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Clausole immediatamente lesive (escludenti) del bando - vanno impugnate immediatamente. Il "criterio di aggiudicazione" di una gara non è una clausola immediatamente lesiva e pertanto va impugnata dopo l'aggiudicazione In evidenza

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 TAR Lombardia Milano sez. IV 31/5/2018 n. 1378

Invero, come da ultimo ribadito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4/2018, in applicazione del principio dell’interesse, sono autonomamente impugnabili quelle clausole del bando di gara che, in quanto impeditive delle partecipazione alla gara, sono immediatamente lesive dell’interesse del potenziale concorrente: tra queste non rientra la clausola che fissa il criterio di aggiudicazione dell’appalto, che può essere impugnata esclusivamente con l’atto conclusivo del procedimento di evidenza pubblica (i.e., l’aggiudicazione).

 

 

Pubblicato il 31/05/2018

N. 01378/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02435/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2435 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
Consorzio Parts & Services, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Battaglia, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. Lombardia – sede di Milano, in Milano, via Filippo Corridoni n. 39;

contro

Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege presso gli uffici della medesima, in Milano, via Freguglia n. 1; 

nei confronti

Auto Service Milano S.r.l., non costituita in giudizio; 

Quanto al ricorso introduttivo:
per l’annullamento, previa sospensione
- del bando “Riparazione veicoli gestiti dal Comando Legione Carabinieri “Lombardia”. Anno 2018” codice gara ANAC n. 6827733, del 16.08.2017 pubblicato il 30/08/2017 sulla G.U.R.I, costituito nello specifico da n. 25 Lotti con Codici CIG nn. 7181318316 (lotto n. 1); 718133511E (lotto n. 2); 7181361691 (lotto n. 3); 718137956C (lotto n. 4); 71814006C0 (lotto n. 5); 7181411FD1 (lotto n. 6); 7181426C33 (lotto n. 7); 7181430F7F (lotto n. 8); 71814396EF (lotto n. 9); 7181444B0E (lotto n. 10); 71814510D8 (lotto n. 11); 7181460843 (lotto n. 12); 7181466D35 (lotto n. 13); 7181471159 (lotto n. 14); 718147871E (lotto n. 15); 7181490107 (lotto n. 16); 718149879F (lotto n. 17); 7181504C91 (lotto n.18); 718151125B (lotto n. 19); 7181522B6C (lotto n. 20); 7181529136 (lotto n. 21); 71815388A1 (lotto n.22); 7181543CC0 (lotto n. 23); 71815556A9 (lotto n. 24); 7181568165 (lotto n. 25) e del disciplinare di gara nella parte in cui (punto IV) individuano quale metodo di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, commi 4, lettera b), e 5, D.Lgs. n. 50/2016;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso alla procedura ivi impugnata;
per la condanna
dell’Amministrazione resistente, previa declaratoria ai sensi degli articoli 121 e 122 D.Lgs. n. 104/2010 di inefficacia ex tunc dell’aggiudicazione della gara e del contratto nelle more eventualmente sottoscritto.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16 marzo 2018:
per l’annullamento
oltre che degli atti già impugnati con il ricorso principale,
- dell’avviso di aggiudicazione della gara de qua, comunicato dalla Stazione Appaltante in data 14.02.2018;
- del provvedimento di aggiudicazione della gara sub iudice, richiamato nell’avviso di aggiudicazione di cui sopra, datato 14.02.2018 e di numero protocollo 1501/6/24- 52-2017;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli di cui sopra, ancorché non cognito;
nonché per la declaratoria
di inefficacia ex tunc, ai sensi degli articoli 121 e 122 Cod. proc. amm., del contratto nelle more eventualmente stipulato e/o stipulando tra la società aggiudicataria e l'Amministrazione resistente;
e per la conseguente condanna
della Stazione Appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell'appalto al ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato, ovvero alla riedizione della gara, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso principale, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti e i documenti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Ministero della Difesa ha bandito la procedura ristretta per l’affidamento, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016, dell’appalto, suddiviso in venticinque lotti, del servizio di riparazione dei veicoli gestiti dal Comando Legione Carabinieri Lombardia per l’anno 2018.
2.1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio (dapprima radicato avanti al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, poi riassunto avanti a questo Tribunale a seguito di declinatoria di competenza del Giudice inizialmente adito), il Consorzio Parts & Services, operatore del settore, impugna, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, il bando e il disciplinare di gara nella parte in cui individuano quale metodo di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, in luogo di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2.2. Le medesime censure sono riproposte con il ricorso per motivi aggiunti, con il quale il Consorzio chiede l’annullamento dell’aggiudicazione alla società Auto Service Milano S.r.l. del lotto n. 17, la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, e il risarcimento del danno in forma specifica (con il subentro nel contratto o la riedizione della gara) ovvero in subordine mediante risarcimento per equivalente monetario.
3. Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, si oppone alle tesi avversarie, concludendo per la reiezione delle domande tutte formulate dal Consorzio.
4. Non si è, invece, costituita in giudizio la società controinteressata.
4. Parte ricorrente e Amministrazione resistente hanno ulteriormente sviluppato i rispettivi argomenti in successive memorie difensive.
5. Rigettata da parte del Tribunale la domanda cautelare per difetto dei requisiti normativi del fumus boni iuris e del periculum in mora, la causa è stata chiamata all pubblica udienza del 10 maggio 2018 e in quella sede trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Viene all’esame di questo Tribunale la procedura ristretta bandita dal Ministero della Difesa per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di riparazione dei veicoli gestiti dal Comando Legione Carabinieri Lombardia per l’anno 2018.
Le regole che disciplinano la gara (nei limiti di cui meglio si vedrà in prosieguo) e gli esiti della stessa quanto al lotto n. 17 sono contestati dal Consorzio Parts & Service, rispettivamente con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti.
Nei due ricorsi vengono dedotti i medesimi motivi di illegittimità, il che ne consente una esposizione unitaria.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione, rubricato «Violazione degli artt. 95, comma 3 e 4, D.Lgs. 50/2016 e 60 del D.Lgs. 56/2017. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza manifesta. (In relazione a tutti e 25 i lotti del bando di gara[…])», il ricorrente sostiene che l’appalto in questione, avendo a oggetto un servizio ad alta specializzazione o comunque di natura tecnica e intellettuale di valore superiore a Euro 40.000,00, non possa essere aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ma debba essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione, intitolato «Violazione degli artt. 95, comma 4 e 5 D.Lgs. 50/2016. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza manifesta. (In relazione a tutti e 25 i lotti del bando di gara […])», il deducente lamenta il difetto di motivazione in punto di scelta del criterio di aggiudicazione dell’appalto.
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione, epigrafato «Violazione degli artt. 51 e 45 del D.Lgs. 50/2016. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza manifesta. (In relazione a tutti e 25 i lotti del bando di gara […])», l’esponente censura la lex specialis di gara nella parte in cui limita le possibilità di aggiudicazione per ciascun concorrente, ivi compresi i consorzi, a due soli lotti per ognuna delle due tipologie di riparazioni (i.e. meccanica e carrozzerie) messe in gara.
3.1. Preliminarmente, va dichiarato inammissibile il ricorso principale, come del resto rilevato ex officio da questo Tribunale alla pubblica udienza del 10 maggio 2018, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 73, comma 3, Codice di rito.
Invero, come da ultimo ribadito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4/2018, in applicazione del principio dell’interesse, sono autonomamente impugnabili quelle clausole del bando di gara che, in quanto impeditive delle partecipazione alla gara, sono immediatamente lesive dell’interesse del potenziale concorrente: tra queste non rientra la clausola che fissa il criterio di aggiudicazione dell’appalto, che può essere impugnata esclusivamente con l’atto conclusivo del procedimento di evidenza pubblica (i.e., l’aggiudicazione).
In conclusione, il ricorso principale, che ha ad oggetto, in parte qua, la sola disciplina di gara è inammissibile per carenza di interesse.
3.2. Sempre preliminarmente va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, ancorché sotto differente profilo, il terzo motivo di impugnazione, proposto nel ricorso principale e reiterato nel ricorso per motivi aggiunti.
L’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, è rappresentato, infatti, dall’utilità, anche di carattere strumentale, che il ricorrente ritrarrebbe dall’accoglimento delle domande proposte (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. III^, sentenza n. 1643/2018).
Orbene, nel caso di specie nessuna utilità ricaverebbe il Consorzio ricorrente dall’accoglimento del terzo motivo di impugnazione, con il quale – come ricordato al punto 2.3. - viene stigmatizzata la scelta di limitare a due soltanto per ciascun tipo di riparazione il numero massimo di lotti che ogni concorrente può aggiudicarsi. Risulta, infatti, documentalmente che il Consorzio ha presentato offerta per un solo lotto (peraltro aggiudicato ad altro concorrente), quindi sia che operi il contestato limite numerico, sia che lo stesso limite venga rimosso, comunque sempre di un lotto al più il ricorrente avrebbe potuto risultare aggiudicatario.
4. Può ora passarsi alla disamina dei restanti motivi di impugnazione.
5.1. Quanto alla questione della legittimità della scelta di aggiudicare l’appalto in discussione secondo il criterio del prezzo più basso (dedotta con il primo motivo di impugnazione), risulta dirimente la sussunzione dello stesso in una delle categorie individuate al comma 3, piuttosto che al comma 4, dell’articolo 95 D.Lgs. n. 50/2016.
Vero è, infatti, che la precitata disposizione marca una decisa preferenza a favore del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo che possa farsi ricorso al criterio del prezzo più basso per le ipotesi elencate al relativo comma 3 (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III^ ter, sentenza n. 12439/2016), e ammettendo di contro l’utilizzo di tale modalità di aggiudicazione per le categorie di appalti indicati al successivo comma 4.
Segnatamente, si tratta di decidere se l’appalto del servizio di riparazione dei veicoli in dotazione a un corpo dell’Arma dei Carabinieri sia – come sostiene il Consorzio ricorrente – un appalto di servizi di natura tecnica e intellettuale, o se invece - come sostiene l’Amministrazione – sia un appalto di servizi con caratteristiche standardizzate. Nel primo caso, trattandosi di appalto di valore pari o superiore a Euro 40.000,00, l’aggiudicazione al prezzo più basso sarebbe illegittima ex articolo 95, comma 3, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016; nel secondo caso sarebbe, invece, legittima ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo articolo.
5.2. Il Collegio è ben consapevole dell’esistenza al riguardo di due diversi orientamenti giurisprudenziali, e nondimeno, per le ragioni che si vanno a esporre, ritiene preferibile dare continuità all’indirizzo già espresso in sede cautelare, sia pure all’esito di una delibazione per definizione sommaria.
In effetti, l’impiego di strumentazione informatica per lo svolgimento del servizio, specie nella diagnosi dei guasti e nella scelta dei soluzioni, in uno con l’esistenza di protocolli d’azione approvati dalle case produttrici dei veicoli, contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, dimostra semmai la tendenziale ripetitività degli interventi e l’elevata standardizzazione delle prestazioni di manutenzione (cfr., T.A.R. Toscana, Sez. II^, sentenza n. 1667/2017). Il che legittima la scelta, operata dall’Amministrazione, di aggiudicare il contratto sulla base del prezzo più basso (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I^ bis, sentenza n. 2528/2018).
Pur non mettendosi in dubbio la necessaria qualificazione professionale degli addetti alle riparazioni, è indubbio che le tipologie di intervento di manutenzione richieste tendono a ripetersi e a risolversi in operazioni piuttosto routinarie.
La doglianza è, quindi, infondata.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione.
Nella determina a contrarre sono chiaramente indicate le ragioni per le quali la stazione appaltante ha preferito optare per il criterio del prezzo più basso, ovverosia perché il costo dei pezzi di ricambio è superiore a quello della manodopera, e perché i pezzi di ricambio hanno caratteristiche fisse e prezzi predeterminati. Lo stesso concetto è espresso nel bando di gara.
In tal modo la stazione appaltante ha assolto l’onere motivazionale su di essa incombente.
Peraltro, trattandosi di una motivazione ragionevole di una scelta discrezionale, essa si sottrae, in quanto tale, al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo.
7.1. In conclusione, il ricorso principale è inammissibile.
Il ricorso per motivi aggiunti viene in parte respinto, siccome infondato (primo e secondo motivo di impugnazione); e in parte viene dichiarato inammissibile (terzo motivo di impugnazione).
7.2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibile il primo e rigetta il secondo.
Condanna Consorzio Parts & Services a rifondere al Ministero della Difesa le spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2435 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da  Consorzio Parts & Services, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Battaglia, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. Lombardia – sede di Milano, in Milano, via Filippo Corridoni n. 39; contro Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege presso gli uffici della medesima, in Milano, via Freguglia n. 1;  nei confronti Auto Service Milano S.r.l., non costituita in giudizio;  Quanto al ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione - del bando “Riparazione veicoli gestiti dal Comando Legione Carabinieri “Lombardia”. Anno 2018” codice gara ANAC n. 6827733, del 16.08.2017 pubblicato il 30/08/2017 sulla G.U.R.I, costituito nello specifico da n. 25 Lotti con Codici CIG nn. 7181318316 (lotto n. 1); 718133511E (lotto n. 2); 7181361691 (lotto n. 3); 718137956C (lotto n. 4); 71814006C0 (lotto n. 5); 7181411FD1 (lotto n. 6); 7181426C33 (lotto n. 7); 7181430F7F (lotto n. 8); 71814396EF (lotto n. 9); 7181444B0E (lotto n. 10); 71814510D8 (lotto n. 11); 7181460843 (lotto n. 12); 7181466D35 (lotto n. 13); 7181471159 (lotto n. 14); 718147871E (lotto n. 15); 7181490107 (lotto n. 16); 718149879F (lotto n. 17); 7181504C91 (lotto n.18); 718151125B (lotto n. 19); 7181522B6C (lotto n. 20); 7181529136 (lotto n. 21); 71815388A1 (lotto n.22); 7181543CC0 (lotto n. 23); 71815556A9 (lotto n. 24); 7181568165 (lotto n. 25) e del disciplinare di gara nella parte in cui (punto IV) individuano quale metodo di aggiudicazione il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, commi 4, lettera b), e 5, D.Lgs. n. 50/2016; - di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso alla procedura ivi impugnata; per la condanna dell’Amministrazione resistente, previa declaratoria ai sensi degli articoli 121 e 122 D.Lgs. n. 104/2010 di inefficacia ex tunc dell’aggiudicazione della gara e del contratto nelle more eventualmente sottoscritto. Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 16 marzo 2018: per l’annullamento oltre che degli atti già impugnati con il ricorso principale, - dell’avviso di aggiudicazione della gara de qua, comunicato dalla Stazione Appaltante in data 14.02.2018; - del provvedimento di aggiudicazione della gara sub iudice, richiamato nell’avviso di aggiudicazione di cui sopra, datato 14.02.2018 e di numero protocollo 1501/6/24- 52-2017; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli di cui sopra, ancorché non cognito; nonché per la declaratoria di inefficacia ex tunc, ai sensi degli articoli 121 e 122 Cod. proc. amm., del contratto nelle more eventualmente stipulato e/o stipulando tra la società aggiudicataria e lAmministrazione resistente; e per la conseguente condanna della Stazione Appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dellappalto al ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato, ovvero alla riedizione della gara, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati. Visti il ricorso principale, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; Visti tutti gli atti e i documenti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO 1. Il Ministero della Difesa ha bandito la procedura ristretta per l’affidamento, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016, dell’appalto, suddiviso in venticinque lotti, del servizio di riparazione dei veicoli gestiti dal Comando Legione Carabinieri Lombardia per l’anno 2018. 2.1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio (dapprima radicato avanti al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, poi riassunto avanti a questo Tribunale a seguito di declinatoria di competenza del Giudice inizialmente adito), il Consorzio Parts & Services, operatore del settore, impugna, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, il bando e il disciplinare di gara nella parte in cui individuano quale metodo di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, in luogo di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 2.2. Le medesime censure sono riproposte con il ricorso per motivi aggiunti, con il quale il Consorzio chiede l’annullamento dell’aggiudicazione alla società Auto Service Milano S.r.l. del lotto n. 17, la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, e il risarcimento del danno in forma specifica (con il subentro nel contratto o la riedizione della gara) ovvero in subordine mediante risarcimento per equivalente monetario. 3. Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, si oppone alle tesi avversarie, concludendo per la reiezione delle domande tutte formulate dal Consorzio. 4. Non si è, invece, costituita in giudizio la società controinteressata. 4. Parte ricorrente e Amministrazione resistente hanno ulteriormente sviluppato i rispettivi argomenti in successive memorie difensive. 5. Rigettata da parte del Tribunale la domanda cautelare per difetto dei requisiti normativi del fumus boni iuris e del periculum in mora, la causa è stata chiamata all pubblica udienza del 10 maggio 2018 e in quella sede trattenuta in decisione. DIRITTO 1. Viene all’esame di questo Tribunale la procedura ristretta bandita dal Ministero della Difesa per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di riparazione dei veicoli gestiti dal Comando Legione Carabinieri Lombardia per l’anno 2018. Le regole che disciplinano la gara (nei limiti di cui meglio si vedrà in prosieguo) e gli esiti della stessa quanto al lotto n. 17 sono contestati dal Consorzio Parts & Service, rispettivamente con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti. Nei due ricorsi vengono dedotti i medesimi motivi di illegittimità, il che ne consente una esposizione unitaria. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione, rubricato «Violazione degli artt. 95, comma 3 e 4, D.Lgs. 50/2016 e 60 del D.Lgs. 56/2017. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza manifesta. (In relazione a tutti e 25 i lotti del bando di gara[…])», il ricorrente sostiene che l’appalto in questione, avendo a oggetto un servizio ad alta specializzazione o comunque di natura tecnica e intellettuale di valore superiore a Euro 40.000,00, non possa essere aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ma debba essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 2.2. Con il secondo motivo di impugnazione, intitolato «Violazione degli artt. 95, comma 4 e 5 D.Lgs. 50/2016. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza manifesta. (In relazione a tutti e 25 i lotti del bando di gara […])», il deducente lamenta il difetto di motivazione in punto di scelta del criterio di aggiudicazione dell’appalto. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione, epigrafato «Violazione degli artt. 51 e 45 del D.Lgs. 50/2016. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza manifesta. (In relazione a tutti e 25 i lotti del bando di gara […])», l’esponente censura la lex specialis di gara nella parte in cui limita le possibilità di aggiudicazione per ciascun concorrente, ivi compresi i consorzi, a due soli lotti per ognuna delle due tipologie di riparazioni (i.e. meccanica e carrozzerie) messe in gara. 3.1. Preliminarmente, va dichiarato inammissibile il ricorso principale, come del resto rilevato ex officio da questo Tribunale alla pubblica udienza del 10 maggio 2018, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 73, comma 3, Codice di rito. Invero, come da ultimo ribadito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4/2018, in applicazione del principio dell’interesse, sono autonomamente impugnabili quelle clausole del bando di gara che, in quanto impeditive delle partecipazione alla gara, sono immediatamente lesive dell’interesse del potenziale concorrente: tra queste non rientra la clausola che fissa il criterio di aggiudicazione dell’appalto, che può essere impugnata esclusivamente con l’atto conclusivo del procedimento di evidenza pubblica (i.e., l’aggiudicazione). In conclusione, il ricorso principale, che ha ad oggetto, in parte qua, la sola disciplina di gara è inammissibile per carenza di interesse. 3.2. Sempre preliminarmente va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, ancorché sotto differente profilo, il terzo motivo di impugnazione, proposto nel ricorso principale e reiterato nel ricorso per motivi aggiunti. L’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, è rappresentato, infatti, dall’utilità, anche di carattere strumentale, che il ricorrente ritrarrebbe dall’accoglimento delle domande proposte (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. III^, sentenza n. 1643/2018). Orbene, nel caso di specie nessuna utilità ricaverebbe il Consorzio ricorrente dall’accoglimento del terzo motivo di impugnazione, con il quale – come ricordato al punto 2.3. - viene stigmatizzata la scelta di limitare a due soltanto per ciascun tipo di riparazione il numero massimo di lotti che ogni concorrente può aggiudicarsi. Risulta, infatti, documentalmente che il Consorzio ha presentato offerta per un solo lotto (peraltro aggiudicato ad altro concorrente), quindi sia che operi il contestato limite numerico, sia che lo stesso limite venga rimosso, comunque sempre di un lotto al più il ricorrente avrebbe potuto risultare aggiudicatario. 4. Può ora passarsi alla disamina dei restanti motivi di impugnazione. 5.1. Quanto alla questione della legittimità della scelta di aggiudicare l’appalto in discussione secondo il criterio del prezzo più basso (dedotta con il primo motivo di impugnazione), risulta dirimente la sussunzione dello stesso in una delle categorie individuate al comma 3, piuttosto che al comma 4, dell’articolo 95 D.Lgs. n. 50/2016. Vero è, infatti, che la precitata disposizione marca una decisa preferenza a favore del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo che possa farsi ricorso al criterio del prezzo più basso per le ipotesi elencate al relativo comma 3 (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III^ ter, sentenza n. 12439/2016), e ammettendo di contro l’utilizzo di tale modalità di aggiudicazione per le categorie di appalti indicati al successivo comma 4. Segnatamente, si tratta di decidere se l’appalto del servizio di riparazione dei veicoli in dotazione a un corpo dell’Arma dei Carabinieri sia – come sostiene il Consorzio ricorrente – un appalto di servizi di natura tecnica e intellettuale, o se invece - come sostiene l’Amministrazione – sia un appalto di servizi con caratteristiche standardizzate. Nel primo caso, trattandosi di appalto di valore pari o superiore a Euro 40.000,00, l’aggiudicazione al prezzo più basso sarebbe illegittima ex articolo 95, comma 3, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016; nel secondo caso sarebbe, invece, legittima ai sensi del comma 4, lettera b), del medesimo articolo. 5.2. Il Collegio è ben consapevole dell’esistenza al riguardo di due diversi orientamenti giurisprudenziali, e nondimeno, per le ragioni che si vanno a esporre, ritiene preferibile dare continuità all’indirizzo già espresso in sede cautelare, sia pure all’esito di una delibazione per definizione sommaria. In effetti, l’impiego di strumentazione informatica per lo svolgimento del servizio, specie nella diagnosi dei guasti e nella scelta dei soluzioni, in uno con l’esistenza di protocolli d’azione approvati dalle case produttrici dei veicoli, contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, dimostra semmai la tendenziale ripetitività degli interventi e l’elevata standardizzazione delle prestazioni di manutenzione (cfr., T.A.R. Toscana, Sez. II^, sentenza n. 1667/2017). Il che legittima la scelta, operata dall’Amministrazione, di aggiudicare il contratto sulla base del prezzo più basso (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I^ bis, sentenza n. 2528/2018). Pur non mettendosi in dubbio la necessaria qualificazione professionale degli addetti alle riparazioni, è indubbio che le tipologie di intervento di manutenzione richieste tendono a ripetersi e a risolversi in operazioni piuttosto routinarie. La doglianza è, quindi, infondata. 6. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione. Nella determina a contrarre sono chiaramente indicate le ragioni per le quali la stazione appaltante ha preferito optare per il criterio del prezzo più basso, ovverosia perché il costo dei pezzi di ricambio è superiore a quello della manodopera, e perché i pezzi di ricambio hanno caratteristiche fisse e prezzi predeterminati. Lo stesso concetto è espresso nel bando di gara. In tal modo la stazione appaltante ha assolto l’onere motivazionale su di essa incombente. Peraltro, trattandosi di una motivazione ragionevole di una scelta discrezionale, essa si sottrae, in quanto tale, al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo. 7.1. In conclusione, il ricorso principale è inammissibile. Il ricorso per motivi aggiunti viene in parte respinto, siccome infondato (primo e secondo motivo di impugnazione); e in parte viene dichiarato inammissibile (terzo motivo di impugnazione). 7.2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibile il primo e rigetta il secondo. Condanna Consorzio Parts & Services a rifondere al Ministero della Difesa le spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati: Angelo Gabbricci, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore IL SEGRETARIO

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