Consegna del plico oltre la scadenza - è da escludere un'offerta pervenuta in ritardo a causa di un guasto dell'autoveicolo del vettore incaricato dal concorrente per la consegna del plico (non rientra tra le cause di forza maggiore o caso fortuito) In evidenza
- Scritto da Dario Tomasello
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Tar Piemonte Torino sez. I 02/7/2018 n. 803
Osserva il Collegio che la forza maggiore e il caso fortuito sono quelle circostanze il cui accadimento non si sarebbe potuto prevedere secondo un criterio di regolarità causale, né prevenire ex ante. L’assunto è conforme alle pronunce giurisprudenziali che hanno ravvisato una causa di forza maggiore nello sciopero del servizio postale, attesa la sua portata oggettiva, repentina e generalizzata, ma non nel blocco del traffico, nello smarrimento o nel furto del plico trasportato che rappresentano rischi enunciati e ripetibili e pertanto non imprevedibili nell’affidamento di cose al vettore.
La circostanza addotta dalla ricorrente ... non rientra, a prescindere dalla sua esatta individuazione (che perciò rende superflua, oltre che inammissibile, la richiesta istruttoria avanzata dalla ricorrente) nel novero delle cause di forza di maggiore o del caso fortuito: l’operatore economico che scelga, infatti, di affidarsi ad un corriere per la consegna del plico contente l’offerta non si spoglia della responsabilità dinanzi alla stazione appaltante in quanto con la consegna al vettore viene trasferito su questi esclusivamente il rischio di perimento della cosa ex articolo 1693, comma 1, c.c., con conseguente responsabilità contrattuale dello stesso.
Pubblicato il 02/07/2018
N. 00803/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00331/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 331 del 2018, proposto da
Stryker Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 114;
contro
Azienda ospedaliera nazionale "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Eugenio Comba e Roberta Ricagni, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società B. Braun Milano s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia e adozione di idonee misure cautelari,
- della nota dell’azienda sanitaria ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria del 09 marzo 2018 di esclusione della Stryker Italia s.r.l. dalla gara per la fornitura di materiale chirurgico, comunicata in pari data, in quanto il relativo plico era pervenuto oltre i termini previsti;
- della determinazione n. 100 del 9 marzo 2018 con la quale l'azienda ospedaliera “Ss. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria ha disposto l'esclusione della Stryker Italia s.r.l. dalla suddetta procedura;
- della comunicazione a mezzo p.e.c. del 21 marzo 2018 con cui la Stazione Appaltante, non ritenendo quale causa di forza maggiore l'incidente stradale del corriere, motivava il provvedimento di esclusione;
- di tutti i successivi verbali di gara, ivi compresi i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della azienda sanitaria ospedaliera "Ss. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.In data 9 gennaio 2018 l’azienda sanitaria ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria indiceva una gara per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di materiale chirurgico.
L’articolo 7 del capitolato speciale prevedeva che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire, a pena di esclusione automatica dalla gara, entro le ore 12.00 del giorno 23 febbraio 2018, termine perentorio successivamente prorogato alle ore 12.00 del 6 marzo 2018.
In data 5 marzo 2018 la Sryker Italia s.r.l. consegnava due plichi contenti le offerte per 19 lotti ad un corriere privato richiedendo il <<servizio dedicato notturno>> che avrebbe garantito la tempestiva consegna degli stessi entro le ore 9.00 del giorno successivo.
La mattina del 6 marzo 2018 il corriere, ai sensi dell’articolo 1686 c.c., dava avviso alla Stryker Italia s.p.a. di sopraggiunte difficoltà nella consegna dei due plichi entro l’orario concordato, sicché gli stessi giungevano all’indirizzo della stazione appaltante alle ore 13.20 e alle ore 14.00.
In data 9 marzo 2018 la stazione appaltante comunicava alla Stryker Italia s.r.l. l’esclusione dalla gara per essere i plichi pervenuti oltre il termine massimo fissato per le ore 12.00 del 6 marzo 2018.
La società esclusa, allegando che il ritardo nel deposito era avvenuto per causa alla stessa non imputabile ma per causa di forza maggiore, consistita in un incidente stradale del corriere, chiedeva di essere riammessa alla gara in via di autotutela ma la stazione appaltante, ritenendo priva di pregio la predetta giustificazione, in data 21 marzo 2018 le comunicava l’esclusione dalla gara.
1.2. Avverso la predetta esclusione insorgeva la ricorrente deducendo i seguenti vizi:
a) la violazione dell’articolo 7 del capitolato di gara nella parte in cui prevede la allocazione del rischio del mancato recapito in capo al mittente, a prescindere dalla riferibilità del ritardo ad un comportamento colposo dello stesso, e l’esclusione automatica nell’ipotesi di ritardata consegna.
Afferma il ricorrente che la disposizione dovrebbe essere interpretata non in senso letterale ma secondo <<l’effetto utile>> del favor partecipationis, altrimenti si verificherebbe un vulnus al principio di buon andamento dell’attività dell’amministrazione;
b) l’eccesso di potere perché la stazione appaltante non avrebbe tenuto conto delle giustificazioni del ritardo addotte immediatamente dalla ricorrente e comunque prima della nomina della commissione e dell’inizio delle operazioni di gara per cui un minimo slittamento dello stesso non avrebbe alterato la par condicio dei concorrenti e la celerità della gara.
1.3. Si costituiva in giudizio la azienda ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” la quale chiedeva il rigetto del ricorso ritenendo che il termine perentorio previsto nel capitolato speciale rappresentava un’autolimitazione della discrezionalità della stazione appaltante e non lasciava spazio a ripensamenti, così come evidenziato nel parere dell’A.N.A.C. n. 4 del 27 luglio 2014.
La stazione appaltante deduceva, inoltre, che il ritardo nella consegna dei plichi contenti le offerte non poteva ricondursi ad una causa di forza maggiore.
1.4. Alla camera di consiglio del 20 giugno 2018 il Collegio, dandone previo avviso alle parti presenti, si riservava la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata.
2. Ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per decidere la controversia con sentenza in forma semplificata poiché la notificazione del ricorso si è perfezionata per la resistente e per la controinteressata in data anteriore al termine dilatorio di venti giorni, le parti costituite sono state sentite ed il contraddittorio è stato regolarmente instaurato.
Il Collegio ha, inoltre, ravvisato la completezza dell’istruttoria, non potendo trovare accoglimento le richieste di verificazione o di consulenza tecnica avanzate dalla ricorrente per stabilire l’eccezionalità della causa che ha determinato la consegna dei plichi oltre il termine previsto a pena di esclusione automatica: la richiesta istruttoria è, infatti, inammissibile in quanto ha ad oggetto un giudizio non tecnico, come la qualificazione di un evento quale causa di forza maggiore, e la individuazione di fatti che era onere della ricorrente allegare e che non è dato evincere dalla corrispondenza prodotta intercorsa tra la stessa ed il vettore.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Osserva il Collegio che la forza maggiore e il caso fortuito sono quelle circostanze il cui accadimento non si sarebbe potuto prevedere secondo un criterio di regolarità causale, né prevenire ex ante.
L’assunto è conforme alle pronunce giurisprudenziali che hanno ravvisato una causa di forza maggiore nello sciopero del servizio postale, attesa la sua portata oggettiva, repentina e generalizzata, ma non nel blocco del traffico, nello smarrimento o nel furto del plico trasportato che rappresentano rischi enunciati e ripetibili e pertanto non imprevedibili nell’affidamento di cose al vettore.
La circostanza addotta dalla ricorrente, comunque imprecisa ed opaca, dal momento che solo in un secondo momento il vettore accenna alla rottura accidentale del veicolo, mentre dalla corrispondenza del 6 marzo 2018 si evince un generico riferimento al ritardo, non rientra, a prescindere dalla sua esatta individuazione (che perciò rende superflua, oltre che inammissibile, la richiesta istruttoria avanzata dalla ricorrente) nel novero delle cause di forza di maggiore o del caso fortuito: l’operatore economico che scelga, infatti, di affidarsi ad un corriere per la consegna del plico contente l’offerta non si spoglia della responsabilità dinanzi alla stazione appaltante in quanto con la consegna al vettore viene trasferito su questi esclusivamente il rischio di perimento della cosa ex articolo 1693, comma 1, c.c., con conseguente responsabilità contrattuale dello stesso.
3.2. L’articolo 7 del capitolato speciale, dispone che “il plico confezionato ai sensi del presente articolodovrà pervenire, pena automatica esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 febbraio 2018” (scadenza successivamente prorogata al 6 marzo 2018) e che “il termine dipresentazione delle offerte è perentorio e pertanto saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che faranno pervenire il plico confezionato secondo le precedenti modalità oltre la scadenza sopraindicata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile e all’indirizzo sopra indicato”.
La disposizione del capitolato speciale è conforme alla delibera dell’A.N.A.C. n. 568 del 31 maggio 2017, con la quale si è chiaramente distinto quali rischi ricadano e quali no sul concorrente-mittente, utilizzando il criterio oggettivo della organizzazione di impresa: ove, infatti, il rischio che l’evento ha realizzato rientra nel novero dell’organizzazione del servizio esso ricade sul mittente mentre, ove riguardi eventi di forza maggiore o il fatto imprevedibile del terzo, il rischio non ricade sul mittente il quale dovrà essere riammesso alla gara.
Nel caso di specie il ritardo nella consegna dei plichi contenenti le offerte non è dipeso certamente dalla volontà del mittente che, anzi, si è attivato per assicurarsi una consegna celere e tempestiva e che ha prontamente avvertito la stazione appaltante del ritardo nella consegna, ma da un fatto del terzo-vettore che ha ammesso di non essere riuscito a rispettare l’obbligazione di tempestiva consegna a causa della rottura del veicolo, nonostante si fosse impegnato con una specifica clausola contrattuale a garantirla anche in caso di rottura del mezzo.
3.3. Sostiene il Collegio che, nel caso di specie, l’inadempimento contrattuale del vettore non costituisca, tuttavia, un fatto del terzo imprevedibile perché rientra nei criteri di regolarità causale il verificarsi di possibili blocchi del traffico, guasti ai veicoli o incidenti stradali, rischi che, per essere immanenti alla organizzazione del servizio di trasporto, non possono essere eliminati circondando il contratto di particolari clausole, quali l’impegno del vettore a provvedere comunque alla consegna della cosa entro il termine previsto <<anche in caso di guasto del veicolo>>.
Proprio la previsione di tale clausola contrattuale conferma la prevedibilità e la prevenibilità del rischio di rottura accidentale del mezzo di trasporto non solo da parte dal vettore, il quale lo ha fronteggiato con la previsione dello specifico rimedio della sostituzione del veicolo, ma anche per il ricorrente che, sottoscrivendo quella clausola, è stato edotto della probabilità di verificazione del rischio.
3.4. Afferma il Collegio che è onere del mittente prevedere e prevenire tali rischi immanenti allo svolgimento del servizio di trasporto utilizzando la diligenza che si richiede nel caso di specie e che deve essere tanto più intensa quanto più alta è la posta in gioco.
La ricorrente, a fronte dell’importanza della partecipazione ad una gara di importo consistente per l’aggiudicazione di una fornitura altamente specialistica, avrebbe dovuto predisporre misure organizzative adeguate, volte ad azzerare o a minimizzare il rischio di inadempimento contrattuale del vettore, che non può considerarsi evento imprevedibile e imprevenibile in quanto non dipende esclusivamente dal comportamento delle parti ma anche da varabili esterne conosciute e ripetibili ed il verificarsi del quale non ha precluso in maniera assoluta alla ricorrente la possibilità di presentare un’offerta tempestiva.
3.5. Osserva il Collegio che l’operatore economico che si avvale del servizio di trasporto privato per la consegna del plico contenete l’offerta, secondo la formula dell’eius commoda et eius incommoda, assume su di sé il rischio dell’organizzazionedella propria attività di impresa e, dunque, anche dell’eventuale ritardo nella consegna imputabile a fatto del vettore.
Pertanto il ritardo che ha condotto alla esclusione dalla gara della Stryker Italia s.r.l. deve essere imputato, ai sensi dell’articolo 1228 c.c., esclusivamente alla stessa, la quale avrebbe dovuto utilizzare maggiori precauzioni per la spedizione di un plico così importante e per un tragitto così lungo quale è quello tra la sede societaria di Roma e la sede della stazione appaltante di Alessandria e non affidarsi ad un <<servizio notturno dedicato>> richiesto solo a ridosso del termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte.
3.6. Sicché la stazione appaltante, escludendo automaticamente la Stryker Italia s.r.l dalla gara, ha agito correttamente ed in conformità ai principi di certezza e di trasparenza dell’azione amministrativa, la cui realizzazione giustifica la previsione dell’accollo del rischio di esclusione dalla gara in capo al mittente, anche a fronte di un ritardo poco significativo, contenuta nel capitolato speciale.
La stazione appaltante ha, perciò, legittimamente negato alla ricorrente la riapertura dei termini di partecipazione poiché una tale decisione avrebbe nuociuto alla par condicio dei concorrenti fedeli ammessi alla gara ed al legittimo affidamento che gli stessi riponevano nella esclusione automatica dei concorrenti infedeli.
La ricorrente deduce che la riapertura dei termini da parte della stazione appaltante avrebbe favorito una partecipazione allargata senza nuocere agli altri concorrenti, in quanto la sua ammissione tardiva non avrebbe influito sulle operazioni di gara realizzatesi solo successivamente.
Il Collegio ritiene che la censura è infondata poiché, a fronte di un evento addebitabile ad un fatto proprio della ricorrente, siccome ricadente nella sfera di organizzazione della impresa, una ulteriore proroga del termine, oltre che alla par condicio e all’affidamento dei concorrenti fedeli, avrebbe nuociuto anche alla speditezza del procedimento di evidenza pubblica per l’affidamento di una fornitura relativa ad importanti ed improcrastinabili prestazioni sanitarie, quali quelle della chirurgia vertebrale, che già aveva subito una proroga del termine di presentazione delle offerte.
4. Per le motivazioni sopra esposte il ricorso presentato dalla Stryker Italia s.r.l. deve essere respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Azienda Ospedaliera Nazionale “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Savio Picone, Consigliere
Rosanna Perilli, Referendario, Estensore
IL SEGRETARIO
Clicca per ascoltare il testo! Tar Piemonte Torino sez. I 02/7/2018 n. 803 Osserva il Collegio che la forza maggiore e il caso fortuito sono quelle circostanze il cui accadimento non si sarebbe potuto prevedere secondo un criterio di regolarità causale, né prevenire ex ante. L’assunto è conforme alle pronunce giurisprudenziali che hanno ravvisato una causa di forza maggiore nello sciopero del servizio postale, attesa la sua portata oggettiva, repentina e generalizzata, ma non nel blocco del traffico, nello smarrimento o nel furto del plico trasportato che rappresentano rischi enunciati e ripetibili e pertanto non imprevedibili nell’affidamento di cose al vettore. La circostanza addotta dalla ricorrente ... non rientra, a prescindere dalla sua esatta individuazione (che perciò rende superflua, oltre che inammissibile, la richiesta istruttoria avanzata dalla ricorrente) nel novero delle cause di forza di maggiore o del caso fortuito: l’operatore economico che scelga, infatti, di affidarsi ad un corriere per la consegna del plico contente l’offerta non si spoglia della responsabilità dinanzi alla stazione appaltante in quanto con la consegna al vettore viene trasferito su questi esclusivamente il rischio di perimento della cosa ex articolo 1693, comma 1, c.c., con conseguente responsabilità contrattuale dello stesso. Pubblicato il 02/07/2018 N. 00803/2018 REG.PROV.COLL. N. 00331/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 331 del 2018, proposto da Stryker Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dallavvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 114; contro Azienda ospedaliera nazionale SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Eugenio Comba e Roberta Ricagni, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia; nei confronti Società B. Braun Milano s.p.a., non costituita in giudizio; per lannullamento, previa sospensione dell’efficacia e adozione di idonee misure cautelari, - della nota dell’azienda sanitaria ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria del 09 marzo 2018 di esclusione della Stryker Italia s.r.l. dalla gara per la fornitura di materiale chirurgico, comunicata in pari data, in quanto il relativo plico era pervenuto oltre i termini previsti; - della determinazione n. 100 del 9 marzo 2018 con la quale lazienda ospedaliera “Ss. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria ha disposto lesclusione della Stryker Italia s.r.l. dalla suddetta procedura; - della comunicazione a mezzo p.e.c. del 21 marzo 2018 con cui la Stazione Appaltante, non ritenendo quale causa di forza maggiore lincidente stradale del corriere, motivava il provvedimento di esclusione; - di tutti i successivi verbali di gara, ivi compresi i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto latto di costituzione in giudizio della azienda sanitaria ospedaliera Ss. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dellart. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.In data 9 gennaio 2018 l’azienda sanitaria ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria indiceva una gara per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di materiale chirurgico. L’articolo 7 del capitolato speciale prevedeva che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire, a pena di esclusione automatica dalla gara, entro le ore 12.00 del giorno 23 febbraio 2018, termine perentorio successivamente prorogato alle ore 12.00 del 6 marzo 2018. In data 5 marzo 2018 la Sryker Italia s.r.l. consegnava due plichi contenti le offerte per 19 lotti ad un corriere privato richiedendo il <<servizio dedicato notturno>> che avrebbe garantito la tempestiva consegna degli stessi entro le ore 9.00 del giorno successivo. La mattina del 6 marzo 2018 il corriere, ai sensi dell’articolo 1686 c.c., dava avviso alla Stryker Italia s.p.a. di sopraggiunte difficoltà nella consegna dei due plichi entro l’orario concordato, sicché gli stessi giungevano all’indirizzo della stazione appaltante alle ore 13.20 e alle ore 14.00. In data 9 marzo 2018 la stazione appaltante comunicava alla Stryker Italia s.r.l. l’esclusione dalla gara per essere i plichi pervenuti oltre il termine massimo fissato per le ore 12.00 del 6 marzo 2018. La società esclusa, allegando che il ritardo nel deposito era avvenuto per causa alla stessa non imputabile ma per causa di forza maggiore, consistita in un incidente stradale del corriere, chiedeva di essere riammessa alla gara in via di autotutela ma la stazione appaltante, ritenendo priva di pregio la predetta giustificazione, in data 21 marzo 2018 le comunicava l’esclusione dalla gara. 1.2. Avverso la predetta esclusione insorgeva la ricorrente deducendo i seguenti vizi: a) la violazione dell’articolo 7 del capitolato di gara nella parte in cui prevede la allocazione del rischio del mancato recapito in capo al mittente, a prescindere dalla riferibilità del ritardo ad un comportamento colposo dello stesso, e l’esclusione automatica nell’ipotesi di ritardata consegna. Afferma il ricorrente che la disposizione dovrebbe essere interpretata non in senso letterale ma secondo <<l’effetto utile>> del favor partecipationis, altrimenti si verificherebbe un vulnus al principio di buon andamento dell’attività dell’amministrazione; b) l’eccesso di potere perché la stazione appaltante non avrebbe tenuto conto delle giustificazioni del ritardo addotte immediatamente dalla ricorrente e comunque prima della nomina della commissione e dell’inizio delle operazioni di gara per cui un minimo slittamento dello stesso non avrebbe alterato la par condicio dei concorrenti e la celerità della gara. 1.3. Si costituiva in giudizio la azienda ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” la quale chiedeva il rigetto del ricorso ritenendo che il termine perentorio previsto nel capitolato speciale rappresentava un’autolimitazione della discrezionalità della stazione appaltante e non lasciava spazio a ripensamenti, così come evidenziato nel parere dell’A.N.A.C. n. 4 del 27 luglio 2014. La stazione appaltante deduceva, inoltre, che il ritardo nella consegna dei plichi contenti le offerte non poteva ricondursi ad una causa di forza maggiore. 1.4. Alla camera di consiglio del 20 giugno 2018 il Collegio, dandone previo avviso alle parti presenti, si riservava la decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata. 2. Ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per decidere la controversia con sentenza in forma semplificata poiché la notificazione del ricorso si è perfezionata per la resistente e per la controinteressata in data anteriore al termine dilatorio di venti giorni, le parti costituite sono state sentite ed il contraddittorio è stato regolarmente instaurato. Il Collegio ha, inoltre, ravvisato la completezza dell’istruttoria, non potendo trovare accoglimento le richieste di verificazione o di consulenza tecnica avanzate dalla ricorrente per stabilire l’eccezionalità della causa che ha determinato la consegna dei plichi oltre il termine previsto a pena di esclusione automatica: la richiesta istruttoria è, infatti, inammissibile in quanto ha ad oggetto un giudizio non tecnico, come la qualificazione di un evento quale causa di forza maggiore, e la individuazione di fatti che era onere della ricorrente allegare e che non è dato evincere dalla corrispondenza prodotta intercorsa tra la stessa ed il vettore. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Osserva il Collegio che la forza maggiore e il caso fortuito sono quelle circostanze il cui accadimento non si sarebbe potuto prevedere secondo un criterio di regolarità causale, né prevenire ex ante. L’assunto è conforme alle pronunce giurisprudenziali che hanno ravvisato una causa di forza maggiore nello sciopero del servizio postale, attesa la sua portata oggettiva, repentina e generalizzata, ma non nel blocco del traffico, nello smarrimento o nel furto del plico trasportato che rappresentano rischi enunciati e ripetibili e pertanto non imprevedibili nell’affidamento di cose al vettore. La circostanza addotta dalla ricorrente, comunque imprecisa ed opaca, dal momento che solo in un secondo momento il vettore accenna alla rottura accidentale del veicolo, mentre dalla corrispondenza del 6 marzo 2018 si evince un generico riferimento al ritardo, non rientra, a prescindere dalla sua esatta individuazione (che perciò rende superflua, oltre che inammissibile, la richiesta istruttoria avanzata dalla ricorrente) nel novero delle cause di forza di maggiore o del caso fortuito: l’operatore economico che scelga, infatti, di affidarsi ad un corriere per la consegna del plico contente l’offerta non si spoglia della responsabilità dinanzi alla stazione appaltante in quanto con la consegna al vettore viene trasferito su questi esclusivamente il rischio di perimento della cosa ex articolo 1693, comma 1, c.c., con conseguente responsabilità contrattuale dello stesso. 3.2. L’articolo 7 del capitolato speciale, dispone che “il plico confezionato ai sensi del presente articolodovrà pervenire, pena automatica esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 febbraio 2018” (scadenza successivamente prorogata al 6 marzo 2018) e che “il termine dipresentazione delle offerte è perentorio e pertanto saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che faranno pervenire il plico confezionato secondo le precedenti modalità oltre la scadenza sopraindicata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile e all’indirizzo sopra indicato”. La disposizione del capitolato speciale è conforme alla delibera dell’A.N.A.C. n. 568 del 31 maggio 2017, con la quale si è chiaramente distinto quali rischi ricadano e quali no sul concorrente-mittente, utilizzando il criterio oggettivo della organizzazione di impresa: ove, infatti, il rischio che l’evento ha realizzato rientra nel novero dell’organizzazione del servizio esso ricade sul mittente mentre, ove riguardi eventi di forza maggiore o il fatto imprevedibile del terzo, il rischio non ricade sul mittente il quale dovrà essere riammesso alla gara. Nel caso di specie il ritardo nella consegna dei plichi contenenti le offerte non è dipeso certamente dalla volontà del mittente che, anzi, si è attivato per assicurarsi una consegna celere e tempestiva e che ha prontamente avvertito la stazione appaltante del ritardo nella consegna, ma da un fatto del terzo-vettore che ha ammesso di non essere riuscito a rispettare l’obbligazione di tempestiva consegna a causa della rottura del veicolo, nonostante si fosse impegnato con una specifica clausola contrattuale a garantirla anche in caso di rottura del mezzo. 3.3. Sostiene il Collegio che, nel caso di specie, l’inadempimento contrattuale del vettore non costituisca, tuttavia, un fatto del terzo imprevedibile perché rientra nei criteri di regolarità causale il verificarsi di possibili blocchi del traffico, guasti ai veicoli o incidenti stradali, rischi che, per essere immanenti alla organizzazione del servizio di trasporto, non possono essere eliminati circondando il contratto di particolari clausole, quali l’impegno del vettore a provvedere comunque alla consegna della cosa entro il termine previsto <<anche in caso di guasto del veicolo>>. Proprio la previsione di tale clausola contrattuale conferma la prevedibilità e la prevenibilità del rischio di rottura accidentale del mezzo di trasporto non solo da parte dal vettore, il quale lo ha fronteggiato con la previsione dello specifico rimedio della sostituzione del veicolo, ma anche per il ricorrente che, sottoscrivendo quella clausola, è stato edotto della probabilità di verificazione del rischio. 3.4. Afferma il Collegio che è onere del mittente prevedere e prevenire tali rischi immanenti allo svolgimento del servizio di trasporto utilizzando la diligenza che si richiede nel caso di specie e che deve essere tanto più intensa quanto più alta è la posta in gioco. La ricorrente, a fronte dell’importanza della partecipazione ad una gara di importo consistente per l’aggiudicazione di una fornitura altamente specialistica, avrebbe dovuto predisporre misure organizzative adeguate, volte ad azzerare o a minimizzare il rischio di inadempimento contrattuale del vettore, che non può considerarsi evento imprevedibile e imprevenibile in quanto non dipende esclusivamente dal comportamento delle parti ma anche da varabili esterne conosciute e ripetibili ed il verificarsi del quale non ha precluso in maniera assoluta alla ricorrente la possibilità di presentare un’offerta tempestiva. 3.5. Osserva il Collegio che l’operatore economico che si avvale del servizio di trasporto privato per la consegna del plico contenete l’offerta, secondo la formula dell’eius commoda et eius incommoda, assume su di sé il rischio dell’organizzazionedella propria attività di impresa e, dunque, anche dell’eventuale ritardo nella consegna imputabile a fatto del vettore. Pertanto il ritardo che ha condotto alla esclusione dalla gara della Stryker Italia s.r.l. deve essere imputato, ai sensi dell’articolo 1228 c.c., esclusivamente alla stessa, la quale avrebbe dovuto utilizzare maggiori precauzioni per la spedizione di un plico così importante e per un tragitto così lungo quale è quello tra la sede societaria di Roma e la sede della stazione appaltante di Alessandria e non affidarsi ad un <<servizio notturno dedicato>> richiesto solo a ridosso del termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte. 3.6. Sicché la stazione appaltante, escludendo automaticamente la Stryker Italia s.r.l dalla gara, ha agito correttamente ed in conformità ai principi di certezza e di trasparenza dell’azione amministrativa, la cui realizzazione giustifica la previsione dell’accollo del rischio di esclusione dalla gara in capo al mittente, anche a fronte di un ritardo poco significativo, contenuta nel capitolato speciale. La stazione appaltante ha, perciò, legittimamente negato alla ricorrente la riapertura dei termini di partecipazione poiché una tale decisione avrebbe nuociuto alla par condicio dei concorrenti fedeli ammessi alla gara ed al legittimo affidamento che gli stessi riponevano nella esclusione automatica dei concorrenti infedeli. La ricorrente deduce che la riapertura dei termini da parte della stazione appaltante avrebbe favorito una partecipazione allargata senza nuocere agli altri concorrenti, in quanto la sua ammissione tardiva non avrebbe influito sulle operazioni di gara realizzatesi solo successivamente. Il Collegio ritiene che la censura è infondata poiché, a fronte di un evento addebitabile ad un fatto proprio della ricorrente, siccome ricadente nella sfera di organizzazione della impresa, una ulteriore proroga del termine, oltre che alla par condicio e all’affidamento dei concorrenti fedeli, avrebbe nuociuto anche alla speditezza del procedimento di evidenza pubblica per l’affidamento di una fornitura relativa ad importanti ed improcrastinabili prestazioni sanitarie, quali quelle della chirurgia vertebrale, che già aveva subito una proroga del termine di presentazione delle offerte. 4. Per le motivazioni sopra esposte il ricorso presentato dalla Stryker Italia s.r.l. deve essere respinto. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Azienda Ospedaliera Nazionale “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con lintervento dei magistrati: Domenico Giordano, Presidente Savio Picone, Consigliere Rosanna Perilli, Referendario, Estensore IL SEGRETARIO
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- Oggetto sociale: ha valore meramente notiziale della visura camerale e non ha valore probatorio
- Gravi illeciti professionali - la norma non descrive in maniera tassativa ed esaustiva quali siano i gravi illeciti professionali. La mancata o incorretta indicazione della terna dei subappaltatori è sanabile mediante soccorso istruttorio.
- Costi della manodopera - l'inesatta quantificazione dei costi della manodopera (emersa in sede di verifica di congruità) non consente l’adozione della misura espulsiva da parte della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 95 comma 10
- Clausole non immediatamente escludenti - le clausole del bando che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente dall’operatore economico che abbia partecipato



