilito, in tal senso, che il c.d. “principio di invarianza” non si applica qualora vi sia un atto di esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione appaltante  (Cons.  Stato, Sez. V, 12.2.2020, n. 1117 e 2.9.19, n. 6013, nonché TAR Lazio, Sez. I bis, 4.2.20, n. 1461);
Considerato che nel caso di specie l'invocato principio di invarianza, successivamente alla riammissione dei concorrenti in  prima fase esclusi, non poteva ancora ritenersi operante, non essendo intervenuto il provvedimento definitivo di aggiudicazione, efficace, a quel che consta, dall'8.6.2020;
Considerato, pertanto, che la rettifica della soglia di anomalia derivante dall'illegittima ammissione di imprese prive dei requisiti di partecipazione alla gara deve quindi sempre essere consentita alla stessa stazione appaltante avvedutasi di ciò (Cons. Stato, Sez. V, n. 1117/20 cit.);
Considerato che, in definitiva, il ricorso in quanto infondato deve essere respinto, unitamente alle correlate domande ex art. 122 c.p.a. e di subentro;

Considerato che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da liquidare ad Anas e Consorzio Rennova nell'importo di euro 2.000,00, oltre oneri e competenze come per legge, per ciascuna delle predette parti resistente e controinteressata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, come convertito in l. n. 27/2020, con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ivo Correale Antonino Savo Amodio
IL SEGRETARIO

  Clicca per ascoltare il testo! TAR LAZIO, ROMA SEZ I 14/07/2020 n. 8033 -Individuazione della soglia in conformità delle diverse offerte come proposte dai concorrenti ammessi alla gara, nel senso che solo una volta individuata esattamente la platea di questi e le conseguenti offerte, queste risultano immodificabili, anche ai fini del calcolo della soglia di anomalia; -se dovesse prevalere la diversa interpretazione propugnata dalla ricorrente, ogni errore di calcolo dovrebbe comportare la immodificabilità dellavvenuta aggiudicazione e questo – per ipotesi - persino nel caso di una interessata e/o dolosa individuazione di una soglia di anomalia contraria al dato reale; -la giurisprudenza a cui il Collegio ritiene di conformarsi ha stabilito, in tal senso, che il c.d. “principio di invarianza” non si applica qualora vi sia un atto di esercizio del potere di autotutela da parte dellAmministrazione appaltante  Pubblicato il 14/07/2020N. 08033/2020 REG.PROV.COLL.N. 04613/2020 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N AIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio(Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 4613 del 2020, proposto da Cogema S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Cesarini Carpenterie Metalliche S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Zito e Jacopo Vavalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Grassi ed Enrico Gualandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede legale dellAnas in Roma, via Monzambano, 10; Commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse alladeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, non costituito in giudizio; nei confronti Consorzio Stabile Rennova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Bonanni e Gianluca Podda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per lannullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, - del provvedimento del 19 maggio 2020, comunicato in pari data, con cui ANAS S.p.a. ha disposto lannullamento in autotutela della determina di approvazione dellaggiudicazione del RTI ricorrente;- del verbale di gara del 21 maggio 2020, con cui sono state riammessi in gara gli operatori economici RTI Adriacos S.r.l. - Green Walls Costruzioni S.r.l.; Cipa S.p.a., RTI Mac Costruzioni S.r.l. - Gregolin Lavori Marittimi S.r.l., RTI Scaglione - “Impresa Edile di Goffredo Michele”, e in cui è stata proposta laggiudicazione in favore del Consorzio Stabile Rennova, e di tutti gli atti prodromici e/o collegati, allo stato non noti e su cui ci si riserva ogni e più opportuna azione;- della determina di approvazione dellaggiudicazione del Responsabile della Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia di ANAS S.p.a. del 27 maggio 2020, comunicata in pari data, con cui è stato aggiudicato al detto Consorzio lappalto di “Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della S.S. 51 nel tratto compreso tra km 51+242 e 53+351, da svincolo Castellazzo e imbocco galleria Termine. Rettifica plano altimetrica del tracciato ed allargamento della sede stradale. Intervento 4- 3° Stralcio. CDO. CIG. 82560460B1- CUP: F57H19001890001”;- della comunicazione di efficacia dellaggiudicazione del 9 giugno 2020; - di ogni altro provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e/o successivo;nonché per la dichiarazione di inefficacia ex art. 122 del c.p.a. del contratto di appalto, ove stipulato;e per la declaratoria di subentro nel contratto dappalto, ove stipulato. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Stabile Rennova e dellAnas s.p.a., con la relativa documentazione;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Visti gli artt. 60 e 120 c.p.a.;Visti lart. 84 d. l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, e lart. 4 d.l. n. 28/2020, conv.in l. n. 70/2020;Relatore nella camera di consiglio dell8 luglio 2020, tenutasi in videoconferenza secondo quanto disposto dallart. 84, comma 6, d.l. n. 18/20 cit., il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Sentite le stesse parti ai sensi dellart. 60 cod. proc. amm.;Rilevato in fatto e considerato in diritto;Rilevato che, con rituale ricorso a questo Tribunale, la Cogema S.r.l. (“Cogema” o “ricorrente”), in proprio e nella qualità di capogruppo-mandataria del “RTI” con laltra impresa indicata in epigrafe, chiedeva lannullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti – pure evidenziati in epigrafe – concernenti lannullamento in autotutela della determina di approvazione dellaggiudicazione al RTI facente capo alla ricorrente dellappalto dei “Lavori di miglioramento prestazionale e funzionale della S.S. 51 nel tratto compreso tra km 51+242 e 53+351, da svincolo Castellazzo e imbocco galleria Termine. Rettifica plano  altimetrica del tracciato ed allargamento della sede stradale. Intervento 4- 3° Stralcio. CDO. CIG. 82560460B1- CUP: F57H19001890001”, qualificati come di preminente interesse nazionale, ai sensi  dellart. 61, comma 20, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (con conseguente radicamento della competenza di questo Tribunale);Rilevato che, in sintesi, la stazione appaltante Anas s.p.a. (Anas”), dopo laggiudicazione al “RTI Cogema”, rivedendo la procedura su richiesta di parte, riammetteva in gara quattro su cinque concorrenti in precedenza esclusi per ragioni legate alle qualificazioni possedute dalle imprese, procedeva allinserimento dei ribassi delle loro rispettive offerte, allinterno del calcolo delle medie previste dallart. 97, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici” o “Codice”), e al ricalcolo della conseguente soglia di anomalia; infine individuava il Consorzio Stabile Rennova (“Rennova”) quale nuovo soggetto aggiudicatario;Rilevato che la ricorrente lamentava “Illegittimità del provvedimento di aggiudicazione impugnato per violazione dellart. 95, comma 15, del Codice dei contratti pubblici e del principio di invarianza delle medie e delle soglie di anomalia, nonché del  principio di conservazione degli atti  giuridici”, in quanto la norma di cui allart. 95, comma 15, del Codice, disciplinando il principio di invarianza delle medie e delle soglie che conducono al calcolo dellanomalia, al fine di rispettare il principio di  onservazione degli atti giuridici e di evitare alterazioni del confronto concorrenziale, non consente, una volta intervenuta laggiudicazione, che alcun evento successivo sia in grado di incidere sulle medie e sulle soglie di gara nel frattempo formatesi, da intendersi quindi “cristallizzate”;Rilevato che si costituivano lAnas e il Consorzio Rennova per resistere al ricorso, con tesi illustrate in distinte memorie per la camera di consiglio;Considerato che Rennova eccepiva anche la litispendenza, in quanto la ricorrente aveva proposto per gli stessi fatti ricorso avanti al TAR Veneto, che aveva declinato la competenza;Rilevato che, alla camera di consiglio dell8 luglio 2020, dopo discussione orale e avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa era trattenuta in decisione;Considerato che il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti per decidere la controversia con sentenza in “forma semplificata”, vista la completezza della documentazione e la puntualità della questione di diritto prospettata;Considerato, riguardo alleccezione di Rennova, che non si ravvisa litispendenza proprio perché parte ricorrente non ha riassunto la causa dal TAR Veneto essendone ancora in termini e ha preferito instaurare un nuovo giudizio, abbandonando evidentemente il precedente;Considerato – passando al merito della controversia - che lart. 95, comma 15, del Codice richiamato dalla ricorrente prevede che “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di  ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne per lindividuazione della soglia di anomalia delle offerte.”;Considerato che, in argomento, il Collegio – aderendo alle tesi delle parti intimate e costituite - ritiene che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che tale non modificabilità della soglia di anomalia prende a riferimento evenienze, temporalmente specificate, relative, però, a (nuove) valutazioni discrezionali della stazione appaltante (anche se cassate dal giudice amministrativo), mentre nella fattispecie in esame la vicenda trae origine, secondo la documentazione depositata, da un mero errore materiale commesso dalla commissione di gara in sede di lettura delle offerte;Considerato che tale evenienza risulta, pertanto, estranea al principio di invarianza espresso dalla norma sopra riportata e deve ricondursi alla puntuale determinazione del dato fattuale espresso nelle singole offerte;Considerato che, altrimenti, se dovesse prevalere la diversa interpretazione propugnata dalla ricorrente, ogni errore di calcolo dovrebbe comportare la immodificabilità dellavvenuta aggiudicazione e questo – per ipotesi - persino nel  caso di una interessata e/o dolosa individuazione di una soglia di anomalia contraria al dato reale;Considerato che, in realtà, la logica interpretativa è quella per la quale il legislatore ha inteso tutelare in tal modo la stabilità della individuazione della soglia in conformità delle diverse offerte come proposte dai concorrenti ammessi alla gara, nel senso che solo una volta individuata esattamente la platea di questi e le conseguenti offerte, queste risultano immodificabili,  anche ai fini del calcolo della soglia di anomalia;Considerato, pertanto, che il riscontro da parte della stessa stazione appaltante dellesistenza di un errore in ordine alla esclusione di concorrenti non può che necessariamente comportare, in via di autotutela, un allineamento della situazione di fatto con quella di diritto, a prescindere dal momento in cui tale errore è stato scoperto, ai sensi dellart. 21 nonies l. n. 241/90, proprio perché linteresse tutelato al buon andamento ed alla economicità dellazione amministrativa non pertiene  alle concorrenti ma allamministrazione;Considerato, quindi, che la funzione della commissione di una gara ad evidenza pubblica, pur se esaurita con lapprovazione del proprio operato da parte degli organi competenti dellamministrazione appaltante con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, non esclude la possibilità, sussistendone i requisiti, da parte della stessa di svolgere ed adottare ulteriori provvedimenti di secondo grado nellesercizio del potere generale di autotutela, rieditando il procedimento di gara già  espletato e riaprendo il procedimento di gara per emendarlo da errori di fatto commessi e da conseguenti illegittimità verificatesi (Cons. Stato, Sez. IV, 5.10.05, n. 5360).Considerato che la giurisprudenza a cui il Collegio ritiene di conformarsi ha stabilito, in tal senso, che il c.d. “principio di invarianza” non si applica qualora vi sia un atto di esercizio del potere di autotutela da parte dellAmministrazione appaltante  (Cons.  Stato, Sez. V, 12.2.2020, n. 1117 e 2.9.19, n. 6013, nonché TAR Lazio, Sez. I bis, 4.2.20, n. 1461);Considerato che nel caso di specie linvocato principio di invarianza, successivamente alla riammissione dei concorrenti in  prima fase esclusi, non poteva ancora ritenersi operante, non essendo intervenuto il provvedimento definitivo di aggiudicazione, efficace, a quel che consta, dall8.6.2020;Considerato, pertanto, che la rettifica della soglia di anomalia derivante dallillegittima ammissione di imprese prive dei requisiti di partecipazione alla gara deve quindi sempre essere consentita alla stessa stazione appaltante avvedutasi di ciò (Cons. Stato, Sez. V, n. 1117/20 cit.);Considerato che, in definitiva, il ricorso in quanto infondato deve essere respinto, unitamente alle correlate domande ex art. 122 c.p.a. e di subentro; Considerato che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; P.Q.M.  Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando ai sensi dellart. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da liquidare ad Anas e Consorzio Rennova nellimporto di euro 2.000,00, oltre oneri e competenze come per legge, per ciascuna delle predette parti resistente e controinteressata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dallart. 84, comma 6, d.l. n. 18/2020, come convertito in l. n. 27/2020, con lintervento dei magistrati:Antonino Savo Amodio, PresidenteIvo Correale, Consigliere, EstensoreLaura Marzano, ConsigliereLESTENSORE IL PRESIDENTEIvo Correale Antonino Savo AmodioIL SEGRETARIO

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