Illegittima l'aggiudicazione di una gara di appalto se dall'esame dei verbali della commissione non si riscontri il rispetto dell'indicazione di attribuzione del punteggio a ciascuna offerta da parte di ogni commissario, ma si indica solo una media In evidenza
- Scritto da Dario Tomasello
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TAR Abruzzo Pescara sez. I ordinanza 11/6/2018 n. 90
Appare fondato il secondo motivo dal momento che da un esame dei verbali della Commissione di gara non si riscontra il rispetto dell’indicazione di attribuzione del punteggio a ciascuna offerta da parte di ogni commissario autonomamente slavo successivamente fare una media tra i diversi coefficienti; Ritenuto che tale modalità di espressione del giudizio non costituisca una mera formalità, ma consenta di riscontare che il giudizio sulle singole offerte non sia frutto di una valutazione globale nella quale non è dato modo di riscontrare se vi sia stato un contributo autonomo da parte dei ciascun membro della Commissione.
Pubblicato il 11/06/2018
N. 00090/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00159/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2018, proposto da:
Ing. Fulvio Catalano, Studio Montepara S.r.l., Geom. Nicola Di Marino, Geol. Vincenzo Tiracchia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Pancella, Consolino Zulli, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Celso in Pescara, via dei Marsi 74;
contro
Unione Montana dei Comuni del Sangro, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, viale G. D'Annunzio 142;
nei confronti
Gina Di Toro, Alessandro Antonacci, Guido Salvatorelli, Eleonora Di Monte, Beatrice Maria Di Clemente, rappresentati e difesi dagli avv.ti Manuel De Monte, Michele Di Toro, con domicilio eletto presso lo studio Manuel De Monte in Pescara, via delle Caserme, 85;
Integra (Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture) S.r.l., Ing. Nicola Schinco, Ing. Sergio Delle Femine, Provincia di Chieti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della Determinazione n. 3 del 9.04.2018 dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro, Servizio Tecnico, a firma del Responsabile del Servizio e del Procedimento, Ing. Michele Carozza, con cui è stata – tra l'altro – aggiudicata la gara (per l'affidamento dei “SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI AMMODERNAMEN-TO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA,MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMEN-TO DELLE S.P. N. 155-169-180 (PROVINCIA DI CHIETI”), CIG 7207299349 – CUP G97H16000710002”) in favore del RTP Di Toro, nonché della nota prot. 1169 del 9.04.2018, ugualmente a firma dell'Ing. Michele Carozza, nella qualità sopra indicata, con cui è stata comunicata, ai sensi dell'art. 29 e 76 D.Lgs. 50/16, l'adozione della predetta Determinazione di aggiudicazione,
nonché
- di tutti i verbali di gara ed, in particolare:
i. del verbale di gara n. 6 del 22.11.2017, specie nella parte in cui, in esito a segnalazione del rappresentante del RTP Catalano, presente in gara, la Commissione giudicatrice non ha disposto l'esclusione dei concorrenti, per non aver indicato i costi di sicurezza aziendali o cd. interni;
ii. del verbale di gara n. 7 del 6.12.2017, specie nella parte in cui è stato disposto di atti-vare il meccanismo del soccorso istruttorio in favore degli operatori economici che non avevano indicato, nella propria offerta economica, gli oneri di sicurezza aziendali o cd. interni;
iii. del verbale di gara n. 8 del 22.12.2017, sia nella parte in cui la Commissione ha rite-nuto validamente indicati, in esito a soccorso istruttorio, i costi di sicurezza aziendali da parte degli operatori che avevano omesso di rendere l'adempimento in parola unitamente all'offerta economica, sia là dove, per l'effetto, ha ammesso i citati operatori al prosieguo della gara;
iv. del verbale di gara n. 3 dell'8.11.2017, specie nella parte in cui “Il Presidente, sentiti i Commissari” ha stabilito “che per ogni singolo concorrente si procederà all'attribuzione dei punteggi secondo una metodologia armonica comune, tale da consentire un risultato univoco”;
v. dei verbali n. 3 dell'8.11.2017, n. 4 del 14.11.2017, n. 5 del 17.11.2017, sia nella parte in cui i Commissari di gara hanno attribuito, per ogni concorrente, tutti lo stesso, identico coefficiente di valutazione, sia là dove si è proceduto alla valutazione delle offerte tecni-che, spacchettando l'adempimento di che trattasi in due distinte fasi, di cui una relativa al (macro) criterio di valutazione A, e l'altra a quello B;
- della nota prot. 2693 del 12.12.2017, con cui è stato attivato il soccorso istruttorio in fa-vore dei quattro operatori che non avevano indicato, nelle proprie offerte economiche, i costi di sicurezza aziendali,
e, comunque,
- di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere, la proposta di aggiudicazione, nonchè il bando-disciplinare e/o qualunque altro atto di gara regolante il contenuto della offerta economica, anche ove interpretati in senso ostativo all'accoglimento del presente ricorso,
nonché:
- in via principale, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a, per la declaratoria della ineffica-cia del contratto, ove nelle more stipulato, e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto del RTP ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e il subentro nella esecu-zione del contratto (eventualmente stipulato);
- in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità al risarcimento in forma specifica, per l'accertamento della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione e, per l'effetto, per la condanna della P.A. intimata al risarcimento del danno subito per equivalente, nella misura che sarà determinata in corso di causa.
In via subordinata
per l'annullamento e/o la disapplicazione delle regole di gara e, in via derivata, di tutti gli atti della procedura di che trattasi, ivi compresi i verbali di gara, nella parte in cui, esclu-dendo l'obbligo di indicare, unitamente all'offerta economica, gli oneri di sicurezza a-ziendale, hanno violato le correlate disposizioni di legge ed, in particolare, l'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro, di Gina Di Toro, di Alessandro Antonacci, di Guido Salvatorelli, di Eleonora Di Monte e di Beatrice Maria Di Clemente;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2018 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori l'avv. Rosella Ferrara su delega orale dell'avv. Consolino Zulli e dell'avv. Marco Pancella per la parte ricorrente, l'avv. Giulio Cerceo per l'amministrazione resistente, l'avv. Manuel De Monte e l'avv. Michele Di Toro per la parte controinteressata;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto l’orientamento giurisprudenziale che si è consolidato non ritiene che la mancata indicazione specifica dell’entità degli oneri di sicurezza costituisca motivo di esclusione dalla gara laddove non sia stata specificamente richiesta dal bando;
Considerato, invece, che ad un primo sommario esame, appare fondato il secondo motivo dal momento che da un esame dei verbali della Commissione di gara non si riscontra il rispetto dell’indicazione di attribuzione del punteggio a ciascuna offerta da parte di ogni commissario autonomamente slavo successivamente fare una media tra i diversi coefficienti;
Ritenuto che tale modalità di espressione del giudizio non costituisca una mera formalità, ma consenta di riscontare che il giudizio sulle singole offerte non sia frutto di una valutazione globale nella quale non è dato modo di riscontrare se vi sia stato un contributo autonomo da parte dei ciascun membro della Commissione;
Considerato che, pertanto, sia opportuno disporre la sospensione degli atti impugnati al fine di consentire alla Commissione di procedere ad una nuova valutazione delle offerte contestuale sia per il criterio A che per il criterio nr. 2;
Ritenuto che l’accoglimento solo parziale dei motivi di ricorso giustifichi la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara accoglie e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia della Determinazione n. 3 del 9.04.2018 dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7.12.2018. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Tramaglini, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
IL SEGRETARIO
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REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per l Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 159 del 2018, proposto da: Ing. Fulvio Catalano, Studio Montepara S.r.l., Geom. Nicola Di Marino, Geol. Vincenzo Tiracchia, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Pancella, Consolino Zulli, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Celso in Pescara, via dei Marsi 74; contro Unione Montana dei Comuni del Sangro, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dallavv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, viale G. DAnnunzio 142; nei confronti Gina Di Toro, Alessandro Antonacci, Guido Salvatorelli, Eleonora Di Monte, Beatrice Maria Di Clemente, rappresentati e difesi dagli avv.ti Manuel De Monte, Michele Di Toro, con domicilio eletto presso lo studio Manuel De Monte in Pescara, via delle Caserme, 85; Integra (Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture) S.r.l., Ing. Nicola Schinco, Ing. Sergio Delle Femine, Provincia di Chieti non costituiti in giudizio; per lannullamento, previa sospensione dellefficacia, della Determinazione n. 3 del 9.04.2018 dellUnione Montana dei Comuni del Sangro, Servizio Tecnico, a firma del Responsabile del Servizio e del Procedimento, Ing. Michele Carozza, con cui è stata – tra laltro – aggiudicata la gara (per laffidamento dei “SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI AMMODERNAMEN-TO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA,MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMEN-TO DELLE S.P. N. 155-169-180 (PROVINCIA DI CHIETI”), CIG 7207299349 – CUP G97H16000710002”) in favore del RTP Di Toro, nonché della nota prot. 1169 del 9.04.2018, ugualmente a firma dellIng. Michele Carozza, nella qualità sopra indicata, con cui è stata comunicata, ai sensi dellart. 29 e 76 D.Lgs. 50/16, ladozione della predetta Determinazione di aggiudicazione, nonché - di tutti i verbali di gara ed, in particolare: i. del verbale di gara n. 6 del 22.11.2017, specie nella parte in cui, in esito a segnalazione del rappresentante del RTP Catalano, presente in gara, la Commissione giudicatrice non ha disposto lesclusione dei concorrenti, per non aver indicato i costi di sicurezza aziendali o cd. interni; ii. del verbale di gara n. 7 del 6.12.2017, specie nella parte in cui è stato disposto di atti-vare il meccanismo del soccorso istruttorio in favore degli operatori economici che non avevano indicato, nella propria offerta economica, gli oneri di sicurezza aziendali o cd. interni; iii. del verbale di gara n. 8 del 22.12.2017, sia nella parte in cui la Commissione ha rite-nuto validamente indicati, in esito a soccorso istruttorio, i costi di sicurezza aziendali da parte degli operatori che avevano omesso di rendere ladempimento in parola unitamente allofferta economica, sia là dove, per leffetto, ha ammesso i citati operatori al prosieguo della gara; iv. del verbale di gara n. 3 dell8.11.2017, specie nella parte in cui “Il Presidente, sentiti i Commissari” ha stabilito “che per ogni singolo concorrente si procederà allattribuzione dei punteggi secondo una metodologia armonica comune, tale da consentire un risultato univoco”; v. dei verbali n. 3 dell8.11.2017, n. 4 del 14.11.2017, n. 5 del 17.11.2017, sia nella parte in cui i Commissari di gara hanno attribuito, per ogni concorrente, tutti lo stesso, identico coefficiente di valutazione, sia là dove si è proceduto alla valutazione delle offerte tecni-che, spacchettando ladempimento di che trattasi in due distinte fasi, di cui una relativa al (macro) criterio di valutazione A, e laltra a quello B; - della nota prot. 2693 del 12.12.2017, con cui è stato attivato il soccorso istruttorio in fa-vore dei quattro operatori che non avevano indicato, nelle proprie offerte economiche, i costi di sicurezza aziendali, e, comunque, - di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti, ivi compresi, se e per quanto possa occorrere, la proposta di aggiudicazione, nonchè il bando-disciplinare e/o qualunque altro atto di gara regolante il contenuto della offerta economica, anche ove interpretati in senso ostativo allaccoglimento del presente ricorso, nonché: - in via principale, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a, per la declaratoria della ineffica-cia del contratto, ove nelle more stipulato, e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto del RTP ricorrente a conseguire laggiudicazione dellappalto e il subentro nella esecu-zione del contratto (eventualmente stipulato); - in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità al risarcimento in forma specifica, per laccertamento della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione e, per leffetto, per la condanna della P.A. intimata al risarcimento del danno subito per equivalente, nella misura che sarà determinata in corso di causa. In via subordinata per lannullamento e/o la disapplicazione delle regole di gara e, in via derivata, di tutti gli atti della procedura di che trattasi, ivi compresi i verbali di gara, nella parte in cui, esclu-dendo lobbligo di indicare, unitamente allofferta economica, gli oneri di sicurezza a-ziendale, hanno violato le correlate disposizioni di legge ed, in particolare, lart. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro, di Gina Di Toro, di Alessandro Antonacci, di Guido Salvatorelli, di Eleonora Di Monte e di Beatrice Maria Di Clemente; Vista la domanda di sospensione dellesecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto lart. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2018 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori lavv. Rosella Ferrara su delega orale dellavv. Consolino Zulli e dellavv. Marco Pancella per la parte ricorrente, lavv. Giulio Cerceo per lamministrazione resistente, lavv. Manuel De Monte e lavv. Michele Di Toro per la parte controinteressata; Ritenuto che il primo motivo di ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto l’orientamento giurisprudenziale che si è consolidato non ritiene che la mancata indicazione specifica dell’entità degli oneri di sicurezza costituisca motivo di esclusione dalla gara laddove non sia stata specificamente richiesta dal bando; Considerato, invece, che ad un primo sommario esame, appare fondato il secondo motivo dal momento che da un esame dei verbali della Commissione di gara non si riscontra il rispetto dell’indicazione di attribuzione del punteggio a ciascuna offerta da parte di ogni commissario autonomamente slavo successivamente fare una media tra i diversi coefficienti; Ritenuto che tale modalità di espressione del giudizio non costituisca una mera formalità, ma consenta di riscontare che il giudizio sulle singole offerte non sia frutto di una valutazione globale nella quale non è dato modo di riscontrare se vi sia stato un contributo autonomo da parte dei ciascun membro della Commissione; Considerato che, pertanto, sia opportuno disporre la sospensione degli atti impugnati al fine di consentire alla Commissione di procedere ad una nuova valutazione delle offerte contestuale sia per il criterio A che per il criterio nr. 2; Ritenuto che l’accoglimento solo parziale dei motivi di ricorso giustifichi la compensazione delle spese di giudizio; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per lAbruzzo sezione staccata di Pescara accoglie e per leffetto: a) sospende l’efficacia della Determinazione n. 3 del 9.04.2018 dellUnione Montana dei Comuni del Sangro; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso ludienza pubblica del 7.12.2018. . Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dallAmministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2018 con lintervento dei magistrati: Alberto Tramaglini, Presidente Renata Emma Ianigro, Consigliere Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore IL SEGRETARIO
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