Affitto del ramo d'azienda - l'affittuario (che riceve l'affitto) risente delle conseguenze delle eventuali responsabilità del cedente sorte prima dell'affitto, anche sotto il profilo delle eventuali irregolarità di matrice contributiva In evidenza
- Scritto da Dario Tomasello
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TAR Lazio Roma sez. III quater 1/6/2018 n. 6144
Osserva preliminarmente il collegio che il contratto di cessione o di affitto d’azienda determina l’automatico trasferimento all’acquirente (o all’affittuario) di tutti i rapporti compresi nel complesso aziendale, sia attivi che passivi. Elementi in tale direzione sono ben ricavabili da una attenta lettura degli artt. 2558 - 2562 del codice civile. Come del resto evidenziato dalla giurisprudenza, la cessione o (a fortiori) l’affitto di ramo d’azienda comporta, in concreto, il “passaggio all’avente causa dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia”. E ciò tanto più nell’ipotesi in cui si ravvisi una sostanziale continuità tra i due soggetti imprenditoriali. Circostanza questa adeguatamente affrontata nel provvedimento impugnato e nel presupposto parere ANAC (in particolare laddove si afferma che “la gestione delle due società risulta riconducibile ai medesimi individui”) e mai messa in discussione dalla difesa di parte ricorrente. Del resto, “la responsabilità per fatto di soggetto giuridico terzo a cui soggiace il cessionario trova risposta nel principio ubi commoda, ibi incommoda: il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente”, dunque anche sotto il profilo delle eventuali irregolarità di matrice contributiva. In siffatta direzione, “la continuità imprenditoriale tra l’affittuario e l’affittante risulta insita in re ipsa nello stesso trasferimento della disponibilità economica di una parte dell’azienda ad altra impresa, giuridicamente qualificabile come affitto, ad eccezione della sola ipotesi in cui il soggetto interessato (cessionario) abbia fornito la prova di una completa cesura tra le gestioni”: prova di cesura in ogni caso del tutto assente nel caso di specie. A ciò si aggiunga che l’esigenza sottesa ad una simile interpretazione “è ancora più evidente nel caso in cui si tratti di affitto e non di cessione dell’azienda, dal momento che l’influenza dell’impresa locatrice è destinata a restare intatta per tutto lo svolgimento del rapporto e ben potrebbe costituire un agevole mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dal codice degli appalti”. Da quanto complessivamente detto consegue che la sostanziale continuità societaria sopra partitamente descritta determina la traslazione di eventuali responsabilità dal cedente al cessionario, e ciò anche con particolare riguardo alle posizioni contributive, siano esse regolari oppure irregolari come nel caso di specie, che prima del contratto di affitto erano comunque sorte in capo alla cessionaria.
Pubblicato il 01/06/2018
N. 06144/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05850/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5850 del 2018, proposto da:
Sevitalia Sicurezza S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Fiasconaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso n. 57;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell'efficacia,
del decreto del Ministero della Salute – Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio del 9.4.2018, con cui è stata disposta l'esclusione dell'offerta presentata dalla Sevitalia Sicurezza S.r.l., ai sensi dell'art. 80, commi 4 e 5 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento quinquennale del servizio di vigilanza armata e servizi correlati delle sedi dell'Amministrazione; nonchè dei seguenti atti:
2) della relativa comunicazione di esclusione dalla procedura di gara del Ministero della Salute prot. n. 0015053-09/04/2018-DGPOB-MDS-P, inviata alla odierna ricorrente in data 9.4.2018;
3) del parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n. 0029143 del 4.4.2018, richiamato nel provvedimento di esclusione impugnato e trasmesso alla ricorrente in data 24.4.2018;
4) della richiesta di parere del Ministero della Salute prot. n. 0044662-01/12/2017-DGPOB-MDS-A, inoltrata all'Autorità Nazionale Anticorruzione e trasmessa alla ricorrente in data 24.4.2018;
5) della determinazione di esclusione del Ministero della Salute prot. n. 0012464-22/03/2018-DGPOB-MDS-P, inoltrata all'Autorità Nazionale Anticorruzione e trasmessa alla ricorrente in data 24.4.2018;
6) ove occorrer possa, del D.U.R.C. della Centralpol S.r.l. del 9.11.2017, trasmesso alla ricorrente in data 24.4.2018;
7) di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi comprese, ove occorrer possa, le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 6, approvate con delibera n. 1293 del 16.11.2016 e s.m.i., nella parte in cui viene affermata la rilevanza di illeciti professionali gravi accertati con provvedimenti esecutivi, ancorchè non definitivi, quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
a) la ricorrente prendeva parte alla procedura di gara per l’affidamento quinquennale del servizio di vigilanza armata e attività correlate delle sedi del Ministero della salute. I prescritti requisiti di partecipazione erano posseduti anche in virtù del contratto di affitto di ramo d’azienda in precedenza stipulato tra la ricorrente stessa e la società Centralpol s.r.l. All’esito della procedura la ricorrente risultava prima classificata. Seguivano gli accertamenti di rito circa il possesso dei necessari requisiti in esito ai quali emergeva, tuttavia, che la ridetta Centralpol era risultata destinataria di un provvedimento penale di sequestro preventivo d’urgenza per reati di natura tributaria e per bancarotta fraudolenta. Stante il collegamento societario tra Centralpol e Sevitalia veniva altresì disposto il sequestro delle quote di entrambi i soggetti societari. Anche a seguito di specifico parere di ANAC, il Ministero della salute provvedeva dunque ad estromettere dalla gara Sevitalia sia per il venir meno dei requisiti di affidabilità ed integrità professionale, sia perché era nel frattempo emersa, altresì, una situazione di irregolarità contributiva in capo alla medesima Centralpol;
b) il provvedimento di esclusione veniva dunque impugnato, oltre che per la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990: 1) quanto al venire meno dei requisiti di affidabilità ed integrità professionale per violazione dell’art. 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che la sussistenza di “gravi illeciti professionali” dovrebbe essere tratta da accertamenti giurisdizionali di carattere definitivo e non provvisorio quali quelli di specie; 2) quanto alla irregolarità del DURC in capo alla Centralpol per la violazione dell’art. 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (dal momento che l’accertata irregolarità contributiva riguarderebbe soggetti societari diversi dalla ricorrente, ossia la cessionaria d’azienda Centralpol), per la violazione dell’art. 31, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 (dal momento che la stazione appaltante, in presenza di siffatte irregolarità, avrebbe dovuto attivare il previsto meccanismo di sanatoria) nonché per la violazione dell’art. 168 della Legge Fallimentare (atteso che la presentazione della domanda di concordato in data 1° febbraio 2017 ad opera della Centralpol avrebbe determinato la sospensione legale di tutti i debiti e, tra questi, anche di quelli previdenziali e contributivi quali quelli di specie);
c) si costituiva in giudizio l’intimata amministrazione statale che, con atto di mero stile, chiedeva il rigetto del gravame;
d) alla camera di consiglio del 22 maggio 2018, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Considerato che, pur volendo accedere alla tesi della difesa di parte ricorrente in ordine al motivo sub 1) sulla base di quanto affermato da questa stessa sezione con la sentenza n. 4793 del 2 maggio 2018, il ricorso è comunque infondato nella parte in cui si contesta, sotto vari profili, la illegittima esclusione dalla suddetta gara per la constatata irregolarità contributiva in capo a Centralpol (irregolarità che si sarebbe poi “trasmessa” anche alla ricorrente Sevitalia, data la stretta e sostanziale continuità societaria tra i due soggetti imprenditoriali in questione). Ed infatti:
A. Quanto alla ritenuta alterità rispetto alla cessionaria di ramo d’azienda Centralpol, osserva preliminarmente il collegio che il contratto di cessione o di affitto d’azienda determina l’automatico trasferimento all’acquirente (o all’affittuario) di tutti i rapporti compresi nel complesso aziendale, sia attivi che passivi. Elementi in tale direzione sono ben ricavabili da una attenta lettura degli artt. 2558 - 2562 del codice civile. Come del resto evidenziato dalla giurisprudenza, la cessione o (a fortiori) l’affitto di ramo d’azienda comporta, in concreto, il “passaggio all’avente causa dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 2016, n. 1676, il quale richiama a sua volta le conclusioni di cui all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 4 maggio 2012). E ciò tanto più nell’ipotesi in cui si ravvisi una sostanziale continuità tra i due soggetti imprenditoriali. Circostanza questa adeguatamente affrontata nel provvedimento impugnato e nel presupposto parere ANAC (in particolare laddove si afferma che “la gestione delle due società risulta riconducibile ai medesimi individui”) e mai messa in discussione dalla difesa di parte ricorrente. Del resto, “la responsabilità per fatto di soggetto giuridico terzo a cui soggiace il cessionario trova risposta nel principio ubi commoda, ibi incommoda: il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente” (cfr. sempre T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 2016, n. 1676, il quale richiama anche in tale frangente le conclusioni di cui all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 4 maggio 2012), dunque anche sotto il profilo delle eventuali irregolarità di matrice contributiva. In siffatta direzione, “la continuità imprenditoriale tra l’affittuario e l’affittante risulta insita in re ipsa nello stesso trasferimento della disponibilità economica di una parte dell’azienda ad altra impresa, giuridicamente qualificabile come affitto, ad eccezione della sola ipotesi in cui il soggetto interessato (cessionario) abbia fornito la prova di una completa cesura tra le gestioni” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2014, n. 5470): prova di cesura in ogni caso del tutto assente nel caso di specie. A ciò si aggiunga che l’esigenza sottesa ad una simile interpretazione “è ancora più evidente nel caso in cui si tratti di affitto e non di cessione dell’azienda, dal momento che l’influenza dell’impresa locatrice è destinata a restare intatta per tutto lo svolgimento del rapporto e ben potrebbe costituire un agevole mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dal codice degli appalti”(elementi in tal senso da T.A.R. Napoli, sez. II, 6 aprile 2016, n. 1680). Da quanto complessivamente detto consegue che la sostanziale continuità societaria sopra partitamente descritta determina la traslazione di eventuali responsabilità dal cedente al cessionario, e ciò anche con particolare riguardo alle posizioni contributive, siano esse regolari oppure irregolari come nel caso di specie, che prima del contratto di affitto erano comunque sorte in capo alla ridetta Centralpol. Di qui il rigetto della prima censura riguardante il secondo profilo motivazionale del provvedimento impugnato (DURC irregolare di Centralpol);
B. Quanto alla mancata attivazione del meccanismo della regolarizzazione contributiva, la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che “in applicazione del principio della par condicio e considerato che la regolarità contributiva deve sussistere dalla presentazione dell’offerta e deve permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, l’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 4349). Di qui il rigetto, altresì, della seconda censura sollevata avverso tale peculiare profilo motivazionale;
C. In tema di concordato preventivo, la norma di cui all’art. 168, comma 1, Legge Fallimentare, la quale fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore dalla data della presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, risponde a determinate esigenze di salvaguardia del patrimonio e in particolare della par condicio creditorum. Ciò non significa tuttavia che l’impresa sottoposta a una simile procedura concorsuale possa godere allo stesso di tempo di ulteriori effetti – sicuramente non voluti dal legislatore – e tra questi quello di superare l’ostacolo rappresentato da eventuali irregolarità contributive (foriere a loro volta di costituire debiti nei confronti dei competenti uffici previdenziali) onde poter partecipare a pubbliche gare come nel caso di specie. La possibile sospensione di un debito vantato dalle amministrazioni previdenziali nei confronti dell’impresa che successivamente è stata sottoposta a concordato preventivo, in altre parole, non può dunque equivalere – muovendosi su due piani integralmente differenti la normativa fallimentare e quella sui contratti pubblici – al rilascio di una patente di regolarizzazione delle perpetrate violazioni in materia contributiva. Di qui il rigetto, altresì, dell’ultima censura sollevata nei confronti del secondo profilo motivazionale del gravato provvedimento;
Considerato altresì che non sussiste la violazione delle garanzie partecipative, dato che emerge dagli atti come la suddetta esclusione sia risultata a ben vedere inevitabile;
Ritenuto in conclusione di rigettare il presente ricorso, per le ragioni sopra evidenziate, e tanto con ogni conseguenza in ordine al regime delle spese le quali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, LO RIGETTA.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 2.000 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
Clicca per ascoltare il testo! TAR Lazio Roma sez. III quater 1/6/2018 n. 6144 Osserva preliminarmente il collegio che il contratto di cessione o di affitto d’azienda determina l’automatico trasferimento all’acquirente (o all’affittuario) di tutti i rapporti compresi nel complesso aziendale, sia attivi che passivi. Elementi in tale direzione sono ben ricavabili da una attenta lettura degli artt. 2558 - 2562 del codice civile. Come del resto evidenziato dalla giurisprudenza, la cessione o (a fortiori) l’affitto di ramo d’azienda comporta, in concreto, il “passaggio all’avente causa dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia”. E ciò tanto più nell’ipotesi in cui si ravvisi una sostanziale continuità tra i due soggetti imprenditoriali. Circostanza questa adeguatamente affrontata nel provvedimento impugnato e nel presupposto parere ANAC (in particolare laddove si afferma che “la gestione delle due società risulta riconducibile ai medesimi individui”) e mai messa in discussione dalla difesa di parte ricorrente. Del resto, “la responsabilità per fatto di soggetto giuridico terzo a cui soggiace il cessionario trova risposta nel principio ubi commoda, ibi incommoda: il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente”, dunque anche sotto il profilo delle eventuali irregolarità di matrice contributiva. In siffatta direzione, “la continuità imprenditoriale tra l’affittuario e l’affittante risulta insita in re ipsa nello stesso trasferimento della disponibilità economica di una parte dell’azienda ad altra impresa, giuridicamente qualificabile come affitto, ad eccezione della sola ipotesi in cui il soggetto interessato (cessionario) abbia fornito la prova di una completa cesura tra le gestioni”: prova di cesura in ogni caso del tutto assente nel caso di specie. A ciò si aggiunga che l’esigenza sottesa ad una simile interpretazione “è ancora più evidente nel caso in cui si tratti di affitto e non di cessione dell’azienda, dal momento che l’influenza dell’impresa locatrice è destinata a restare intatta per tutto lo svolgimento del rapporto e ben potrebbe costituire un agevole mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dal codice degli appalti”. Da quanto complessivamente detto consegue che la sostanziale continuità societaria sopra partitamente descritta determina la traslazione di eventuali responsabilità dal cedente al cessionario, e ciò anche con particolare riguardo alle posizioni contributive, siano esse regolari oppure irregolari come nel caso di specie, che prima del contratto di affitto erano comunque sorte in capo alla cessionaria. Pubblicato il 01/06/2018 N. 06144/2018 REG.PROV.COLL. N. 05850/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 5850 del 2018, proposto da: Sevitalia Sicurezza S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dallavvocato Luca Fiasconaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso n. 57; contro Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dallAvvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; nei confronti Anac - Autorita Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dallAvvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per lannullamento previa sospensione cautelare dellefficacia, del decreto del Ministero della Salute – Direzione Generale del Personale, dellOrganizzazione e del Bilancio del 9.4.2018, con cui è stata disposta lesclusione dellofferta presentata dalla Sevitalia Sicurezza S.r.l., ai sensi dellart. 80, commi 4 e 5 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla procedura aperta avente ad oggetto laffidamento quinquennale del servizio di vigilanza armata e servizi correlati delle sedi dellAmministrazione; nonchè dei seguenti atti: 2) della relativa comunicazione di esclusione dalla procedura di gara del Ministero della Salute prot. n. 0015053-09/04/2018-DGPOB-MDS-P, inviata alla odierna ricorrente in data 9.4.2018; 3) del parere dellAutorità Nazionale Anticorruzione prot. n. 0029143 del 4.4.2018, richiamato nel provvedimento di esclusione impugnato e trasmesso alla ricorrente in data 24.4.2018; 4) della richiesta di parere del Ministero della Salute prot. n. 0044662-01/12/2017-DGPOB-MDS-A, inoltrata allAutorità Nazionale Anticorruzione e trasmessa alla ricorrente in data 24.4.2018; 5) della determinazione di esclusione del Ministero della Salute prot. n. 0012464-22/03/2018-DGPOB-MDS-P, inoltrata allAutorità Nazionale Anticorruzione e trasmessa alla ricorrente in data 24.4.2018; 6) ove occorrer possa, del D.U.R.C. della Centralpol S.r.l. del 9.11.2017, trasmesso alla ricorrente in data 24.4.2018; 7) di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi comprese, ove occorrer possa, le Linee guida dellAutorità Nazionale Anticorruzione n. 6, approvate con delibera n. 1293 del 16.11.2016 e s.m.i., nella parte in cui viene affermata la rilevanza di illeciti professionali gravi accertati con provvedimenti esecutivi, ancorchè non definitivi, quali cause di esclusione ai sensi dellart. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Anac - Autorita Nazionale Anticorruzione; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dellart. 60 cod. proc. amm.; Premesso che: a) la ricorrente prendeva parte alla procedura di gara per l’affidamento quinquennale del servizio di vigilanza armata e attività correlate delle sedi del Ministero della salute. I prescritti requisiti di partecipazione erano posseduti anche in virtù del contratto di affitto di ramo d’azienda in precedenza stipulato tra la ricorrente stessa e la società Centralpol s.r.l. All’esito della procedura la ricorrente risultava prima classificata. Seguivano gli accertamenti di rito circa il possesso dei necessari requisiti in esito ai quali emergeva, tuttavia, che la ridetta Centralpol era risultata destinataria di un provvedimento penale di sequestro preventivo d’urgenza per reati di natura tributaria e per bancarotta fraudolenta. Stante il collegamento societario tra Centralpol e Sevitalia veniva altresì disposto il sequestro delle quote di entrambi i soggetti societari. Anche a seguito di specifico parere di ANAC, il Ministero della salute provvedeva dunque ad estromettere dalla gara Sevitalia sia per il venir meno dei requisiti di affidabilità ed integrità professionale, sia perché era nel frattempo emersa, altresì, una situazione di irregolarità contributiva in capo alla medesima Centralpol; b) il provvedimento di esclusione veniva dunque impugnato, oltre che per la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990: 1) quanto al venire meno dei requisiti di affidabilità ed integrità professionale per violazione dell’art. 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che la sussistenza di “gravi illeciti professionali” dovrebbe essere tratta da accertamenti giurisdizionali di carattere definitivo e non provvisorio quali quelli di specie; 2) quanto alla irregolarità del DURC in capo alla Centralpol per la violazione dell’art. 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (dal momento che l’accertata irregolarità contributiva riguarderebbe soggetti societari diversi dalla ricorrente, ossia la cessionaria d’azienda Centralpol), per la violazione dell’art. 31, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013 (dal momento che la stazione appaltante, in presenza di siffatte irregolarità, avrebbe dovuto attivare il previsto meccanismo di sanatoria) nonché per la violazione dell’art. 168 della Legge Fallimentare (atteso che la presentazione della domanda di concordato in data 1° febbraio 2017 ad opera della Centralpol avrebbe determinato la sospensione legale di tutti i debiti e, tra questi, anche di quelli previdenziali e contributivi quali quelli di specie); c) si costituiva in giudizio l’intimata amministrazione statale che, con atto di mero stile, chiedeva il rigetto del gravame; d) alla camera di consiglio del 22 maggio 2018, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa veniva infine trattenuta in decisione. Considerato che, pur volendo accedere alla tesi della difesa di parte ricorrente in ordine al motivo sub 1) sulla base di quanto affermato da questa stessa sezione con la sentenza n. 4793 del 2 maggio 2018, il ricorso è comunque infondato nella parte in cui si contesta, sotto vari profili, la illegittima esclusione dalla suddetta gara per la constatata irregolarità contributiva in capo a Centralpol (irregolarità che si sarebbe poi “trasmessa” anche alla ricorrente Sevitalia, data la stretta e sostanziale continuità societaria tra i due soggetti imprenditoriali in questione). Ed infatti: A. Quanto alla ritenuta alterità rispetto alla cessionaria di ramo d’azienda Centralpol, osserva preliminarmente il collegio che il contratto di cessione o di affitto d’azienda determina l’automatico trasferimento all’acquirente (o all’affittuario) di tutti i rapporti compresi nel complesso aziendale, sia attivi che passivi. Elementi in tale direzione sono ben ricavabili da una attenta lettura degli artt. 2558 - 2562 del codice civile. Come del resto evidenziato dalla giurisprudenza, la cessione o (a fortiori) l’affitto di ramo d’azienda comporta, in concreto, il “passaggio all’avente causa dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 2016, n. 1676, il quale richiama a sua volta le conclusioni di cui all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 4 maggio 2012). E ciò tanto più nell’ipotesi in cui si ravvisi una sostanziale continuità tra i due soggetti imprenditoriali. Circostanza questa adeguatamente affrontata nel provvedimento impugnato e nel presupposto parere ANAC (in particolare laddove si afferma che “la gestione delle due società risulta riconducibile ai medesimi individui”) e mai messa in discussione dalla difesa di parte ricorrente. Del resto, “la responsabilità per fatto di soggetto giuridico terzo a cui soggiace il cessionario trova risposta nel principio ubi commoda, ibi incommoda: il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente” (cfr. sempre T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 2016, n. 1676, il quale richiama anche in tale frangente le conclusioni di cui all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 4 maggio 2012), dunque anche sotto il profilo delle eventuali irregolarità di matrice contributiva. In siffatta direzione, “la continuità imprenditoriale tra l’affittuario e l’affittante risulta insita in re ipsa nello stesso trasferimento della disponibilità economica di una parte dell’azienda ad altra impresa, giuridicamente qualificabile come affitto, ad eccezione della sola ipotesi in cui il soggetto interessato (cessionario) abbia fornito la prova di una completa cesura tra le gestioni” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2014, n. 5470): prova di cesura in ogni caso del tutto assente nel caso di specie. A ciò si aggiunga che l’esigenza sottesa ad una simile interpretazione “è ancora più evidente nel caso in cui si tratti di affitto e non di cessione dell’azienda, dal momento che l’influenza dell’impresa locatrice è destinata a restare intatta per tutto lo svolgimento del rapporto e ben potrebbe costituire un agevole mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dal codice degli appalti”(elementi in tal senso da T.A.R. Napoli, sez. II, 6 aprile 2016, n. 1680). Da quanto complessivamente detto consegue che la sostanziale continuità societaria sopra partitamente descritta determina la traslazione di eventuali responsabilità dal cedente al cessionario, e ciò anche con particolare riguardo alle posizioni contributive, siano esse regolari oppure irregolari come nel caso di specie, che prima del contratto di affitto erano comunque sorte in capo alla ridetta Centralpol. Di qui il rigetto della prima censura riguardante il secondo profilo motivazionale del provvedimento impugnato (DURC irregolare di Centralpol); B. Quanto alla mancata attivazione del meccanismo della regolarizzazione contributiva, la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che “in applicazione del principio della par condicio e considerato che la regolarità contributiva deve sussistere dalla presentazione dell’offerta e deve permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, l’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 4349). Di qui il rigetto, altresì, della seconda censura sollevata avverso tale peculiare profilo motivazionale; C. In tema di concordato preventivo, la norma di cui all’art. 168, comma 1, Legge Fallimentare, la quale fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore dalla data della presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, risponde a determinate esigenze di salvaguardia del patrimonio e in particolare della par condicio creditorum. Ciò non significa tuttavia che l’impresa sottoposta a una simile procedura concorsuale possa godere allo stesso di tempo di ulteriori effetti – sicuramente non voluti dal legislatore – e tra questi quello di superare l’ostacolo rappresentato da eventuali irregolarità contributive (foriere a loro volta di costituire debiti nei confronti dei competenti uffici previdenziali) onde poter partecipare a pubbliche gare come nel caso di specie. La possibile sospensione di un debito vantato dalle amministrazioni previdenziali nei confronti dell’impresa che successivamente è stata sottoposta a concordato preventivo, in altre parole, non può dunque equivalere – muovendosi su due piani integralmente differenti la normativa fallimentare e quella sui contratti pubblici – al rilascio di una patente di regolarizzazione delle perpetrate violazioni in materia contributiva. Di qui il rigetto, altresì, dell’ultima censura sollevata nei confronti del secondo profilo motivazionale del gravato provvedimento; Considerato altresì che non sussiste la violazione delle garanzie partecipative, dato che emerge dagli atti come la suddetta esclusione sia risultata a ben vedere inevitabile; Ritenuto in conclusione di rigettare il presente ricorso, per le ragioni sopra evidenziate, e tanto con ogni conseguenza in ordine al regime delle spese le quali seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, LO RIGETTA. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 2.000 (duemila/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con lintervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente Pierina Biancofiore, Consigliere Massimo Santini, Consigliere, Estensore
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