Menu
Increase size
Reset to Default
Decrease size

RSS Twitter Google Facebook

Notizie

https://www.italiappalti.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/photos.03_Notizie.notizie_biggk-is-952.jpglink

Notizie

https://www.italiappalti.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/photos.03_Notizie.legislative_biggk-is-952.jpglink

Legislative

«
»
A+ A A-
costo della manodopera costo della manodopera

Un soggetto terzo non può subentrare in una concessione ovvero in parte di essa senza la preventiva autorizzazione dell'autorità concedente. In evidenza

Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi Dubbi? Chiedi un parere gratuito a noi

 TAR Lazio Roma sez. II 19/6/2018 n. 6855

Un soggetto terzo non può subentrare in una concessione ovvero in parte di essa senza la preventiva autorizzazione dell'autorità concedente.

E’, infatti, legittimo il requisito della preventiva autorizzazione dell'atto di cessione del ramo d'azienda o di qualsiasi altro titolo idoneo a determinare il subingresso nella concessione demaniale poiché spetta all'amministrazione verificare se il predetto subentro continui ad assicurare l’interesse pubblico che giustifica costantemente l'attività concessoria di beni demaniali, la quale non può dar luogo ad una mera disponibilità individuale del bene pubblico, non connotata da un preciso titolo giustificativo che la renda meritevole di pervenire alla sottrazione del bene stesso al libero uso della collettività.

Né, infine, ad avviso del Collegio la comunicazione ex post del subingresso e le SCIA presentate al Comune per subentrare nei titoli per l’esercizio dell’attività di gelateria, bar e ristorazione possono ritenersi equipollenti alla preventiva autorizzazione alla cessione a terzi della concessione (o di una parte di essa), chiaramente richiesta dal più volte citato art. 4 della convenzione del 28.12.2001, quale condizione di validità ed efficacia della stessa.

 

Pubblicato il 19/06/2018

N. 06855/2018 REG.PROV.COLL.

N. 11159/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11159 del 2015, proposto da Società Assieme Real Estate a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Izzo, Diego Vaiano, Linda Cilia, con domicilio eletto presso lo studio legale Izzo - Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio eletto presso l’avvocatura civica in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

delle determinazioni di cui alla nota prot. LV 1742 in data 16.6.2015 ed alla nota prot.LV 1980 in data 7.7.2015, entrambe dell’Ufficio di scopo indirizzo e coordinamento del programma Punti verde di Roma Capitale inerenti la conduzione di attività di bar e ristorazione nel punto verde qualità 13.8 nel piano di zona "B/8 Madonnetta".

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. La società ricorrente, nella qualità di conduttrice del complesso immobiliare di circa 20.900 mq. (costituito da una costruzione, un parcheggio aperto al pubblico e una porzione di terreno in continuità con il parco pubblico), sito all’interno del Punto verde qualità 13.8 “Piano di zona b/8 Madonnetta”, in forza del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con la Polisportiva Andrea Ciabocco SSDRL in data 31.3.2014, ha impugnato le note con le quali l’amministrazione resistente ha comunicato di non avere autorizzato alcun rapporto tra la stessa e la Società Sportiva dilettantistica Caibocco Andrea a r.l. , originario concessionario del richiamato punto verde, ormai decaduto.

1.2. Con un unico motivo la ricorrente deduce l’illegittimità delle note gravate per violazione dell’art. 4 della convenzione di concessione stipulata il 28.12.2001 tra l’amministrazione resistente e l’allora Ciabotto Andrea s.r.l., dell’art. 1, comma 1 bis, della legge n. 241/1990 e dell’0art. 1458 c.c., nonché per eccesso di potere sotto molteplici profili, concludendo per l’annullamento degli atti impugnati.

2. Roma Capitale si è costituita in giudizio con memoria di stile.

3. Alla pubblica udienza del 9.5.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. Il ricorso non è fondato e va respinto.

5. Con un unico motivo la società ricorrente si duole dell’illegittimità delle note impugnate in quanto la SSD Ciabocco Andrea a r.l., sua dante causa e originaria concessionaria del punto verde qualità 13.8, all’interno del quale è ubicato il complesso immobiliare oggetto del contratto di affitto di ramo d’azienda, avrebbe tempestivamente reso edotta Roma Capitale dell’affidamento della gestione dell’attività di bar e ristorazione a terzi, sia attraverso una comunicazione specifica che mediante le SCIA prot. n. CO/2014/60886 del 18.5.2014 (relativa al trasferimento dell’azienda alla società Assieme Real Estate) e prot. n. CO/2014/61767 e n. CO/2014/61769 del 19.5.2014 (concernenti il subingresso della società ricorrente rispettivamente nell’attività di laboratorio gelateria e bar/ristorazione e nei titoli per l’esercizio delle dette attività), con la conseguente opponibilità ed efficacia del detto contratto nei confronti dell’Amministrazione procedente, anche a prescindere dalla eventuale risoluzione della convenzione presupposta.

5. La censura non è fondata e va respinta.

6. Con la nota prot. LV 1742 del 16.6.2015 Roma Capitale, premesso di avere dichiarato la decadenza – revoca della concessione sottoscritta il 28.12.2001 con la SSDP Andrea Ciabocco a r.l. avente ad oggetto il compendio immobiliare denominato “P.V.Q. 13.8 Piano Zona B/8 Madonnetta” con provvedimento prot. n. 55 del 25.5.2015, ha comunicato alla società ricorrente di non potere “assentire all’affitto del ramo di azienda tra la società sportiva dilettantistica Ciabocco Andrea a r.l,. e la Assieme Real Estate s.r.l. , (..) già sottoscritto lo scorso anno 2014 in dispregio di quanto previsto dall’art. 4 della convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2001”, affermando conseguentemente che “ogni rapporto a qualsiasi titolo stabilito tra le citate società risulta totalmente estraneo all’Amministrazione Capitolina”.

6.1. Con successiva nota prot. n. LV 1980 del 7.7.2015 Roma Capitale ha ribadito che “ai sensi dell’art. 4 della convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2001, è fatto assoluto divieto alla concessionaria di cedere a terzi la concessione assentita dalla concedente in suo favore, salvo espressa autorizzazione rilasciata preventivamente dal competente Ufficio dell’Amministrazione capitolina che gestisce i rapporti contrattuali con il concessionario”. Sulla base di queste premesse l’Amministrazione capitolina ha, quindi, evidenziato che “la sola ed eventuale comunicazione, in sede di segnalazione certificata inizio attività (SCIA) al Municipio competente per territorio, della cessione del ramo d’azienda da parte della società cedente nonché la successiva comunicazione dell’avvenuto subingresso nell’attività di gelateria e di ristorazione – bar da parte della Assieme Real Estate s.r.l. non può configurarsi quale adempimento dell’obbligo contrattuale della concessionaria alla preventiva autorizzazione come specificatamente previsto dal citato art. 4 della Convenzione”.

6.2. Dal chiaro tenore letterale delle note impugnate si evince che il contratto di affitto di ramo di azienda, sottoscritto in data 31.3.2014 tra l’odierna ricorrente e il concessionario SSDP Andrea Ciabocco a r.l., a prescindere dall’intervenuta decadenza/revoca del titolo concessorio, non è opponibile e non spiega alcun effetto nei confronti dell’amministrazione capitolina in quanto posto in essere in violazione dell’art. 4 della Convenzione del 28.12.2001, ai sensi del quale “è fatto divieto alla concessionaria di cedere a terzi la concessione assentita dalla concedente in suo favore, salvo espressa autorizzazione della concedente su richiesta motivata della concessionaria”.

6.3. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, un soggetto terzo non può subentrare in una concessione ovvero in parte di essa senza la preventiva autorizzazione dell'autorità concedente (cfr. Cons. Stato, VI, 20.3.2007, n. 1320).

E’, infatti, legittimo il requisito della preventiva autorizzazione dell'atto di cessione del ramo d'azienda o di qualsiasi altro titolo idoneo a determinare il subingresso nella concessione demaniale poiché spetta all'amministrazione verificare se il predetto subentro continui ad assicurare l’interesse pubblico che giustifica costantemente l'attività concessoria di beni demaniali, la quale non può dar luogo ad una mera disponibilità individuale del bene pubblico, non connotata da un preciso titolo giustificativo che la renda meritevole di pervenire alla sottrazione del bene stesso al libero uso della collettività.

6.4. Né, infine, ad avviso del Collegio la comunicazione ex post del subingresso e le SCIA presentate al Comune per subentrare nei titoli per l’esercizio dell’attività di gelateria, bar e ristorazione possono ritenersi equipollenti alla preventiva autorizzazione alla cessione a terzi della concessione (o di una parte di essa), chiaramente richiesta dal più volte citato art. 4 della convenzione del 28.12.2001, quale condizione di validità ed efficacia della stessa.

6.5. Al riguardo il Collegio osserva, inoltre, che lo stesso art. 4 della citata convenzione prevede la comunicazione all’amministrazione da parte della concessionaria dell’affidamento della “conduzione di singole e specificate attività a soggetti professionalmente preparati e in possesso dei necessari requisiti tecnico – amministrativi, ma senza che ciò faccia venire meno la sua responsabilità nei confronti della concedente”.

Dal tenore letterale della predetta disposizione è, quindi, evidente che la comunicazione e il conseguente termine di 30 giorni assegnato alla concedente per esprimere il proprio dissenso riguarda l’ipotesi, ben più circoscritta rispetto alla cessione del ramo di azienda, dell’affidamento a terzi della sola “conduzione di singole e specificate attività”, senza che ciò determini l’esistenza di un soggetto diverso dal concessionario che interloquisce e diventa centro di responsabilità nel rapporto con l’amministrazione concedente.

7. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

8. Sussistono giusti motivi, in considerazione anche della costituzione solo di stile dell’Amministrazione capitolina, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO

  Clicca per ascoltare il testo!  TAR Lazio Roma sez. II 19/6/2018 n. 6855 Un soggetto terzo non può subentrare in una concessione ovvero in parte di essa senza la preventiva autorizzazione dellautorità concedente. E’, infatti, legittimo il requisito della preventiva autorizzazione dellatto di cessione del ramo dazienda o di qualsiasi altro titolo idoneo a determinare il subingresso nella concessione demaniale poiché spetta allamministrazione verificare se il predetto subentro continui ad assicurare l’interesse pubblico che giustifica costantemente lattività concessoria di beni demaniali, la quale non può dar luogo ad una mera disponibilità individuale del bene pubblico, non connotata da un preciso titolo giustificativo che la renda meritevole di pervenire alla sottrazione del bene stesso al libero uso della collettività. Né, infine, ad avviso del Collegio la comunicazione ex post del subingresso e le SCIA presentate al Comune per subentrare nei titoli per l’esercizio dell’attività di gelateria, bar e ristorazione possono ritenersi equipollenti alla preventiva autorizzazione alla cessione a terzi della concessione (o di una parte di essa), chiaramente richiesta dal più volte citato art. 4 della convenzione del 28.12.2001, quale condizione di validità ed efficacia della stessa.   Pubblicato il 19/06/2018 N. 06855/2018 REG.PROV.COLL. N. 11159/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11159 del 2015, proposto da Società Assieme Real Estate a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Izzo, Diego Vaiano, Linda Cilia, con domicilio eletto presso lo studio legale Izzo - Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3; contro Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dallavvocato Antonio Ciavarella, con domicilio eletto presso l’avvocatura civica in Roma, via Tempio di Giove, 21; per lannullamento delle determinazioni di cui alla nota prot. LV 1742 in data 16.6.2015 ed alla nota prot.LV 1980 in data 7.7.2015, entrambe dell’Ufficio di scopo indirizzo e coordinamento del programma Punti verde di Roma Capitale inerenti la conduzione di attività di bar e ristorazione nel punto verde qualità 13.8 nel piano di zona B/8 Madonnetta.   Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto latto di costituzione in giudizio di Roma Capitale; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nelludienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.   FATTO 1. La società ricorrente, nella qualità di conduttrice del complesso immobiliare di circa 20.900 mq. (costituito da una costruzione, un parcheggio aperto al pubblico e una porzione di terreno in continuità con il parco pubblico), sito all’interno del Punto verde qualità 13.8 “Piano di zona b/8 Madonnetta”, in forza del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con la Polisportiva Andrea Ciabocco SSDRL in data 31.3.2014, ha impugnato le note con le quali l’amministrazione resistente ha comunicato di non avere autorizzato alcun rapporto tra la stessa e la Società Sportiva dilettantistica Caibocco Andrea a r.l. , originario concessionario del richiamato punto verde, ormai decaduto. 1.2. Con un unico motivo la ricorrente deduce l’illegittimità delle note gravate per violazione dell’art. 4 della convenzione di concessione stipulata il 28.12.2001 tra l’amministrazione resistente e l’allora Ciabotto Andrea s.r.l., dell’art. 1, comma 1 bis, della legge n. 241/1990 e dell’0art. 1458 c.c., nonché per eccesso di potere sotto molteplici profili, concludendo per l’annullamento degli atti impugnati. 2. Roma Capitale si è costituita in giudizio con memoria di stile. 3. Alla pubblica udienza del 9.5.2018 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 4. Il ricorso non è fondato e va respinto. 5. Con un unico motivo la società ricorrente si duole dell’illegittimità delle note impugnate in quanto la SSD Ciabocco Andrea a r.l., sua dante causa e originaria concessionaria del punto verde qualità 13.8, all’interno del quale è ubicato il complesso immobiliare oggetto del contratto di affitto di ramo d’azienda, avrebbe tempestivamente reso edotta Roma Capitale dell’affidamento della gestione dell’attività di bar e ristorazione a terzi, sia attraverso una comunicazione specifica che mediante le SCIA prot. n. CO/2014/60886 del 18.5.2014 (relativa al trasferimento dell’azienda alla società Assieme Real Estate) e prot. n. CO/2014/61767 e n. CO/2014/61769 del 19.5.2014 (concernenti il subingresso della società ricorrente rispettivamente nell’attività di laboratorio gelateria e bar/ristorazione e nei titoli per l’esercizio delle dette attività), con la conseguente opponibilità ed efficacia del detto contratto nei confronti dell’Amministrazione procedente, anche a prescindere dalla eventuale risoluzione della convenzione presupposta. 5. La censura non è fondata e va respinta. 6. Con la nota prot. LV 1742 del 16.6.2015 Roma Capitale, premesso di avere dichiarato la decadenza – revoca della concessione sottoscritta il 28.12.2001 con la SSDP Andrea Ciabocco a r.l. avente ad oggetto il compendio immobiliare denominato “P.V.Q. 13.8 Piano Zona B/8 Madonnetta” con provvedimento prot. n. 55 del 25.5.2015, ha comunicato alla società ricorrente di non potere “assentire all’affitto del ramo di azienda tra la società sportiva dilettantistica Ciabocco Andrea a r.l,. e la Assieme Real Estate s.r.l. , (..) già sottoscritto lo scorso anno 2014 in dispregio di quanto previsto dall’art. 4 della convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2001”, affermando conseguentemente che “ogni rapporto a qualsiasi titolo stabilito tra le citate società risulta totalmente estraneo all’Amministrazione Capitolina”. 6.1. Con successiva nota prot. n. LV 1980 del 7.7.2015 Roma Capitale ha ribadito che “ai sensi dell’art. 4 della convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2001, è fatto assoluto divieto alla concessionaria di cedere a terzi la concessione assentita dalla concedente in suo favore, salvo espressa autorizzazione rilasciata preventivamente dal competente Ufficio dell’Amministrazione capitolina che gestisce i rapporti contrattuali con il concessionario”. Sulla base di queste premesse l’Amministrazione capitolina ha, quindi, evidenziato che “la sola ed eventuale comunicazione, in sede di segnalazione certificata inizio attività (SCIA) al Municipio competente per territorio, della cessione del ramo d’azienda da parte della società cedente nonché la successiva comunicazione dell’avvenuto subingresso nell’attività di gelateria e di ristorazione – bar da parte della Assieme Real Estate s.r.l. non può configurarsi quale adempimento dell’obbligo contrattuale della concessionaria alla preventiva autorizzazione come specificatamente previsto dal citato art. 4 della Convenzione”. 6.2. Dal chiaro tenore letterale delle note impugnate si evince che il contratto di affitto di ramo di azienda, sottoscritto in data 31.3.2014 tra l’odierna ricorrente e il concessionario SSDP Andrea Ciabocco a r.l., a prescindere dall’intervenuta decadenza/revoca del titolo concessorio, non è opponibile e non spiega alcun effetto nei confronti dell’amministrazione capitolina in quanto posto in essere in violazione dell’art. 4 della Convenzione del 28.12.2001, ai sensi del quale “è fatto divieto alla concessionaria di cedere a terzi la concessione assentita dalla concedente in suo favore, salvo espressa autorizzazione della concedente su richiesta motivata della concessionaria”. 6.3. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, un soggetto terzo non può subentrare in una concessione ovvero in parte di essa senza la preventiva autorizzazione dellautorità concedente (cfr. Cons. Stato, VI, 20.3.2007, n. 1320). E’, infatti, legittimo il requisito della preventiva autorizzazione dellatto di cessione del ramo dazienda o di qualsiasi altro titolo idoneo a determinare il subingresso nella concessione demaniale poiché spetta allamministrazione verificare se il predetto subentro continui ad assicurare l’interesse pubblico che giustifica costantemente lattività concessoria di beni demaniali, la quale non può dar luogo ad una mera disponibilità individuale del bene pubblico, non connotata da un preciso titolo giustificativo che la renda meritevole di pervenire alla sottrazione del bene stesso al libero uso della collettività. 6.4. Né, infine, ad avviso del Collegio la comunicazione ex post del subingresso e le SCIA presentate al Comune per subentrare nei titoli per l’esercizio dell’attività di gelateria, bar e ristorazione possono ritenersi equipollenti alla preventiva autorizzazione alla cessione a terzi della concessione (o di una parte di essa), chiaramente richiesta dal più volte citato art. 4 della convenzione del 28.12.2001, quale condizione di validità ed efficacia della stessa. 6.5. Al riguardo il Collegio osserva, inoltre, che lo stesso art. 4 della citata convenzione prevede la comunicazione all’amministrazione da parte della concessionaria dell’affidamento della “conduzione di singole e specificate attività a soggetti professionalmente preparati e in possesso dei necessari requisiti tecnico – amministrativi, ma senza che ciò faccia venire meno la sua responsabilità nei confronti della concedente”. Dal tenore letterale della predetta disposizione è, quindi, evidente che la comunicazione e il conseguente termine di 30 giorni assegnato alla concedente per esprimere il proprio dissenso riguarda l’ipotesi, ben più circoscritta rispetto alla cessione del ramo di azienda, dell’affidamento a terzi della sola “conduzione di singole e specificate attività”, senza che ciò determini l’esistenza di un soggetto diverso dal concessionario che interloquisce e diventa centro di responsabilità nel rapporto con l’amministrazione concedente. 7. Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto. 8. Sussistono giusti motivi, in considerazione anche della costituzione solo di stile dell’Amministrazione capitolina, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con lintervento dei magistrati: Antonino Savo Amodio, Presidente Rita Tricarico, Consigliere Marina Perrelli, Consigliere, Estensore IL SEGRETARIO

Vota questo articolo
(0 Voti)
Torna in alto

Accedi o Registrati

Clicca per ascoltare il testo!